TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-10-04, n. 202110135

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-10-04, n. 202110135
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202110135
Data del deposito : 4 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/10/2021

N. 10135/2021 REG.PROV.COLL.

N. 08300/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8300 del 2012, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati E B N e F C, elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare 21/23, presso lo studio dell’avv. E B N;

contro

Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la quale domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto n. 0242/III-7/2012 del Direttore Generale Persomil notificato in data 4 giugno 2012 con il quale gli è stata negata la corresponsione degli assegni non percepiti nonché la ricostruzione giuridica della carriera per il periodo compreso tra il 15 ottobre 2002 e il 27 luglio 2011;

di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, in particolare il decreto n. 0252/III-7, articoli 2 e 3.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 settembre 2021, tenutasi in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, co.

4-bis c.p.a., la dott.ssa Roberta Cicchese;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con provvedimento n. 263/III -7/2002 il Ministero della difesa disponeva, nei confronti del Maresciallo -OMISSIS-, la perdita di grado per rimozione per motivi disciplinari.

La determinazione veniva assunta a seguito dell’avvenuta condanna del Balestrieri, con sentenza della Corte d’appello di Roma (n. 5023/2001), alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione e la destituzione veniva disposta nonostante la Commissione di disciplina avesse formulato, in favore del ricorrente, un giudizio di “ meritevolezza a mantenere il grado ”.

Al momento dell’adozione del provvedimento era infatti vigente l’art. 75 della legge 31 luglio 1954, n. 599, il quale ammetteva la possibilità per il Ministro di “ discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina a favore del sottufficiale e, soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore ”.

Con sentenza del Consiglio di Stato, n. 1365 del 23 novembre 2011, il provvedimento di perdita di grado, alla luce dell’intervenuta declaratoria di incostituzionalità del citato art. 75, veniva annullato.

Con d.m. 0252/III-7/2011 (del 9 giugno 2011), la Direzione Generale Persomil, nel disporre la reintegrazione del ricorrente nel grado posseduto all'epoca della destituzione, ravvisando comunque la ricorrenza dei presupposti per il riesercizio della potestà disciplinare, irrogava nei confronti del Balestrieri la sanzione della sospensione disciplinare dall'impiego per mesi dodici, a decorrere dal 28 gennaio 1994, ai sensi della legge n. 59911994 [ ... ] da portare " in detrazione dal periodo di sospensione precauzionale dall’impiego ”.

Il provvedimento stabiliva altresì che il periodo di sospensione precauzionale eccedente quello di sospensione disciplinare era revocato, fatta eccezione per il periodo " dal 15 ottobre 2002 alla notifica del presente provvedimento, che sarà esaminato con decretazione a seguito ”, precisando, infine, che la sanzione avrebbe dato luogo ad una detrazione d'anzianità " ai sensi dell’articolo 7 della citata legge n. 599/54 così come modificato dall'art. 44 de f. decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 ".

Con successivo d.m. n. 0242/III-7/2012, infine, si stabiliva che “ nei confronti del maresciallo ordinario dell'Arma dei Carabinieri, in servizio permanente, -OMISSIS- … per il periodo compreso tra il 15 ottobre 2002 e il 27 luglio 2012, non può darsi luogo alla corresponsione degli assegni non percepiti né, tantomeno, può procedersi alla ricostruzione giuridica della carriera, ai sensi del combinato disposto degli articoli 88 e 89 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 315 ”, tanto in quanto il ricorrente “ non veniva prosciolto dall'addebito contestato e che il relativo procedimento disciplinare si concludeva con l'irrogazione della sanzione di stato di mesi dodici di sospensione disciplinare dall'impiego ”.

Tale ultimo provvedimento è stato impugnato a mezzo del ricorso in esame, con il quale il ricorrente ha pure domandato l'accertamento del suo diritto all’integrale ricostruzione della carriera e al pagamento di tutti gli stipendi mensili non percepiti nel periodo indicato.

Avverso i provvedimenti impugnati, il ricorrente articola i seguenti motivi di doglianza:

I. VIOLAZIONE DELL'ART. 2268, COMMA i, D. LGS 15

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