TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2020-12-24, n. 202002040

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2020-12-24, n. 202002040
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202002040
Data del deposito : 24 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/12/2020

N. 02040/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01789/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1789 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
G.O.R.I. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A M e M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Nocera Inferiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Piave n. 1;

nei confronti

Ente Idrico Campano, Commissario Liquidatore dell'Ente D'Ambito Sarnese Vesuviano, Regione Campania, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Campania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) della diffida emessa dal Comune di Nocera Inferiore prot. n. 50063 del 13 settembre 2019;

b) di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi dell’istante, in uno e per quanto di ragione della relazione tecnica dell’ARPAC, inviata con nota prot. n. 52898 del 10 luglio 2019.

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

a) dell'ordinanza emessa dal Comune di Nocera Inferiore prot. n. 41342 del 14 agosto 2020;

b) della nota del Comune di Nocera Inferiore prot. n. 50531 del 17 settembre 2020;

c) di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi dell'istante.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Inferiore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2020, in videoconferenza sulla piattaforma Team, il dott. Igor Nobile e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti depositati, ai sensi dell’art.25, co.2 d.l. n.137/2020;

Sentite le stesse parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Premesso che:

- con ricorso notificato a mezzo pec in data 12.11.2019 al Comune di Nocera Inferiore e ai restanti soggetti in epigrafe, ritualmente depositato il 25.11.2019, la ricorrente ha richiesto a questo Tribunale l’annullamento, previa istanza di sospensione cautelare:

- della diffida emessa dal Comune di Nocera Inferiore prot. n. 50063 del 13 settembre 2019, con la quale la società G.O.R.I. S.p.A. è stata diffidata “ ... a porre in essere tutte le attività necessarie, in un termine max di 90 gg., affinché i valori delle acque di scarico dei suddetti TLA rientrino nei parametri fissati dalla Tabella 3 dell’allegato 5 della parte Terza del D.Lgs. 152/2006...”;

- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi dell’istante in uno e per quanto di ragione della relazione tecnica dell’ARPAC, inviata con nota prot. n. 52898 del 10 luglio 2019;

- con ricorso per motivi aggiunti, notificato a mezzo pec il 30.10.2020, ritualmente depositato il 25.11.2020, la ricorrente ha adito nuovamente questo Tribunale, al fine di ottenere l’annullamento:

- dell’ordinanza emessa dal Comune di Nocera Inferiore prot. n. 41342 del 14 agosto 2020, con la quale è stato ordinato alla società GORI S.p.A. “di porre in essere tutte le attività necessarie, in un termine max di 90 gg., affinché i valori delle acque di scarico dei TLA presenti sul territorio comunale rientrino nei parametri fissati dalla Tabella 3 dell’allegato 5 della parte Terza del D.Lgs. 152/2006...”;

- della nota del Comune di Nocera Inferiore prot. n. 50531 del 17 settembre 2020 con cui è stata rigettata la richiesta della GORI S.p.A. di annullare in autotutela l’ordinanza prot. n. 41342 del 14 agosto 2020 (doc. n. 2);

- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi dell’istante;

Visti i motivi dei ricorsi, che censurano i provvedimenti impugnati sotto molteplici profili, formali e sostanziali, come meglio articolati e rappresentati nel ricorso introduttivo e in quello per motivi aggiunti;

Vista la costituzione in giudizio, in data 4.12.2019, del Comune di Nocera Inferiore, per resistere al ricorso introduttivo e le successive memorie difensive, e in particolare, da ultimo la memoria depositata il 4.12.2020 in relazione ai motivi aggiunti, nella quale viene sollevata eccezione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti sotto i seguenti profili: 1) mancata impugnazione della diffida di cui al prot n.75732 del 31.12.2019, di reiterazione della richiesta di intervento, già contenuta nella diffida prot.n.50063/2019;
2) acquiescenza all’impugnazione, in esito alle azioni della ricorrente con cui la stessa ha eseguito controlli, campionamenti e posto in essere sospensioni del servizio idrico nei riguardi di utenze prive di autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura;

Ritenuto che il ricorso introduttivo è manifestamente improcedibile e quello per motivi aggiunti manifestamente fondato, e che sussistono dunque i presupposti per la sua definizione in forma semplificata, per le assorbenti ragioni di seguito rappresentate:

- l’oggetto della presente controversia attiene alle funzioni ed alle responsabilità della società ricorrente, attuale gestore del sistema idrico integrato dell’Ato 3 Campania, individuato dal Comune resistente, in entrambi i provvedimenti impugnati con i ricorsi in parola, quale soggetto deputato ad intervenire e ad adottare ogni misura affinchè- relativamente ai Trattamenti Liberi in Ambiente (TLA) dei torrenti Cavaiola, Solofrana e Alveo Comune Nocerino- le immissioni dei reflui dei collettori cittadini siano conformi ai valori della normativa di riferimento, recata dalla Tabella 3, allegato 5 parte terza del D.lgs.n.152/2006. Il Comune si attivava in esito ai campionamenti effettuati dall’Arpac negli alvei interessati, che rivelavano livelli (zinco, fosforo, escherichia coli, ecc.) superiori a quelli previsti come tollerabili dalla suddetta normativa;

- in via preliminare, il Collegio rileva la necessità di dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo, atteso che la diffida prot.n.50063 del 13.9.2019 è ormai superata dall’ordinanza prot.n.41342 del 14.8.2020, stante l’identità dei presupposti e del contenuto sostanziale dei provvedimenti;

- sempre in via preliminare, il Collegio rileva altresì l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti, formulata dalla difesa del Comune. Al riguardo, osserva: 1) l’improcedibilità del ricorso introduttivo rende irrilevante l’evocata questione relativa alla mancata impugnazione della nota prot.n.75732 del 31.12.2019, atteso che la ricorrente ha tempestivamente avversato il nuovo provvedimento sopravvenuto, sostitutivo ad ogni effetto della precedente diffida. In ogni caso, tale nota- a ben guardare- non costituisce atto di natura provvedimentale ma invito a rappresentare gli adempimenti posti in essere in esecuzione della diffida prot.n.50063 del 13.9.2019 (in quanto non sospesa da questo Tribunale con l’ordinanza n.616/2019). Al più, la stessa potrebbe rappresentare atto meramente confermativo della predetta diffida, come tale inidoneo a radicare l’interesse all’impugnazione;
2) le determinazioni adottate dalla Gori nei riguardi di utenze sprovviste di titolo a scaricare in pubblica fognatura, lungi dal costituire acquiescenza al contenuto della gravata ordinanza, costituiscono adempimento alle funzioni inerenti al controllo degli scarichi, in ossequio al disposto di cui all’art. 128, co.2 D.Lgs.n.152/2006.

In ogni caso, giova rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, può configurarsi acquiescenza solo a fronte di comportamenti liberi e univoci dai quali possa desumersi la chiara e incondizionata volontà di rinuncia all’azione (v., in tal senso, Tar Roma, 23.6.2020, n.6929);

- venendo al merito, come orientato a seguito della proposizione del ricorso per motivi aggiunti, la questione nodale della vicenda pertiene all’individuazione della responsabilità del gestore del servizio idrico integrato (dell’Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano- Ato 3) nella risoluzione della problematica de qua e, a latere, alla competenza o meno del Comune in ordine all’adozione dell’ordinanza impugnata;

- ad avviso del Collegio, non persuade la dedotta incompetenza del Comune ad adottare l’ordinanza in parola. E ciò, in quanto il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti, a tutela della sanità pubblica, è previsto quale prerogativa sindacale generale dall’art.50, co.5 D.Lgs.n.267/2000, nei limiti della potestà territoriale. Sebbene nella fattispecie non menzionato, il richiamo alla suddetta disposizione è da ritenersi implicito, ex sé, nell’utilizzo dello strumento ingiuntivo in parola;

- in riferimento alla tematica principale, a quanto si evince dalla copiosa documentazione versata in atti, a corredo di entrambi i ricorsi incardinati, sia l’Ente Idrico Campano (ossia l’ente di governo individuato dal legislatore regionale con legge 2 dicembre 2015, n.15) che lo stesso Comune resistente sono pienamente consapevoli che la risoluzione della problematica ambientale in oggetto richiede interventi di natura strutturale, per i quali, all’esito di pluriennali incontri (e diverse conferenze di servizi indette) fra le strutture pubbliche coinvolte, si è quindi addivenuti alla sottoscrizione di un protocollo di intesa, in data 19.4.2018, che ha previsto la realizzazione, ai sensi dell’art.158-bis D.Lgs.n.152/2006, di un progetto di “opere di completamento della rete fognaria nel Comune di Nocera Inferiore- Opere Ab-1”, da realizzarsi a cura della ricorrente, individuato quale soggetto attuatore essendo l’attuale gestore del servizio idrico integrato. Il soggetto gestore ha pertanto avviato una rituale procedura di gara, allo stato aggiudicata all’impresa Cogeca s.r.l. (rif. provvedimento del 3.9.2020), mentre, a quanto si evince dal provvedimento di aggiudicazione, il contratto sarà stipulato solo allorchè la Regione Campania avrà messo a disposizione le risorse finanziarie necessarie (erogazione del primo acconto di finanziamento).

Sebbene sia del tutto logico e ragionevole che il Comune si attivi ex sé per cercare di rimuovere quanto prima le problematiche rilevate, anche nelle more dell’effettiva realizzazione dei lavori di completamento della rete fognaria, in considerazione del presumibile lasso di tempo che intercorrerà per la completa esecuzione dei lavori, tuttavia, sulla base del quadro normativo e regolamentare vigente, il Collegio ritiene che non possa essere addebitato al Gestore del Servizio Idrico Integrato il compito di provvedere, a risorse finanziarie invariate, ad effettuare, in modo generico e indeterminato e nel ristretto termine assegnato dal Comune (90 giorni), interventi risolutivi che, sulla base delle acquisizioni già in passato vagliate nelle conferenze di servizio intervenute, dovrebbero presupporre proprio le opere per le quali è stato sottoscritto il summenzionato protocollo d’intesa.

L’assunto che precede trova conforto sia nel testo Unico in materia ambientale, di cui al D.lgs.n.152/2006, che nel “regolamento per la disciplina delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura”, adottato dall’Ente Idrico Campano (da ultimo aggiornato con delibera del comitato esecutivo con delibera n.3 del 9 gennaio 2019).

In particolare, nel D.Lgs.n.152/2006 è previsto:

- all’art.151, è demandata alla Convenzione fra Ente di governo e affidatario la disciplina delle incombenze che gravano sul gestore del servizio. Fra l’altro, alla lett. b-bis del co.2, si prevede che le convenzioni possano disciplinare “le opere da realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal bando di gara”, mentre alla lett. h, “le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio e l'obbligo di predisporre un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'articolo 165”;

- con specifico riguardo al tema del controllo degli scarichi (sezione II), l’art.128, co.2 prevede che “Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in pubblica fognatura il gestore del servizio idrico integrato organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella convenzione di gestione”.

Nel citato Regolamento, è stabilito:

-all’art.26, co.1 che l’Ente idrico campano sia “Autorità competente” al controllo degli scarichi;

- all’art.27, co.1, che l’Ente idrico e il Gestore, in qualità di soggetto delegato per legge alla effettuazione del Programma di controllo per conto dell’Ente sono autorizzati, ai sensi dell’art.100 comma 4 e dell’art. 129 del D. Lgs.152/2006, ad effettuare tutte le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori;

- all’art.28, co.1, che il Gestore del servizio idrico integrato o, comunque, del solo segmento relativo al servizio di fognatura, ai sensi dell’art. 128 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, è tenuto ad organizzare un adeguato servizio di controllo sugli scarichi in pubblica fognatura al fine di garantire un Programma di vigilanza che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controllo sul territorio di propria competenza, secondo le modalità previste nel presente Regolamento.

Ora, ad avviso del Collegio, l’ordinanza adottata dal Comune di Nocera Inferiore sovradimensiona, in mancanza di specifica previsione convenzionale (in ordine alla quale l’ordinanza è silente), le responsabilità del gestore del servizio idrico, al quale, nella fattispecie, è richiesto, ad invarianza di risorse assegnate, di provvedere autonomamente a risolvere una problematica per la quale le amministrazioni pubbliche coinvolte, in primis l’Ente Idrico Campano e lo stesso Comune resistente, erano e sono consapevoli della necessità di realizzare interventi di natura straordinaria (“completamento della rete fognaria”), funzionali ad eliminare gli scarichi in ambiente nei torrenti, che richiedono impiego di ingenti somme, e per cui, all’uopo, hanno deciso: a) di coinvolgere la società ricorrente quale soggetto attuatore;
b) di definire congiuntamente le opere necessarie e di approvare il relativo progetto;
3) soprattutto, di finanziarla (con fondi stanziati dalla Regione).

Dal quadro normativo e regolamentare sopra delineato, infatti, emerge che, in riferimento al sistema di gestione degli scarichi, salvo eventuale previsione convenzionale (del resto non richiamata nel provvedimento impugnato), al gestore possano e debbano essere richiesti interventi di controllo, finalizzati al mantenimento in esercizio della rete, alla verifica delle autorizzazioni e all’effettuazione di prelievi, e in generale tutte quelle attività che non comportino interventi straordinari, di carattere strutturale, sulla rete. E ciò, a maggior ragione nella fattispecie in esame, posto che lo stesso Ente Idrico campano, fra l’altro con nota prot.n.18213 del 30.9.2019, diretta al Comune di Nocera Inferiore, ha rappresentato che l’unica soluzione a regime è rappresentata dall’eliminazione degli scarichi nei torrenti in questione (v., anche delibera Ente Idrico campano n.17 dell’11.4.2019 di approvazione dell’opera “progetto definitivo int. 7308- Comune di Nocera Inferiore- Completamento della rete fognaria- 1°lotto), realizzabile proprio in esito al progetto già appaltato dalla ricorrente.

L’ordinanza impugnata, oltre ad essere irrispettosa dell’ordito normativo e regolamentare che disciplina funzioni e limiti di intervento del Gestore del Servizio Idrico Integrato, è peraltro carente anche sotto il profilo istruttorio e motivazionale, come osservato dalla ricorrente, atteso che:

-non menziona i presupposti normativi o convenzionali che obbligherebbero il Gestore ad intervenire in modo risolutivo della questione ambientale emarginata;

-a fronte della cognizione dell’esito delle pregresse conferenze di servizio e, in particolare, di quanto concordato nel protocollo d’intesa del 19.4.2018 e delle determinazioni adottate a valle di questo, oblitera completamente di evidenziare per quale ragione il Gestore dovrebbe attivarsi autonomamente e con impiego presumibile di ingenti risorse, senza finanziamenti.

Quanto precede, in ogni caso, non elimina la possibilità che il Comune, di concerto con le p.a. interessate, possa individuare, medio tempore, soluzioni tecnico-operative intermedie o alternative e vieppiù, sollecitare l’attivazione delle competenti strutture regionali, ovvero anche statali, da esercitarsi se del caso per il tramite degli interventi sostitutivi delineati dall’art.132 D.Lgs.n.152/2006.

Ritenuto, per quanto precede, che:

- il ricorso introduttivo debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

- il ricorso per motivi aggiunti meriti accoglimento, con conseguente necessità di annullare l’ordinanza prot.n.41342 del 14.8.2020;

Ritenuto infine che le spese di giudizio debbano seguire la soccombenza del Comune resistente, per venire liquidate come in dispositivo;

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