TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-01-25, n. 202401453

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-01-25, n. 202401453
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202401453
Data del deposito : 25 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2024

N. 01453/2024 REG.PROV.COLL.

N. 12845/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12845 del 2023, proposto da
Sunshine Production S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Ministero della Cultura, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

- Picomedia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Saverio Marini e Matteo Paolelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Saverio Marini in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9;
- Indiana Production S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Saverio Marini e Matteo Paolelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Saverio Marini in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9;

per l'annullamento

- della Determinazione n. G07514 del 30/05/2023, notificata il 21 Giugno 2023, avente ad oggetto “Progetto I202200461. Determinazione 27 dicembre 2022, n. G18789 di approvazione degli elenchi delle opere escluse dalla concessione e delle opere ammesse a sovvenzione per il sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva per l'annualità 2021. Rettifica degli importi spettanti alle opere ammesse e contestuale rideterminazione delle sovvenzioni complessive concedibili ai singoli beneficiari. Accertamento in entrata sul capitolo n. E0000331530 es. fin. 2023 per complessivi € 2.179.144,71” (Allegato 1),

b) E di ogni atto presupposto e connesso e conseguenziale tra cui la Nota Registro Ufficiale U. 0752609.07 – 07 -2023 notificata alla ricorrente via PEC in data 7 Luglio 2023 avente quale oggetto: “Avviso pubblico "Modalità e criteri per la concessione di sovvenzioni per la produzione cinematografica e audiovisiva", Determinazione n. G06918 del 08/06/2021. ID 1064 - RICCI &
CAPRICCI II;
ID 1134 - RICCI &
CAPRICCI III. Comunicazione termini e modalità di restituzione delle somme già liquidate eccedenti gli importi rideterminati con Determinazione n. G07514 del 30/05/2023”
(Allegato 2);

c) di tutti gli atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti o consequenziali, a quelli di cui innanzi;

e per il risarcimento

- del danno subito dalla ricorrente per effetto degli atti impugnati;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, dl Ministero della Cultura e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Picomedia S.r.l. e di Indiana Production S.p.A;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2024 il dott. S Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 20 settembre 2023 e depositato in data 2 ottobre 2023 la ricorrente, operante nel campo della produzione cinematografica e audiovisiva, ha chiesto l’annullamento degli atti indicati in epigrafe.

In punto di fatto rappresenta che:

- con la determinazione G03935 del 12 aprile 2021 - recante l’“ approvazione Avviso Pubblico. D.G.R. n. 598 del 8 settembre 2020: “Legge regionale 2 luglio 2020 n.

5 - Approvazione del Programma Operativo Annuale del Cinema e dell'Audiovisivo 2021”
- la Regione Lazio ha programmato il sovvenzionamento, per la somma complessiva di euro 9.000.000,00, di opere cinematografiche nazionali che rispondessero ai requisiti previsti nel bando di gara;

- con la successiva determinazione 8 giugno 2021, n. G06918, adottata in rettifica della determinazione G03935 del 12 aprile 2021, è stato approvato il nuovo Allegato A “Modalità e criteri per la concessione di sovvenzioni per la produzione cinematografica e audiovisiva”;

- le opere sovvenzionabili, ai sensi del punto 3.1 dell’Avviso Pubblico, devono qualificarsi come “prodotto culturale” sulla base del test di eleggibilità culturale di cui al punto 7 dell’avviso (ovvero criteri tramite i quali la commissione esaminatrice valutava la valenza culturale dell’opera cinematografica o audiovisiva), mentre la misura e le modalità della concessione delle sovvenzioni risultano regolate al punto 6 dell’Avviso;

- ai sensi del punto 6.7. dell’Avviso Pubblico “L’importo complessivo delle sovvenzioni concedibili per ogni impresa di produzione, indipendentemente dal numero di opere ammesse a sovvenzione e dagli aumenti applicati per effetto dei precedenti punti, non può in ogni caso superare i 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro”;

- con domanda ritualmente prodotta, la ricorrente ha partecipato al bando presentando due opere “Ricci e Capricci 2” e “Ricci e Capricci 3”;

- con la determinazione n. G16124 del 22 dicembre 2021 - avente ad oggetto la “rettifica della determinazione G03935 del 12 aprile 2021 e contestuale approvazione del nuovo testo dell'Avviso Pubblico - Allegato A "Modalità e criteri per la concessione di sovvenzioni per la produzione cinematografica e audiovisiva" - annualità 2020/21” - l’amministrazione regionale ha approvato i lavori della Commissione tecnica di valutazione che, tra l’altro, hanno comportato l’ammissione al finanziamento dell’opera della ricorrente;

- con la determinazione 27 dicembre 2022, n. G18789 (“Progetto I202200461. Determinazione 8 giugno 2021, n. G06918 Rettifica della Determinazione G03935 del 12/04/2021 e contestuale approvazione del nuovo testo dell'Avviso Pubblico - Allegato A "Modalità e criteri per la concessione di sovvenzioni per la produzione cinematografica e audiovisiva" - annualità 2020/21”. Approvazione elenchi opere escluse dalla concessione (Allegato A) e opere ammesse a sovvenzione per il sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva per l'annualità 2021 (Allegato B). Perfezionamento della prenotazione di impegno di spesa n. 2129/2022 per complessivi € 9.000.000,00 sul capitolo U0000G12523, a favore delle imprese di cui all'Allegato B. Esercizio finanziario 2022”) sono stati definitivamente approvati i finanziamenti dall’amministrazione regionale: segnatamente alla ricorrente Sunshine Production srl che si era presentata per due opere “Ricci e Capricci 2” e “Ricci e Capricci 3” sono stati erogati ufficialmente come contributi Euro 93.317,50 ed Euro 59.32,56 per un importo complessivo di Euro 152.641,06;

- infine, con la determina G07514 del 30 maggio 2023, l’amministrazione regionale ha proceduto all’annullamento della determinazione n. G18789/2022, chiarendo che “il limite massimo di € 500.000,00 di cui al paragrafo 6.7. dell’Avviso Pubblico, richiamato anche alla lett. a) del punto 8.2, è stato applicato al totale delle spese eleggibili certificate per singola opera invece che all’importo complessivo delle sovvenzioni concedibili teoriche per singola impresa di produzione” e “per effetto dell’errore sopra descritto si è determinata una inesatta quantificazione della sovvenzione concedibile teorica di cui alla lettera a) del punto 8.2 dell’Avviso, con conseguente ripercussione dell’errore nella quantificazione delle sovvenzioni concedibili teoriche a tutte le imprese ammissibili a sovvenzione, nonché nella quantificazione della percentuale di riduzione da applicare per rientrare nei limiti delle risorse stanziate e, infine, nella quantificazione delle sovvenzioni concedibili concrete, secondo i parametri indicati alle lettere b), c) e d) del sopracitato punto 8.2”.

In applicazione del suesposto criterio l’amministrazione regionale comunicava alla ricorrente l’obbligo di dover restituire l’importo di € 76.220,73 erogato in misura superiore a quello spettante.

2. Il gravame è affidato ai seguenti motivi di ricorso:

I) Sulla illegittimità della determinazione della Regione Lazio n. G07514 del 30/05/2023 per violazione art. 3 l. n. 241 del 1990, difetto di motivazione nella forma della motivazione apparente;
sulla illegittimità per omesso avvio del procedimento;
sulla illegittimità per eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta ingiustizia, illogicità e irragionevolezza.

II) Sulla illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge e dell’art. 97 Cost., e per eccesso di potere nonché per violazione del principio di proporzionalità dell’agere amministrativo e sulla violazione principio del legittimo affidamento.

III) Sulla richiesta di condanna risarcitoria a carico dei resistenti - Sul risarcimento del danno per lesione del principio di affidamento da provvedimento favorevole.

3. La Regione Lazio si è costituita in giudizio con apposita memoria nell’ambito della quale ha insistito per il rigetto del ricorso, atteso il carattere vincolato dell’atto di autotutela di recupero delle somme indebitamente erogate.

Si sono altresì costituite in giudizio le controinteressate Picomedia S.r.l. e Indiana Production S.p.A. le quali hanno rispettivamente depositato memorie con le quali hanno chiesto il rigetto del ricorso. Il Ministero della Cultura e la Presidenza del Consiglio dei Ministri si sono invece costituiti in giudizio con atto di mera forma.

4. Alla camera di consiglio del 25 ottobre 2023 – previa rinunzia della ricorrente all’istanza cautelare - la causa è stata rinviata a data da destinarsi per la trattazione del merito del ricorso.

5. All’udienza pubblica del 10 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso è infondato per le ragioni esposte in numerose sentenze rese da questa Sezione sull’identica fattispecie qui in esame e il cui impianto motivazionale di seguito si ripropone (T.A.R. Lazio (Roma), 22 gennaio 2024 n.1072, n.1074, n.1077).

7. La presente vicenda contenziosa risulta incentrata sul legittimo esercizio del potere di autotutela da parte dell’amministrazione regionale per esigenze finanziarie di recupero di un sovvenzionamento in parte indebitamente erogato, le quali risultano sottese alla corretta tenuta degli equilibri di bilancio.

La fattispecie delineata è ascrivibile, infatti, all’attività amministrativa di annullamento d’ufficio per ragioni di convenienza economico – finanziaria legate all’illegittimo esborso di denaro pubblico.

8. In questa prospettiva, nessuna valenza può assumere la censurata mancata comunicazione di avvio del procedimento, come emerge nella medesima determinazione di autotutela nell’ambito della quale l’amministrazione ha evidenziato, con una congrua motivazione, la sussistenza dei presupposti che hanno legittimato l’annullamento e la non necessità di procedere alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei soggetti controinteressati (oltre 90), dando atto che:

− dall’approvazione del provvedimento di concessione delle sovvenzioni G18789/2022 risulta decorso un periodo di tempo limitato (meno di 5 mesi) e, pertanto, l’annullamento appare ampiamente in linea con il “termine ragionevole” stabilito dal citato art. 21-nonies della legge n. 241/1990;

− sulla concessione e quantificazione della sovvenzione operate con la medesima determinazione G18789/2022 non si è neppure fondato alcun affidamento da parte degli interessati in relazione alla decisione di produzione dell’opera audiovisiva o alla quantificazione delle spese ammissibili da sostenere per la stessa, come ricavabile da quanto disposto al punto 3.1 lett. c) dell’Avviso pubblico approvato con la determinazione G06918/2021 in merito alle opere che potevano essere ammesse a

partecipare alla procedura di concessione dei benefici previsti (potevano infatti essere ammesse a sovvenzione le sole opere già concluse entro il 31 dicembre 2020, quindi prima dell’approvazione dell’Avviso stesso);

− ai fini dell’adozione del provvedimento non risulta necessaria la previa partecipazione dei soggetti interessati e controinteressati, in considerazione: a) dell’urgenza di provvedere, al fine di non determinare un aggravamento del rischio di consolidare eventuali aspettative in merito alla legittimità del provvedimento già assunto, nonché al fine di impedire un aggravamento del rischio di non recuperare le somme già erogate in eccesso e di evitare ulteriori oneri connessi alla eventuale proposizione di nuovi ricorsi;
b) dell’urgenza di provvedere, anche in considerazione del fatto che per numerosi beneficiari le somme erogate sono state vincolate per la sussistenza di pignoramenti cartelle esattoriali e, pertanto, è necessario rettificare tempestivamente la dichiarazione di disponibilità già resa al pignorante o all’Agenzia delle Entrate Riscossione, ove ancora possibile;
c) del carattere vincolato del contenuto dispositivo del provvedimento da assumere, in quanto semplice rettifica di un errore di calcolo da correggere mediante puntuale applicazione dei criteri e parametri univocamente fissati nei punti 8.2 e 6.7 dell’Avviso approvato con la Determinazione G06918/2021.

9. La ricorrente, peraltro, si limita a censurare la mera omissione della comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio e la mancata considerazione degli interessi dei beneficiari a conservare anche la quota dell’erogazione ricevuta indebitamente, senza apportare alcun elemento utile in merito all’incidenza di una propria eventuale partecipazione al procedimento amministrativo con il quale sono stati rideterminati gli importi dovuti nel senso della possibile emanazione di un provvedimento diverso e più favorevole.

10. A ciò si aggiunga che non risulta superato neanche il limite temporale dei dodici mesi quale presupposto per l’esercizio legittimo del potere di autotutela, trascorso il quale “non può essere adottato” alcun “annullamento di ufficio”, che la norma (art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241) ha indicato quale “termine ragionevole”, integrante il limite temporale massimo entro cui poter annullare d’ufficio il provvedimento amministrativo illegittimo, “sussistendone le ragioni di interesse pubblico” “e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati”.

11. In sostanza, l’accertamento di un pagamento indebito ed il relativo recupero costituiscono un atto doveroso, a carattere vincolato, e, parimenti, doverosa è l’azione di recupero dell’indebito ex art. 2033 c.c., che costituisce un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate, mentre le situazioni di affidamento e di buona fede dei percipienti rilevano ai soli fini delle modalità con cui il recupero deve essere effettuato (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 27 ottobre 2014, n. 5315).

12. Tale aspetto è oggetto anche di una recente previsione di diritto processuale contabile che rinviene la propria fonte nell’art. 52 del d.lgs. n. 174 del 26 agosto 2016 (Codice di giustizia contabile), il quale, al comma 6, prevede che “resta fermo l'obbligo per la pubblica amministrazione denunciante di porre in essere tutte le iniziative necessarie a evitare l'aggravamento del danno, intervenendo ove possibile in via di autotutela o comunque adottando gli atti amministrativi necessari a evitare la continuazione dell'illecito e a determinarne la cessazione”.

13. La natura doverosa del recupero depriva, quindi, di rilievo la mancata partecipazione al procedimento che non influisce sulla debenza o meno delle somme, né sulla possibilità di difesa del destinatario, posto che l’amministrazione ha indicato - secondo quanto previsto dall’art. 21 octies, comma 2, della legge generale sul procedimento amministrativo - come il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso rispetto a quello in concreto adottato.

14. Nemmeno possono condividersi le deduzioni della ricorrente in ordine alla sussistenza di una situazione di legittimo affidamento tale da precludere l’azione di recupero delle somme erogate indebitamente dalla pubblica amministrazione, in quanto la stessa ha carattere di doverosità;
si tratta, cioè, di un’attività vincolata verso la quale non sono di ostacolo né l’affidamento del percipiente né il decorso del tempo (Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 20 settembre 2023, n. 1068).

15. Va, infatti, considerato che la stessa C.E.D.U. (Corte EDU 11 febbraio 2021, Casarin

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