TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-01-30, n. 202300078
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Testo completo
Pubblicato il 30/01/2023
N. 00078/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00309/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 309 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti M F, PEC avvmarcellofortunato@perc.ordineforense.salerno.it, D G, PEC gioia.dario@certavvocatilag.it, e P G, PEC galante.paolo@cert.ordineavvocatipotenza.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco p.t., rappresentato dall’avv. P G, PEC giordano.paolo@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio eletto in Potenza Via Cavour n. 48;
per l'annullamento
del bando, pubblicato il 3.5.2022, con il quale il Comune di -OMISSIS- ha indetto un procedimento di evidenza pubblica per la vendita a corpo del materiale estrattivo, di proprietà del Comune di -OMISSIS-, depositato presso la Cava, sita nella -OMISSIS-;
Visto il ricorso introduttivo ed i relativi allegati;
Visto l’atto di motivi aggiunti, notificato il 26.7.2022 al Comune di -OMISSIS- ed alla -OMISSIS- e depositato il 7.9.2022, con il quale è stata impugnata la Determinazione n. 311 dell’11.6.2022 (pubblicata nell’Albo Pretorio on line dall’11.6.202 al 26.6.2022), con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di -OMISSIS- ha aggiudicato all’impresa -OMISSIS- il predetto procedimento di evidenza pubblica;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il Cons. P M e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Del. G.R. n. 1105 dell’1.7.2008 la Regione Basilicata ha rilasciato alla -OMISSIS-, esprimendo giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul relativo progetto, l’autorizzazione per la coltivazione mineraria della cava di cui è causa, di proprietà del Comune di -OMISSIS-, per la durata di 10 anni con decorrenza dalla data di effettivo inizio dell’attività estrattiva, con espressa previsione nel punto 14 del dispositivo della predetta Delibera che tale autorizzazione “potrà essere prorogata su istanza degli interessati aventi diritto, previa verifica dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente in materia di estrazione mineraria ed ambientale”; tale progetto autorizzato prevedeva il volume complessivo di materiale da estrarre di 2.604.505 mc., di cui circa 114.000 mc. da riutilizzare nella cava per ripristinare la continuità morfologica nella fase di sistemazione finale della cava (gradonatura del fronte di scavo, sistemazione delle pendici e semina di leguminose e piantumazione di arbusti e/o essenze arboree) e 250.000 mc. annui per la vendita.
La -OMISSIS- prima con nota del 20.1.2017 ha manifestato al Comune di -OMISSIS- l’intenzione di ampliare l’area di estrazione della cava con le contestuali opere di bonifica e ripristino ambientale e poi con nota del 28.3.2017 ha chiesto al Comune “un pre-parere di massima” sul predetto progetto, da presentare alla Regione Basilicata.
Con nota del 30.3.2017 il Responsabile del Settore Tributi e Patrimonio del Comune di -OMISSIS- ha espresso “un pre-parere di massima favorevole” al suddetto progetto, confermando “la posizione processuale di questo Comune in tema di interpretazione del contratto del 9.3.2009” nell’ambito del giudizio “pendente dinanzi al Tribunale di Potenza (Reg. n. 584/2013)” e con Del. n. 34 del 21.4.2017 la Giunta Comunale ha reiterato il “pre-parere di massima favorevole” al progetto di ampliamento della coltivazione mineraria e di contestuale recupero ambientale, ribadendo la predetta posizione processuale nell’ambito del citato giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza, “sulla scorta delle motivazioni addotte”.
Ma con Del. G.M. n. 149 del 14.11.2018 il Comune di -OMISSIS- ha revocato la predetta Del. G.M. n. 34 del 21.4.2017 “sulla base di una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico”, attesoché: 1) “non risulta reso palese nel predetto atto sulla base di quali “motivazioni addotte” si basasse il pre-parere favorevole concesso”; 2) “nei programmi e negli intendimenti di questa Amministrazione è prevalente la scelta politica di ridurre l’impatto ambientale della cava, al fine di utilizzare l’area di -OMISSIS- (presso cui è collocata la cava) in maniera prioritariamente turistica, intenzione concretizzata nell’approvazione del progetto e nell’avvio della realizzazione della “Porta della Lucania”, quale vetrina espositiva dei prodotti del territorio”; 3) “tale orientamento non è compatibile con la previsione di ampliamento della cava”; 4) comunque, “l’eventuale continuazione della coltivazione della cava alla scadenza dell’attuale rapporto contrattuale deve essere oggetto di procedura di evidenza pubblica”; 5) “il pre-parere espresso non costituisce elemento di alcun procedimento amministrativo formalizzato dall’attuale normativa e non può costituire fondamento di aspettative giuridicamente tutelate da parte della ditta -OMISSIS-, che lo ha richiesto”.
La -OMISSIS- con domanda del 14.12.2018 ha chiesto alla Regione la proroga della predetta autorizzazione regionale, in quanto non aveva portato a compimento il progetto di coltivazione autorizzato: con nota prot. n. 477 del 16.1.2019 il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di -OMISSIS- ha diffidato la Regione Basilicata “a procedere all’istruttoria” della domanda, in quanto, poiché tale cava è di proprietà comunale, risulta necessaria l’acquisizione del parere favorevole del Comune, il quale con la citata Del. G.M. n. 149 del 14.11.2018 aveva revocato la precedente Del. G.M. n. 34 del 21.4.2017, tenuto pure conto delle circostanza che per “le vertenze in corso” la ditta -OMISSIS- non avrebbe potuto proseguire nella coltivazione della cava.
La -OMISSIS- con il Ric. n. 98/2019 ha impugnato la Del. G.M. n. 149 del 14.11.2018 e la nota comunale prot. n. 477 del 16.1.2019, deducendo: 1) la violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990; 2) l’eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto la revoca non era stata congruamente motivata con riferimento alla comparazione degli interessi in conflitto; 3) l’eccesso di potere per errore nei presupposti, in quanto non poteva tenersi conto dei riferimenti alla controversia giudiziaria tra la ricorrente ed il Comune dinanzi al Tribunale di Potenza, in quanto tuttora pendente; 4) l’incompetenza, in quanto l’adozione dei provvedimenti in materia di coltivazione di cave spetta alla Regione Basilicata.
Successivamente, la -OMISSIS- con istanza dell’8.4.2019 ha chiesto alla Regione Basilicata l’autorizzazione al prelievo ed alla lavorazione del materiale già abbattuto e depositato nella zona di stoccaggio della suddetta cava: il Dirigente dell’Ufficio Geologico della Regione Basilicata con nota prot. n. 63552 dell’11.4.2019 “ai sensi della L.R. n. 12/1979” ha comunicato alla -OMISSIS- la cessazione della coltivazione mineraria della cava “alla scadenza dell’autorizzazione regionale rilasciata con Del. G.R. n. 1105 dell’1.7.2008, fissata al 23.4.2019”.
La -OMISSIS- con Ric. n. 182/2019 ha impugnato la predetta nota regionale prot. n. 63552 dell’11.4.2019, deducendo: 1) e 2) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e per manifesta illogicità, tenuto pure conto della circostanza che, nelle more del rilascio della citata Del. G.R. n. 1105 dell’1.7.2008, l’Ufficio Geologico della Regione Basilicata con nota prot. n. 81445 del 23.4.2008 (inviata anche al Comune di -OMISSIS-) aveva autorizzato il prelievo e la lavorazione del materiale già abbattuto, chiesto con l’istanza del 16.4.2008; 3) l’eccesso di potere per carenza di motivazione, in quanto l’impugnata nota prot. n. 63552 dell’11.4.2019 non è stata motivata anche per relationem; 4) violazione della L.R. n. 12/1979, in quanto, pur tenendo conto dell’espresso riferimento alla predetta Legge, contenuto nel provvedimento impugnato, tale Legge non disciplina il prelievo e la lavorazione del materiale già abbattuto; 5) l’incompetenza, in quanto la decisione sull’istanza della ricorrente, di autorizzazione al prelievo ed alla lavorazione del materiale già abbattuto, non spetta al Dirigente dell’Ufficio Geologico della Regione Basilicata.
Con atto di motivi aggiunti al Ric. n. 182/2019, la -OMISSIS- ha dedotto l’ulteriore censura, relativa alla violazione dell’art. 1 bis, comma 4, secondo periodo, L.R. n. 12/1979.
Con Sentenza n. 614 del 15.7.2019 questo Tribunale ha respinto i Ricorsi n. 98/2019 e n. 182/2019, attesoché: 1) ha disatteso entrambe le censure, relative al vizio dell’incompetenza, dedotte con Ricorsi n. 98/2019 e n. 182/2019, in quanto: A) con l’impugnata Del. G.M. n. 149 del 14.11.2018 il Comune di -OMISSIS- ha revocato la propria precedente Del. G.M. n. 34 del 21.4.2017, mentre l’impugnata nota del Responsabile dell’Area Tecnica prot. n. 477 del 16.1.2019 è un atto interno al procedimento regionale, di proroga dell’autorizzazione ex Del. G.R. n. 1105 dell’1.7.2008, di coltivazione mineraria della cava in questione, attivato dalla ricorrente con domanda del 14.12.2018, nell’ambito del quale il Comune di -OMISSIS- ha titolo ad intervenire, nella qualità di proprietario della cava in discorso; B) la Regione prima con Del. G.R. n. 689 del 22.5.2015 ha attribuito all’Ufficio Geologico regionale la competenza in materia di cave e di polizia mineraria e poi con Decreto n. 43 dell’1.3.2015 il Presidente della Giunta Regionale ha confermato la predetta competenza in capo al Dirigente