TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-12-03, n. 202421706
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Testo completo
Pubblicato il 03/12/2024
N. 21706/2024 REG.PROV.COLL.
N. 13237/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13237 del 2023, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniele Romiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Presidenza della Repubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore , Questura di Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento del Presidente della Repubblica -OMISSIS- del 3 aprile 2023, notificato e conosciuto il 13 giugno 2023, con cui è stata revocata la cittadinanza italiana originariamente concessa all’odierno ricorrente con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 agosto 2022;
- della proposta di revoca del Ministero dell’Interno;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2024 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del provvedimento del Presidente della Repubblica -OMISSIS- del 3 aprile 2023, con cui è stata decretata la revoca della cittadinanza italiana concessa all’odierno ricorrente con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 agosto 2022, in quanto destinatario di un provvedimento di inammissibilità Schengen a tempo indeterminato adottato a seguito di una sentenza della Corte di Appello di Parigi, per violazione delle norme in materia di traffico di stupefacenti.
L’impugnativa è stata affidata ai motivi di diritto che di seguito si riportano:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 , non avendo il ricorrente mai avuto notizia del procedimento di revoca della cittadinanza.
II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 bis della legge n. 91/1992 e 14 del decreto legge n. 113/2018, nonché degli artt. 21 quinquies, octies e nonies della legge n. 241/1990, non rientrando i reati relativi al traffico di stupefacenti in alcuno dei casi previsti per la revoca della cittadinanza .
III. Violazione degli artt. 3 e 6 della legge n. 241/1990, difetto di motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, violazione del legittimo affidamento e degli artt. 21 octies e 21 nonies della legge n. 241/1990 , non essendo indicato nel provvedimento impugnato a quando risalirebbe l’inammissibilità Schengen o la condanna, che si riferirebbero ad altra persona e non al ricorrente.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con ordinanze interlocutorie n. 17175 del 17 novembre 2023 e n. 5415 del 18 marzo 2024, è stata chiesto all’Amministrazione il deposito del fascicolo del procedimento conclusosi con la concessione della cittadinanza al ricorrente, unitamente alla sentenza della Corte di Appello di Parigi su cui si basa il provvedimento impugnato.
In adempimento ai suddetti incombenti istruttori, l’Amministrazione ha depositato agli atti di causa il fascicolo del procedimento conclusosi con la concessione della cittadinanza, nonché gli atti del procedimento conclusosi con il provvedimento di revoca, oltre alla schermata del sistema Schengen con le informazioni sulla posizione del ricorrente, da cui si evince che lo stesso risulta segnalato in banca data SIS II con identificativo Schengen FR0119553400000000001, come persona inammissibile sul territorio Schengen.
Con riferimento alla richiesta di produzione della copia della sentenza della Corte di Appello di Parigi da cui è scaturita la segnalazione di inammissibilità sul territorio Schengen, l’Amministrazione ha rappresentato di averne fatto domanda alla Questura di Rimini e che, ad oggi, la sentenza non è pervenuta a questo Ufficio.
Con memoria depositata in data 7 giugno 2024, il ricorrente ha ribadito di non essere la persona destinataria della suddetta sentenza della Corte d’Appello di Parigi.
All’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2024, la causa è passata in decisione, ben potendo il Collegio decidere il ricorso allo stato degli atti di causa.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Giova in via preliminare osservare, alla luce della giurisprudenza in materia, come di recente sintetizzata dalla Sezione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
L’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve quindi necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale e se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile dunque comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’agire del soggetto (il Ministero dell’Interno) alla cui cura lo stesso è affidato.
In questo quadro, pertanto, l’Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.
In altri termini, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’Amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227/2021; n. 12006/2021 e sez. II quater, n. 12568/2009; Cons. St., sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n.