TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-04-29, n. 202400350

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-04-29, n. 202400350
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202400350
Data del deposito : 29 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/04/2024

N. 00350/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00377/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 377 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S A, G G, M G, G G, rappresentati e difesi dagli avvocati R D, L N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’Agenzia del Demanio e la Capitaneria di Porto di Cagliari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria per legge in Cagliari, via Dante, 23;

il Ministero delle Infrastrutture, non costituitosi in giudizio;

nei confronti

della Regione Sardegna, non costituitasi in giudizio;

in punto

-per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- l’annullamento del provvedimento dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sardegna, Servizi Territoriali Cagliari, prot. n. 1925, datato 18 febbraio 2021, successivamente ricevuto dai ricorrenti, avente a oggetto: “Comune di Villasimius (CA) - Località Notteri – Occupazione senza titolo di area demaniale marittima – Catasto Terreni e S.I.D. (Sistema Informativo del Demanio marittimo) Foglio 30, Sviluppo Z, mappali 1464/parte, 922 1354/parte (ex 494/parte, 921, 920) – Segnalazione Agea id. n. 24556 – Costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. e passaggio di competenze in favore della Regione Autonoma Sardegna per la riscossione dei proventi derivanti dalla gestione dei beni del demanio marittimo”;

e per l'annullamento e/o l'accertamento della nullità di ogni atto precedente e/o presupposto, conseguente e/o connesso, nessuno escluso e, in particolare, del verbale di ispezione demaniale prot. n. 2021/309/STCA del 13 gennaio 2021, successivamente conosciuto a seguito di formale istanza di acceso ex l. n. 241/1990, e della nota dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sardegna - Servizi Territoriali Cagliari prot. 2875, datata 9 marzo 2021, con il quale è stato trasmesso ai ricorrenti il modello F24 Elide.

___ ___

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Aymerich Stefania il 12/8/2021:

per l'annullamento e/o l'accertamento della nullità, previa sospensione cautelare, di atti connessi all'oggetto del ricorso R.G.R. n. 377/2021 e, segnatamente:

- del provvedimento dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sardegna, registro ufficiale 6141, del 17 maggio 2021, avente a oggetto “Comune di Villasimius (CA) – Loc. Notteri – Occupazione “sine titulo” di area demaniale marittima – Catasto Terreni e S.I.D. - Foglio 30, Sviluppo Z, mappali 1464/parte, 922, 1354/parte (ex 494/parte, 921, 920) – Memoria ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 241/1990 - Comunicazioni”,

e per l'annullamento e/o l'accertamento della nullità, previa sospensione cautelare, di tutti gli atti già impugnati con il gravame originario e, precisamente:

- del provvedimento dell'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Sardegna, Servizi Territoriali Cagliari prot. n. 1925, datato 18 febbraio 2021, e del verbale di ispezione demaniale prot. n. 2021/309/STCA del 13 gennaio 2021, sopra indicati, e atti connessi e conseguenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per la p.a. ;

avvisate le parti ai sensi degli articoli 72 – bis e 74 del c.p.a.;

viste le memorie delle parti;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del 17 aprile 2024 il pres. M B e uditi per le parti l’avv. G A, su delega dell’avv. R D, per la parte ricorrente, e l’avv. dello Stato G T per la p.a. ;

ritenuto e considerato in fatto e diritto che:

FATTO e DIRITTO

1.- i ricorrenti, premesso di essere comproprietari di un compendio immobiliare sito nel Comune di Villasimius – Località Notteri (CA), contraddistinto al catasto fabbricati e al catasto terreni del relativo Comune, foglio 30, mappale n. 1354 (ex mappali nn. 494 e 434, già mappali nn. 17c e 7f), ricompreso nel Condominio Serr’e Morus, hanno impugnato, con il ricorso introduttivo, la nota dell’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sardegna - Servizi Territoriali Cagliari, prot. n. 1925 del 18 febbraio 2021, con la quale venivano costituiti in mora per il pagamento dell’importo di euro 277.248,11, in luogo di un importo di circa 18mila euro, in precedenza richiesto, a titolo di “indennità di occupazione” di un’area demaniale marittima, e relativi interessi legali. Con motivi aggiunti notificati il 14 luglio 2021 i ricorrenti stessi hanno impugnato la nota prot. n. 6141 del 17 maggio 2021, con la quale l’Agenzia medesima, nel riscontrare l’istanza di ritiro in autotutela del precedente atto di costituzione in mora, ha confermato “la correttezza dell’accertamento effettuato e la legittimità della correlata pretesa indennitaria facente capo all’Erario”;

- il ricorso e l’atto di motivi aggiunti sono affidati alle medesime censure che seguono:

1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, anche in relazione agli artt. 32 e 35 del Codice della Navigazione e dell’art. 58 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione – difetto di presupposto – difetto di istruttoria e motivazione;

2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 - septies della l. n. 241/1990, anche in relazione agli artt. 32 e 35 del Codice della Navigazione e dell’art. 58 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione – nullità per violazione e/o elusione del giudicato;

3) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 8 della l. n. 241/1990, anche in relazione agli artt. 32 e 35 del Codice della Navigazione e dell’art. 58 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione – difetto di presupposto - difetto di istruttoria. Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà estrinseca e difetto di contraddittorio;

4) in via subordinata, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 e 35 del Codice della Navigazione e dell’art. 58 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione in relazione all’art. 2947 del c.c. – prescrizione;

- l’Agenzia del Demanio, il Ministero e la Capitaneria di porto di Cagliari si sono costituiti con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato per resistere al ricorso sollevando, in via preliminare, eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, venendo in questione intimazioni di pagamento costituenti atti di natura paritetica, e facendosi questione inoltre della appartenenza delle aree in contestazione al demanio o al privato, e sostenendo, nel merito la infondatezza della pretesa avversaria;

- in esito alla camera di consiglio del 6 ottobre 2021, fissata per la trattazione della domanda di misure cautelari proposta con il ricorso per motivi aggiunti, previa rinuncia di parte ricorrente, la causa è stata rinviata al merito;

- come segnalato alle parti sia al momento della fissazione della camera di consiglio ex art. 72-bis del c.p.a. e sia in occasione della udienza camerale del 17 aprile 2024 il ricorso, suscettibile di definizione in rito, viene trattenuto in decisione ai fini della verifica della giurisdizione, essendovi seri dubbi sulla competenza giurisdizionale del giudice amministrativo;

2.- nel caso di specie, ricorrono i presupposti per la pronuncia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 72 bis e 74 del c.p.a., di una sentenza in forma semplificata, in quanto fattispecie simili a quella fatta valere con il presente gravame hanno formato oggetto di precedenti giurisprudenziali con i quali è stata declinata la giurisdizione del giudice amministrativo a favore della competenza giurisdizionale del giudice ordinario;

- il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per carenza di giurisdizione, possibilità come detto prospettata alle parti nel corso dell’udienza camerale;

- in primo luogo pare il caso di rammentare che, in linea generale, la giurisdizione va verificata con riferimento all'oggetto della domanda, delineato alla stregua del “petitum” sostanziale individuato in funzione della “causa petendi”, ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio e in base agli elementi oggettivi che caratterizzano la sostanza del rapporto giuridico posto a fondamento della pretesa fatta valere (Cass. SS. UU., n. 12307 del 2004;
30 giugno 1999, n. 379;
Cass., 2 agosto 2002, n. 11626, e numerose altre);

- nel caso di specie, le domande di annullamento e di accertamento della nullità degli atti impugnati sottendono la titolarità e la correlativa necessità di tutela di una situazione giuridica di diritto soggettivo (il diritto di proprietà di cui i ricorrenti assumono di essere titolari), mirando in definitiva a conseguire un accertamento in ordine alla natura privata dell’area in contestazione;

- sotto un profilo differente ma convergente nel senso del risultato finale della declinatoria della giurisdizione del TAR va inoltre richiamato l’insegnamento della Corte di cassazione la quale, anche di recente, ha ribadito che “in materia di concessioni demaniali le controversie riguardanti indennità, canoni ed altri corrispettivi riservate alla giurisdizione del giudice ordinario sono quelle a contenuto meramente patrimoniale, nelle quali cioè non assume rilievo un potere di intervento della pubblica amministrazione "a tutela di interessi generali", mentre resta nella sfera della giurisdizione del giudice amministrativo la lite che (…) investa l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del dovuto e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali, sia sull' “an” che sul “quantum” (v. Cass. civ., SS. UU., ord. 24 febbraio 2020, n. 4803;
Cass. civ., SS. UU., ord. 28 gennaio 2021, n. 1916;
Cons. Stato, V, 13 ottobre 2023, n. 8960 e, ivi, ampi riferimenti giurisprudenziali;
v. poi Cass. civ. sez. un. n. 28973 del 2020);

- calando i princìpi suindicati nella vicenda odierna, nella fattispecie “de qua” non vengono in questione in alcun modo poteri pubblici di natura discrezionale – valutativa concernenti un rapporto di concessione sulle aree, quale presupposto dell’obbligo di pagamento delle indennità, poteri valutativi – questi sì - che radicherebbero la giurisdizione in capo al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, lett. b) del c.p.a. (cfr. Cass. civ., SS. UU., 7 luglio 2017, n. 16829), venendo, per contro, in considerazione esclusivamente una intimazione di pagamento di somme per la occupazione “sine titulo” di un’area demaniale confinante con la proprietà ricorrente;

- non vengono in rilievo, nel caso che occupa, ricognizioni tecnico – discrezionali finalizzate a revisioni di quantificazioni di canoni demaniali relativi a concessioni demaniali marittime. Viene invece in discorso una mera attività di accertamento tecnico e di verifica di presupposti di fatto – una “ricognizione di situazione materiale” (su cui cfr. Cons. Stato, VII, n. 1836 del 2024 e, ivi, richiami giurisprudenziali ulteriori;
e Cons. Stato, IV, n. 2948 del 2012, che conferma TAR Sardegna, I, n. 1399 del 2004 - senza che come detto risulti coinvolta in alcun modo una azione autoritativa della p.a. su un rapporto concessorio;

- i profili in contestazione – sui quali si impernia il fondo della controversia e della pretesa dei ricorrenti, relativi alla quantificazione dell’indennità pretesa dall’Amministrazione, con un atto paritetico attinente a posizioni di diritto di credito, per l'occupazione “sine titulo” dei beni demaniali in questione - restano dunque devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge;

- in definitiva, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la stessa, come poc’anzi esposto, al giudice ordinario, innanzi al quale il processo potrà, dunque, proseguire con le modalità e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a;

- nonostante l’esito del giudizio le spese e i compensi di lite possono essere compensati tra le parti, tenuto conto della natura della vertenza e considerando anche la disponibilità manifestata dai ricorrenti, nel lungo dipanarsi della vicenda, ad addivenire ad una definizione extra giudiziale della controversia;

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