TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 2023-01-30, n. 202300134

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 2023-01-30, n. 202300134
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202300134
Data del deposito : 30 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/01/2023

N. 00134/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01605/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1605 del 2022, proposto da
M P, rappresentato e difeso dagli avvocati S M, E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Diamante, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

del provvedimento del Vice Sindaco limitativo del diritto dei Consiglieri Comunali di accedere agli atti e ai documenti del Comune di Diamante e conseguente annullamento/dichiarazione di nullità.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Diamante;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2023 il dott. D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1- Con ricorso notificato il 25.11.2022 e depositato il 7.12.2022, Pascale Marcello ha esposto:

-) egli ricopre attualmente la carica di Consigliere Comunale di minoranza presso il Comune di Diamante (CS)

-) in data 27.09.2022 il Comune di Diamante, in persona del Vice Sindaco in carica, disponeva la limitazione dell’accesso agli atti e ai documenti amministrativi da parte dei Consiglieri Comunali;

-) in particolare, ai fini dell’accesso agli atti, veniva stabilito il contingentamento dell’accesso dei Consiglieri Comunali agli Uffici del Comune, limitato a due giorni (martedì e venerdì) per 2 ore per ciascun giorno e stabiliva che i soli Consiglieri muniti di delega avrebbero potuto accedere agli atti e ai documenti dell’Amministrazione, in qualsiasi giorno, previo accordo con il Responsabile dell’Ufficio di riferimento;

-) in occasione sella seduta consiliare del 29.9.2022 taluni Consiglieri contestavano il contenuto della suddetta disposizione e il Consiglio Comunale deliberava la richiesta di un parere di legittimità all’Ufficio della Prefettura territorialmente competente, richiesto il 14.10.2022 dal Presidente del Consiglio Comunale;

-) il 10.11.2022, l’Ufficio della Prefettura di Cosenza trasmetteva parere motivato al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco nel quale la disposizione di cui si discorre veniva ritenuta non conforme alla normativa vigente, in particolare l’art. 43 del D.lgs. n. 267/2000;

-) nel silenzio dell’Ufficio del Sindaco, in data 15.11.2022 il ricorrente presentava istanza di annullamento in autotutela del provvedimento;

-) il 23.11.2022 il Vice Sindaco adottava un ulteriore provvedimento, di modifica degli orari stabiliti nel precedente atto. pubblicato sulla pagina

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