TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2021-01-18, n. 202100353
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Pubblicato il 18/01/2021
N. 00353/2021 REG.PROV.COLL.
N. 05051/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5051 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Club Partenopeo A.S.D., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti A P e M I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, B C, A C, G P, B R, E C, A I F, G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico elettivo eletto presso lo studio dell’avv. Maria Cristina Carbone in Napoli alla Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo;
Commissario Straordinario del Governo per la Bonifica Ambientale e la Rigenerazione Urbana dell'Area, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale presso la pec di Napoli e domicilio fisico ex lege in Napoli alla via Diaz n.11;
nei confronti
Commissario Straordinario di Governo per il Risanamento Ambientale e La Rigenerazione Urbana di Bagnoli - Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – Napoli e Agenzia Nazionale per L'Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D'Impresa S.p.A. – Invitalia, ciascuno in persona del legale rappresentante, non costituiti in giudizio;
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Del Mese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico elettivo in Napoli al Piazzale Pisacane presso l’Avvocatura dell’Ente;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
1.della disposizione dirigenziale prot. n. 769 del 23/10/2019, notificata a mezzo PEC il 31/10/2019, con cui il Dirigente dello Sportello Unico Edilizia del Comune di Napoli dichiarava improcedibile e, comunque, non conforme sotto il profilo urbanistico l’istanza prot. n. 1621 del 10/07/2019, finalizzata al rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica ricevuta in uno al permesso a costruire n. 460 del 23/09/2011, all’uopo qualificandola erroneamente alla stregua di permesso a costruire in sanatoria di strutture deputate allo svolgimento di attività turistico ricettive su area demaniale;
2.di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
3.della disposizione dirigenziale n. 231 del 21 febbraio 2020, successivamente notificata, con cui il Dirigente dello Sportello Unico edilizia del Comune di Napoli rigettava l’istanza prot. n. 1621 del 10/07/2019, finalizzata al rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica ricevuta in uno al permesso a costruire n. 460 del 23/09/2011, all’esito del riesame della pratica disposta con ordinanza cautelare n. 26 del 13/01/2020, ritenendola irricevibile per mancanza dei presupposti di legge per la sua valutazione e, comunque, non conforme dal punto di vista urbanistico;
4.di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune del Napoli, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e del Commissario Straordinario del Governo per la Bonifica Ambientale e La Rigenerazione Urbana dell'Area;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2020 - tenuta ai sensi dell’art. 25 d.l. 28 ottobre 2020 n.137 e art.4 d.l. 30 aprile 2020 n.28 convertito, con modificazioni, in l. 25 giugno 2020 n. 70 - la dott.ssa I R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 17/12/2019 e depositato in data 18/12/2019, la ricorrente esponeva in fatto:
-di essere un’associazione, attualmente in amministrazione giudiziaria dal 09/05/2018 a seguito di sequestro cautelare ex art. 321 c.p.p., disposto anche ai fini antimafia ex D.Lgs. n. 159/2011, titolare della concessione demaniale n. 21 del giorno 08/07/2009 (registro concessioni n. 5986/2009), la cui validità risultava prorogata dall’Autorità Portuale di Napoli sino al 31/12/2020 -per un’area sita in Napoli alla via Coroglio n. 144 – arenile di Bagnoli - ricadente in Zona nG della variante al PRG, Ambito 1 – Coroglio (artt. 20 e 23), inserita poi nel P.U.E. Coroglio approvato con Delibera di C.C. n. 40/2005 ed attualmente inserita nel P.R.A.R.U. Bagnoli approvato con D.P.R. del 6.8.2019, ai sensi dell’art. 33 del D.L. n. 133/2014;
-che, su detta area di mq 7.300 - oltre che su un’ulteriore area attigua di proprietà privata condotta in locazione (avente identica destinazione) - la ricorrente svolgeva da molti anni attività turistico-ricettiva, mediante gestione di un lido balneare, nonché, in virtù di contratto in essere, di un locale all’aperto denominato “VOGA” per il tramite della società Grandi Eventi s.r.l;
-che le strutture presenti sull’area in concessione (consistenti in vari gazebi in legno, cabine, bagni, camminamenti) erano state realizzate, per la destinazione indicata, per effetto del permesso a costruire n. 460 del 23/09/2011, adottato in variante al P.d.C. n. 396 del 10/07/2008 (rinnovato con determina dirigenziale n. 247 del 15/07/2010);
-che i suddetti titoli, invero, trattandosi di area sottoposta a vincolo paesaggistico, erano stati rilasciati in conformità all’autorizzazione n. 185 del 09/08/2011, di talché l’efficacia degli stessi veniva condizionata al persistere della validità sia del richiamato nulla osta che della presupposta concessione demaniale;
-che, in particolare, all’autorizzazione paesaggistica era impressa durata quinquennale, con scadenza nell’anno 2016;
-che, perciò, la ricorrente, in data 21/12/2016 aveva presentato richiesta ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, per il rinnovo dell’autorizzazione del 2011, recante prot. n. 1451 del 21/12/2016, poi rigettata dall’Amministrazione resistente solo in data 17/06/2019, con provvedimento prot. n. 300/2017, in virtù di motivazioni attinenti, principalmente, all’incompletezza/non conformità della documentazione prodotta;
-che il Club Partenopeo aveva ripresentato immediatamente la pratica, con istanza assunta al protocollo dell’Ente in 10/07/2019 (prot. n. 1621/2019);
-che, tuttavia, detta richiesta era stata rigettata dal Comune di Napoli, senza previa notifica del preavviso di diniego ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990;
-che, nel provvedimento impugnato, la domanda era stata dichiarata improcedibile e, comunque, non conforme sotto il profilo urbanistico;
-che, in detto atto, infatti, si faceva un incongruo riferimento ad una non precisata istanza di permesso a costruire in sanatoria, mai presentata dalla ricorrente di strutture destinate all’attività turistico/ricettiva, non conformi alla disciplina urbanistica vigente, nonché di presunte competenze in merito ai profili autorizzatori del Commissario straordinario di Governo per il risanamento di Bagnoli e alla società incaricata dell’attuazione del piano urbanistico denominato P.R.A.R.U., ovvero Invitalia s.p.a.;
-che, per effetto dell’intervenuta approvazione, medio tempore, di detto piano urbanistico dell’area di Bagnoli, avente valore di variante urbanistica e di dichiarazione di pubblica utilità delle aree in esso ricomprese, veniva formulato un non richiesto (ed indebito, attesa la natura del procedimento) parere di conformità urbanistica;
-che il Comune resistente era però incorso in errore, laddove aveva qualificato alla stregua di richiesta edilizia in sanatoria una lineare richiesta di rinnovo della validità dell’autorizzazione paesaggistica, già concessa sulle stesse opere assentite con i titoli edilizi rilasciati nel 2011,
-che, rispetto all’autorizzazione paesaggistica, il richiesto rinnovo si poneva quale attività strumentale al godimento della concessione demaniale ancora valida ed all’attività imprenditoriale ivi espletata in conformità con quest’ultima ed agli interventi edilizi a suo tempo assentiti;
Tanto premesso in fatto, la difesa della parte ricorrente articolava i seguenti motivi in diritto:
I. Violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90 - Violazione dell'art. 97 della costituzione - Violazione del giusto procedimento di legge e del principio di partecipazione al procedimento amministrativo – Eccesso di potere per sviamento - Falsità della causa – Illogicità manifesta - Altri profili;
II. Violazione dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 – Violazione dell’art. 2, comma 1, allegato a del d.p.r. n. 33/2017 - Violazione degli art. 6, 6 bis 8 e 32 del d.p.r. n. 380/2001 – Errata applicazione dell’art. 33 del d.l. n. 133/2014 convertito in legge n. 164/2014 – Errata applicazione delle N.T.A. del P.R.A.R.U. Bagnoli - Violazione dell'art. 97 della costituzione – Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 - Violazione del giusto procedimento di legge - Eccesso di potere – Sviamento – Errata ponderazione della fattispecie – Travisamento - Falsità della causa - Irragionevolezza – Ingiustizia manifesta e palese - Carenza di istruttoria – Difetto di istruttoria - Illogicità– Altri profili.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 17/06/2020 e depositato in data 26/06/2020, parte ricorrente impugnava gli atti indicati ai nn.3 e 4 dell’epigrafe, articolando le seguenti ulteriori censure di legittimità:
IV. Violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90 - Violazione dell'art. 97 della costituzione - Violazione del giusto procedimento di legge e del principio di partecipazione al procedimento amministrativo – Eccesso di potere per sviamento - Falsità della causa – Illogicità manifesta - Altri profili in quanto;
V. Violazione e falsa applicazione degli artt. 146 e 167 del d.lgs. n. 42/2004 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, allegato a e 7 del d.p.r. n. 33/2017 - Violazione e falsa applicazione degli art. 3, 6, 6-bis, 8, 10, 31 e 32 del d.p.r. n. 380/2001 – Errata applicazione dell’art. 33 del d.l. n. 133/2014 convertito in legge n. 164/2014 – Errata applicazione delle n.t.a. del P.R.A.R.U. Bagnoli - Violazione dell'art. 97 della costituzione – Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 - Violazione del giusto procedimento di legge - Eccesso di potere – Sviamento – Errata ponderazione della fattispecie – Travisamento - Falsità della causa - Irragionevolezza – Ingiustizia manifesta - Carenza di istruttoria – Difetto di istruttoria - Illogicità– Altri profili in quanto;
VI. Violazione e falsa applicazione degli artt. 146 e 167 del d.lgs. n. 42/2004 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del d.p.r. n. 33/2017 - Violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990 - Violazione dell'art. 97 della Costituzione - Violazione del giusto procedimento di legge - Eccesso di potere – Sviamento – Errata ponderazione della fattispecie – Travisamento - Falsità della causa - Irragionevolezza – Ingiustizia manifesta - Carenza di istruttoria – Difetto di istruttoria - Illogicità– Altri profili in quanto.
VII.Illegittimità derivata
Si costituiva in resistenza il Comune di Napoli.
Con ordinanza cautelare del 13/01/2020 n.26 l’istanza cautelare formulata da parte ricorrente con il ricorso principale veniva accolta, mediante ordine al Comune di Napoli di riesame della fattispecie.
All’udienza pubblica del 03 dicembre 2020, tenuta ai sensi dell’art. 25 d.l. 28 ottobre 2020 n.137 e art.4 d.l. 30 aprile 2020 n.28 convertito, con modificazioni, in l. 25 giugno 2020 n. 70, la causa passava in decisione.
DIRITTO
Il ricorso principale va dichiarato improcedibile, dal momento che, a seguito del riesame della fattispecie da parte dell’Amministrazione su disposizione di questo Giudice di cui all’ordinanza cautelare del 13/01/2020 n.26, è intervenuto un nuovo provvedimento a regolare la fattispecie dal punto di vista amministrativo, cosicché nessuna utilità l’associazione ricorrente potrebbe ritrarre dall’eventuale accoglimento del ricorso principale. E’ conseguentemente infondata la doglianza di cui all’ultimo motivo di ricorso per motivi aggiunti (illegittimità derivata).
Preliminarmente alla disamina del ricorso per motivi aggiunti, il Collegio deve dare atto della tardività del deposito della relazione peritale ad opera della difesa attorea in data 06/11/2020 rispetto all’udienza pubblica fissata per il giorno 11/11/2020, secondo quanto puntualmente eccepito dalla difesa del Comune di Napoli con la memoria di replica del 17/11/2020, cosicché del contenuto di detta relazione non si può tener conto nella presente decisione.
Il ricorso per motivi aggiunti è infondato e va respinto.
Il Collegio osserva, quanto alla prima doglianza del ricorso per motivi aggiunti (IV in fatto), che non era dovuta nel caso di specie alcuna comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, dal momento che l’Amministrazione è stata sollecitata a provvedere, previo riesame della fattispecie, con l’ordinanza cautelare di questa Sezione n.26/2020. Peraltro nel caso di specie, il riesame non era diretto a far valutare all’Amministrazione eventuali sopravvenienze, ma la medesima situazione già considerata in sede di emanazione del provvedimento gravato con il ricorso principale (cfr. T.A.R. Napoli, sez. VII, 29/11/2016, n.5536;T.A.R., Milano, sez. IV, 11/01/2011 , n. 21;T.A.R. , Milano , sez. IV , 06/06/2008 , n. 1937).
Quanto, invece, alla seconda doglianza del ricorso per motivi aggiunti (V in fatto), con la quale parte ricorrente allega che le difformità, riscontrate rispetto al permesso di costruire n.460 del 23/03/2011, sarebbero riconducibili all’attività edilizia libera o, comunque, ad interventi edilizi minori assentibili con la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), il Collegio rileva che, sia nel provvedimento impugnato che nelle successive difese spiegate in giudizio dalla difesa del Comune di Napoli, quest’ultimo ha evidenziato - sulla base già del confronto comparativo tra lo stato di fatto rappresentato nella Tavola Unica allegata alla pratica edilizia n.1621/2019 (trasmessa con nota PG/43351 del 17/01/2020) e lo stato legittimo di cui al permesso di costruire n. 460 dei 23 marzo 2011 (Tavola unica allegata alla pratica edilizia 230/2011 ) – che i lavori eseguiti hanno comportato: a) aumenti di superficie utile e di volume in un area sottoposta a vincolo paesaggistico (in riferimento al manufatto definito "A-Gazebo”, all'installazione di nuovi manufatti di più ampia superficie e volume destinati a servizi non rientranti nei casi di esclusione del calcolo della volumetria lorda di cui all'articolo 7 della Variante generale al PRG);b) l'installazione di nuove docce, la conseguente variazione del loro numero e del loro posizionamento, intervento riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria, non autorizzata da alcun titolo edilizio;c) l’istallazione di camminamenti in tavolato ligneo, non autorizzati, pur non costituendo essi semplici elementi di arredo di cui all'art. art. 6, comma 1, lett. e- quinquies del D.P.R. n. 380/2001. Si è avuta, in definitiva, mercé una pluralità di interventi di diversa natura e incidenza e realizzati in tempi diversi, una complessiva trasformazione dell’area, al fine di una sua migliore utilizzabilità alla destinazione turistico-ricettiva, senza che però, per questi interventi, l’associazione ricorrente si sia curata di premunirsi del titolo abilitativo di volta in volta prescritto (permesso di costruire, CILA).
Ciò posto, deve perciò ritenersi corretta la determinazione di improcedibilità dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica, assunta dal Comune di Napoli anche in sede di riesame, atteso che, ai sensi dell'articolo 7 del DPR n. 31 del 2017 sono assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica le istanze di rinnovo di autorizzazioni, anche rilasciate ai sensi dell'articolo 146 del Codice, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza, condizione nel caso di specie insussistente.
Quanto, infine, al terzo motivo di ricorso per motivi aggiunti (VI in fatto), con il quale la ricorrente denuncia la tardività dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica del 2011, il Collegio osserva che detta circostanza non dispiega alcuna incidenza sulla legittimità dell’atto amministrativo ora in scrutinio, adottato dall’Amministrazione su remand di questo Giudice, e si può prescindere, conseguentemente, dall’esame di detta circostanza.
Peraltro, la difesa del Comune di Napoli ha precisato, al riguardo, che l'istanza presentata in data 21 dicembre 2016 è stata denegata (disp.n.300 del 17/06/2019) con provvedimento mai impugnato dalla ASD Club Partenopeo e preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi, a seguito della quale la parte non ha prodotto osservazioni.
Dell’ultimo motivo di ricorso per motivi aggiunti è già stata evidenziata l’infondatezza, attesa la improcedibilità del ricorso principale.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, quanto ai rapporti tra la associazione ricorrente e il Comune di Napoli, mentre possono compensarsi, attesi la complessità della vicenda e l’esito del giudizio, tra la ricorrente e le altre parti costituite.