TAR Firenze, sez. II, sentenza 2014-02-04, n. 201400214
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N. 00214/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00122/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 122 del 2013, proposto da:
Centro Fisioterapico Palminteri s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. D I, F A, con domicilio eletto presso D I in Firenze, via dei Rondinelli 2;
contro
Asl 6 - Livorno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. G V, con domicilio eletto presso G V in Firenze, viale G. Mazzini n. 60;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 104713 in data 07.12.2012 dell’Azienda USL 6 di Livorno – U.O. Convenzioni uniche e accreditamento a firma del Direttore Generale, avente ad oggetto il mancato rinnovo del rapporto convenzionale in essere con il Centro Fisioterapico Palminteri s.a.s. per l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella disciplina di “medicina fisica e riabilitazione” da eseguire a favore degli iscritti al SSN, in scadenza al 31.12.2012;
nonché di ogni altro atto, ancorchè non conosciuto, comunque connesso, presupposto o consequenziale rispetto a quello sopra indicato ed in particolare, per quanto occorrer possa, della comunicazione prot. n. 109745 in data 28.12.2012 a firma del direttore Generale della Azienda USL 6 di Livorno avente ad oggetto “sospensione del rapporto convenzionale”;
e per la condanna dell’Azienda USL 6 di Livorno al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Società ricorrente in conseguenza dell’adozione dei provvedimenti impugnati e comunque del comportamento tenuto dall’Azienda USL 6 di Livorno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl 6 - Livorno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2014 il dott. B M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone la società ricorrente di essere accreditata con la Regione Toscana per le discipline di medicina fisica e riabilitazione, quale struttura privata che eroga attività sanitarie per conto e a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Tale accreditamento è stato rinnovato dalla Regione con decreto del 29 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 8 quater del decreto legislativo 502/1992.
In ragione di detto accreditamento la ricorrente stipulava con la Asl 6 di Livorno un contratto per l'erogazione delle relative prestazioni, per il triennio 1 gennaio 2010/31 dicembre 2012, sulla scorta delle disposizioni fissate dal Piano sanitario regionale 2008-2010.
L'Azienda sanitaria locale n. 6 di Livorno, con la nota in epigrafe, comunicava alla ricorrente che " nell’approssimarsi del termine finale del rapporto convenzionale instaurato con Codesto Istituto…. spiace comunicare che quest'azienda non procederà al rinnovo delle convenzioni medesime. Il difficile momento economico e la cospicua riduzione della disponibilità finanziarie impongono all'azienda una rimodulazione dell'offerta dei servizi sanitari… Il termine finale della convenzione è stato confermato improrogabilmente al 31.12.2012 ".
Avverso tale atto propone la ricorso la società in intestazione chiedendone l'annullamento, previa sospensione, e deducendo:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 bis, 8 quater e 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992. Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 della l. reg. n. 51/2009 e dell’art. 2 della l. reg. 81/2012. Violazione e falsa applicazione delle regole di concertazione e di partecipazione preordinata la rinnovo del rapporto convenzionale. Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del contratto del 30 luglio 2010. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento e ingiustizia manifesta.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 bis, 8 quater e 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992. Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 della l. reg. n. 51/2009 e dell’art. 2 della l. reg. 81/2012. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, violazione del giusto procedimento, sviamento e incompetenza.
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, sviamento di potere, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Difetto assoluto di presupposti, carenza di istruttoria e violazione del giusto procedimento.
4. Risarcimento dei danni.
Si costituiva il giudizio l'Azienda sanitaria locale n. 6 di Livorno chiedendo il rigetto del gravame.
Alla camera di consiglio del 21 febbraio 2013 la ricorrente rinunciava all'istanza incidentale di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
Alla pubblica udienza del 17 ottobre 2013, dopo il deposito gli ulteriori memorie e repliche, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
Può prescindersi dallo scrutinio delle eccezioni d'inammissibilità avanzata da controparte in relazione all'asserita mancanza di contenuto procedimentale dell’atto impugnato in quanto il ricorso è infondato nel merito
Sostiene in primo luogo la ricorrente che sia stato violato il principio dell’affidamento ed il contratto stipulato tra le parti il quale, all’art. 20, prevedeva un tavolo di concertazione per la revisione del contratto “ nell’evenienza di sostanziali modifiche del quadro regionale e locale della domanda e della normativa specifica ”.
L’assunto non può essere condiviso.
L’art. 20 del contratto stipulato tra la ricorrente e la ASL intimata prevedeva che il procedimento della concertazione fosse avviato in costanza dell’efficacia del contratto stesso, al mutare del quadro normativo e della domanda dell’utenza. Quindi, da un lato esso riguarda l’eventuale modifica delle clausole contrattuali al verificarsi dei fatti menzionati, dall’altro, nulla dispone in ordine ad un preteso obbligo di rinnovo di un rapporto venuto a termine il 31 dicembre 2012, non sussistendo, come meglio si vedrà di seguito, alcun obbligo per l’Amministrazione di procedere al rinnovo della convenzione.
Sostanzialmente, con le ulteriori doglianze, la ricorrente assume che la condizione di struttura accreditata costituisca, di per sé, il presupposto necessario è sufficiente a rendere perfetto il diritto dell’accreditato alla costituzione di un rapporto contrattuale ed all'azienda sanitaria non resterebbe alcun potere discrezionale in proposito potendo, al più, procedere alla rinegoziazione delle condizioni alle quali il soggetto accreditato può erogare il servizio.
La tesi è priva di pregio.
Come si evince dal combinato disposto degli artt. 8 bis, 8 quater e 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992, l’accreditamento costituisce solo una condizione essenziale, ma non sufficiente per lo svolgimento dell’attività con prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, essendo necessaria, a tal fine, la successiva stipula di accordi contrattuali con le aziende sanitarie locali le quali possono provvedervi nei limiti dei propri vincoli di bilancio.
La lettura delle norme richiamate fornisce inequivocabili argomenti alla tesi affermata.
Dispone l’art. 8 bis, co 1 e 3, del d.lgs. n. 502/1992 che “ Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies.
…... l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate…al rilascio …dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies… ”.
Soggiunge l’art. 8 quater, co. 2, del citato decreto che “ La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies. I requisiti ulteriori costituiscono presupposto per l'accreditamento e vincolo per la definizione delle prestazioni previste nei programmi di attività delle strutture accreditate, così come definiti dall'articolo 8-quinquies ”.
Dunque, come rilevato dalla difesa di controparte, l’accreditamento non costituisce un vincolo per l’azienda sanitaria a fruire delle prestazioni erogate dal soggetto accreditato, né può prefigurarsi alcun automatismo tra il momento dell'accreditamento e la successiva stipula di un accordo contrattuale (Cons. Stato sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6764, id., 6 febbraio 2008, n. 365).
L’art. 8 quinquies, co. 2, stabilisce infatti che “ In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero-universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale… ”.
Come condivisibilmente rilevato in giurisprudenza “ L’art. 8 quinquies, del d.lgs. n. 502/1992 pone il rapporto di accreditamento su una base saldamente negoziale;al di fuori del contratto, la struttura accreditata non è obbligata ad erogare prestazioni agli assistiti del S.s.r. e per converso l'Amministrazione sanitaria non è tenuta a pagare la relativa remunerazione. In forza dei principi che regolano l'autonomia privata, così come non vi è modo di obbligare il privato a contrarre con l'Amministrazione, pure è da escludere che quest'ultima possa essere costretta ad acquistare prestazioni sanitarie in esubero rispetto alle esigenze programmate o in eccesso rispetto alle risorse finanziarie disponibili " (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 19 gennaio 2011, n. 113;nello stesso senso, Cons. Stato sez. III, 16 marzo 2012, n. 1521).
Ad analoghe conclusioni è dato pervenire dalla lettura dell’art. 76 della l. reg. n. 40/2005 che affida alle aziende sanitarie locali il compito di stipulare accordi con le strutture sanitarie accreditate per l’integrazione delle prestazioni necessarie al raggiungimento dei livelli di assistenza assicurati dalla programmazione regionale.
In particolare, il comma 2, lett. d) dell’articolo 76 stabilisce che “ Gli strumenti regionali della programmazione sanitaria determinano, …i criteri sulla base dei quali le aziende unità sanitarie locali individuano le istituzioni sanitarie private che esercitano ruoli di integrazione delle strutture pubbliche al fine di concorrere all'erogazione delle prestazioni necessarie al conseguimento dei livelli di assistenza definiti dalla programmazione sanitaria e sociale integrata regionale ” tenendo conto, tra l’altro “ dei vincoli di carattere economico ”, così sancendo l’esclusione di ogni vincolo alla negoziazione con le strutture accreditate in funzione della mera esistenza di tale status .
Quanto all’art. 2, comma 2, della l. reg. n. 81/2012 che la ricorrente ritiene violato si osserva che detta norma prevede che “ Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 14, del d.l. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012, le aziende sanitarie procedono alla rinegoziazione dei contratti e dei singoli accordi, per l'acquisto di prestazioni sanitarie dai soggetti accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di pervenire ad una ulteriore riduzione dell'importo fino al 9 per cento ”.
Pare al Collegio che dal tenore della disposizione riportata non possano farsi derivare le conseguenze auspicate dalla ricorrente, atteso che la norma fa esplicito riferimento ai contratti in essere e non a quelli già venuti a scadenza.
In ordine alla domanda risarcitoria è sufficiente osservare che l'illegittimità del provvedimento impugnato è condizione necessaria, ancorché non sufficiente, per accordare il risarcimento del danno con la conseguenza che l'infondatezza della domanda di annullamento comporta inevitabilmente il rigetto di quella risarcitoria (Cons. Stato, sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4150).
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato, seguendo le spese di giudizio la soccombenza come in dispositivo liquidate.