TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2014-03-21, n. 201403114
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Testo completo
N. 03114/2014 REG.PROV.COLL.
N. 08230/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8230 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da F Costruzioni Spa, in persona del legale rappresentante, Nicola F, che ricorre anche in proprio, rappresentati e difesi dagli avv.ti G L L e B C, con domicilio eletto dalla prima presso la Segreteria del TAR Lazio, in Roma, via Flaminia, 189, e, dal secondo, presso Paolo Cantore in Roma, via Valle Scrivia, 8;
contro
Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Roma, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari,
dei seguenti atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio: nota della Prefettura di Roma prot.150372/Area I BIS O.S.P. del 07.09.2012, con la quale l'Amministrazione ha comunicato l'adozione, da parte del Prefetto di Roma, di un provvedimento interdittivo antimafia nei confronti della Società ricorrente; interdittiva antimafia (di contenuto sconosciuto) adottata nei confronti della Società ricorrente; ogni altro atto e provvedimento, preordinato, collegato, connesso e conseguente;
dei seguenti atti impugnati con memoria recante motivi aggiunti depositata il 23.1.2013: nota della Prefettura di Roma prot.n.21159/Area 1 Bis OSP del 06.12.2012; nota della Questura di Roma — Divisione Polizia Anticrimine Cat. I Q 2.2/11 Div. Pac. 5^ Sez. del 01.12.2011; nota della Questura di Caserta Cat. Q 2/ANT/B.N.del 05.01.2011 (recte 2012); nota della Prefettura di Roma prot.n.26811/Area 1 Bis O.S.P. del 15.02.2012; nota della Prefettura di Roma prot.91128/Area l bis O.S.P. del 22.05.2012; nota della Questura di Napoli - Divisione Polizia Anticrimine prot.U.N. 5668/2012 del 28.05.2012; Interdittiva Antimafia prot.130668/Area 1Bis/Osp del 30.07.2012; nota della Prefettura di Roma prot.150372 Area 1 Bis O.S.P. del 07.09.2012; nota della Prefettura di Roma prot.193658 Area 1 Bis O.S.P. del 12.11.2012; nota Questore di Roma del 29.11.2011; nota prot.205473 Area I bis OSP/AM del 19.10.2011; nota prot.138251/2011 Area 1 bis OSP/ del 01.06.2011; verbale del gruppo ispettivo antimafia dell’8.6.2012.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2014 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio, F Costruzioni SpA ha rappresentato che il provvedimento impugnato costituisce l'ultimo capitolo di una vicenda che ha avuto inizio alla fine degli anni 2000, con l'emissione, da parte della Prefettura di Caserta, di interdittive antimafia adottate nei confronti della Società e annullate dal TAR Campania.
A seguito della prima interdittiva, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del 2009, ha revocato il Nulla Osta Sicurezza in possesso della Società ma, anche tale determinazione è stata impugnata dinanzi al TAR Campania, il quale l’ha annullata con sentenza n.3961 del 27.09.2012.
In presenza delle interdittive antimafia adottate dalla Prefettura di Caserta, l’allora Ministero delle Attività Produttive (oggi Ministero dello Sviluppo Economico), ha sospeso l'erogazione in favore della Società del contributo in conto capitale pari ad € 483.837,00, concesso in precedenza con D.M. n. 111655 del 12.02.2002. A seguito dell’annullamento delle citate interdittive, la ricorrente ha sollecitato la corresponsione del contributo ma, l’Amministrazione, con nota prot.0029988 in data 08.09.2011, ha rappresentato che avrebbe provveduto solo all’esito dell’acquisizione delle informazioni richieste alla Prefettura di Roma il 26.06.2011.
A causa dell’inerzia della Prefettura di Roma, l’interessata ha proposto ricorso (R.G. n.2765/2012) dinanzi al TAR Lazio, il quale, con sentenza n.6017 del 02.07.2012, ha ordinato all’Amministrazione di concludere il procedimento di verifica. Quindi, con nota prot. n. 1503 72/Area I Bis O.S.P. del 07.09.2012, la Prefettura di Roma ha rappresentato che in data 30.07.2012 si era concluso il procedimento amministrativo relativo alla richiesta di informazioni avanzata dal Ministero dello Sviluppo Economico, con l'adozione di un provvedimento interdittivo nei confronti della Società ricorrente.
Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall’Amministrazione, la ricorrente – non conoscenda ancora il contenuto del provvedimento interdittivo - ha proposto ricorso ‘al buio’ dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe e deducendo le seguenti censure: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS. 08/08/1994 N. 490 E L. 31/05/1965 N. 575; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. 03/06/1998 N. 252 E D.LGS. 06/09/2011 N. 159; VIOLAZIONE L. 07/08/1990 N. 241; ECCESSO DI POTERE, ERRONEITA' INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI, PERPLESSITA', SVIAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO.
In particolare, la Società ricorrente ha rilevato che il Prefetto di Roma ha adottato il provvedimento impugnato omettendo di considerare le vicende pregresse oggetto delle sentenze con le quali il TAR Campania ha annullato le due interdittive antimafia emesse dalla Prefettura di Caserta negli anni 2009 e 2010 (sentenze n.519 e 520 del 28.01.2010, nn. 1081 e 1515 del 2011 e n.3961 del 27.09.2012).
L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
A sostegno delle proprie ragioni, l’Amministrazione ha prodotto note, memorie e documenti per sostenere la correttezza del proprio operato e l’infondatezza delle censure contenute nel ricorso.
Con motivi aggiunti depositati il 23 gennaio 2013, la Società ricorrente ha impugnato l’interdittiva antimafia prot. 130668/Area 1Bis/Osp del 30.07.2012 (della quale, nel frattempo aveva avuto modo di conoscere il contenuto a seguito del deposito in giudizio il 7.12.2012 a cura dell’Amministrazione resistente) e gli atti alla stessa connessi, deducendo i motivi di ricorso di seguito indicati.
I) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. 03.06.1998 N.252, D.LGS.06.09.2011 N.159 E LEGGE 13.08.2010 N.136; CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO N.559/LEG/240.517.8 del 18.12.1998; VIOLAZIONE L.07.08.1990 N.241; ECCESSO DI POTERE, ERRONEITA', TRAVISAMENTO, INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
In primo luogo, la ricorrente ha osservato che mediante l'informativa impugnata sarebbe stata erroneamente contestata a F Nicola (amministratore e socio di maggioranza), una posizione di soggezione nei confronti di M Z, capo del clan dei casalesi, facendo riferimento alla circostanza che, in data 22.03.1999, il F avrebbe subito un tentativo di estorsione da parte di pregiudicati affiliati al citato clan, poi condannati per tali fatti e, nonostante la vicenda fosse emersa dalle intercettazioni in corso, egli avrebbe negato ogni forma di estorsione.
II) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. 03.06.1998 N.252, D.LGS.06.09.2011 N.159 E LEGGE 13.08.2010 N.136, CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO N.559/LEG/240.517.8 del 18.12.1998, VIOLAZIONE L.07.08.1990 N.241; ECCESSO DI POTERE, ERRONEITA', TRAVISAMENTO, INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
A parere della parte ricorrente, non assumerebbe alcun particolare rilievo il fatto (evidenziato nell’informativa impugnata) che F Nicola sia stato controllato a bordo di un'autovettura della Calcestruzzi Volturnia Inerti srl il 10 novembre 2007 alle ore 15.44 in San Cipriano D'Aversa (CE), in via del Giglio/S. V con C A (amministratore unico della stessa società) destinataria, in data 17.07.2012, di un provvedimento interdittivo antimafia della Prefettura di Caserta.
Ad analoghe conclusioni la ricorrente giunge circa il