TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 2023-06-06, n. 202300751

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 2023-06-06, n. 202300751
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202300751
Data del deposito : 6 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/06/2023

N. 00751/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00372/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 372 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
M T, E R, V M, S C, A G, B Arcuri, Antonio D’Oria e M T L R, rappresentati e difesi dall’avvocato A D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Sanitaservice ASL TA S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato S S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Tagliente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

- della determinazione dell’Amministratore unico Sanitaservice n. 9 dell’1.2.2023, pubblicata nella medesima data, pag. 251-252/2022 libro verbali organo amministrativo della Sanitaservice ASL TA S.r.l. Unipersonale;

- della determinazione dell’Amministratore unico Sanitaservice n. 10 del 3.2.2023, pubblicata nella medesima data, pag. 253-255/2022 libro verbali organo amministrativo delle Sanitaservice ASL TA S.r.l. Unipersonale;

- della determinazione dell’Amministratore unico Sanitaservice n. 40 del 10 marzo 2023, priva di sottoscrizione, pubblicata nella medesima data;

- dell’avviso pubblico per soli titoli per la costituzione di un elenco di autisti/soccorritori di ambulanza/automedica e soccorritori tutti nel sistema emergenza/urgenza - contratto AIOP - case di cura - personale non medico - rispettivamente categoria c e categoria b, pubblicato in data 9.3.2023 sul BURP n. 23 e sul link ufficiale Sanitaservice ASL TA;

- di tutti gli ulteriori atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da T M l’11.5.2023, per l’annullamento

- della determinazione dell’Amministratore unico n. 67 del 19/04/2023 avente ad oggetto “ Rettifica e pubblicazione delle graduatorie definitive di cui all’Avviso pubblico, per soli titoli, per l’assunzione di n. 210 AUTISTI/SOCCORRITORI di ambulanza/automedica e n. 174 SOCCORRITORI tutti nel sistema di emergenza/urgenza Contrato AIOP – Case di Cura – Personale non medico –rispettivamente categoria C e categoria B, di cui n. 155 posti con riserva in applicazione della clausola sociale– Immediata esecutività ”, pubblicata il 20.4.2023 e relative graduatorie allegate;

- della determinazione dell’Amministratore unico n. 72 del 24.04.2023, avente ad oggetto “ Approvazione e pubblicazione delle graduatorie finali di cui all’Avviso pubblico, per soli titoli, per la costituzione di un elenco di AUTISTI/SOCCORRITORI di ambulanza/automedica e SOCCORRITORI, tutti nel sistema di emergenza/urgenza Contrato AIOP – Case di Cura – Personale non medico – rispettivamente categoria C e categoria B – Immediata esecutività ”, pubblicata il medesimo giorno e relative graduatorie allegate;

- della determinazione dell’Amministratore unico n. 74 del 28.04.2023, avente ad oggetto “ Modifica, approvazione e pubblicazione delle graduatorie finali di cui all’Avviso pubblico, per soli titoli, per la costituzione di un elenco di AUTISTI/SOCCORRITORI di ambulanza/automedica e SOCCORRITORI, tutti nel sistema di emergenza/urgenza Contrato AIOP – Case di Cura – Personale non medico – rispettivamente categoria C e categoria B – Immediata esecutività” , pubblicata il 2.5.2023 e relative graduatorie allegate;

- del provvedimento di esclusione della ricorrente T M e di assunzione di tutti i candidati rientrati in graduatoria, atti sopravvenuti e conseguenti a quelli già impugnati col ricorso principale.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale di Taranto e di Sanitaservice ASL TA S.r.l. Unipersonale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2023 il dott. N D P e uditi per le parti i difensori avv. G M, in sostituzione dell’avv. A D C, per la parte ricorrente, avv. F T per la P.A. e avv. G P, in sostituzione dell’avv. S S D, per la controinteressata;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del giudizio all’esame, i ricorrenti hanno impugnato gli atti, in epigrafe indicati, con cui la società intimata ha approvato le graduatorie relative all’Avviso pubblico, per soli titoli, per l’assunzione di n. 210 autisti/soccorritori di ambulanza/automedica e n. 174 soccorritori nel sistema di emergenza/urgenza Contratto AIOP – Case di Cura – Personale non medico –categoria C e categoria B, di cui n. 155 posti con riserva in applicazione della clausola sociale.

A sostegno del ricorso, la difesa attorea ha dedotto il vizio della violazione di legge, sotto plurimi profili, e ha concluso, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati, previa tutela cautelare, con vittoria delle spese di lite.

Costituitesi in giudizio, la Sanitaservice ASL TA S.r.l. e l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto hanno preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, per essere la giurisdizione devoluta al Giudice Ordinario;
nel merito, hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

Con motivi aggiunti ritualmente notificati e depositati in data 11.5.2023, i ricorrenti hanno impugnato i sopravvenuti provvedimenti di modifica e di rettifica delle graduatorie relative alla procedura de qua .

All’udienza camerale del 31.5.2023, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

2. L’eccezione preliminare, sollevata dalle Amministrazioni resistenti, di difetto di giurisdizione dell’odierno giudicante, per essere la stessa devoluta all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, è fondata.

2.1. In linea con precedenti pronunce di questo TAR in materia (cfr., tra le altre, le sentenze n. 425 del 2019, n. 1896 del 2018, nonché, da ultimo, le sentenze n. 1656 del 2021 e n. 920 del 2022), da cui il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, va ribadito in questa sede che:

- già nella vigenza dell’art. 18, comma 2, del Decreto Legge n. 112 del 2008 (statuente - solo - che “ Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità ”), la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sezione Quinta, 8 giugno 2015, n. 2794) ha condivisibilmente ritenuto, “ ai fini della valutazione della giurisdizione in merito alla selezione di personale ”, che la suddetta disposizione - che “ si inserisce pur sempre nell’agire (jure privatorum) della società ” - è “ norma di equiparazione procedurale e non sostanziale e che la previsione del ricorso alla procedura propria del pubblico impiego da parte di società a partecipazione pubblica non è idonea a modificare la natura giuridica del soggetto datore di lavoro, che nel caso de quo non è riconducibile ad una pubblica Amministrazione ex art. 63 d.lg. n. 165 del 2001 e non esercita poteri autoritativi tali da attrarre la controversia nella giurisdizione amministrativa ” (in termini, Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 4 dicembre 2012, n. 6178;
T.A.R. Sicilia, Catania, Sezione Quarta, 11 aprile 2016, n. 1016);

- le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (sentenza 27 marzo 2017, n. 7759) hanno ritenuto che il citato art. 18 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 non incide in alcun modo sui criteri di riparto della giurisdizione in materia di assunzione dei dipendenti, che rimane devoluta, in entrambe le fattispecie anzidette” (il riferimento è ai commi 1 e 2 dell’art. 18 del D.L. n. 112/2008) “al giudice ordinario, trattandosi ugualmente di società non equiparabili alle pubbliche amministrazioni ”;

- il suddetto art. 18 è stato - sì - abrogato, in parte qua , dalla recente riforma sulle società a partecipazione pubblica introdotta dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ma è stato sostanzialmente confermato (ribadendone i princìpi) dall’art. 19 del medesimo Decreto (“ Gestione del personale ”), il quale, dopo aver disposto che: “ Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi ” (comma 1), al comma 2 stabilisce che le stesse società disciplinino, “ con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ”, sicché, anche a seguito della novella di cui al suddetto art. 19 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, va, quindi, affermato (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 27 marzo 2017, n. 7759) il seguente principio di diritto: “ le procedure seguite dalle società cosiddette in house providing per l’assunzione di personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del Giudice ordinario ” (in termini, T.A.R. Toscana, Firenze, Sezione Prima, 29 maggio 2017, n. 745).

2.2. Tutto ciò detto, risulta doveroso affermare che, nella vicenda in trattazione, difetta la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di procedura selettiva pubblica indetta da Società “ in house providing ” della A.S.L. Taranto.

3. Per tali ragioni, il ricorso ed i motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice adito, essendo l’odierna controversia devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario, innanzi al quale l’odierno giudizio dovrà essere riassunto entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

4. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni oggetto del presente giudizio, per disporre la compensazione delle spese di lite.

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