TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2016-11-29, n. 201601176
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Pubblicato il 29/11/2016
N. 01176/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00076/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 76 del 2008 proposto da:
Curatela del Fallimento “Caparelli Impianti s.r.l.”, in persona del Curatore dott. A M F L, rappresentata e difesa dall’Avv. G S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesca Franconeri in Reggio Calabria, via Treviso Alta n. 39;
contro
Comune di Reggio di Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. D F, con domicilio eletto presso l’Avvocatura civica in Reggio Calabria, via S. Anna II Tronco - Palazzo Ce.dir.;
nei confronti di
Società Aversa s.a.s. di G A &C., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita;
Impianti Elettrici Calabresi - Im.El.Ca. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita;
per l’annullamento
dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori di completamento degli impianti di distribuzione di energia elettrica nel centro storico di Reggio Calabria di cui alla determina dirigenziale n. 4855 del 27 dicembre 2006, successivamente conosciuta a seguito di ricorso per accesso agli atti;
dei relativi verbali di gara;
di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e consequenziale;
nonché per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica ovvero per equivalente.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio di Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2016 la dott. D T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 31 gennaio 2008, la Caparelli Impianti s.r.l., all’epoca in bonis , ha proposto domanda di annullamento dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto di lavori in epigrafe, senza istanza cautelare, nonché domanda di risarcimento del danno derivante dalla mancata aggiudicazione, disposta in favore della contro interessata a.t.i. Im.El.Ca. s.n.c. - Società Aversa s.a.s.
Decorsi cinque anni dal deposito del ricorso, la Segreteria della Sezione, in data 22 settembre 2015, ha comunicato via p.e.c. alla parte ricorrente - ai sensi dell’art. 82 del c.p.a. - l’apposito avviso, onerando quest’ultima di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura e dal suo difensore, entro centottanta giorni dalla data di ricezione dell’avviso.
Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 3 depositata in data 11 gennaio 2016, ha dichiarato il fallimento della società ricorrente, nominando Giudice Delegato la dott. F G e Curatore la dott. A L.
In data 14 marzo 2016, è stata depositata “istanza di fissazione d’udienza ex art. 82 c.p.a.”, sottoscritta dall’avv. G S e dal sig. C C, rappresentante legale della “Caparelli Impianti” s.r.l., all’epoca in cui era in bonis .
Il 15 settembre 2016 la Curatela fallimentare ha depositato un atto di “riassunzione/prosecuzione del giudizio”, previamente notificato, in data 7 – 9 settembre 2016, alle controparti.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Reggio Calabria, eccependo, in via preliminare, l’estinzione del giudizio per tardività della riassunzione e, gradatamente, la perenzione per assenza di attività, l’irricevibilità del ricorso introduttivo in quanto tardivo e l’inammissibilità per carenza d’interesse, sotto il duplice aspetto della posizione rivestita in graduatoria dalla ricorrente e del sopravvenuto stato di fallimento.
Nel merito, in subordine, il Comune insiste per l’infondatezza nel merito delle domande proposte e per la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
La causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 26 ottobre 2016.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio prende atto dell’intervenuta dichiarazione di fallimento della società ricorrente per effetto della sentenza del Tribunale Ordinario di Cosenza dell’11 gennaio 2016, circostanza della quale è stato reso edotto mediante l’atto di riassunzione/prosecuzione del giudizio depositato dalla Curatela il 15 settembre 2016.
Come è noto, l’art. 43, III comma, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (aggiunto dall’art. 41 comma 1 del D. Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5) prevede che “ L’apertura del fallimento determina l'interruzione del processo ”.
Si tratta di un’ipotesi di interruzione c.d. automatica in quanto l’apertura del fallimento determina ipso iure l’interruzione del processo, senza necessità di alcuna dichiarazione o presa d’atto e dunque indipendentemente dalla circostanza che essa sia stata o meno dichiarata dall’organo giudicante ( ex multis , Cass., Sez. Un., 20 marzo 2008, n. 7443).
E’ parimenti noto che la predetta disposizione è senz’altro applicabile al giudizio amministrativo in quanto da un lato, essa non si riferisce al solo processo civile;dall’altro, l’art. 79, II comma, c.p.a., esplicita il principio generale secondo cui l'interruzione del processo è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile e tale rinvio va ovviamente inteso in senso estensivo, comprendendo, pertanto, le varie discipline speciali civilistiche che parimenti regolano l'interruzione processuale come quella del fallimento.
Ne deriva che, a far data dall’11 gennaio 2016, i termini in corso sono sospesi ai sensi del combinato disposto degli artt. 198 e 304 c.p.c.
Occorre precisare che il termine di centottanta giorni di cui all’art. 82, I comma, del c.p.a., conseguentemente, ha subito la predetta sospensione in quanto l’evento interruttivo del giudizio si è verificato durante la pendenza del predetto termine, con riferimento a tutte le domande proposte, e ciò in base alle seguenti considerazioni.
E’ vero che il termine in discorso è dimezzato con riferimento ai giudizi in cui, come nel presente, è prevista la dimidiazione di tutti i termini processuali e che, pertanto, nel caso di specie, sarebbe spirato con il decorso di novanta giorni dalla ricezione del predetto avviso, avvenuta in data 22 settembre 2015 e, quindi, il 21 dicembre 2015.
Tuttavia deve essere applicato in via ufficiosa il beneficio dell’errore scusabile ex art. 37 c.p.a. per la decisiva considerazione che l’avviso di perenzione inviato dalla Segreteria recava l’avvertimento di depositare l’istanza nel termine ordinario di “centottanta giorni”, anziché in quello dimezzato ex art. 119 c.p.a. di novanta giorni (in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 264) con conseguente individuazione del dies ad quem nella data del 21 marzo 2016.
D’altra parte, considerando che la dimidiazione non si applichi alle domande risarcitorie, ma alle sole domande aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture (in tal senso, ex multis , T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 8 giugno 2013, n. 545), il dies ad quem rimane quello semestrale del 21 marzo 2016.