TAR Bari, sez. III, sentenza 2012-11-15, n. 201201934

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2012-11-15, n. 201201934
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201201934
Data del deposito : 15 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01253/2010 REG.RIC.

N. 01934/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01253/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1253 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Incontri S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. P N, Luigi D'Ambrosio, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D'Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23;

contro

Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M R, con domicilio eletto con l’avv. M R in Bari, presso l’Avvocatura della Regione Puglia in L.re N. Sauro 31-33;

Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. E T, con domicilio eletto presso l’avv. E T in Bari, Lungomare Starita 6;

nei confronti di

Apollo Soc.Coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso l’avv. Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, 8;

Questa Città Coop.Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. A L, Isabella Loiodice, Michelangelo Pinto, con domicilio eletto presso l’avv. A L in Bari, via Nicolai, 29;

per l'annullamento

degli atti conosciuti a seguito di accesso in data 17.6.2010 ed in particolare:

della nota 1.3.2010 n. 39135/1 della Direzione Generale della ASL BA contenente il “fabbisogno e programmazione territoriale strutture riabilitative psichiatriche residenziali e semiresidenziali d.s.m. ASL BA 2010” trasmesso all’Assessorato regionale alla salute ed al Dirigente dell’area PGS;

della nota della Direzione Generale ASL BA del 13.5.2010 n. 90981/1 di “riscontro alla nota aoo-081/2039 coord. del 29.4.2010, avente per oggetto le comunità riabilitative assistenziali psichiatriche”;

della deliberazione del Direttore Generale della ASL BA 19.5.2010 n. 1004, pubblicata in pari data per affissione all’albo pretorio aziendale, avente ad oggetto “riconversione delle strutture riabilitative psichiatriche aziendali. riduzione posti letto CRAP “Questa Città” e attivazione di una Comunità Alloggio nel comune di Gravina di Puglia. accordi contrattuali 2010 — RR 11/08”;

della deliberazione del Direttore Generale della ASL BA 21.5.2010 n.101-1, pubblicata in pari data per affissione all’albo pretorio aziendale, avente ad oggetto “riconversione delle strutture riabilitative psichiatriche aziendali. riduzione posti letto

CRAP

Turi e attivazione di una Comunità Alloggio nel comune di Alberobello. Accordi contrattuali 2010-RR 11/08";

di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, ancorché ignoti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, dell’Azienda Sanitaria Locale Bari, di Apollo Soc. Coop. a r.l. e di Questa Città Coop. Sociale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2012 la dott. F P e uditi per le parti i difensori avv.ti Luigi d'Ambrosio, M R, C C, su delega dell’avv. E T, L D, su delega dell’avv. V A P, M A, su delega dell’avv. A L;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società Incontri S.r.l. ha adito questo Tribunale esponendo di essere il gestore di una comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica e titolare del parere favorevole di compatibilità rilasciato con determinazione dirigenziale n. 129 del 16.4.2010 dall’Ufficio Regionale Programmazione e gestione sanitaria, presso l’Assessorato alle politiche della salute della Regione Puglia, per la realizzazione di una Comunità Alloggio nel Comune di Putignano;
ciò in esecuzione della sentenza del TAR Bari, sez. III, n. 911/2010, con la quale è stato ordinato al Dirigente del Settore salute della Regione di provvedere alla verifica di compatibilità ai sensi dell’art. 7 L.R. 8/2004 sull’istanza di realizzazione della Comunità Alloggio inoltrata dalla ricorrente il 30.7.2009.

Con il rilascio di tale parere risultava assorbito completamente, con l’indicazione dei comuni di Putignano, Mola di Bari e Terlizzi, il fabbisogno di comunità alloggio determinato con la nota del 15.5.2009 n. 92045 in 80 posti letto, in base agli standard di cui al R.R. 3/2006.

Con la nota n. 39135 dell’1.3.2010 il Direttore Generale della ASL BA congiuntamente al Direttore del Dipartimento di salute mentale aveva trasmesso il nuovo “Fabbisogno e programmazione territoriale delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e semiresidenziali” per l’anno 2010, dando atto che l’offerta attuale era di 72 posti con assistenza “H12”, che il R.R. 3/2006 ne consentiva, in base a parametri inderogabili, al massimo 94, e che il fabbisogno stimato per il 2010 era pari a 88 posti letto;
tuttavia, in violazione dei criteri inderogabili del regolamento citato, la ASL aveva convertito alcuni posti letto di Comunità Riabilitative Assistenziali Psichiatriche (CRAP) “H24” ritenuti in esubero in posti letto di Comunità Alloggio “H12”, chiedendo l’attivazione di 4 nuove strutture, a Mola di Bari, Modugno, Putignano e Gravina, di cui le ultime tre mediante riconversione;
con la nota n. 90981/1 del 13.5.2010 la ASL, confermando il fabbisogno di 88 posti letto, aveva individuato addirittura 5 nuove strutture, prevedendone 2 per Putignano (Putignano e Putignano-Alberobello), una da riconversione di posti letto

CRAP

Apollo.

In conseguenza di tale provvedimento con le deliberazioni n. 1005 del 19.5.2010 e n. 1011 del 21.5.2010 era stata consentita la riconversione di 4 posti letto del CRAP “H24” della coop. Questa Città di Gravina in una Comunità Alloggio da 8 posti letto “H12” nel medesimo comune e la riconversione di 4 posti letto del CRAP “H24” della coop. Sociale Apollo in 8 posti letto “H12” nel Comune di Alberobello.

In tal modo era stata pregiudicata la ricorrente che era già in possesso del parere favorevole di compatibilità rilasciato il 16.4.2010, in quanto veniva indebitamente esaurito il fabbisogno di posti letto con il conseguente rischio di diniego dell’autorizzazione all’esercizio;
inoltre anche le strutture della quale era stata autorizzata la riconversione avrebbero dovuto munirsi del parere di compatibilità regionale, previsto sia dall’art. 7 L.R. 8/2004 che dall’art. 8 ter d.lgs. 502/92.

A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:



1. violazione dell’art. 1 comma 9 e dell’art. 13 d.lgs. 502/92, art. 53 L. 833/78, art. 2 L.R. 25/2006, art. 1 L.R. 23/2008, violazione del principio di legalità, imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost., violazione del legittimo affidamento, eccesso di potere, contraddittorietà, illogicità e difetto di istruttoria.

L’art. 7 della L.R. 8/2004 prevede infatti che nell’ambito del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione della struttura sanitaria il Comune richieda alla Regione la verifica di compatibilità di cui all’art. 8 ter d.lgs. 502/92;
la Regione rilascia quindi il parere, che ha validità biennale;
nel caso di specie il parere di compatibilità era stato rilasciato in data 16.4.2010 sulla base del fabbisogno stimato nell’anno 2009;
successivamente, con la nota dell’1.3.2010 n. 39135/1, pur essendo stato stimato il fabbisogno 2010 in 88 posti letto, era stata chiesta l’apertura di 5 nuove strutture da 8 posti letto, per un totale di 40 posti che, sommato ai 72 esistenti, avrebbe portato il numero di posti a 112, in violazione dei parametri fissati dal R.R. 3/2006 (che fissa il numero di strutture “H12” in non più di 0,75 posti letto ogni 10.000 abitanti).

Anche volendo operare la riconversione delle strutture in esubero, inoltre, dalla nota citata recante il fabbisogno stimato per il 2010 si evince che il fabbisogno di CRAP “H24” è di 320 posti letto, mentre l’offerta di 93, ma il fabbisogno di posti letto in Comunità Alloggio “H12” è di 88 posti, a fronte di un’offerta esistente di 72 posti, con la conseguenza che solo 16 posti letto, ripartiti in due comunità da 8, potrebbero essere creati eventualmente con la riconversione, e non di più;
quindi gli atti impugnati istituirebbero 3 nuove strutture in esubero, per un totale di 24 posti letto.



2. violazione dell’art. 3 comma 1 lett. A) della L.R. 8/2004 e del R.R. 3/2006, violazione dell’art. 12 comma 5 e 7 L.R. 4/2010 in relazione all’art. 9 comma 2 L.R. 26/2006, eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento e sviamento.

I parametri fissati dall’art. 3 comma 1 lett. A) della L.R. 8/2004 e del R.R. 3/2006 sono inderogabili, come comprovato anche dal disposto dell’art. 12 comma 7 L.R. 4/2010, secondo cui si applica il procedimento di cui al precedente comma 5 anche alle strutture derivanti da riconversione di strutture residenziali psichiatriche in eccesso di fabbisogno in coerenza con l’art. 9, comma 2 , L.R. 26/2006, che richiede anche in tal caso il rispetto dello standard fissato dal R.R. 3/2006 e la riconversione in altre tipologie di strutture che dovessero risultare carenti.

Si sono costituiti l’ASL BA, la Regione Puglia, la cooperativa “Questa città” e la cooperativa “Apollo”.

La ASL ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto l’art. 32 L. 69/2009 prevede che, dal I gennaio 2010, la pubblicazione dei provvedimenti può avvenire tramite il sito internet dell’ente, di tal che, essendo stati regolarmente pubblicati i provvedimenti impugnati, il ricorso sarebbe tardivo;
vi sarebbe inoltre un difetto di interesse della ricorrente, accreditata per 18 posti letto in CRAP H24, mentre i posti letto oggetto dei provvedimenti impugnati riguardano la tipologia “H12” e la ricorrente non ha richiesto la riconversione.

Anche la Regione ha eccepito la carenza di interesse in quanto la verifica alla rispondenza al fabbisogno per la ricorrente sarebbe cristallizzata nel parere di compatibilità regionale, potendo poi l’autorizzazione essere negata per ragioni diverse rispetto a quelle oggetto della verifica di compatibilità.

La cooperativa Apollo ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto diretto cumulativamente avverso atti diversi e il difetto di interesse concreto ed attuale all’impugnazione non ravvisandosi lesione agli interessi della ricorrente;
tale eccezione è stata sollevata anche dalla cooperativa Questa Città.

La Apollo ha poi proposto ricorso incidentale avverso la determinazione n. 129 del 16.4.2010 con la quale la Regione ha rilasciato il parere favorevole di compatibilità alla ricorrente e avverso i due atti impugnati con il ricorso principale (le note ASL BA 39135/1 dell’1.3.2010 e 90981/1 del 13.5.2010), queste ultime limitatamente alla parte in cui includono nella programmazione delle comunità alloggio nuove strutture non derivanti da riconversione;
sono state sollevate le censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 12 L.R. 4/2010, dell’art. 7 L.R. 8/2004, dell’art. 9 L.R. 26/2006, del R.R. 3/2006, dell’art. 9 R.R. 11/2008, eccesso di potere per erronea presupposizione, falsità nei presupposti, disparità di trattamento, difetto di istruttoria, erronea motivazione, ingiustizia e illogicità manifesta, sviamento.

La Regione, infatti, avendo come presupposto la nota ASL dell’1.3.2010 di individuazione del fabbisogno, avrebbe dovuto negare a Incontri S.r.l. il parere di compatibilità, non essendo prevista tale nuova struttura, che avrebbe determinato il superamento del fabbisogno;
avrebbe inoltre dovuto dare priorità alla riconversione delle strutture in esubero, in relazione alle quali secondo la normativa non è previsto il rilascio del parere di compatibilità e quindi si presuppone la compatibilità rispetto al fabbisogno;
infine avrebbe dovuto richiedere il parere della ASL come previsto dall’art. 4 comma 2 lett. e) L.R. 4/2010;
peraltro il parere era stato rilasciato sulla base della sentenza del TAR Bari n. 911/2010 che invece imponeva solo la conclusione del procedimento, non necessariamente in senso favorevole alla ricorrente.

Con ordinanza n. 836/2010 del 10.11.2010 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, evidenziando che l’attivazione di una nuova struttura e la riconversione di una struttura esistente rispondono a presupposti diversi e che la normativa prevede una priorità in favore della riconversione.

La Incontri ha poi formulato motivi aggiunti avverso gli atti impugnati con il ricorso principale, lamentando:

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