TAR Napoli, sez. III, sentenza 2020-08-05, n. 202003502

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2020-08-05, n. 202003502
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202003502
Data del deposito : 5 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/08/2020

N. 03502/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02182/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2182 del 2016, proposto da
Associazione Gulliver School, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A C e M P, con domicilio digitale massimilianoporcelli@forotorre.it;

contro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvoc. Distrett. dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11, con domicilio digitale napoli@mailcert.avvocaturastato.it;

per l'annullamento

a) del provvedimento di sospensione dell’attività redatto dai funzionari di vigilanza della DTL di Napoli del 17.02.2016, nonché della decisione di rigetto del ricorso gerarchico adottata dalla Direzione Interregionale del Lavoro di Napoli con prot. n. 1268 del 31.03.2016, notificata l'11.04.2016;

b) nonché di tutti gli altri atti ad essa preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi, lesivi della posizione giuridica della parte ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le disposizioni straordinarie di cui all’art. 84, co. 5, primo e secondo periodo, del DL n. 18 del 17.3.2020, convertito dalla legge n. 27 del 24.4.2020, come modificate dall’art. 4 co. 1 del DL n. 28 del 30.4.2020, a mente del quale successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, con facoltà per le parti di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.3.2020;

Visto il decreto del Presidente del TAR Campania n. 14 del 31.3.2020 e, in particolare, l'art. 5;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2020 la dott.ssa G C e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 5, del DL n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue


FATTO e DIRITTO

I. Parte ricorrente, Associazione Gulliver School, con gestione, in forma autonoma, di una Scuola di Infanzia, impugna, unitamente al rigetto del ricorso gerarchico, il provvedimento di sospensione della propria attività, adottato a norma dell'art. 14, comma 1, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per avere gli organi ispettivi riscontrato l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% (venti per cento) del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.

II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di ricorso:

a) violazione e falsa applicazione dell’art. 14, con particolare riferimento al comma 9, del d.lgs. n. 81/2008 e della legge 7 agosto 1990 n. 241;

b) eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

III. Si è costituita l’Amministrazione intimata, concludendo per il rigetto del gravame.

IV. All’udienza pubblica del 9.06.2020, tenutasi da remoto, la causa è stata introitata per la decisione sulla base degli atti.

V. Il ricorso è infondato.

V.

1. Con il primo motivo di ricorso, la parte deduce l’inefficacia del provvedimento di sospensione impugnato per violazione e falsa applicazione del comma 9 dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, lamentando l’omessa comunicazione dell'esito del ricorso amministrativo proposto avverso provvedimento di sospensione dell'attività gravato nei termini legislativamente previsti.

V.

1.1. A fronte di un ricorso gerarchico inoltrato in data 18/03/2016, soltanto il successivo 11/04/2016 sarebbe stato recapitato all'odierna ricorrente il suo esito, in asserita violazione del termine perentorio di gg. 15 previsto dal comma 9 dell'art. 14 citato a norma del quale: “Avverso provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia".

V.

1.2. E, comunque, a fronte di un provvedimento consegnato dal funzionario della notifica il 31/03/2016, soltanto il successivo 8/04 (ovvero a distanza di gg. 8), lo stesso atto sarebbe stato affidato in carico al servizio postale per l’inoltro al destinatario.

V.

1.3. La censura è priva di pregio.

V.

1.4. Come già correttamente anticipato dalla Direzione Interregionale del Lavoro di Napoli procedente con missiva indirizzata all’odierno difensore, “il provvedimento di rigetto del ricorso emesso in data 31/3/2016 prot. n. 1268 è stato notificato successivamente a mezzo raccomandata a/r atteso che nel predetto ricorso non veniva fatta alcuna menzione di invio della comunicazione a mezzo pec. Detto provvedimento è, pertanto, pienamente efficace in quanto il termine entro cui la P.A deve pronunciarsi ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008, comma 9, è di 15 giorni dalla presentazione del ricorso che, come da Voi stesso affermato, è avvenuta il 18/3/2016" (nota prot. n. 5440 del 13.04.2016).

V.

1.5. L'amministrazione ha pertanto pienamente rispettato il termine sia perché l'atto è stato emesso nei 15 giorni legislativamente previsti (il termine è per la pronuncia, e non per la notifica), unico aspetto, invero, giuridicamente rilevante in base al richiamato disposto normativo, sia perché lo stesso atto è stato comunque notificato in un tempo, avuto riguardo al mezzo utilizzato, congruo, in assenza, peraltro, di una espressa opzione, da parte istante, per un metodo di notifica maggiorente celere. Né gli ordinari tempi connessi al mezzo di comunicazione che viene tradizionalmente prescelto hanno pregiudicato il diritto alla difesa di parte ricorrente.

V.

2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Associazione ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n.81 del 2008 e della legge 7 agosto 1990 n. 241 nonché del difetto di istruttoria e di motivazione.

V.

2.1. Ora, premette parte ricorrente, il provvedimento è stato adottato in applicazione dell'art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro che attribuisce agli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali il potere di adottare provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale nell'ipotesi, tra l'altro, di impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 % del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.

V.

2.2. I presupposti che giustificano il legittimo esercizio del potere di sospendere l'attività devono, in particolare, essere ravvisati:

a) nel potere discrezionale attribuito al fine di prevenire situazioni di rischio e pericolo per i lavoratori e di contrastare il fenomeno del c.d. "lavoro nero", con la precisazione che è da considerare lavoratore irregolare, a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2008, la "persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari";

b) nella sussistenza di indizi ed elementi presuntivi che depongono in favore della presenza di un lavoratore impiegato "in nero", quali, a titolo esemplificativo, l’assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro, la natura continuativa del rapporto di lavoro, l'osservanza di un orario di lavoro fisso, l'esclusività del rapporto di lavoro, la volontà effettiva delle parti, presunto datore di lavoro e presunti lavoratori in nero, la struttura retributiva e i compensi versati, tutti elementi da arguirsi dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'accesso ispettivo.

V.

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