TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 2023-01-30, n. 202300134
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Testo completo
Pubblicato il 30/01/2023
N. 00134/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01605/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1605 del 2022, proposto da
M P, rappresentato e difeso dagli avvocati S M, E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Diamante, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Vice Sindaco limitativo del diritto dei Consiglieri Comunali di accedere agli atti e ai documenti del Comune di Diamante e conseguente annullamento/dichiarazione di nullità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Diamante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2023 il dott. D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- Con ricorso notificato il 25.11.2022 e depositato il 7.12.2022, Pascale Marcello ha esposto:
-) egli ricopre attualmente la carica di Consigliere Comunale di minoranza presso il Comune di Diamante (CS)
-) in data 27.09.2022 il Comune di Diamante, in persona del Vice Sindaco in carica, disponeva la limitazione dell’accesso agli atti e ai documenti amministrativi da parte dei Consiglieri Comunali;
-) in particolare, ai fini dell’accesso agli atti, veniva stabilito il contingentamento dell’accesso dei Consiglieri Comunali agli Uffici del Comune, limitato a due giorni (martedì e venerdì) per 2 ore per ciascun giorno e stabiliva che i soli Consiglieri muniti di delega avrebbero potuto accedere agli atti e ai documenti dell’Amministrazione, in qualsiasi giorno, previo accordo con il Responsabile dell’Ufficio di riferimento;
-) in occasione sella seduta consiliare del 29.9.2022 taluni Consiglieri contestavano il contenuto della suddetta disposizione e il Consiglio Comunale deliberava la richiesta di un parere di legittimità all’Ufficio della Prefettura territorialmente competente, richiesto il 14.10.2022 dal Presidente del Consiglio Comunale;
-) il 10.11.2022, l’Ufficio della Prefettura di Cosenza trasmetteva parere motivato al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco nel quale la disposizione di cui si discorre veniva ritenuta non conforme alla normativa vigente, in particolare l’art. 43 del D.lgs. n. 267/2000;
-) nel silenzio dell’Ufficio del Sindaco, in data 15.11.2022 il ricorrente presentava istanza di annullamento in autotutela del provvedimento;
-) il 23.11.2022 il Vice Sindaco adottava un ulteriore provvedimento, di modifica degli orari stabiliti nel precedente atto. pubblicato sulla pagina