TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2017-04-10, n. 201701958
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Pubblicato il 10/04/2017
N. 01958/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00173/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 173 del 2014, proposto da:
S A, rappresentato e difeso dall'avvocato P C, con domicilio eletto presso lo studio Luca Alfano in Napoli, v.le Farnese N.20
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto n. 1846/2012 v.g. emesso il 16.11.2012 dalla corte di appello di Napoli, i sez. civ. bis depositato il succ. 29.11.2012, munito di formula esecutiva il 28.12.2012 e notificato il 19.07.2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2017 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente in epigrafe premette:
- di aver ottenuto dalla Corte di Appello di Napoli il decreto decisorio in epigrafe, che ha condannato il Ministero della Giustizia a pagarle le spettanze a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo, per una somma pari a 1200,00 euro, oltre interessi legali ;
- che il suddetto decreto è divenuto definitivo per non essere stata proposta impugnazione;
- per ottenere l’adempimento parte ricorrente ha notificato la decisione in forma esecutiva ed è elasso il termine di 120 giorni ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996;
- che a tutt’oggi l’Amministrazione non ha effettuato il pagamento del dovuto.
Chiede, quindi, al presente T.A.R. di disporre l’esecuzione del decreto in epigrafe, nominando a tal fine un commissario ad acta che provveda al pagamento, a cura e spese dell’Amministrazione intimata.
Quest’ultima si è costituita in giudizio con memoria di stile.
All’udienza camerale del 5 aprile 2017 il ricorso è trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Il Collegio rileva la sussistenza della legittimazione passiva dell’intimato Ministero della Giustizia nei giudizi per l'esecuzione del giudicato che condanna l’Amministrazione a corrispondere l’equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001 (v. in tal senso, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012 n. 1484;Cons. Stato, Sez. IV, 23 agosto 2010, n. 5897;Cons. Stato, Sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9342), essendo il giudizio che ha originato l’indennizzo incardinato presso il giudice ordinario.
2. Nel merito della pretesa, osserva il Collegio come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento, essendo il decreto in questione divenuto definitivo in seguito alla mancata proposizione di impugnazione in Cassazione, come da certificato della competente cancelleria, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 24/03/2001 n. 89 (Cons. Stato, Sez. IV, 16.3.2012, n. 1484)..
2.1. Va precisato che l’art. 1, comma 777, della legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, richiede fra i presupposti dell’emissione dell’ordine di pagamento e della sua esecuzione, anche per i processi in corso, l’avvenuto assolvimento dell’obbligo, da parte dei creditori, di rilasciare, con effetto immediato anche in assenza dei decreti attuativi (punto 12), “all’amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo…”.
In applicazione della disposizione sopravvenuta, applicabile come si è detto anche ai processi in corso, la domanda attorea va accolta (in quanto la condizione di procedibilità della domanda del decorso di sei mesi dalla data in cui sono stati integralmente assolti gli obblighi di comunicazione riguarda solo i procedimenti instaurati dopo la novella: cfr. punto 7 dell’art. 5 sexies della legge 89/2001), ma l’ordine giudiziale di esecuzione del giudicato va emesso nel rispetto delle modalità legali oggi vigenti.
3. Per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso, in sede di giudizio di ottemperanza non può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente di quelle relative ad atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III Sent., 28/10/2009, n. 1798;T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094), ma esclusivamente, oltre agli interessi sulle somme liquidate in giudicato, delle spese accessorie in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, che vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite.
4. Deve, pertanto, essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al decreto in epigrafe, mediante il pagamento in favore di parte ricorrente dell’importo liquidato per la somma come nel medesimo decreto indicata, a condizione dell’integrale assolvimento dell’obbligo dichiarativo menzionato, il cui puntuale rispetto dovrà essere verificato dal commissario ad acta.
5. L’Amministrazione darà quindi esecuzione al predetto decreto entro giorni sessanta dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora il Commissario ad acta indicato in dispositivo, fra i dirigenti della medesima amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 777 della legge n. 208, che entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente) darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente, previa verifica dell’assolvimento del predetto obbligo dichiarativo.
5.1. Le spese per l’eventuale funzione commissariale restano poste a carico dell’Amministrazione inadempiente in epigrafe, in quanto comprese per legge nella onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo poste a carico dell'inadempiente Amministrazione, e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della serialità del contenzioso.