TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-01-31, n. 202401912
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Testo completo
Pubblicato il 31/01/2024
N. 01912/2024 REG.PROV.COLL.
N. 12880/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12880 del 2023, proposto da
M s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 97246581A7, rappresentato e difeso dagli avvocati E P e S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Opera Nazionale dei Vigili del Fuoco e Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della nota 7 agosto 2023 con la quale l’Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha comunicato a M s.p.a. la sua esclusione dalla “ Procedura di gara per l''affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore dell’Opera Nazionale di Assistenza per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. CIG 97246581A7 ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile e dell’Opera Nazionale dei Vigili del Fuoco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2024 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con delibera 3 marzo 2023, n. 356, il Consiglio di amministrazione dell’Opera Nazionale di Assistenza per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco (d’ora in poi, la stazione appaltante o l’ONA) ha indetto una procedura di gara per l’affidamento in appalto del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo.
2. M s.p.a. ha avanzato domanda di partecipazione alla predetta procedura – il cui bando è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale Unione Europea il 27 marzo 2023 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 41 del 7 aprile 2023, oltreché sul sito istituzionale dei Vigili del Fuoco, sezione Ona, in uno con il disciplinare ed il capitolato di gara – allegando alla stessa DGUE datato 17 aprile 2023, nel quale rimarcava che « pur trattandosi di ipotesi non rientranti nell’art. 80, ma al fine di dare informazioni più complete possibili [riteneva opportuno evidenziare alla s.a.] che in data 22 aprile 2021 M S.p.A. ha ricevuto la notifica di un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate per imposte relative al periodo d’imposta 2015 ; [che] dopo aver esperito un tentativo di accertamento con adesione senza esito, la società ha provveduto tanto a presentare ricorso dinnanzi alla CTP di Milano, segnatamente in data 19 ottobre 2021, quanto a pagare le somme provvisoriamente esigibili in pendenza di giudizio a titolo di imposte ed interessi entro i rispettivi termini di legge; [che] con sentenza del 24 ottobre 2022 la CTP di Milano ha parzialmente accolto il ricorso, rideterminando la pretesa impositiva a meno di un quinto di quella originaria ; [che] con intimazione di pagamento notificata lo scorso 14 dicembre 2022 l’Agenzia delle Entrate, sulla base della pretesa impositiva così rideterminata, ha richiesto il pagamento delle sole somme esigibili in pendenza di giudizio a titolo di sanzioni entro 60 giorni dalla data della sua notifica in quanto le somme già versate a titolo di imposte e di interessi risultano superiori a quelle esigibili a tale titolo in pendenza di giudizio e dovranno essere rimborsate fino a concorrenza dell’eccedenza ; [e che] comunque, la società provvederà tanto ad appellare la predetta sentenza dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, quanto a pagare le somme richieste con l’intimazione di pagamento entro i rispettivi termini di legge » (cfr. doc. 6, produzione documentale di parte ricorrente, pag. 9).
Nello stesso documento, inoltre, l’operatore economico ha altresì dato evidenza del fatto che « in data 8 aprile 2022 M s.p.a. ha ricevuto un secondo avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate per imposte relative al periodo d’imposta 2016; [che] dopo aver esperito anche in questo caso un tentativo di accertamento con adesione senza esito la società ha presentato ricorso dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Milano entro i termini di legge, segnatamente in data 5 ottobre 2022 ; [e che] tale avviso di accertamento non è provvisoriamente esecutivo e quindi non è previsto alcun obbligo di versamento in pendenza di tale fase del giudizio » (cfr. ancora doc. 6, produzione documentale di parte ricorrente, pag. 10).
3. Con nota 22 giugno 2023, il RUP della procedura ha inoltrato a M s.p.a. una comunicazione di soccorso istruttorio con la quale « in relazione … agli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate relativi agli anni 2015 e 2016, ricevuti rispettivamente nel 2021 e 2022 [ha chiesto] di produrre una relazione/documentazione atta a meglio chiarire le situazioni rappresentate ».
4. Con nota 28 giugno 2023, l’operatore economico ha inviato la relazione richiesta, corredata da tutta la documentazione relativa al contenzioso intrapreso, nella quale:
- in relazione all’accertamento per l’anno 2015, ha chiarito che l’originaria pretesa dell’erario nei confronti della società (determinata dalla « disapplicazione dell'esenzione da ritenuta alla fonte prevista dalla Direttiva Madre/Figlia sulla distribuzione del dividendo effettuata in tale anno ») era pari a € 10.790.000,00 e che la Corte di Giustizia Tributaria aveva tuttavia già accertato che la somma dovuta da M s.p.a. per detta annualità era pari ad € 2.075.000,00, ovvero pari a una somma inferiore ai 4.366.066,47 già versati da M s.p.a. ai sensi dell’art. 15 d.p.r. n. 602/1973 prima dell’instaurazione del contenzioso tributario, evidenziando che pertanto allo stato la pretesa impositiva per l’anno 2015 era stata integralmente soddisfatta (avendo peraltro l’o.e. già provveduto – in attesa dell’esito dell’appello e salva la ripetizione dell’indebito – anche al pagamento delle sanzioni richieste dall’Agenzia sull’importo rideterminato dalla CGT);
- con riferimento all’accertamento per l’anno 2016, ha chiarito che la pretesa dell’Agenzia delle Entrate era pari ad € 2.860.000,00, si fondava sugli stessi presupposti sulla base dei quali è stato adottato l’accertamento relativo al 2015 (già dichiarato parzialmente illegittimo), ed era stata tempestivamente oggetto di contestazione innanzi alla CGT da parte della società (che per tale anno non aveva dovuto provvedere al pagamento anticipato di alcuna somma all’erario prima della definizione del primo grado di giudizio, poiché la pretesa impositiva era stata contestata ex art. 10- bis , l 27 luglio 2000, n. 212).
5. Con nota 7 agosto 2023, la stazione appaltante ha comunicato a M s.p.a. la sua esclusione dalla procedura di gara, osservando che « complessivamente, nonostante la riduzione operata dalla sentenza di primo grado sul contenzioso relativo all’anno 2015, gli avvisi di accertamento si riferiscono a importi di gran lunga superiori alla soglia di gravita di cui al D.M. 28 settembre 2022 »; sottolineando che « già la presenza di una violazione grave, pur se non definitivamente accertata, può essere valutata dalla stazione appaltante ai fini dell’esclusione dell’OE dalla partecipazione alla gara »; notando che « la sentenza n. 1140 del 27 dicembre 2022 della I Sezione del Tar Liguria [ha ribadito] come la ripetitività delle violazioni in materia di imposte e tasse, ancorché non definitivamente accertate, costituisce un indice di inaffidabilità dell’operatore e ne giustifica l’estromissione »; ed evidenziando che l’appalto riguardava « la prestazioni di servizi di consulenza e di brokeraggio assicurativo, per i quali è richiesta una piena affidabilità e solidità dell’Operatore economico ».
6. Con nota 9 agosto 2023, l’operatore economico ha chiesto alla stazione appaltante il riesame in autotutela dell’esclusione, contestando quanto dedotto da ONA nella sua comunicazione e allegando la relazione sulla gestione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e la nota integrativa del bilancio consolidato 31 dicembre 2022, a comprova della propria affidabilità.
7. Con nota del 5 settembre 2023, la stazione appaltante si è rifiutata di dare seguito all’istanza di autotutela avanzata dall’operatore economico ritenendo che dall’analisi della documentazione prodotta e delle argomentazioni presentate non emergessero elementi nuovi tali da giustificare l’adozione di un provvedimento di autotutela.
8. Con nota del 7 settembre 2023, l’operatore economico ha avanzato istanza di accesso alla stazione appaltante volta ad ottenere copia di tutti i verbali di gara, delle comunicazioni relative all’ammissione dei diversi concorrenti e di tutti i documenti prodotti dagli altri partecipanti.
9. Con nota del 14 settembre 2023, la stazione appaltante ha trasmetto all’o.e. il solo verbale di esclusione che la riguardava, differendo all’esito della procedura di gara la trasmissione degli altri documenti.
10. Con l’atto introduttivo