TAR Bari, sez. III, sentenza 2012-05-04, n. 201200924

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2012-05-04, n. 201200924
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201200924
Data del deposito : 4 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01826/2011 REG.RIC.

N. 00924/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01826/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1826 del 2011, proposto da A P S D, rappresentato e difeso dagli avv.ti E F e G M, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

contro

il Comune di Rodi Garganico, rappresentato e difeso dall'avv. V A P, con domicilio eletto in Bari, via Pizzoli, 8;

Acquedotto Pugliese S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. C V, con domicilio eletto in Bari, via Dante Alighieri n. 11;

per l'ottemperanza

alla sentenza del T.A.R. Puglia, prima Sezione, 17 agosto 2010 n. 3402.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rodi Garganico e dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 il cons. G A e uditi per le parti i difensori, avv.ti E F, V A P e C V;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

A. Con ricorso numero di registro generale 1521 del 2009 il signor A P S D, in qualità di proprietario, ha adito questo Tribunale contro il Comune di Rodi Garganico e l’Acquedotto pugliese per ottenere la restituzione dei suoli, siti nel territorio di Rodi Garganico e occupati per accogliere l’impianto di depurazione e varie opere della rete fognaria, il risarcimento del danno per l’indebita occupazione, l’indennità di occupazione, i danni ulteriori subiti e, in subordine, ove ritenuto ancora vigente l’istituto dell’occupazione acquisitiva, il risarcimento del danno, pari al valore degli immobili, subito per l’illegittima perdita della proprietà.

Le pretese attoree riguardavano due procedimenti diversi, incidenti su due particelle vicine e finalizzati alla realizzazione d’infrastrutture collegate. Essi soprattutto erano accomunati dal fatto che alla dichiarazione di pubblica utilità e al decreto di occupazione d’urgenza, nonché alla stessa realizzazione dell’opera pubblica, non erano seguiti l’emanazione del decreto di esproprio e il pagamento della relativa indennità. In particolare, si trattava

a) del procedimento relativo alla particella 371 del foglio 5 (estesa mq 6106), occupata in forza del decreto di occupazione d’urgenza del Prefetto di Foggia del I luglio 1978 n. 3446, per allocarvi opere terminali della fognatura comunale, riguardo alla quale il signor D, non essendo intervenuto al 2000 alcun decreto di esproprio, proponeva azione di danno innanzi al Tribunale di Lucera - Sezione distaccata di Rodi Garganico, causa oggi pendente in appello;

b) di quello relativo alla particella 409 del foglio 5 (per una superficie di mq 2075), occupata in forza del decreto di occupazione d’urgenza del Comune di Rodi Garganico del 15.11.2000, per realizzare opere di adeguamento del depuratore consortile, riguardo alla quale nel 2007 l’interessato proponeva altra azione dinanzi al giudice civile, del quale le Sezioni unite della Corte di cassazione, con ordinanza n. 15237 del 30 giugno 2009, ravvisavano il difetto di giurisdizione.

L’istante allora adiva questo Tribunale in relazione ad ambedue i suoli, con ricorso deciso in parte con sentenza della prima Sezione 17 agosto 2010 n. 3402, che sospendeva il processo, ai sensi dell’articolo 295 del codice di procedura civile, in attesa della pronuncia della Corte d’appello di Bari sul procedimento promosso dal signor D con atto di citazione notificato il 19 febbraio 2007 (in ordine alla pretesa concernente la particella 371 del foglio 5), e per il resto accoglieva le domande attoree.

In relazione alla particella 409 del foglio 5, in applicazione dei principi già più volte enunciati da questo Tribunale con le sentenze, prima Sezione, 17 settembre 2009 n. 2081;
terza Sezione, 17 settembre 2008 n. 2131 e 14 luglio 2008 n. 1751, veniva disposta a carico del Comune di Rodi Garganico e in favore del signor A P S D la restituzione del suolo e la rimozione delle opere realizzate sui suddetti terreni e veniva condannata l'Amministrazione municipale resistente a pagare al ricorrente il risarcimento del danno subito per effetto dell’occupazione senza titolo, meramente detentiva (dallo scadere del quinto anno dall’immissione in possesso in esecuzione del decreto di occupazione d’urgenza in data 15 novembre 2000 a tutt’oggi).

A tal proposito si puntualizzava che "in mancanza d’indicazione e deduzioni più puntuali, deve ritenersi che il risarcimento per il mancato godimento debba calcolarsi assumendo a valore-base quello di mercato del bene, come stimato dal perito, e applicando ad esso il tasso d’interesse legale, da ritenersi quale presumibile e normale indice di redditività dell’immobile.

D’altra parte, a monte, il valore base del suolo dev’essere attualizzato anno per anno (a partire dal 2007), con utilizzo dell’indice ISTAT, e solo sul relativo risultato dev’essere computato il danno per la perdita della possibilità di utilizzo del bene, calcolato attraverso il tasso di interesse legale, che rappresenta la commisurazione equitativa dei c.d. frutti civili, in mancanza di una più puntuale dimostrazione dei frutti e di altra utilità perduti (similmente: Cassazione, Sez. I, 5 maggio 2005 n. 9361;
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 11 maggio 2009 n. 2520).

A tali importi devono aggiungersi poi gli interessi legali per il ritardo nell’erogazione delle somme, da computarsi anno per anno (Cassazione, Sez. I, 29 ottobre 2008 n. 25983) sino al soddisfo.

Nell’operare tali pagamenti devono naturalmente essere sottratte le eventuali somme già versate, per esempio, a titolo di indennità di occupazione per gli anni presi in considerazione.

L’effettiva determinazione del quantum debeatur , secondo gli enunciati parametri, dovrà essere effettuata dall'Amministrazione intimata, che dovrà provvedere, ai sensi dell'art. 35, comma secondo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, entro il termine di sessanta giorni (decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ove anteriore), a formulare una proposta alla parte ricorrente, indicante l'ammontare complessivo del dovuto, corredata dall’analisi delle varie voci".

Si deve aggiungere che il valore ricostruibile in base a tale consulenza, pari a € 327.139,32, era stato contestato dal Comune e dall’Acquedotto pugliese, perché reputato esorbitante sotto un duplice profilo: perché al momento del perfezionamento della vicenda ablatoria, il terreno aveva, quale destinazione impressa dal piano di fabbricazione, quella di verde pubblico (e ciò fino al 14 maggio 2002, data di approvazione del piano regolatore, che ha tipizzato la zona CM - residenziale, commerciale, artigianale -, con l’indice di edificabilità territoriale pari a 1 mc/mq), e perché non era accoglibile la domanda risarcitoria per danni morali e/o esistenziali.

La sentenza ha rigettato il primo rilievo poiché l’illecito permanente costituito dall’abusiva occupazione si è realizzata nella vigenza del nuovo piano regolatore, mentre ha ritenuto infondata la pretesa di ristoro dei lamentati danni morali e/o esistenziali.

Il Consiglio di Stato, Sezione quarta, ha poi rigettato l'appello proposto dal Comune di Rodi Garganico e ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale dell’Acquedotto pugliese (sfornito di legittimazione attiva, non essendo risultato soccombente in primo grado, non avendo "svolto alcun ruolo, né nel procedimento né nella gestione del bene”, come osservato dal T.A.R.) con decisione 2 agosto 2011 n. 4590.

Tale pronuncia tiene peraltro conto del mutato quadro normativo.

Infatti, l’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, vigente al momento di emissione della sentenza del T.A.R., è stato espunto dall’ordinamento dalla Corte Costituzionale, con sentenza 8 ottobre 2010 n. 293, per eccesso di delega.

L'articolo 34, comma primo, del decreto-legge. 6 luglio 2011, n. 98 (non modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111) ha poi inserito, dopo l'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l’articolo 42 bis , rubricato “Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico”, recante la seguente disciplina:

«1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.



2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.



3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'art. 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.

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