TAR Bari, sez. I, sentenza 2019-06-20, n. 201900861

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2019-06-20, n. 201900861
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201900861
Data del deposito : 20 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/06/2019

N. 00861/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01197/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1197 del 2018, proposto da
E.On Climate &
Renewables Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati C V e S A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso Maurizio Di Cagno, in Bari, via Nicolai, 43;

contro

Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G M e N M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso Vincenzo Resta, in Bari, via Piccinni, 210;

Regione Puglia, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento della Provincia di Foggia - Settore Ambiente 29 giugno 2018, prot. n. 40215/2018, comunicato via p.e.c. alla ricorrente lo stesso 29 giugno 2018, con cui l'Amministrazione provinciale ha negato alla ricorrente la proroga del giudizio di compatibilità ambientale rilasciato dalla Provincia di Foggia con d.d. 5 giugno 2013, n. 1329.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2019 il dott. A G A e uditi per le parti i difensori come specificato nel medesimo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 28.9.2018 e depositato in Segreteria il 12.10.2018, la società E.On Climate &
Renewables Italia s.r.l. (d’ora innanzi anche ECRI) adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l’annullamento degli atti e dei provvedimenti meglio indicati in oggetto.

Esponeva in fatto di aver presentato alla Regione Puglia, in data 6.8.2010, un’istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, per la realizzazione e l’esercizio di un parco eolico, da ubicare nel territorio del Comune di Torremaggiore e denominato “Costa Borea”, di potenza pari a 92,5 MW e costituito da n. 37 aerogeneratori.

Soggiungeva altresì di aver inoltrato, in data 3.12.2010, alla Provincia di Foggia un’istanza di Valutazione d’Impatto Ambientale del progetto in questione.

In data 30.12.2010, la società ricorrente presentava ulteriore istanza di Autorizzazione Unica, sempre ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003, per la realizzazione e l’esercizio di un altro parco eolico denominato “Selva delle Grotte”, anch’esso ubicato nel Comune di Torremaggiore, di potenza pari a 32,5 MW, composto da n. 13 aerogeneratori.

Anche tale istanza era integrata dalla trasmissione, in data 27.12.2010, alla Provincia di Foggia dell’istanza di Valutazione d’Impatto Ambientale del progetto in questione.

I progetti presentati dalla società ricorrente prevedevano, come Soluzione Tecnica Minima Generale (progettata da TERNA), le medesime opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale previste per progetti di parco eolico, da realizzare sempre nel territorio del Comune di Torremaggiore, precedentemente presentati da altri operatori;
in particolare, in tesi, tali opere di connessione avevano ottenuto un giudizio di compatibilità ambientale favorevole nel corrispondente procedimento di V.I.A. e, in quanto ubicate a ridosso del Sito di Importanza Comunitaria “Val Fortore - Lago di Occhito”, erano state sottoposte a Valutazione d’Incidenza ai sensi D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, con esito favorevole.

La ricorrente stigmatizzava le difficoltà derivanti dall’inerzia che le succitate Amministrazioni avrebbero serbato nell’avvio dei predetti procedimenti.

Con particolare riguardo all’impianto denominato “Costa Borea”, l’illegittimità dell’inerzia nell’assolvimento degli oneri istruttori era accertata - in tesi di parte ricorrente - dalla sentenza della Sezione V del Consiglio di Stato del 21 novembre 2012, n. 5895, emessa in riforma della precedenza sentenza della Sezione in epigrafe n. 1023/2012, con la quale si ordinava alle Amministrazioni procedenti di concludere il procedimento, sollecitando la Regione Puglia all’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti della Provincia di Foggia, qualora quest’ultima non avesse sollecitamente concluso con un provvedimento espresso il procedimento di V.I.A. attivato dalla ricorrente.

Pertanto, a seguito della citata pronuncia del Consiglio di Stato, i procedimenti di A.U. e di V.I.A. erano avviati.

Con nota prot. n. 2013/0001128 datata 7.1.2013, la Provincia comunicava alla ricorrente le ragioni ostative all’integrale accoglimento dell’istanza di V.I.A., ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990.

Parallelamente allo svolgimento del procedimento di V.I.A., la Regione Puglia dava corso al procedimento di A.U., convocando per il giorno 7.2.2013 la Conferenza di Servizi decisoria. Nel corso della stessa, in tesi, la Regione si limitava ad acquisire i pareri di alcuni degli Enti invitati (ma non presenti alla riunione) e a richiedere integrazioni documentali, cui la ricorrente tempestivamente provvedeva.

Nelle more, con Determinazione n. 1329 datata 5.6.2013, il Responsabile del Settore Ambiente della Provincia di Foggia - recependo il parere espresso dal Comitato Tecnico per la V.I.A. nella seduta del 6, 18 e 20 dicembre 2012, esprimeva giudizio di V.I.A. parzialmente favorevole in relazione all’impianto di cui trattasi.

In particolare, la Provincia esprimeva giudizio favorevole rispetto gli aerogeneratori contraddistinti dai numeri “ 2, 9, 14, 27, 30 e 36 ”;
formulava, invece, parere negativo per gli aerogeneratori nn. “ 16, 31, 17, 5 e 18 ” “ in quanto prossimi a fabbricati rurali ”.

Con nota prot. n. AOO_159 – 0004984 datata 12.6.2013, la Regione comunicava preavviso di diniego di A.U., ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, in relazione ad entrambi i progetti menzionati;
in particolare, si consideravano motivi ostativi alla realizzazione degli impianti eolici il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, B.A.T. e Foggia (prot. n. 0006976 del 15.5.2013) ed il parere dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia (prot. n. 0004298 del 14.5.2013), entrambi afferenti opere di connessione degli impianti alla R.T.N. e rilasciati nell’ambito di un diverso procedimento di A.U. relativo ad un progetto presentato da proponenti diversi da ECRI.

Successivamente, in riscontro ad apposita istanza presentata in data 12.6.2013 da ECRI al fine di ottenere chiarimenti in merito agli aerogeneratori non espressamente menzionati nel succitato provvedimento (nn. “ 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 34 ”), l’Amministrazione provinciale, con nota prot. n. 2013/0048484 datata 17.6.2013, precisava che si intendevano assentiti solo gli aerogeneratori nn. “ 2, 9, 14, 27, 30 e 36 ”.

L’odierna ricorrente impugnava dinanzi a codesto Tribunale, con ricorso iscritto al R.G. n. 1082/2013, la Determinazione provinciale di V.I.A., chiedendone l’annullamento nelle sole parti in cui aveva escluso dal positivo giudizio di compatibilità ambientale gli aerogeneratori non espressamente menzionati nel provvedimento finale ed aveva espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale in relazione agli aerogeneratori nn. 16, 31, 17, 5 e 18.

Con nota prot. n. AOO_159–0005374 datata 26.6.2013, la Regione comunicava il diniego di A.U. per entrambi i progetti. Ad avviso della società ricorrente tale provvedimento sarebbe stato adottato dall’Amministrazione regionale in assenza di previa convocazione di una nuova riunione della conferenza dei Servizi e senza valutazione alcuna delle articolate controdeduzioni presentate da ECRI avverso il succitato preavviso di diniego.

Il provvedimento regionale di diniego era gravato dinanzi a codesto Tribunale, con ricorso iscritto al R.G. n. 1077/2013.

La sentenza di primo grado n. 716 del 12 giugno 2014, in parte, respingeva e, in parte, dichiarava improcedibili i riuniti ricorsi;
tuttavia, tale pronuncia era riformata in appello con sentenza della Sezione IV del 13 ottobre 2015, n. 4732, la quale si pronunciava “ limitatamente alla statuizione di rigetto del ricorso proposto avverso il diniego e alla declaratoria d'improcedibilità del ricorso n.r. 1082/2013 con riferimento alla V.I.A. relativa al Parco eolico ubicato in località Costa Borea ”.

Nel dettaglio, il giudice di seconde cure annullava il diniego di A.U. emanato dalla Regione, statuendo che l’acquisizione irrituale rispetto alla naturale sede procedimentale dei contestati pareri della Soprintendenza e dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia avrebbe imposto una riconvocazione della Conferenza di Servizi, in quanto “ l’esame dei profili di criticità espressi dai due pareri (…) non integravano un dissenso radicale e insuperabile ”, essendosi, piuttosto, sostanziati in un “ dissenso costruttivo ” suscettibile di indurre un “ più puntuale e dialogico esame, al fine consentire sia puntualizzazioni e chiarimenti in ordine alle loro indicazioni, nonché eventuali ulteriori affinamenti progettuali tali da rendere del tutto compatibile con i valori paesistici e naturalistici” la realizzazione dei succitati progetti di impianti eolici.

Quanto alla V.I.A., il Consiglio di Stato annullava - nella parte di interesse - il provvedimento provinciale gravato, atteso che si riteneva “ fondata e assorbente la riproposta censura di difetto di motivazione, riferita alla valutazione di impatto ambientale, con riferimento a una parte degli aerogeneratori ” non menzionati nel provvedimento della Provincia.

Sul punto, in tesi di parte ricorrente, la predetta pronuncia avrebbe lasciato fermo ed efficace il giudizio favorevole di V.I.A. già espresso in ordine agli aerogeneratori nn. 2, 9, 14, 27, 30, 36;
conseguentemente la Provincia avrebbe dovuto pronunciarsi esclusivamente in merito alla compatibilità ambientale degli aerogeneratori nn. “1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 34”.

A seguito della citata pronuncia del Consiglio di Stato, la Regione provvedeva alla rinnovazione del procedimento di A.U. ed all’uopo convocava per il giorno 1.12.2015 la Conferenza dei Servizi per la disamina del progetto relativo all’impianto “Costa Borea”.

Tale riunione si concludeva con la presa d’atto dei pareri pervenuti, tra cui quello trasmesso con nota prot. n. 11530 del 30.11.2015 dalla Regione Puglia - Sezione Assetto del Territorio, e con la richiesta alla ricorrente di integrazioni e rimodulazioni progettuali.

Sempre in ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato, nel corso delle riunioni del 19.1.2016 e del 16.2.2016, il Comitato V.I.A. riesaminava integralmente la compatibilità ambientale complessiva del progetto di impianto, sulla base - in tesi di parte ricorrente - di una errata interpretazione degli effetti della sentenza di secondo grado.

Pertanto, il Comitato formulava il proprio parere, applicando la normativa medio tempore sopravvenuta, rappresentata dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015), che ha sostituito il Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio, in base al quale l’impianto aveva ottenuto giudizio parzialmente favorevole di V.I.A. nel 2013.

In particolare, si ritenevano non compatibili gli aerogeneratori nn. “1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37”;
risultavano privi di criticità gli aerogeneratori nn. “21 e 24”;
erano, invece, giudicati ammissibili gli aerogeneratori nn. “23, 28, 13 e 2”, a condizione del loro spostamento al di fuori di alcune aree vincolate.

Con nota prot. n. 140121 del 26.2.2016, la Provincia di Foggia convocava per il giorno 18.3.2016 la riunione della Conferenza dei Servizi nell’ambito del procedimento di V.I.A.;
alla predetta nota veniva allegato il verbale della menzionata riunione del Comitato V.I.A. del 16.2.2016.

In tale sede, il Segretario Regionale MIBACT della Puglia esprimeva parere negativo alla realizzazione del progetto d’impianto alla stregua della disciplina dettata dal PPTR, a norma del quale sono individuati “coni visuali” di varia estensione, corrispondenti ad aree di salvaguardia, all’interno delle quali gli interventi edilizi sono limitati e/o impediti;
in particolare, nel caso di specie, l’impianto ricadeva “ totalmente all’interno dei coni visuali di Castel Fiorentino ”.

ECRI, dal canto suo, contestava l’applicabilità del PPTR, rilevando che la sua disciplina transitoria - stabilita all’art. 106 - ne avrebbe escluso l’applicazione ai progetti che alla sua entrata in vigore avessero già ottenuto provvedimenti autorizzativi a norma del PUTT/P, e che tale condizione si sarebbe configurata nel caso in esame, avendo l’impianto ottenuto giudizio provinciale parzialmente favorevole di V.I.A. nel 2013 ai sensi del PUTT/P.

La Conferenza dei Servizi si concludeva con la rimessione del procedimento alla deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Nelle more, la Regione Puglia convocava per il 12.4.2016 la Conferenza dei Servizi nel procedimento di A.U. In tale sede, la Regione, preso atto della rimessione del procedimento di V.I.A. alla Presidenza del Consiglio dei Ministri operata dalla Provincia di Foggia, sospendeva il procedimento di A.U.

Nell’ambito della riunione istruttoria di coordinamento tenutasi il 12.7.2016 presso il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il MIBACT ribadiva il parere paesaggistico negativo espresso dal proprio Segretario Regionale e precedentemente acquisito agli atti della Conferenza dei Servizi del 18.3.2016.

In occasione della successiva riunione istruttoria di coordinamento tenutasi il 7.10.2016 presso il medesimo Dipartimento, ECRI ribadiva le proprie osservazioni sulla base della Relazione tecnica attestante la compatibilità ambientale dell’Impianto.

Pendente in sede ministeriale il suddetto procedimento, con nota prot. n. 690 del 27.2.2017, la Regione - Servizio Energia comunicava ad ECRI il preavviso di diniego a causa della sussistenza di motivi ostativi al rilascio dell’A.U., riportando nella motivazione la deliberazione del Consiglio dei Ministri che aveva stabilito la non sussistenza delle condizioni per la prosecuzione del procedimento funzionale al rilascio di una favorevole V.I.A.

ECRI presentava tempestivamente le proprie osservazioni, ribadendo le ragioni di inapplicabilità del PPTR ed insistendo per il rilascio dell’A.U.

Con successiva nota prot. n. 18478/2017 del 27.3.2017, la Provincia di Foggia - Settore Ambiente trasmetteva alla ricorrente il succitato giudizio negativo di V.I.A. espresso dal Consiglio dei Ministri con deliberazione emessa all’esito della riunione del 20.1.2017, unitamente alla Determinazione prot. n. 503 del 27.3.2017 del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Foggia con cui si comunicava la conclusione, con esito negativo, del procedimento di V.I.A.

Avverso tali esiti provvedimentali, la società ECRI insorgeva impugnando, con ricorso straordinario al Capo dello Stato, la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20.1.2017, la Determinazione provinciale prot. n. 503 del 27.3.2017, la menzionata nota regionale prot. n. 690 del 27.2.2017 e tutti gli atti ad essi presupposti, connessi e consequenziali.

Con atto notificato in data 3.10.2017, la Regione Puglia formulava opposizione al predetto ricorso, chiedendone la trasposizione in sede giurisdizionale.

Successivamente, con nota datata 4.6.2018, trasmessa a mezzo p.e.c., ECRI formulava apposita istanza di proroga del giudizio di compatibilità ambientale rilasciato con D.D. prot. n. 1329 del 5.6.2013.

Con nota prot. n. 40215/2018, trasmessa a mezzo p.e.c., la Provincia di Foggia - Settore Ambiente riscontrava la predetta istanza, negando alla ricorrente la proroga del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente rilasciato.

Con il ricorso in epigrafe, l’odierna ricorrente insorgeva avverso tali ulteriori esiti provvedimentali, chiedendone l’annullamento e deducendo avverso i medesimi i seguenti motivi di gravame:

I. «Eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione. Violazione dell’art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione del PPTR, in particolare delle sue Linee Guida sulla progettazione e localizzazione degli impianti di energia rinnovabile. Conseguente violazione dell’art. 25, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché dell’art. 14, comma 5, L.R. 12 aprile 2001, n. 11»

In tesi di parte ricorrente, la Provincia di Foggia avrebbe basato il diniego di proroga della V.I.A. sul mero rinvio acritico ed integrale alle motivazioni di tre precedenti atti statali: a) la deliberazione del 20.1.2017 del Consiglio dei Ministri;
b) il parere reso dal Segretario Regionale del MIBACT per la Puglia in sede di riunione istruttoria di coordinamento tenutasi il 12.7.2016 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (condiviso dallo stesso Consiglio dei Ministri);
c) la nota datata 21.10.2016 del MIBACT -Direzione Generale, Sezione V, recepita nella deliberazione del Consiglio dei Ministri sopra menzionata.

In particolare, i provvedimenti menzioni sarebbero fondati sull’erroneo assunto, secondo cui il PPTR sarebbe stato sia direttamente applicabile, sia, di per sé, assolutamente ostativo alla positiva conclusione del procedimento di A.U. relativo all’impianto “Costa Borea”.

Infatti, in tesi, la mera presenza di “coni visuali” non sarebbe stata direttamente ed aprioristicamente ostativa alla realizzazione dell’Impianto in esame, atteso che i contenuti del PPTR della Regione Puglia e delle Linee Guida del PPTR medesimo avrebbero avuto unicamente il valore di mere raccomandazioni, prive di efficacia immediatamente cogente nei confronti delle Amministrazioni procedenti.

Sotto altro profilo, i provvedimenti sarebbero stati carenti di motivazione, non avendo l’Amministrazione puntualmente indicato i profili di incompatibilità con la disciplina del PPTR, né adeguatamente valutato le controdeduzioni prodotte in sede procedimentale dalla ricorrente.

II. «Illegittimità in via autonoma e derivata: eccesso di potere, nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, del travisamento dei fatti, dell’illogicità e dell’irragionevolezza manifesta. Nullità degli atti gravati per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 4732/2015. Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.»

In tesi di parte ricorrente, il diniego di proroga di V.I.A. opposto dalla Provincia di Foggia, al pari di tutti gli atti statali (e anche regionali e provinciali) gravati con ricorso iscritto al R.G. 1269/2017, sarebbe viziato nella parte in cui - travisando l’oggetto ed il perimetro della sentenza del Consiglio di Stato n. 4732/2015 - avrebbe erroneamente ritenuto che quest’ultima avesse integralmente annullato il parere di V.I.A. parzialmente favorevole, reso dalla Provincia di Foggia con D.D. prot. n. 1329 del 5.6.2013.

Al contrario, in tesi, la menzionata pronuncia del giudice di seconde cure, in ossequio al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avrebbe ritenuto illegittima la determinazione provinciale nella sola parte (gravata da ECRI) in cui non si pronunciava in merito alla compatibilità ambientale dagli aerogeneratori contraddistinti dai nn. “1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 34”.

Pertanto, essendosi il Consiglio di Stato pronunciato soltanto nei limiti della domanda di annullamento di ECRI, l’impianto sarebbe dotato di giudizio favorevole di V.I.A. (ancorché parziale) sin dal 2013 con particolare riferimento agli aerogeneratori nn. “2, 9, 14, 27, 30, 36”.

Pertanto, secondo la deducente, tale erronea interpretazione degli effetti della citata pronuncia avrebbe inficiato le successive inferenze formulate dalle Amministrazioni resistenti, secondo le quali il progetto dell’impianto sarebbe stato sfornito di un parere ambientale alla data di entrata in vigore del PPTR e, conseguentemente, il PPTR sarebbe stato applicabile alla fattispecie in esame ed ostativo al rilascio della VIA.

III. «Illegittimità in via autonoma e derivata: violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della L.R. 12 Aprile 2001, N. 11. Violazione e falsa applicazione dell’art. 106 delle NTA del PPTR. Eccesso di potere, sotto ulteriori profili, nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, del travisamento dei fatti, dell’irragionevolezza manifesta, della violazione del principio dell’affidamento nell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della L.R. 12 Aprile 2001, N. 11»

In particolare, l’errata interpretazione degli effetti della menzionata sentenza del Consiglio di Stato avrebbe indotto la Provincia di Foggia (e la Regione Puglia) a ritenere inapplicabile al caso di specie l’art. 106, che detta la disciplina transitoria per l’applicazione del PPTR ai procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore;
la norma ha previsto che, qualora i progetti avessero già ottenuto provvedimenti autorizzativi a norma del precedente PUTT/P, gli ulteriori atti del procedimento sarebbero stati disciplinati dalle norme del PUTT/P medesimo.

Al contrario, attraverso articolate argomentazioni, parte ricorrente rilevava la piena applicabilità della citata disposizione transitoria al caso di specie, atteso che - essendo stato il progetto d’impianto destinatario di un giudizio favorevole di V.I.A. nel 2013 - al momento dell’entrata in vigore del PPTR sarebbero state pienamente soddisfatte le condizioni che avrebbero escluso l’applicazione del PPTR medesimo al procedimento autorizzativo unico in questione, in luogo del previgente PUTT/P.

Peraltro, tale soluzione - rispondente ad esigenze di logicità e coerenza, oltre che imposta dalle disposizioni vigenti - avrebbe evitato, in tesi, che il giudizio di V.I.A. fosse reso, in parte, secondo la disciplina del PUTT/P, in parte, secondo la disciplina del PPTR.

IV. «Illegittimità in via autonoma e derivata: violazione e falsa applicazione degli artt. 21 quinquies e 21 nonies L. 241/1990 e ss.mm.ii. Violazione e falsa applicazione degli art. 7 e seguenti della L. 241/1990»

Nella prospettazione di parte ricorrente, la Provincia - segnatamente nelle riunioni del Comitato V.I.A. ed in sede di Conferenza dei Servizi del 18.3.2016 - avrebbe illegittimamente riesaminato integralmente la compatibilità complessiva del progetto d’impianto, ignorando de plano la D.D. 1329/2013;
di qui, in tesi, un sostanziale effetto di revoca e/o di annullamento d’ufficio del giudizio positivo di compatibilità ambientale riferito ai già menzionati nn. 6 aerogeneratori.

Sul punto, ECRI segnalava che nel caso di specie le Amministrazioni avrebbero esercitato i poteri di revoca e di annullamento d’ufficio in ordine alla determina di V.I.A. prot. n. 1329/2013, in assenza dei presupposti richiesti, rispettivamente, dagli artt. 21 quinquies e 21 nonies L. 241/1990;
inoltre, tanto in caso di revoca, quanto in caso di annullamento d’ufficio, l’ente provinciale avrebbe dovuto in ogni caso a comunicare l’avvio del procedimento ad ECRI.

IV. «Eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione. Violazione dell’art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione del PPTR, in particolare delle sue Linee Guida sulla progettazione e localizzazione degli impianti di energia rinnovabile. Conseguente violazione dell’art. 25, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché dell’art. 14, comma 5, L.R. 12 aprile 2001, n. 11».

In tesi di parte ricorrente, il diniego di proroga risulterebbe illegittimo nella parte in cui la Provincia ha rinviato all’art. 14, comma 5, L.R. 12 aprile 2001, n. 11.

In particolare, la Provincia avrebbe erroneamente individuato quale modificazione normativa sopravvenuta e rilevante proprio il nuovo PPTR, che si applicherebbe all’intero parco eolico, e quindi anche nei confronti dei nn. 6 aerogeneratori per cui ECRI avrebbe ottenuto giudizio favorevole di V.I.A. nel 2013.

Con atto di costituzione datato 29.11.2018, si costituiva in giudizio la Provincia di Foggia, invocando il rigetto del ricorso proposto, in quanto irricevibile, inammissibile ed infondato.

Con atto depositato in data del 28.12.2018, ECRI evidenziava come il procedimento di approvazione dei progetti “Costa Borea” e “Selva delle Grotte” avesse generato un vasto contenzioso, avanzando sul punto esplicita istanza di riunione.

In particolare, il succitato contenzioso dinanzi al Giudice Amministrativo sarebbe così riassumibile:

1) il ricorso R.G. n. 1815/2012, con cui ECRI ha chiesto il risarcimento del danno da ritardo della Regione Puglia nel concludere il procedimento di autorizzazione unica per l’impianto di “Selva delle Grotte”;

2) il ricorso R.G. n. 116/2013, con cui ECRI ha chiesto il risarcimento del danno da ritardo della Regione Puglia nel concludere il procedimento di autorizzazione unica per l’impianto denominato “Costa Borea”;

3) il ricorso R.G. n. 241/2016, con cui ECRI ha chiesto il risarcimento del danno causato dall’illegittimo diniego dell’autorizzazione unica, disposto con determinazione dirigenziale del 23 giugno 2013, quest’ultima annullata in sede giurisdizionale dal Consiglio di Stato con la sentenza della Sezione IV, 13 ottobre 2015, n. 4732 (la quale ha riformato la sentenza di questo Tribunale del 12 giugno 2014, n. 716);

4) il ricorso R.G. n. 1269/2017, con cui ECRI ha trasposto in sede giurisdizionale l’impugnazione del parere negativo espresso dal Consiglio dei Ministri con deliberazione 20 gennaio 2017 sulla domanda di valutazione di impatto ambientale, con atti presupposti e consequenziali, in relazione all’impianto eolico di “Costa Borea”;

5) il ricorso R.G. n. 766/2017, con cui ECRI ha chiesto il risarcimento del danno connesso alla dedotta illegittimità degli atti impugnati con il ricorso iscritto al R.G. 1269/2017;

6) il presente ricorso R.G. n. 1197/2018, con cui ECRI ha impugnato il diniego della Regione Puglia di prorogare la V.I.A. emanata con riferimento all’impianto “Costa Borea”.

Con successiva memoria difensiva del 3.4.2018, l’Ente provinciale eccepiva, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso principale per difetto di interesse.

Sul punto, in tesi di parte resistente, ECRI avrebbe omesso di impugnare, per vizi propri, sia il parere paesaggistico negativo espresso dal Segretario Regionale del MIBACT della Puglia in vista della Conferenza di Servizi del 18.3.2016, sia il parere paesaggistico negativo ribadito dal MIBACT nell’ambito della riunione istruttoria di coordinamento tenutasi in data 12.7.2016 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Più nel dettaglio, in tali sedi il MIBACT avrebbe motivato il proprio parere paesaggistico negativo sulla base di plurimi ed autonomi profili di incompatibilità ambientale del progettato impianto eolico, non limitandosi - come erroneamente asserito dalla ricorrente - a rilevarne l’incompatibilità unicamente con la disciplina dei “coni visuali” fissata dal sopravvenuto PPTR.

Ne conseguirebbe che, in tesi, indipendentemente dalle censure afferenti la pretesa inapplicabilità del PPTR, sarebbero rimasti comunque fermi ed insuperabili, in senso sfavorevole alla ricorrente, i molteplici ed autonomi motivi di incompatibilità paesaggistica espressi dal MIBACT e ritenuti ostativi alla realizzazione dell’impianto.

In via gradata, l’Avvocatura provinciale rilevava, sotto altro profilo, il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente a mantenere fermi gli effetti parzialmente favorevoli della D.D. 1329/2013, avendo la società presentato - in riscontro al verbale della seduta del 16.2.2016 del Comitato V.I.A. - articolate controdeduzioni, nell’ambito delle quali avrebbe espressamente rinunciato agli aerogeneratori nn. “9, 14, 30, 36”, in quanto autonomamente ritenuti non compatibili sotto il profilo paesaggistico-naturale.

Inoltre, la Provincia ribadiva di aver considerato il contenuto della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 4732/2015 nella sua reale portata precettiva.

In particolare, l’Avvocatura provinciale precisava che la menzionata sentenza aveva imposto un’integrale rinnovazione del procedimento di A.U. e, conseguentemente, la riconvocazione della Conferenza di Servizi propedeutica al rilascio dell’A.U., nell’ambito della quale sollecitare tutti gli Enti coinvolti ad esprimere nuovamente il proprio parere (tra cui anche la V.I.A. della Provincia di Foggia) in ordine al progetto nella sua interezza;

Peraltro, il corretto agere delle Amministrazioni sarebbe stato confermato dal Consiglio di Stato - interpellato dalla ricorrente in ordine all’esatta esecuzione della citata decisione n. 4732/2015 - con sentenza n. 5045/2016.

Pertanto, essendo la Provincia di Foggia tenuta a partecipare alla nuova Conferenza di Servizi e a rinnovare le valutazioni di propria competenza, del tutto correttamente - in tesi - essa si sarebbe nuovamente espressa in ordine alla compatibilità ambientale dell’intero impianto eolico, limitandosi ad adeguare il rinnovato procedimento di V.I.A. alla sopravvenuta normativa regionale (la L.R. 12 aprile 2001, n. 11, così come modificata dalla sopravvenuta L.R. 12 febbraio 2014, n. 4), che espressamente imponeva di acquisire in tale sede anche il parere paesaggistico.

In seguito, acquisito il parere paesaggistico negativo espresso dal MIBACT ed intervenuta la decisione, anch’essa negativa, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Provincia di Foggia avrebbe legittimamente concluso il procedimento di V.I.A. in senso negativo in ordine all’intero impianto eolico.

Con riguardo, invece, alla censurata erronea applicazione del sopravvenuto PPTR, la Provincia segnalava l’assoluta inapplicabilità del richiamato art. 106, comma 2, delle NTA del PPTR.

In particolare, in tesi di parte resistente, alla data di entrata in vigore del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia - approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 - il progetto in esame non avrebbe ottenuto alcuna valutazione paesaggistica.

Tale circostanza risulterebbe confermata, ad avviso della ricorrente, dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia che, nel parere (prot. n. 11530 del 30.11.2015) reso nell’ambito del rinnovato procedimento di A.U., aveva rilevato la necessità di acquisire l’autorizzazione paesaggistica di competenza della Provincia di Foggia;
analogamente, il MIBACT, in seno alla riunione dinanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri avrebbe ribadito che la determinazione di V.I.A. prot. n. 1329 del 5.6.2013, parzialmente favorevole alla ricorrente, “ è stata assunta senza un parere espresso del MIBACT ”.

Da ultimo, la necessità che venisse accertata la compatibilità paesaggistica del progetto d’impianto con il PUTT/P sarebbe stata - in tesi - evidenziata dalla stessa D.D. n. 1329/2013 nella parte in cui precisava che “ il presente provvedimento è relativo alla Valutazione di Impatto Ambientale e non esonera il soggetto proponente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge ”.

Da ultimo, l’Avvocatura provinciale ribadiva la piena legittimità del modus operandi della Provincia, segnalando altresì l’erroneità delle censure mosse da controparte al riferimento effettuato - nel provvedimento impugnato - all’art. 14, comma 5, L.R. n. 11/2011.

Sul punto, la Provincia evidenziava la chiusura negativa del procedimento di V.I.A. disposta con la D.D. prot. n. 503 del 27.3.2017, con la quale l’Amministrazione provinciale si sarebbe vista “ costretta ” a prendere atto delle plurime ed autonome ragioni ostative alla realizzazione dell’impianto eolico in esame, come rappresentante dal MIBACT e poi condivise dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Seguiva, ad opera della ricorrente, il deposito in Segreteria di ulteriore memoria di replica, con le quale ribadiva la propria posizione in vista dell’udienza di merito.

Alla udienza pubblica del 17.4.2019 il ricorso veniva definitivamente trattenuto in decisione.

Tutto ciò premesso, preliminarmente ed in rito, l’introdotta istanza di riunione non può essere accolta, in considerazione della profonda differenza sussistente fra i vari giudizi sopra ricordati, sia in relazione all’oggetto dell’impugnazione, sia in relazione al diverso assetto soggettivo delle varie Amministrazioni in essi a vario titolo coinvolte.

Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.

Nel presente giudizio la società ECRI ha contestato la legittimità del provvedimento provinciale meglio indicato in epigrafe, chiedendone l’annullamento.

Con il provvedimento gravato, la Provincia di Foggia ha rigettato l’istanza di proroga dell’efficacia della D.D. prot. n. 1329/2013, a tal fine richiamando la chiusura negativa del procedimento di V.I.A. - rinnovato in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4732/2015 - disposta con la determina provinciale n. 503 del 27.3.2017, gravata in separato giudizio.

A sua volta, la chiusura negativa del succitato sub-procedimento di V.I.A. deve considerarsi la conseguenza diretta del parere radicalmente contrario alla realizzazione dell’impianto espresso dal MIBACT sia in sede di Conferenza dei Servizi, sia dinanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sul punto, in linea generale, giova evidenziare che ogni trasformazione del territorio implica, a cura dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, un giudizio di compatibilità del nuovo assetto che si vorrebbe realizzare con i valori che esso intende proteggere, teso a verificare se ed in quale misura le ulteriori opere vadano ad incidere sul contesto paesistico-ambientale.

In materia di impianti eolici, in particolare, l’esigenza di siffatta tutela è stata trasfusa normativamente nelle Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, approvate con il D.M. 10.9.2010, che, alla parte III, punto 14.9., lettera c) prevede, a presidio di siffatta tutela, la partecipazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo al procedimento finalizzato all’adozione dell’A.U. e il potere di esprimere il proprio dissenso “qualificato” qualora l’area interessata dall’opera eolica insista su un bene direttamente tutelato.

Se è indubbio, infatti, che l’incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia valutato con favore dal legislatore comunitario e da quello nazionale, è, tuttavia, altrettanto evidente che le direttive di settore e la normativa interna fanno salvo l’esercizio di poteri pubblicistici ad alto tasso di discrezionalità, da parte dello Stato e dei suoi organi periferici, specialmente in vista del contemperamento tra progettazione di nuove infrastrutture ed esigenze di tutela dell’ambiente, del paesaggio e dell’ordinato assetto del territorio.

Sul punto, il Consiglio di Stato ha precisato che “ alla tutela del paesaggio (che il MIBACT esercita esprimendo il suo obbligatorio parere nell’ambito del procedimento di compatibilità ambientale) è estranea ogni forma di attenuazione della tutela paesaggistica determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione ”, con la conseguenza che “ il parere del MIBACT in ordine alla compatibilità paesaggistica non può che essere un atto strettamente espressivo di discrezionalità tecnica ”.

Pertanto, la possibilità del sindacato giurisdizionale delle scelte tecnico discrezionali dell’Amministrazione è ristretta nei limitati confini del c.d. sindacato giurisdizionale debole, il quale può giungere ad esiti di annullamento solo per le ipotesi in cui dette scelte risultino essere manifestamente irrazionali, irragionevoli o palesemente contraddittorie.

Tali elementi nel caso di specie non risultano, restando pertanto pienamente legittima la scelta dell’Amministrazione così come effettuata.

Ad abundantiam, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, le valutazioni paesaggistiche negative formulate dal MIBACT non appaiono motivate esclusivamente in ragione della mera presenza dei “coni visuali”, ai sensi della normativa stabilita dal PPTR, ma contengono una articolata, puntuale e complessiva valutazione paesaggistica dell’intero progetto di impianto eolico rispetto al contesto paesaggistico/territoriale in cui il citato impianto s’inserisce.

Nello specifico, la vicinanza - specificamente indicata - ai siti tutelati (Castel Fiorentino, tutelato ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. 42/2004), il vulnus arrecato alla più estesa cornice paesaggistica dagli aerogeneratori, nonché gli ulteriori ed autonomi profili di incompatibilità legittimano ampiamente il parere sfavorevole reso dall’Amministrazione statale, anche attraverso il proprio organo periferico, rappresentato dal Segretario Regionale.

Il menzionato parere è stato condiviso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, come risulta dalla deliberazione datata 20.1.2017, alla luce della quale la Provincia e la Regione Puglia hanno - a ragione - conseguentemente adottato i provvedimenti di diniego, rispettivamente, di V.I.A. e di A.U.

Ciò posto, il Collegio ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni e valutazioni sulla natura della menzionata deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri, posto che - come già evidenziato - l’atto in questione costituisce il presupposto logico-giuridico su cui si basano i successivi provvedimenti.

Il meccanismo di rimessione al Consiglio dei Ministri svolge una funzione semplificatoria volta a superare gli arresti procedimentali per il rilascio - in questo caso - della Valutazione di Impatto Ambientale. Infatti, il Consiglio dei Ministri, quale soggetto apicale dell’Amministrazione, si sostituisce completamente alle amministrazioni interessate, previa acquisizione delle loro posizioni, nel rispetto del principio di leale collaborazione: ad esso, pertanto, è conferito un ampio potere discrezionale volto ad effettuare una valutazione degli interessi in gioco (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2999/2014).

Il procedimento di rimessione dinanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dunque, si conclude con una deliberazione avente natura di atto endo-procedimentale, dovendo essere recepita dalle Amministrazioni con apposito atto conclusivo del procedimento.

Inoltre, la deliberazione de qua ha natura di “atto di alta amministrazione” in quanto manifestazione di impulso all’adozione di atti amministrativi, preordinati al perseguimento delle finalità previste dalla legge e il cui fondamento è rinvenibile nell’art. 95 Cost., nella parte in cui attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, insieme al ruolo di indirizzo politico del Governo, anche la salvaguardia dell’unità di indirizzo amministrativo dello stesso.

Si tratta, dunque, di una particolare categoria di atti, finalizzati a raccordare la funzione di governo con quella amministrativa, intrinsecamente caratterizzati da un elevatissimo grado di discrezionalità.

Gli stessi si pongono in una posizione intermedia tra gli atti con cui il Governo centrale individua i fini da perseguire, ossia gli atti politici in senso stretto, e gli atti con cui in concreto si raggiungono tali fini, ossia gli atti amministrativi “a valle” della decisione politica.

Come peraltro più volte sottolineato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, il sindacato che il Giudice Amministrativo può svolgere su tale tipo di atti è un sindacato ab extrinsecus, finalizzato a censurare solo macroscopici e conclamati profili di erroneità ed irragionevolezza (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 4062/2017) non ravvisabili ad avviso del Collegio nel caso di specie.

Nel dettaglio, a seguito della comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento, individuati da un lato nella natura paesaggistica e, dall’altro, nello sviluppo della produzione di energia da fonte rinnovabile, la deliberazione in questione riteneva claris verbis prevalente l’interesse alla tutela del paesaggio, sul punto condividendo pienamente la posizione espressa dal MIBACT, contraria alla costruzione dell’impianto - anche nella configurazione limitata alla realizzazione di otto aerogeneratori, approvata, con prescrizioni, dalla Provincia di Foggia - in quanto il progetto ricadeva totalmente all’interno dei “coni visuali” di Castel Fiorentino, come evidenziato in precedenza.

Pertanto, nell’esercizio della sua ampia discrezionalità, ritenuto non superato il dissenso espresso in seno alla Conferenza di Servizi e nel corso delle riunioni istruttorie, il Consiglio dei Ministri deliberava l’insussistenza delle condizioni “ per la prosecuzione del procedimento di autorizzazione ” per la costruzione dell’impianto eolico di che trattasi.

In chiave di ponderazione comparativa, la riconosciuta preminenza dell’interesse paesaggistico, pertanto, ha posto ad un livello inferiore l’interesse imprenditoriale di cui è titolare l’odierna ricorrente, con l’immediata e ovvia conseguenza che il medesimo è destinato legittimamente a soccombere.

Pertanto, in via conseguente e concettualmente successiva, la determinazione n. 503/2017 adottata della Provincia di Foggia ed il successivo diniego opposto dalla Regione Puglia (peraltro fondato sul parere positivo dell’Avvocatura regionale in ordine all’applicabilità della disciplina sopravvenuta del PPTR) si configurano come la logica e naturale presa d’atto “a valle” della decisione discrezionale assunta dal Consiglio dei Ministri nel legittimo esercizio del potere conferitogli dalla legge, in chiave semplificatoria, quale organo amministrativo di ultima istanza.

Pertanto, alla luce del parere espresso dal MIBACT e della deliberazione del Consiglio dei Ministri, atti rispetto ai quali non si ravvisano profili di illegittimità nell’azione amministrativa concretamente posta in essere, deve rilevarsi l’inutilità sopravvenuta - nel senso della sopravvenuta carenza di interesse - dell’impugnativa del diniego provinciale di proroga di VIA, in relazione alla sfera giuridica della ricorrente.

In altri termini, insistere per la declaratoria di illegittimità di un provvedimento quale quello in oggetto, risulta oggi del tutto privo di una concreta utilità processuale e sostanziale, in quanto anche in caso di ipotetico accoglimento della relativa domanda, nessun vantaggio la parte ne potrebbe ritrarre a fronte delle coeve pronunce reiettive degli ulteriori ricorsi presentati in relazione al vicenda in esame.

In conclusione, il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663;
Sez. I, 27 dicembre 2013, n. 28663).

Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Da ultimo, le spese processuali seguono la soccombenza e li liquidano come da dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi