TAR Brescia, sez. I, sentenza 2022-11-03, n. 202201075

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2022-11-03, n. 202201075
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202201075
Data del deposito : 3 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/11/2022

N. 01075/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00600/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 600 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Brescia, via A. Luzzago n. 7;

contro

Ministero dell’Interno - U.T.G. Prefettura di Brescia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege presso gli uffici della medesima, in Brescia, via S. Caterina n. 6;

avverso l’inerzia

mantenuta dalla Prefettura d Brescia sulla domanda di revoca del decreto di espulsione, presentata dal ricorrente ai sensi dell’articolo 13, comma 14, D.Lgs. n. 286/1998 in data 12.01.2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - U.T.G. Prefettura di Brescia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2022 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il signor -OMISSIS-, cittadino albanese, veniva espulso dal territorio nazionale con decreto del Prefetto di Brescia di data 29 dicembre 2021, emesso ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b), D.Lgs. n. 286/1998, in quanto aveva omesso di presentare dichiarazione di presenza ex articolo 1, comma 2, L. n. 68/2007, a mente del quale “Al momento dell’ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell’area Schengen, entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all’Autorità di frontiera o al Questore della Provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’Interno”.

Il signor -OMISSIS-lasciava il territorio nazionale entro il termine stabilito dalla pubblica Autorità e, pertanto, avvalendosi della facoltà espressamente prevista dall’articolo 13, comma 14, D.Lgs. n. 286/1998, in data 12 gennaio 2022 presentava istanza di revoca del decreto di espulsione: l’istanza rimaneva senza risposta.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il signor -OMISSIS-agisce ai sensi dell’articolo 117 Cod. proc. amm., al fine di ottenere la condanna della Prefettura di Brescia a concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con comparsa di mero stile.

All’udienza camerale del 26 ottobre 2022 questo Giudice ha rilevato ex officio, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, Codice di rito, la sussistenza di dubbi sulla propria giurisdizione.

Il difensore di parte ricorrente ha argomentato sul punto, osservando che il giudizio aveva a oggetto l’inerzia dell’Amministrazione e che conseguentemente operava la giurisdizione del Giudice amministrativo.

Al termine la causa è stata introitata.

Il Collegio non ritiene condivisibile la soluzione offerta dalla difesa di parte ricorrente alla questione pregiudiziale sollevata nel corso dell’udienza camerale.

Vero è infatti che le controversie che hanno a oggetto il provvedimento di espulsione dello straniero adottato dalla Prefettura ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998 rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario (cfr., T.A.R. Molise, sentenza n. 112/2021;
T.A.R. Campania, Sez. VI, sentenza n. 1633/2020;
T.A.R. Umbria, sentenza n. 520/2018).

Ora, per il principio del contrarius actus è attratta alla giurisdizione del Giudice ordinario anche la revoca del decreto di espulsione ovvero il diniego di revoca (cfr., Cass., Sez. I, sentenza n. 2929/2021: « in tema di disciplina dell’immigrazione, il provvedimento di reiezione dell’istanza di revoca di precedente ordine di espulsione è assimilabile, per natura, funzione ed incidenza sui diritti dello straniero, al provvedimento di espulsione, ed inoltre, al pari di quest’ultimo, non integra esercizio di discrezionalità amministrativa, dato che, nella disciplina del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13 (modificato dalla L. 30 luglio 2002, n. 189), l’espulsione mediante atto del prefetto, a differenza di quella disposta dal Ministro dell’Interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, è specificamente regolata, e configura, in presenza delle condizioni all’uopo stabilite, atto dovuto. Pertanto, anche il diniego della revoca dell’espulsione è sindacabile dinanzi al giudice ordinario, nella sede e nei modi contemplati, per l’impugnazione del provvedimento prefettizio di espulsione, del predetto art. 13, comma 8 e dal successivo art. 13-bis (introdotto dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113, art. 4), (Cass. SU n. 384 del 12/01/2005). La giurisdizione ordinaria infatti sussiste anche nei casi di reiezione della domanda di revoca del decreto di espulsione che investe, ancorché ai fini dell’adozione del contrarius actus, i medesimi presupposti sull’opportunità o meno della permanenza dello straniero in Italia (Cass. S.U., n. 20122 del 18.11.2005) »).

Parimenti pure l’inerzia dell’Amministrazione sulla domanda di revoca del decreto di espulsione va sottoposta al vaglio del Giudice ordinario, attraverso un’azione di accertamento non tanto della mancata conclusione del procedimento da parte della Prefettura, quanto piuttosto del diritto a ottenere la revoca stessa.

Infatti, « l’azione volta ad ottenere la dichiarazione d’illegittimità del silenzio serbato dalla Pubblica Amministrazione in ordine ad un’istanza presentata da un privato, pur essendo esperibile esclusivamente dinanzi al Giudice amministrativo, non dà luogo ad un’ipotesi di giurisdizione esclusiva o per materia di quest’ultimo, ma è limitata alle ipotesi in cui lo stesso sia fornito di giurisdizione in ordine alla pretesa sottostante;
ai fini del riconoscimento della spettanza della giurisdizione al Giudice amministrativo, non può quindi conferirsi rilievo al dato puramente formale costituito dall’impugnazione del silenzio-inadempimento, ma occorre preventivamente procedere alla qualificazione della situazione giuridica soggettiva fatta valere dall’istante, nonché, nel caso in cui la stessa sia configurabile come diritto soggettivo, verificare la sua eventuale riconducibilità ad un’ipotesi di giurisdizione esclusiva
» (così, Cass., SU, sentenza n. 32688/2021;
nello stesso senso, ex plurimis, Cass., SU, ordinanza n. 1390/2022).

Non essendovi – come visto – giurisdizione di questo Giudice sulla pretesa sostanziale (né sull’espulsione prefettizia, né sulla revoca dell’espulsione), non vi può essere nemmeno giurisdizione sulla inerzia serbata dall’Amministrazione in relazione alla pretesa sostanziale.

In conclusione il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice adito. La presente controversia è soggetta alla giurisdizione del Giudice ordinario, avanti al quale potrà essere riassunta nei modi e nei termini di cui all’articolo 11 Cod. proc. amm..

Le spese di giudizio possono essere compensate, considerata la natura processuale della decisione assunta e stante la costituzione di mera forma della difesa erariale.

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