TAR Pescara, sez. I, sentenza 2019-09-06, n. 201900200

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2019-09-06, n. 201900200
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 201900200
Data del deposito : 6 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2019

N. 00200/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00240/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 240 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
D S R Trasporti s.r.l., Tecnolab s.r.l., Weatherford Mediterranea s.p.a., Consorzio cooperative riunite d'Abruzzo società cooperativa agricola (enunciabile anche Codice Citra), ditta Masterbike, ditta Fratelli Nervegna Autotrasporti s.r.l., Ecotec s.r.l., Safety di Womans P.I. prevenzione incendi società cooperativa, Safety Total System Marine Group s.r.l., Intertrasporti s.r.l., Europa Gomma di Arizza Michele e Patrizio s.n.c., Autotrasporti Rattenni s.a.s. di Maria Giuseppina Antonacci, Sieco Service s.r.l., O.R.A.C. s.n.c. di Di Castelnuovo Vittorio e Di Paolo Tommaso, C.E.M. Centro enologico meridionale s.r.l. unipersonale, Arizza Gomme s.r.l., Napolione Giuseppe e c. s.n.c., Fiore s.r.l. spedizioni internazionali - agenzia marittima, Selet Sensor Sud s.a.s., Abicert s.a.s., Galeno Engineering s.r.l., Setra s.r.l., Cantina Ortona società cooperativa agricola, Ceves s.r.l., Cantina Dora Sarchese s.r.l., Protan s.r.l., Azienda agricola Sarchese Dora, Yokohama industrial products Italy s.r.l., K.S.V. s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Vincenzo Colalillo, S C e Giovanni La Banca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Placido Pelliccia in Pescara, via Corradino D'Ascanio, n. 32;

contro

Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale, con domicilio legale in L’Aquila, complesso monumentale di San Domenico, via Buccio di Ranallo;
Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti – Pescara in liquidazione, in persona del Presidente del Collegio dei liquidatori e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato U D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

con il ricorso introduttivo:

- della nota prot. n. 1509 del 21 maggio 2018 con cui il Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti - Pescara in liquidazione trasmetteva alle singole aziende, a mezzo PEC, il regolamento per la determinazione, ripartizione e riscossione dei corrispettivi dei servizi essenziali generali e il regolamento per l'assegnazione di immobili infrastrutturati per l'insediamento di attività produttive nelle aree del Consorzio;

- della deliberazione del Collegio dei liquidatori del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti - Pescara in liquidazione n. 62 del 13 dicembre 2017, successivamente notificata, avente ad oggetto “Regolamento per la determinazione, ripartizione e riscossione dei corrispettivi dei servizi essenziali generali forniti dal Consorzio negli agglomerati industriali” e relativi suoi allegati;

- della deliberazione del Collegio dei liquidatori del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti - Pescara in liquidazione n. 21 del 7 marzo 2018, successivamente notificata, avente ad oggetto “Regolamento per l'assegnazione di immobili infrastrutturati per l'insediamento di attività produttive nelle aree del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Area Chieti Pescara” e relativi allegati, nella parte in cui fissa arbitrariamente costi e tariffe;

- delle relative fatture di richiesta pagamento;

- nonché di tutti gli atti presupposti, successivi, consequenziali e comunque connessi, anche di estremi non conosciuti, ivi comprese le note del Consorzio per lo sviluppo industriale dell’area Chieti - Pescara in liquidazione prot. n. 1662 del 30 maggio 2018 e prot. n. 1752 del 6 giugno 2018 (quest’ultima ricognitiva delle disposizioni regolamentari impugnate);

con i motivi aggiunti dell’8 ottobre 2018:

- della nota prot. n. 3318 del 24 settembre 2018 del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti - Pescara in liquidazione avente ad oggetto “Corrispettivi dei servizi generali forniti dal Consorzio –Comunicazione” e della deliberazione ivi richiamata n. 75 del 20 settembre 2018, di contenuto sconosciuto;

- della nota prot. n. 3022 del 27 agosto 2018 del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti - Pescara in liquidazione avente ad oggetto “Sospensione fatturazione corrispettivi essenziali consortili”;

- della nota prot. n. 2577 del 9 luglio 2018 del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti - Pescara in liquidazione con la quale è stata comunicata la sospensione del pagamento della prima rata;

- della deliberazione del Collegio dei liquidatori del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti – Pescara in liquidazione n. 58 del 29 giugno 2018, successivamente notificata, avente ad oggetto “Sospensione pagamento prima rata fatture corrispettivi servizi forniti alle imprese insediate nell'agglomerato industriale di Ortona” e relativi allegati;

- della deliberazione del Collegio dei liquidatori del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti - Pescara in Liquidazione n. 44 del 14 maggio 2018, successivamente conosciuta, avente ad oggetto “Individuazione delle somme da stanziare per l'anno 2018 per le spese di gestione e manutenzione ordinaria delle aree consortili come da <<
Regolamento >>
approvato con delibera del c.d.l. n. 62 del 13.12.2017” e relativi allegati;

- della deliberazione del Collegio dei liquidatori del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Area Chieti - Pescara in liquidazione n. 22 del 7 marzo 2018, successivamente conosciuta, avente ad oggetto “Approvazione prezzi di cessione dei lotti di terreno e contributo per oneri di urbanizzazione di cui al regolamento per l'assegnazione di immobili infrastrutturali e l'insediamento di attività produttive nelle aree industriali del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'area Chieti Pescara“ e relativi allegati;

- della deliberazione del Collegio dei liquidatori del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Area Chieti - Pescara in liquidazione n. 23 del 7 marzo 2018, successivamente nota, avente ad oggetto “Determinazione corrispettivo - contributo per le spese di istruttoria delle pratiche relative ai servizi edilizia (attestazioni, nulla osta, autorizzazioni, certificati) assegnazioni – concessioni” e relativi allegati, già impugnata per relationem con il ricorso principale;

- nonché di tutti gli atti presupposti, successivi, consequenziali e comunque connessi.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo e del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti – Pescara in liquidazione;

Viste le memorie delle società ricorrenti;

Viste la memoria e la memoria di replica del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti – Pescara in liquidazione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2019 la dott.ssa R P e uditi l'avvocato S C per le società ricorrenti, l'avvocato U D S per il Consorzio resistente e l'avvocato dello Stato A B per la Regione Abruzzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso notificato in data 18 luglio 2018 le imprese in epigrafe, tutte operanti all’interno dell’agglomerato industriale gestito dal Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area di Chieti - Pescara in liquidazione, hanno impugnato i regolamenti consortili per la determinazione, la ripartizione e la riscossione dei corrispettivi dei servizi generali e per l’assegnazione degli immobili infrastrutturati all’interno dell’area, oltre alle fatture con le quali è stato richiesto il pagamento dei corrispettivi per l’anno 2018.

Con il primo motivo di ricorso le società consorziate hanno eccepito i vizi di difetto di istruttoria, di motivazione e di illogicità manifesta degli atti impugnati dal momento che l’aumento delle tariffe sarebbe avvenuto senza:

a) considerare i pregressi e diuturni rapporti tra il Consorzio e le singole imprese;

b) esplicitare le ragioni della loro modificazione;

c) specificare la consistenza dell’offerta dei servizi essenziali;

d) agganciare la loro quantificazione a parametri oggettivi e a dati concreti.

Con il secondo motivo di ricorso le società consorziate hanno dedotto la violazione delle garanzie partecipative di cui all’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto il Consorzio avrebbe adottato i regolamenti in via unilaterale e in assenza di contraddittorio e avrebbe di conseguenza eluso l’onere motivazionale derivante dalla loro incidenza sui pregressi rapporti concessori.

1.1. Si è costituita formalmente in giudizio la Regione Abruzzo.

1.2. Ha resistito al ricorso il Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti - Pescara in liquidazione ed ha sollevato le seguenti eccezioni preliminari:

a) di irricevibilità del ricorso per tardività dell’impugnazione dei regolamenti, siccome immediatamente lesivi della sfera giuridica delle imprese ricorrenti;

b) di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse a ricorrere avverso le deliberazioni consortili n. 62 del 2017 e n. 21 del 2018, in quanto non sarebbero stati impugnati gli atti esecutivi dei regolamenti con esse approvati;

c) di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, limitatamente all’impugnazione delle fatture di richiesta di pagamento, dal momento che le stesse integrerebbero l’esercizio di un diritto soggettivo di credito non riconducibile all’esercizio del potere.

Il Consorzio resistente ha chiesto altresì il rigetto nel merito di entrambi i motivi di ricorso.

1.3. Con motivi aggiunti dell’8 ottobre 2018 le società ricorrenti hanno impugnato, per i medesimi motivi specificati con il ricorso principale, le deliberazioni del Collegio dei liquidatori del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti - Pescara in liquidazione relative alla:

a) sospensione del pagamento della prima rata delle fatture inviate alle imprese consorziate;

b) individuazione delle somme da stanziare per le spese di gestione e di manutenzione ordinaria delle aree consortili per l’anno 2018;

c) approvazione dei prezzi di cessione dei lotti di terreno e del contributo per gli oneri di urbanizzazione;

d) determinazione del <<corrispettivo - contributo>>
per spese di istruttoria.

1.4. Con memoria difensiva del 9 ottobre 2018 le imprese ricorrenti hanno altresì contrastato le eccezioni preliminari e di merito spiegate dal Consorzio.

1.5. Il Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti - Pescara in liquidazione, con memoria del 23 ottobre 2018, ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, in quanto gli atti con esso impugnati non sarebbero lesivi delle situazioni soggettive delle imprese consorziate, nonché la sua irricevibilità per tardività dell’impugnazione ed ha altresì insistito per il rigetto nel merito, stante la sua infondatezza.

1.6. Con ordinanza del 30 ottobre 2018, n. 155, la Sezione ha accolto la domanda cautelare di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati.

1.7. Alla pubblica udienza dell’11 giugno 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

2. Il Collegio deve innanzitutto scrutinare le numerose eccezioni preliminari sollevate dal Consorzio resistente.

Esse sono tutte infondate.

2.1. In particolare va respinta l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione dei regolamenti consortili i quali, siccome immediatamente lesivi della sfera giuridica delle imprese consorziate, avrebbero dovuto essere impugnati entro il termine decadenziale decorrente dalla scadenza della pubblicazione nell’albo degli avvisi al pubblico del Consorzio, avvenuta in data 10 gennaio 2018, e dunque coincidente con la data del 25 gennaio 2018, o comunque dalla loro pubblicazione sul B.U.R.A., avente efficacia di pubblicità legale.

Il Collegio ritiene di individuare il dies a quo di decorrenza del termine di impugnazione dalla comunicazione individuale alle singole imprese consorziate del <<regolamento per la determinazione, ripartizione e riscossione dei corrispettivi dei servizi essenziali generali forniti dal Consorzio negli agglomerati industriali>>, adottato con deliberazione del Collegio dei Liquidatori n. 21 del 7 marzo 2018, e del <<regolamento per l’assegnazione di immobili infrastrutturati per l’insediamento di attività produttive nelle aree del Consorzio per lo sviluppo industriale dell’Area Chieti Pescara>>, adottato con deliberazione n. 21 del 7 marzo 2018, in quanto gli atti impugnati, pur non menzionando le imprese assegnatarie delle aree, incise dalla modificazione tariffaria, ne presuppongono l’individuabilità per relationem e la immediata modificazione del rapporto tra le stesse ed il Consorzio .

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio ritiene di aderire, quando l’atto incide in modo diretto, immediato e concreto sulla sfera giuridica di un soggetto mediante limitazione delle situazioni soggettive di cui è titolare, il termine per impugnare decorre dalla sua formale comunicazione e, solo in difetto di questa, dalla piena percezione dei suoi contenuti essenziali, ritraibile da altre forme di pubblicità che ne determinano la presunzione di conoscenza (Consiglio di Stato, Sezione IV, 2 settembre 2011, n. 4973).

Il ricorso principale è dunque ricevibile in quanto esso è stato portato alla notificazione in data 18 luglio 2018, entro il termine decadenziale di 60 giorni decorrente dalla comunicazione individuale alle imprese ricorrenti, effettuata con p.e.c. del 21 maggio 2018.

2.2. Il Consorzio ha altresì eccepito l’irricevibilità dei motivi aggiunti, limitatamente all’impugnazione della deliberazione con la quale sono state determinate le spese di istruttoria per i servizi, attuativa del regolamento approvato con deliberazione n. 21 del 7 marzo 2018.

Il Consorzio ritiene che la predetta impugnazione sia tardiva poiché essa avrebbe dovuto essere effettuata contestualmente al regolamento, in quanto richiamata nell’articolo 6 dello schema di convenzione ad esso allegato.

L’eccezione è infondata.

Le imprese ricorrenti hanno infatti espressamente impugnato anche gli allegati al regolamento, tra i quali rientra lo schema di convenzione, nella parte in cui fissano arbitrariamente costi e tariffe.

Il Consorzio non ha d’altro canto evaso l’onere probatorio, gravante sulla parte che eccepisce la irricevibilità del ricorso, della piena conoscenza da parte delle imprese ricorrenti del contenuto essenziale dell’atto, richiamato per relationem in uno degli allegati e ad esse non comunicato individualmente.

Anche i motivi aggiunti sono perciò ricevibili.

2.3. Deve essere poi dichiarata improcedibile l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse poiché le imprese ricorrenti hanno tempestivamente impugnato con i motivi aggiunti gli atti attuativi delle deliberazioni n. 62 del 2017 e n. 21 del 2018, le quali sono comunque immediatamente lesive della loro sfera giuridica, in quanto comportano una immediata modificazione delle somme richieste a titolo di contributi consortili.

2.4. Quanto alla questione relativa alla carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle fatture ricevute dalle singole imprese, osserva il Collegio che la richiesta di pagamento in esse contenuta non è esecutiva di parametri fissi ma è il risultato dell’esercizio di un potere impositivo, pienamente discrezionale, attinente alla modificazione delle tariffe, così come affermato da questo Tribunale con sentenza 18 maggio 2015, n. 208, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza 22 marzo 2016, n. 1183.

La fattura emessa dal Consorzio per il pagamento dei corrispettivi dei servizi essenziali generali non è dunque un atto meramente esecutivo di una pretesa già determinata ma rappresenta l’atto con il quale il consorzio esercita in via definitiva la sua pretesa impositiva.

L’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo deve essere dunque rigettata.

3. Passando alla trattazione del merito, è doveroso svolgere una premessa circa la natura dei corrispettivi richiesti dai consorzi preposti alla gestione e alla manutenzione delle aree destinate allo svolgimento di attività industriali, per i servizi essenziali generali forniti alle imprese associate e per gli oneri di urbanizzazione dovuti per l’assegnazione delle aree.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cassazione, Sezione V, 20 marzo 2015, n. 5639;
Consiglio di Stato, Sezione IV, 3 giugno 2019, n. 3698 e 3699) essi hanno natura di obbligazioni pubblicistiche, equiparabili ai tributi, in particolare ai tributi reali.

3.1. I servizi essenziali generali hanno la loro fonte nell’articolo 11, comma 2, d.l. 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1995, n. 341, secondo il quale <<I corrispettivi dovuti dalle imprese ai consorzi di sviluppo industriale, di cui all’articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti sono determinati e riscossi dai consorzi di sviluppo industriale medesimi>>, nonché nell’articolo 1, comma 4, della l.r. Abruzzo 289 luglio 2011, n. 23, per cui <<…Le imprese insediate usufruiscono dei servizi dietro il pagamento di corrispettivo che può essere riscosso anche tramite avvisi di pagamento…>>.

Essi sono dovuti per i servizi indivisibili, ossia <<non soggetti a fornitura quantitativa>>, da svolgere sulle aree di pertinenza del Consorzio e sono destinati a finanziare quei servizi, non a domanda individuale e non rifiutabili dalle imprese, dalla erogazione dei quali esse traggono un astratto vantaggio.

Le imprese sono tenute al pagamento dei contributi consortili per i servizi essenziali generali, quali i servizi per la manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti industriali, in ragione della mera proprietà o dell’utilizzo ad altro titolo dell’area gestita dal Consorzio.

La loro obbligatorietà non discende da un atto volontario di adesione al Consorzio, di natura contrattuale, ma dall’appartenenza ad un ente per disposizione di legge.

3.2. I contributi per le opere infrastrutturali, la cui fonte è rappresentata dall’articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, sono corrispettivi di diritto pubblico di natura non tributaria, dovuti al Consorzio per la partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione connesse all’edificazione, a fronte del mero rilascio di un titolo edilizio per la ristrutturazione o per l’ampliamento di un immobile sito all’interno dell’area industriale.

Essi rappresentano il <<corrispettivo per la concessione di un diritto di superficie che deve corrispondere esattamente al costo di acquisizione delle aree e delle opere di urbanizzazione (già realizzate o da realizzare), secondo quanto espressamente previsto dall’articolo 35 L. n. 865/1971>>
e sono destinati a finanziare le spese per le opere di urbanizzazione e tutti i costi funzionali alla sistemazione dell’area del Consorzio allo scopo di consentire alle imprese il loro insediamento nell’area di sviluppo industriale.

L’obbligo delle imprese consorziate di corrispondere il contributo per gli oneri di infrastrutturazione ha fonte legale e nasce dal fatto costitutivo dell’assenso all’utilizzazione dei suoli industriali e non dalla concreta realizzazione delle infrastrutture (Consiglio di Stato, Sezione IV, 3 giugno 2019, n. 3698 e 3699;
Sezione V, 3 luglio 2003, n. 3983).

3.3. Il Consorzio è dunque titolare di una potestà impositiva speciale, attribuita in virtù delle funzioni pubblicistiche di interesse generale relative all’attuazione delle politiche industriali, che si estrinseca attraverso deliberazioni denominate <<regolamenti>>, la cui natura è quella di atti generali con destinatari non determinati ma determinabili per relationem in base alla partecipazione al Consorzio.

4. Sulla scorta di tali premesse il Collegio ritiene che il secondo motivo di ricorso, con il quale le imprese ricorrenti hanno eccepito la violazione delle garanzie partecipative, è infondato.

Discende dalla affermata natura pubblicistica dei contributi consortili il corollario che i Consorzi determinano in piena autonomia la qualità, la quantità e la tipologia dei servizi essenziali generali, ossia di quelli relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la realizzazione delle opere infrastrutturali.

Essi determinano in via unilaterale anche la misura e l’ammontare dei corrispettivi dovuti per la loro erogazione, nel rispetto delle garanzie di cui all’articolo 23 della Costituzione.

Di conseguenza le imprese non hanno alcuna discrezionalità nella determinazione della quantità, della qualità e della tipologia del servizio prestato dai Consorzi poiché i canoni consortili non costituiscono l’adeguata controprestazione dei servizi che il Consorzio eroga a prescindere dalla domanda delle imprese.

Il Collegio non ravvisa valide ragioni per discostarsi dal principio, a sua volta derogatorio della regola generale della partecipazione, per cui le garanzie partecipative sono escluse nella disciplina dei procedimenti volti all’adozione di misure generali: nel caso concreto infatti la partecipazione delle imprese assegnatarie al procedimento di fissazione dei criteri per la determinazione dei contributi consortili e per l’assegnazione delle aree gestite dal consorzio non si rivela idonea ad apportare all’amministrazione elementi di conoscenza ulteriori per il più corretto esercizio del potere discrezionale in quanto, in base al principio di vicinanza della prova, il Consorzio è già in possesso di tutti i dati conoscitivi utili per garantire la giusta imposizione per la fruibilità dei servizi essenziali generali e delle opere di urbanizzaione.

Il secondo motivo di ricorso deve essere pertanto rigettato.

5. Il primo motivo di ricorso, con il quale le imprese ricorrenti lamentano la carenza di istruttoria e di motivazione e la illogicità manifesta della decisione di aumentare i corrispettivi per i servizi essenziali generali e per le assegnazioni delle aree a vocazione industriale, in deroga al sistema previgente, è in parte fondato.

5.1. Dalla asserita natura pubblicistica dei contributi consortili deriva che essi non sono la controprestazione di servizi erogati alle imprese dal Consorzio per cui la censura relativa alla effettiva corrispondenza al servizio erogato e alle opere di urbanizzazione realizzate è infondata.

I contributi consortili si fondano sul principio del beneficio che da essi ritrae l’area con destinazione industriale e pertanto sono dovuti in base all’astratta possibilità di poter usufruire dei servizi indivisibili, senza che dagli stessi le imprese ritraggano un concreto vantaggio, in quanto la possibilità di usufruire del servizio o delle opere di urbanizzazione deve essere riguardata nell’ottica collettiva di promozione delle politiche industriali e non nell’ottica individuale della convenienza imprenditoriale.

Sono perciò sufficienti l’istituzione e l’attivazione del servizio o l’assenso all’utilizzazione delle aree industriali perché la platea dei potenziali utenti sia assoggettata al pagamento del contributo.

5.2. Dalla predetta qualificazione di corrispettivi di diritto pubblico di natura non tributaria e dalla natura generale degli atti impugnati discende un onere motivazionale a carattere generale che può essere soddisfatto attraverso la mera indicazione de criteri che giustificano le scelte impositive, le quali rientrano nella sfera del merito riservata al Consorzio.

Le censure relative al difetto di istruttoria e al difetto di motivazione in ordine ai criteri per la commisurazione dei contributi e per la quantificazione dei costi sono invece fondate.

Nell’articolo 3 del <<Regolamento per la determinazione, ripartizione e riscossione dei corrispettivi dei servizi essenziali generali forniti dal Consorzio negli agglomerati industriali>>
sono stati indicati quali costi di gestione quelli relativi alla manutenzione ordinaria e alla manutenzione straordinaria delle strade dei canali e dei fossi e degli impianti di pubblica illuminazione, video sorveglianza e di pubblico utilizzo, incluse le spese per il consumo di energia elettrica occorrente per il loro esercizio.

In quella sede è stata effettuata la distinzione tra manutenzione ordinaria, comprensiva di <<tutte le attività, prestazioni e forniture necessarie per mantenere in stato di efficienza e funzionalità le infrastrutture e in definitiva per garantirne l’esercizio>>, e manutenzione straordinaria, riferita al <<complesso delle attività, prestazioni e forniture realizzate per il/la parziale rinnovo o sostituzione delle infrastrutture esistenti o per migliorarne l’efficienza, la capacità e la funzionalità o infine per l’esecuzione di interventi necessari all’adeguamento delle infrastrutture alle norme di esercizio e sicurezza (nonché all’eventuale completamento funzionale)>>.

Nell’articolo 5 viene individuato, quale parametro per la determinazione del corrispettivo a carico dell’impresa utente, quello della superficie fondiaria assegnata alla stessa, come risultante dagli atti di assegnazione dell’area.

Vengono inoltre introdotti i meccanismi di premialità, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 502 del 21 luglio 2016 e del Collegio dei liquidatori n. 61 del 13 dicembre 2017.

Agli articoli 9, 10 e 13 del “Regolamento per l'assegnazione di immobili infrastrutturati per l'insediamento di attività produttive nelle aree del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Area Chieti Pescara” è previsto che i contributi per le spese di infrastrutturazione, i prezzi degli immobili assegnati e i prezzi dei fabbricati del Consorzio sono determinati con apposita deliberazione del Collegio dei liquidatori per singola area industriale o zona di ciascuna area, in ragione della diversa ubicazione ed infrastrutturazione, con previsione comunque di un importo minimo.

Il Collegio ritiene che la individuazione dei predetti criteri in via generale ed astratta non sia ancorata a parametri oggettivi suscettibili di verificazione e che sia stata effettuata in maniera aleatoria e indeterminata.

Tale metodologia opaca di fissazione dei criteri generali per la determinazione dei corrispettivi consortili contrasta con le esigenze di calcolabilità del rischio delle imprese le quali, al fine di mantenere la convenienza del mantenimento dell’area ad essi assegnata o dello sfruttamento edilizio della stessa, devono potersi rappresentare ex ante e con un sufficiente grado di approssimazione, l’entità e l’utilità dei predetti corrispettivi.

Osserva il Collegio che il Consorzio, pur nel rispetto dell’autonomia che caratterizza la potestà impositiva, è tenuto ad indicare le sopravvenienze giuridiche o fattuali in base alle quali ha ritenuto di dover procedere alla modificazione dei contributi consortili.

La decisione unilaterale del Consorzio si innesta infatti su un fascio di rapporti di tipo concessorio che creano una situazione di legittimo affidamento in capo alle imprese consorziate e richiedono l’esplicitazione delle ragioni di interesse pubblico che la giustificano.

In particolare, con riferimento ai contributi per gli oneri di urbanizzazione e per i prezzi dei terreni e dei fabbricati, l’atto generale non può di fatto abdicare alla individuazione dei criteri, rimettendone la determinazione concreta a provvedimenti successivi.

Anche la previsione del solo limite minimo di contribuzione non soddisfa l’affidamento che le imprese ripongono sulla regolarità della contribuzione alle spese generali sostenute dal Consorzio, in quanto esse si troverebbero esposte al rischio concreto di vedersi aumentare in maniera incontrollabile la contribuzione, senza neppure la previsione di un limite massimo.

La medesima aleatorietà si riscontra nella individuazione delle fattispecie di manutenzione straordinaria, riferite genericamente ad una serie indeterminata di interventi dei quali non viene fissato un limite massimo di spesa.

Ritiene il Collegio che la genericità e la mancata individuazione di criteri oggettivi per la determinazione dei contributi consortili contrastino anche con la necessità di fissare in via preventiva, generale ed astratta i parametri per il controllo giudiziale sul corretto esercizio del potere impositivo del Consorzio.

5.3. Gli atti impugnati con i motivi aggiunti, attuativi dei regolamenti impugnati con il ricorso principale, non risultano tuttavia esaustivi delle ragioni delle imprese ricorrenti.

Il Consorzio ha affermato nelle sue difese che <<i criteri di determinazione delle tariffe di cui è causa sono esaurientemente descritti negli atti regolamentari ed in particolare nelle delibere n. 22, n. 23 e n. 44/2018>>
e che <<la deliberazione consortile 21/2018 è stata attuata con le successive deliberazioni 22 e 23 del 2018>>.

La natura provvedimentale delle deliberazioni impugnate con i motivi aggiunti emerge chiaramente dal tenore delle stesse, le quali individuano concretamente gli oneri di urbanizzazione, le spese di istruttoria e le spese di gestione e di manutenzione ordinaria delle aree consortili, senza nulla aggiungere in ordine alla descrizione dei criteri per la loro determinazione o alle ragioni che ne giustificano l’entità.

Esse pertanto non sono idonee a sanare i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione dei regolamenti impugnati, i quali si propagano ai provvedimenti attuativi impugnati con i motivi aggiunti, determinandone l’illegittimità derivata.

Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto e, per l’effetto, devono essere annullati i regolamenti impugnati ed i loro provvedimenti attuativi, nei limiti dell’interesse delle imprese ricorrenti.

6. Deve invece essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda di annullamento delle fatture inviate alle società ricorrenti, con le quali il Consorzio ha chiesto il pagamento dei contributi per l’anno 2018.

Con deliberazione n. 58 del 29 giugno 2018 il Collegio dei liquidatori ha stabilito di sospendere il pagamento della prima rata dei corrispettivi dovuti per i servizi essenziali generali e di annullare in autotutela, mediante emissione di note di credito, le fatture inviate alle imprese ricorrenti.

7. In conclusione il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato mentre il primo motivo di ricorso deve essere accolto, nei sensi esplicitati al paragrafo 5.2, e, per gli effetti, gli atti impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti devono essere annullati, in parte qua , fatto salvo il potere del Consorzio di rideterminarsi all’esito di un’approfondita istruttoria.

Il Collegio ritiene di aver affrontato tutte le questioni essenziali ai fini del decidere e che gli eventuali profili non espressamente trattati devono ritenersi assorbiti.

8. Il comportamento collaborativo tenuto dal Consorzio, il quale, in seguito alla notificazione del ricorso, ha provveduto a sospendere la riscossione della prima rata del contributo, giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio in deroga alla regola della soccombenza.

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