TAR Bologna, sez. II, sentenza 2020-07-31, n. 202000523
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Testo completo
Pubblicato il 31/07/2020
N. 00523/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00307/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 307 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S A M, Giuditta C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'ottemperanza
della Sentenza n. -OMISSIS- del tribunale di Modena sezione Lavoro,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2020 il dott. G M e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art.84, quinto comma D.L. n.18/2020
Con il ricorso di cui in epigrafe si chiede l’ottemperanza, da parte dell’Amministrazione convenuta della sentenza meglio indicata dianzi;
L’amministrazione convenuta si è costituita in giudizio, nulla opponendo alla prospettazione delineata in ricorso
Il collegio rileva che nel merito il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
La perdurante inadempienza dell’amministrazione convenuta comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l’ordine alla suddetta Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza dianzi indicata con pagamento integrale di quanto ivi stabilito (spese legali)
Pertanto, si ordina al Ministero della Salute il pagamento, con le modalità indicate nella sentenza in oggetto, dell’importo liquidato in esso (nella parte non ancora corrisposta) entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Dove procedersi sin d’ora alla nomina del Commissario ad acta –nel caso di persistente inottemperanza da parte dell’Amministrazione indicata –nella persona del Capo di Gabinetto del Ministero della Salute con facoltà di sub delega ad un funzionario competente del medesimo Ufficio- affinché proceda all’integrale esecuzione della sentenza in oggetto entro il successivo termine di trenta giorni;
Gli onorari di giudizio seguono –come di norma- la soccombenza e sono liquidati come in dispositivo, avuto riguardo alla minima complessità e carattere seriale della controversia;
Il Collegio da infine mandato alla Segreteria della Sezione di comunicare copia della presente sentenza, del ricorso e degli atti di causa alla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale del Lazio della Corte dei Conti ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per le valutazioni di competenza in ordine rispettivamente al danno erariale pari alle spese legali da un lato e costituendo dall’altro il ritardo nell’esecuzione della sentenza da ottemperare fatto in ipotesi idoneo ad integrare in capo all’Amministrazione convenuta gli estremi di una responsabilità penale per il reato di cui all’art.328 1° comma cod. pen. (in senso conforme, Cassazione penale dec.n.9400 del 1999 e TAR Umbria dec.n.384/19 in casi oggettivamente affini a quello in oggetto);