TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-07-09, n. 202100565
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Testo completo
Pubblicato il 09/07/2021
N. 00565/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00244/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 244 del 2021, proposto da
Securpol Puglia s.p.a., in proprio e quale mandataria del RTI con Cosmopol s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G P e A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
Sureté s.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con Vedetta 2 Mondialpol s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Lucchetti e Francesca Paoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della delibera del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 94 dell'8/04/2021, comunicata in pari data, recante aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento del “ servizio di vigilanza, sicurezza sussidiaria, maritime security presso il porto di Ancona e del servizio di monitoraggio accessi mediante servizi fiduciari presso l'area di temporanea custodia doganale denominata Scalo Marotti - Porto di Ancona ” (CIG: 8526745C8F), in favore del costituendo RTI Suretè s.r.l. - Vedetta Mondialpol s.p.a.;
- della nota PAR-002612 dell'8/04/2021 di comunicazione di aggiudicazione al RTI controinteressato;
- di tutti i provvedimenti e verbali di gara (23/12/2020; 9/02/2021; 26/02/202; 8/03/2021) e, in particolare, del verbale n. 2 del 26/02/2021 con cui è stata erroneamente disposta l'attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica negando alla ricorrente i punteggi dovuti;
- del disciplinare di gara, punto 15), sub criteri C1 e C2 (pag. 24), ove inteso nel senso di imporre, ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla lex specialis , che le certificazioni richieste fossero prodotte esclusivamente in copia conforme, senza possibilità di autocertificazione o attestazione del possesso delle stesse e comunque eventuale soccorso istruttorio sulle modalità di esibizione;
- del disciplinare di gara, punto 14), ove inteso nel senso di non consentire il soccorso istruttorio in parola;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale nonché per l'accertamento e la declaratoria dell'invalidità e/o inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato con il controinteressato con espressa dichiarazione di voler subentrare;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e di Surete s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza cautelare n. 146 del 12 maggio 2021;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;
Visto l’art. 25 del D.L. n. 137 del 2020;
Relatore nella pubblica udienza del giorno 23 giugno 2021 la dott.ssa S D M e rilevato che la stessa si è svolta mediante collegamento da remoto con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”;
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso la ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe, dolendosi dell’illegittimità dell’aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di vigilanza e di monitoraggio degli accessi dell’area di temporanea custodia doganale denominata Scalo Marotti presso il porto di Ancona, disposta dall’Autorità di Sistema Portuale (di seguito anche AdSP) in favore del costituendo RTI Sureté s.r.l. – Vedetta 2 Mondialpol s.p.a. Ciò in quanto la stazione appaltante non ha attribuito alla ricorrente il punteggio che la stessa assume spettante per i sub criteri C.1 e C.2 del paragrafo n. 15 del disciplinare di gara (rispettivamente, “numero di addetti da destinare ai servizi in possesso di conoscenza certificata della lingua inglese” e “numero di addetti da destinare ai servizi in possesso di attestazione per la prevenzione incendi e lotta antincendio (rischio medio) di evacuazione dei luoghi in caso di emergenza”), essendo i relativi certificati stati allegati non in copia conforme (come prescritto dallo stesso disciplinare), bensì in copia semplice.
A sostegno del gravame deduce l’illegittimità degli atti impugnati soprattutto in relazione all’omessa attivazione del soccorso istruttorio da parte della Commissione, ritenuto dalla ricorrente possibile sia in virtù dei generali principi che regolano la materia, sia perché non impedito neppure dalle disposizioni di gara, lette in conformità a tali principi. Diversamente ragionando, le previsioni contenute nella lex specialis (cfr. artt. 14 e 15 del disciplinare), laddove intese nel senso di non consentire alcuna attribuzione di punteggio anche all’ipotesi in cui un concorrente abbia dichiarato (con firma digitale) il possesso delle certificazioni e abbia prodotto copia delle stesse, e ancora di non consentire l’attivazione del soccorso istruttorio, sarebbero illegittime per plurime violazioni dei principi di concorrenza e di massima partecipazione alle gare pubbliche nonché viziati da irragionevolezza, oltre che affetti dagli ulteriori vizi indicati nella rubrica dell’unico motivo di ricorso.
2. Si sono costituite in giudizio, per resistere, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e la controinteressata Sureté s.r.l.
2.1. Quest’ultima, in particolare, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del gravame:
- per non essere state immediatamente impugnate dalla ricorrente le clausole del bando ritenute eccessivamente onerose, sussistendo anche rispetto a queste ultime, secondo i principi enunciati dalla più recente giurisprudenza amministrativa ( ex multis , T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 7 gennaio 2021, n. 89), un onere di immediata e autonoma impugnazione;
- per carenza di interesse, in quanto la ricorrente non potrebbe mai conseguire il punteggio richiesto, non avendo soddisfatto il requisito prescritto dalla legge di gara, la quale chiedeva di produrre i certificati relativi al solo personale da impiegare nel servizio, che avrebbe dovuto essere specificato.
2.2. Sempre la controinteressata, nella memoria di replica depositata in data 12 giugno 2021, ha eccepito l’inammissibilità delle memorie di replica della ricorrente in mancanza del previo deposito, nei termini di legge, di una memoria conclusionale; anche al riguardo, cita giurisprudenza a supporto delle proprie argomentazioni.
2.3. Parte ricorrente ha invece eccepito la tardività di tutte le produzioni della controinteressata, fin dalla memoria di costituzione, chiedendone lo stralcio (cfr., in particolare, verbale di udienza del 23 giugno 2021).
2.4. Tutte le parti, in vista della decisione di merito, hanno replicato, per iscritto e oralmente, alle eccezioni e