TAR Torino, sez. III, sentenza breve 2023-12-16, n. 202301007

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. III, sentenza breve 2023-12-16, n. 202301007
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202301007
Data del deposito : 16 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/12/2023

N. 01007/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00771/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 771 del 2023, proposto da
-Ricorrente-, rappresentato e difeso dall’avvocata C R, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

contro

Agenzia Piemonte Lavoro – Centri per l’Impiego, in persona della Direttrice Vicaria pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocata G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Piemonte, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

- dell’Avviso di candidatura per avviamenti presso enti pubblici pubblicato in data 29/08/2023 dall’Agenzia Piemonte Lavoro – Centri per l’Impiego per n. 12 posti nella sede di lavoro di Torino nel profilo di Operatore Comparto Funzioni Centrali triennio 2019/2021 - prima fascia economica di accesso già Area prima profilo professionale dell’Ausiliario prima fascia economica di accesso C.C.N.L. 2016/2018.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Piemonte Lavoro – Centri per l’Impiego;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2023 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso notificato in data 3 e 4 ottobre 2023, -Ricorrente- ha chiesto l’annullamento dell’Avviso di candidatura per avviamenti presso enti pubblici pubblicato dall’Agenzia Piemonte Lavoro – Centri per l’Impiego in data 29/08/2023, nella parte in cui esclude dalla procedura di selezione le persone affette da disabilità psichica.

L’Agenzia Piemonte Lavoro – Centri per l’Impiego si è costituita in data 19/10/2023, eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo e deducendo, nel merito, l’infondatezza delle pretese avverse.

In esito all’udienza camerale del 25/10/2023, il Tribunale ha assegnato alle parti termine ex art. 73, co. 3 c.p.a. per meglio dedurre in ordine alla devoluzione della controversia alla giurisdizione del Giudice Amministrativo. All’udienza del 12/12/2023 le parti hanno discusso la causa e il Collegio ha riservato la decisione.

2. – L’eccezione di giurisdizione, sollevata dall’Amministrazione resistente, è fondata.

Come già argomentato dal Tribunale con ordinanza interlocutoria del 27/10/2023 n. 839, la domanda di annullamento proposta dal -ricorrente- trova fondamento nell’affermata legittimazione del ricorrente – dunque nel suo diritto – a prendere parte alla selezione avviata dall’Agenzia Piemonte Lavoro e ad essere iscritto nelle liste numeriche, al pari di ogni altra persona disabile. A dispetto delle deduzioni da ultimo svolte in atti, a tenore delle quali il gravame sarebbe teso a censurare l’improprio esercizio del potere discrezionale da parte dell’Amministrazione procedente, le argomentazioni difensive del ricorrente sottendono il carattere totalmente vincolato delle condizioni di accesso alla procedura, vuoi perché prestabilite dall’Amministrazione centrale (primo motivo di impugnazione), vuoi perché predeterminate su base normativa e persino costituzionale (secondo motivo di impugnazione). Il ricorrente non fa d’altronde valere il proprio interesse (legittimo pretensivo) a che l’Amministrazione dia avvio ad un ulteriore e parallelo procedimento, conforme alla disciplina di cui all’art. 9 co. 4 legge 12 marzo 1999 n. 68, che gli consenta di accedere all’avviamento lavorativo, giacché egli pretende di essere inserito nelle liste della selezione di cui è causa.

La posizione giuridica azionata dal -ricorrente- in questo giudizio non è insomma distinta da quella che egli farebbe valere ove, anziché censurare – come nel caso di specie – la clausola del bando che esclude dalla selezione le persone affette da disabilità psichica, impugnasse l’atto di esclusione dalle liste per l’avviamento numerico in quanto disabile psichico. In entrambe le ipotesi, la domanda demolitoria (dell’avviso di selezione nel primo caso, del provvedimento estromissivo nel secondo caso) costituisce il rimedio alla violazione del (affermato) diritto del ricorrente ad essere iscritto negli elenchi per l’avviamento numerico al lavoro delle persone disabili, a nulla rilevando che l’avvio del relativo procedimento amministrativo competa alla Pubblica Amministrazione e postuli l’esercizio di poteri pubblicistici.

Trova dunque applicazione alla fattispecie controversa la consolidata giurisprudenza a tenore della quale le operazioni relative alla selezione effettuata dalla Pubblica Amministrazione per l’avviamento al lavoro delle persone disabili, attengano esse alla pubblicazione dell’avviso di selezione o alla definizione delle liste , non si qualificano alla stregua di una procedura selettiva, poiché non comportano l’esercizio di poteri connotati da discrezionalità amministrativa, e dunque le posizioni degli interessati con riguardo sia all’iscrizione negli elenchi, sia al conseguente diritto alla assunzione obbligatoria, assumono natura di diritto soggettivo e la relativa cognizione spetta al Giudice ordinario (Cass. Civ., SS.UU., 8 agosto 2005, n. 16621;
cfr. da ultimo TAR Piemonte, Sez. I, 28/03/2022 n. 285). È irrilevante dunque che il -ricorrente- non invochi in proprio favore la costituzione del rapporto di lavoro, giacché – come visto – la stessa pretesa di essere collocato nelle liste per l’avviamento numerico si atteggia a diritto soggettivo.

Si osserva infine che la devoluzione della controversia alla giurisdizione ordinaria non è foriera di alcuna disparità di trattamento nei confronti degli altri disabili psichici potenzialmente interessati all’avviamento al lavoro, così come invece affermato dalle difese attoree in atti e nel corso della discussione orale.

Tale considerazione, oltre che infondata, è irrilevante ai fini dello scrutinio dell’eccezione di giurisdizione. La devoluzione o meno di una controversia alla giurisdizione amministrativa o ordinaria non dipende infatti dalla “equità” lato sensu degli effetti del giudicato verso le parti o verso terzi, bensì unicamente dalla consistenza della posizione giuridica fatta valere.

Ad ogni buon conto, il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. postula l’identità formale o sostanziale dei soggetti interessati, condizione che non è predicabile rispetto a chi – come il ricorrente – eserciti un’azione giurisdizionale e chi non si attivi in tal senso. La disparità paventata dal ricorrente non è altro che il riflesso del diritto d’azione consacrato all’art. 24 co. 1 Cost., principio fondamentale costitutivo dell’ordine pubblico costituzionale (Corte Cost., 22 ottobre 2014 n. 238), che attribuisce a ciascun consociato il potere – non l’obbligo – di far valere in giudizio diritti e interessi propri , e correlativamente esclude dal perimetro del rimedio giurisdizionale la tutela delle posizioni giuridiche soggettive di chi non abbia esercitato l’azione. Va d’altronde ricordato che quella amministrativa non è giurisdizione di diritto oggettivo, giacché il processo amministrativo è governato, al pari del processo civilistico (sia pure con modeste attenuazioni: Cons. Stato, Ad. Plen., 27/04/2015 n. 5), dal principio della domanda nella duplice accezione del principio dispositivo sostanziale e istruttorio, a nulla rilevando che soggetti diversi dalle parti possano trarre beneficio o pregiudizio dalla (mancata) demolizione del provvedimento impugnato. Nessuna disparità è dunque predicabile nel caso di specie.

In definitiva, la posizione giuridica soggettiva fatta valere dal -ricorrente- in questo giudizio ha consistenza di diritto soggettivo e, dunque, la controversia deve essere devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario.

3. La natura e l’obiettiva complessità delle questioni di merito sottese al ricorso nonché le ragioni della decisione giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

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