TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2022-03-07, n. 202202637

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2022-03-07, n. 202202637
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202202637
Data del deposito : 7 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/03/2022

N. 02637/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02243/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2243 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del provvedimento emesso dalla Prefettura di Roma -OMISSIS-e notificato al ricorrente in pari data;

- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quello impugnato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2022 il Cons. D D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, l’istante ha impugnato, per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, il provvedimento del 3 dicembre 2018 con cui la Prefettura di Roma, dopo aver proceduto alla restituzione della patente di guida, ha tuttavia ordinato all’istante di sottoporsi a visita medica presso la commissione medica competente, ai sensi dell’art. 128 del D.lgs n. 285 del 1992.

Al riguardo, il ricorrente ha rappresentato quanto segue:

- di essere stato sottoposto, in data 15 luglio 2018, a controlli da parte degli organi di polizia, in esito ai quali è risultato-OMISSIS-;

- di essere stato per ciò destinatario, in data 26 novembre 2018, del provvedimento di sospensione della patente di guida che, tuttavia, è stato poi annullato dal giudice di pace di Roma con sentenza n. 36693/2018;

- di aver ottenuto, con il provvedimento impugnato, la restituzione della patente di guida ma, nel contempo, è stato obbligato a sottoporsi a visita medica per accertare la persistenza dei requisiti psico-fisici alla guida.

Avverso tale provvedimento del 3 dicembre 2018, l’istante ha quindi proposto i seguenti motivi:

a) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 128, 186 c.d.s. e artt. 41, 97 della Costituzione;
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/90 in relazione al difetto di motivazione e di istruttoria;
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 della carta dei diritti fondamentali dell’unione europea;
violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità.

Sebbene l’art. 128 del codice della strada preveda la possibilità per il Prefetto di disporre la sottoposizione a visita medica, ciò non significa che una misura non necessiti di essere adeguatamente motivata in caso di adozione.

Nessuna concreta motivazione è invero indicata nell’atto impugnato né si è tenuto in alcun conto della sentenza n. 36693/2018 con cui il giudice di pace di Roma ha annullato il provvedimento di sospensione della patente di guida, inizialmente adottato nei confronti del ricorrente.

Peraltro, la misura imposta con il provvedimento impugnato ha natura cautelare di cui, tuttavia, non si comprende l’attualità posto che è stata adottata dopo circa sette mesi dalla sottoposizione dell’interessato al test alcolemico, il cui superamento dei limiti di legge non è stato peraltro oggetto di alcun accertamento giudiziale;

b) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 128 c.d.s. e 201 c.d.s.;
eccesso di potere della p.a. per sviamento di potere, travisamento dei fatti.

L’atto impugnato si basa sul decreto di sospensione della patente di guida, poi annullato dal giudice di pace di Roma;
ciò rende inconferente il richiamo all’art. 128 del codice della strada, con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato.

Peraltro, il provvedimento è nullo per violazione dei termini di cui all’art. 201 del d.lgs n. 285 del 1992 secondo cui qualsiasi sanzione deve essere comunicata entro 90 gg. dalla commissione del fatto;

c) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21-octies, comma 2 della legge n. 241 del 1990;
eccesso di potere della p.a. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 27 cost.;
eccesso di potere per travisamento dei fatti.

L’amministrazione resistente non ha dimostrato di non poter adottare una misura meno invasiva di quella imposta con il provvedimento impugnato soprattutto se si considera che, comunque, l’istante ha dovuto subire il ritiro della patente di guida per circa 5 mesi (quando è intervenuta la sentenza di annullamento del giudice di pace) e, altresì, che non ha ricevuto alcuna sanzione definitiva.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e l’Ufficio territoriale del Governo di Roma, per resistere al ricorso.

Con ordinanza n. 5311/2019, è stata respinta la domanda cautelare.

In prossimità della trattazione del merito, l’amministrazione resistente ha depositato una relazione, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito;
nel contempo, la stessa amministrazione ha anche depositato l’esito della visita medica alla quale si è sottoposto l’istante, in data 31 gennaio 2019, con esito favorevole, ma con validità annuale.

Alla pubblica udienza del 22 febbraio 2022, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è infondato.

2.1 Preliminarmente, va precisato che i motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto incentrati sulla violazione dell'art. 128, comma 1, del codice della strada e, in particolare, sulla carenza di motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto la Prefettura a disporre nei confronti dell’istante la misura della revisione della patente di guida.

2.2 Ciò posto, va osservato, in punto di fatto, che la Prefettura di Roma, nella motivazione del provvedimento impugnato, fa riferimento alla relazione redatta in data 17 luglio 2018 con cui la Polizia stradale di Roma rappresentava, da un lato, di aver fermato l’istante in orario notturno a bordo di un’autovettura “ che procedeva sulla carreggiata con andatura irregolare ” e, dall’altro, di averlo trovato-OMISSIS-

Per tale motivo, gli operatori di polizia deferivano il ricorrente all’autorità giudiziaria competente per l’ipotesi di reato prevista dall’art. 186, comma 2, lett. b) del d.lgs n. 285 del 1992 nonché alla locale Prefettura che, come detto, adottava il provvedimento di sospensione della patente di guida, poi annullato dal giudice di pace di Roma.

Ora, ad avviso del Collegio, la motivazione richiamata è adeguata a sorreggere la decisione di imporre la revisione dei requisiti di idoneità, considerata invero la natura ampiamente discrezionale del provvedimento di revisione della patente di guida (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 6 giugno 2011, n. 3338), finalizzato a valutare proprio il pieno possesso dei predetti requisiti di idoneità fisico- psichica alla guida dell’interessato.

2.3 Ed invero, la giurisprudenza ritiene, con orientamento uniforme, che l'istituto della revisione della patente di guida non configura una sanzione amministrativa bensì rappresenta un provvedimento amministrativo di natura essenzialmente cautelare, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico (cfr, ex multis Cons. Stato, IV, 3 ottobre 2018, n. 5682;
III, 12 maggio 2011, n. 3813) ossia una misura preventiva volta a sottoporre il titolare della patente a una verifica della persistenza della sua idoneità psico-fisica e tecnica alla guida (cfr. Cons. Stato, VI, 18 marzo 2011, n. 1669;
VI, 20 dicembre 2012, n. 6570).

L'amministrazione può, dunque, legittimamente disporre la revisione della patente di guida tutte le volte in cui il comportamento di guida tenuto dal conducente del veicolo ingeneri un mero dubbio sulla sua idoneità tecnica, non essendo necessaria la certezza in ordine al venir meno di tali requisiti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 2013, n. 2430).

Peraltro, l'applicazione della misura non è nemmeno subordinata all'accertamento di una pluralità di violazioni nei confronti del medesimo soggetto, potendo anche una sola violazione, purché connotata da una gravità tale da suscitare il dubbio sulla persistenza dei requisiti di idoneità, giustificare la richiesta di un nuovo esame di idoneità alla guida (cfr. Cons. St., VI, 19 agosto 2009, n. 4973).

2.4 Nel caso di specie, l'amministrazione resistente - legittimamente - ha ritenuto che la fattispecie rientrasse in tali ipotesi, posto che il comportamento di guida del ricorrente ha integrato la violazione di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) del d.lgs n. 285 del 1992, che l’art. 128 della normativa citata richiama tra i casi per i quali il Prefetto può ordinare ai titolari di patente di guida di sottoporsi a visita medica presso la commissione medica locale.

Del resto, la fattispecie in esame riguarda una grave infrazione che giustifica l'insorgenza dei dubbi posti a fondamento del provvedimento di revisione per i quali, pertanto, non è richiesta una motivazione particolarmente approfondita (pur se - nella fattispecie - si è in presenza di una sola violazione contestata).

2.5 Né, al riguardo, può valere quanto disposto dal Giudice di Pace di Roma che ha annullato il primo provvedimento di sospensione della patente in quanto è sufficiente esaminare la motivazione della sentenza per cogliere che la predetta Autorità si è limitata ad affermare che il -OMISSIS-riscontrato a carico dell’istante non giustificasse, a ciò invocando l’art. 186, comma 9, del d.lgs n. 285 del 1992, la misura cautelare del ritiro del titolo di guida, seppure in via temporanea.

Ora, tale limite non sussiste nel caso di applicazione dell’art. 128 del citato d.lgs n. 285 del 1992 che, invero, non opera tale distinzione in relazione al -OMISSIS-misurato, al fine di disporre la misura cautelare di sottoporre l’interessato a visita medica per l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida dei veicoli.

L’art. 128 citato, al comma 1, prevede, invero, che “ Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica… ”.

La predetta norma fa riferimento a tutte le ipotesi di violazione previste dall’art. 186, senza cioè operare alcuna distinzione in relazione al -OMISSIS-riscontrato che, invece, è graduato per determinare il tipo di sanzione da irrogare, di natura amministrativa o penale.

Nel caso di specie, si tratta – come detto - di una misura cautelare (visita medica) che non è finalizzata soltanto alla tutela del singolo ma anche – e soprattutto – della collettività, il che giustifica il fatto della mancanza di un limite specifico al -OMISSIS-riscontrato a carico dell’interessato, in quanto il presupposto è fissato – come detto – nel mero dubbio circa la persistenza dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida dei veicoli.

2.6 Infine, nemmeno è fondato il vizio di nullità dedotto dall’istante per violazione dell’art. 201 del d.lgs n. 285 del 1992 posto che la norma citata si riferisce alle modalità di notifica delle violazioni al codice della strada nel caso in cui non siano state immediatamente contestate al trasgressore, fattispecie che nel caso in esame non ricorre in quanto il -OMISSIS-è stato misurato in occasione di un controllo “in presenza” effettuato dagli operatori di polizia.

3. In conclusione, il ricorso va respinto.

4. La peculiarità delle questioni esaminate giustifica, tuttavia, l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

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