TAR Torino, sez. I, sentenza 2020-07-07, n. 202000445
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Pubblicato il 07/07/2020
N. 00445/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00004/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL P I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato E M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati M L, G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa concessione delle misure cautelari ritenute idonee,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di rigetto riferito in via anticipata e informalmente tramite e-mail in data 7 ottobre 2019 dalla Segreteria di Medicina e Chirurgia alla ricorrente con cui il Presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi -OMISSIS- ha disposto di non autorizzare la sospensione degli studi prevista dall’art. 13 del “Regolamento delle carriere studentesche” recato dal Decreto Rettorale 98 del 17 gennaio 2018, ritualmente richiesta con una prima istanza in data 19 settembre 2019, presentata dalla ricorrente alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Segreteria di Medicina e Chirurgia, cui ha fatto seguito una successiva istanza protocollata in data 13 novembre 2019 con cui la stessa studentessa ha richiesto la documentazione relativa alla propria istanza ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i., ivi compresa, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90, la motivazione del diniego, sulla quale si è formato in data 13 dicembre 2019 il silenzio-inadempimento;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, e in particolare degli atti e provvedimenti tutti eventualmente emanati e/o formati in fase istruttoria dal Consiglio di corso di studio ovvero dai competenti organi amministrativi della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti all’uopo delegati o subdelegati per l’istruttoria della domanda della ricorrente;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione della ricorrente.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 10 febbraio 2020:
per l’annullamento, previa concessione delle misure cautelari ritenute idonee,
- del verbale di deliberazione del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Sede -OMISSIS- del 12 Dicembre 2019 con il quale il Consiglio del Corso di Studi in Medicina e Chirurgia, al punto 4, Provvedimenti Studenti, 4.1. Sospensione carriera per motivi di studio, ha ratificato le decisioni del Presidente del corso di Studi il quale “non ha autorizzato le numerose istanze pervenute di sospensione carriera per motivi di studio”, indicando in modo specifico le ragioni di tale decisione;
- dell’email del 9 gennaio 2020 inviata dall’Università alla ricorrente, di trasmissione dell’estratto del suddetto verbale, con la precisazione “relativo alle motivazioni della non autorizzazione alla sospensione per motivi di studio”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2020 la dott.ssa F R;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente nel gravame afferma di aver vinto il posto di studio per la Facoltà di Scienze Mediche presso la sede di prima scelta, Università -OMISSIS-, e che, dopo due anni di studio presso tale Facoltà, non essendo ancora stato istituito presso la propria Facoltà un corso di Laurea interdisciplinare in Medicina ed Ingegneria, sulla falsariga di quanto invece già avviene a Milano, ha deciso di prendersi un anno di pausa dagli studi di Medicina per intraprendere quelli di Ingegneria, presa dal dubbio che la Facoltà di Ingegneria si confacesse di più alle proprie inclinazioni, non intendendo tuttavia rinunciare ai risultati ottenuti negli anni di studio precedenti, poiché la stessa non esclude di voler riprendere il corso di studi in Medicina in futuro.
La ricorrente afferma di aver sostenuto e superato il test per l’ammissione al corso di Laurea in Ingegneria al Politecnico -OMISSIS- e di aver, in data 9 settembre 2019, termine ultimo per la possibile iscrizione, pena la perdita del posto a lei assegnato, perfezionato l’iscrizione al Politecnico.
La ricorrente evidenzia che il 19 settembre 2019, non potendo essere iscritta a due Facoltà universitarie, ha presentato domanda di congelamento della carriera universitaria presso la Facoltà di Medicina.
Con il gravame principale indicato in epigrafe parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto riferito in via anticipata e informalmente tramite e-mail in data 7 ottobre 2019 dalla Segreteria di Medicina e Chirurgia alla ricorrente medesima, con cui il Presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi -OMISSIS- ha disposto di non autorizzare la sospensione degli studi prevista dall’art. 13 del “Regolamento delle carriere studentesche” recato dal Decreto Rettorale 98 del 17 gennaio 2018, ritualmente richiesta con una prima istanza in data 19 settembre 2019 alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Segreteria di Medicina e Chirurgia, nonché gli atti connessi.
Avverso gli atti impugnati la ricorrente ha dedotto l’illegittimità per: I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e s.m.i.;II) Incompetenza e carenza assoluta di motivazione;III) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 del decreto rettorale 98 del 17 gennaio 2018 avente ad oggetto “emanazione regolamento delle carriere studentesche”, eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza assoluta di motivazione, errata valutazione dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e violazione del principio del giusto procedimento;IV) Illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza di accesso protocollata in data 13 novembre 2019;V) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. a) della legge n. 241 del 1990, violazione del principio di leale collaborazione tra privato e pubblica amministrazione sotteso all’art. 6 della legge n. 241/1990, violazione del principio del legittimo affidamento, eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta, illogicità ed irragionevolezza manifeste, carenza di motivazione, eccesso di potere per carenza di istruttoria, errata valutazione dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e violazione del principio del giusto procedimento;VI) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. b), e) della legge n. 241 del 1990, violazione del principio di leale collaborazione tra privato e pubblica amministrazione sotteso all’art. 6 della legge n. 241/1990, violazione del principio del legittimo affidamento, eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta, illogicità ed irragionevolezza manifeste, carenza di motivazione, eccesso di potere per carenza di istruttoria, errata valutazione dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, violazione del principio del giusto procedimento e violazione dell’art. 97, commi 2 e 3 della Costituzione.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi -OMISSIS-.
All’udienza camerale del 15 gennaio 2020 su istanza dell'Università e con l'accordo delle parti il Collegio ha rinviato la discussione alla camera di consiglio del 29 gennaio 2020.
Con ordinanza n. 51 del 1° febbraio 2020 questo Tribunale ha ritenuto che le ragioni della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito fissata per il 13 maggio 2020.
In data 10 febbraio 2020 la ricorrente ha depositato un gravame per motivi aggiunti avverso il verbale di deliberazione del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Sede -OMISSIS- del 12 dicembre 2019 con il quale il Consiglio del Corso di Studi in Medicina e Chirurgia, al punto 4, Provvedimenti Studenti, 4.1. Sospensione carriera per motivi di studio, ha ratificato le decisioni del Presidente del corso di Studi il quale “non ha autorizzato le numerose istanze pervenute di sospensione carriera per motivi di studio”, indicando in modo specifico le ragioni di tale decisione, nonché avverso l’email del 9 gennaio 2020 inviata dall’Università alla ricorrente, di trasmissione dell’estratto del suddetto verbale, con la precisazione “relativo alle motivazioni della non autorizzazione alla sospensione per motivi di studio”.
Avverso gli atti impugnati la ricorrente ha dedotto l’illegittimità derivata per gli stessi vizi già dedotti con il ricorso principale, nonché per vizi propri quali: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 del decreto rettorale 3948 del 30 settembre 2019 avente ad oggetto “emanazione regolamento delle carriere studentesche”, eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza assoluta di motivazione, errata valutazione dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e violazione del principio del giusto procedimento.
In data 13 maggio 2020 il Collegio si è riunito per celebrare l’udienza camerale mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e dal decreto del Presidente del Tar Piemonte n. 14-2020 -Udienze collegamento a distanza e, ai sensi dell’art. 84 comma 5, primo periodo, del d.l. n. 18/2020, ha assegnato la causa a decisione.
DIRITTO
1. – In via preliminare il Collegio dichiara il sopravvenuto difetto di interesse in relazione alla censura di cui al punto IV del ricorso principale, con cui si contesta il “silenzio inadempimento” serbato dall’Università nei confronti dell’istanza di accesso protocollata in data 13 novembre 2019 (peraltro l’Università ha evidenziato che nel momento in cui perveniva l’istanza di accesso non erano di fatto nella disponibilità dell’Amministrazione documenti ulteriori), al VI motivo di ricorso, laddove si lamenta la violazione del principio di trasparenza e imparzialità e buon andamento dell’amministrazione derivante dalla scelta dell’Amministrazione di non dare alcun riscontro espresso e formale all’istanza della ricorrente, nonché di cui al punto VII del ricorso principale, con cui si contesta la mancanza di un verbale dal quale risulti l’iter motivazionale, poiché l’Università con e-mail del 9 gennaio 2020 ha trasmesso alla ricorrente l’estratto del verbale di deliberazione del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Sede -OMISSIS- del 12 dicembre 2019, con il quale il Consiglio del Corso di Studi in Medicina e Chirurgia, al punto 4, Provvedimenti Studenti, 4.1. Sospensione carriera per motivi di studio, ha ratificato le decisioni del Presidente del corso di Studi il quale “non ha autorizzato le numerose istanze pervenute di sospensione carriera per motivi di studio”, indicando in modo specifico le ragioni di tale decisione e tali nuovi atti sono stati impugnati con motivi aggiunti.
2. - Il sopraggiunto verbale del Consiglio del Corso di Studi in Medicina e Chirurgia e la connessa ratifica della decisione assunta dal Presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi -OMISSIS-, determina anche il superamento della censura n. II del ricorso principale, con cui la ricorrente ha dedotto l’incompetenza del Presidente ad assumere la decisione di che trattasi.
3. - Anche tutte le altre censure dedotte nel gravame principale e riproposte nel ricorso per motivi aggiunti come vizi che inficiano in via derivata anche il verbale del Consiglio del Corso di Studi in Medicina e Chirurgia debbono essere valutate alla luce di quanto sopra evidenziato e, quindi, tenendo conto del suddetto sopraggiunto verbale del Consiglio del Corso di Studi in Medicina e Chirurgia e della relativa trasmissione.
Si passa così ad esaminare le altre censure dedotte nel ricorso principale e nel ricorso per motivi aggiunti alla luce di quanto sopra evidenziato.
3.1. - Con il I motivo del gravame principale la ricorrente contesta la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, si deve ritenere che non sia ravvisabile la violazione dell’art. 10 bis poiché l’Amministrazione ha provveduto a comunicare all’interessata l’esito negativo dell’istanza con una mail del 7 ottobre 2019 e, in seguito a tale comunicazione, e prima della deliberazione del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Sede -OMISSIS- del 12 Dicembre 2019, la ricorrente ha potuto esprimere le proprie osservazioni a partire dal colloquio dell’11 ottobre 2019 con la Presidente del corso di Studi e del 6 novembre 2019 con dott.ssa Paola Ropolo, Responsabile dell’Area medica presso la segreteria studenti e la Dott.ssa Rossella Brischetto facente parte del personale tecnico amministrativo, colloqui tutti citati nello stesso gravame.
Non si può pertanto ritenere che non sia stata garantita la partecipazione al procedimento amministrativo ed il relativo contraddittorio.
Sul punto, la giurisprudenza ha condivisibilmente evidenziato che “la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta ex se l'illegittimità del provvedimento finale, in quanto la norma sancita dall'art. 10-bis cit., va interpretata alla luce del successivo art. 21-octies, co. 2, l. n. 241 del 1990. Da ciò deriva non solo che l'interessato non può limitarsi a denunciare in ricorso l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto, ed è tenuto ad allegare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti nella fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto del provvedimento finale, ma anche a dimostrare che nella fase procedimentale partecipata anteriore all'adozione del provvedimento impugnato non vi è stata alcuna discussione in merito al contenuto dell'atto, il quale è stato adottato senza contraddittorio e costituisce quindi una sorpresa procedimentale” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 7 novembre 2018, n.2522).
La censura pertanto non può essere accolta.
3.2. – Con il III motivo di gravame la ricorrente sostiene che l’art. 13 del Regolamento dell’Università non contempla alcuna discrezionalità nell’autorizzazione alla sospensione della carriera per motivi di studio di cui al punto d), che si tratterebbe di un tipico caso di procedimento a contenuto vincolato e che pertanto il Consiglio di corso di studio avrebbe dovuto limitarsi a verificare la sussistenza del presupposto da cui consegue l’autorizzazione alla sospensione degli studi, ovvero la semplice iscrizione ad altri corsi presso l’Università, o altri atenei anche esteri.
La diversa condotta tenuta dal Consiglio, a parere della ricorrente, integrerebbe gli estremi dell’eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza assoluta di motivazione, errata valutazione dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e della violazione del principio del giusto procedimento.
3.3. - Con il V motivo di gravame la ricorrente sostiene altresì che l’Università non avrebbe adeguatamente considerato i presupposti di fatto e di diritto posti a base dell’istanza medesima, incorrendo nel vizio di difetto di istruttoria, con travisamento ed erronea valutazione dei fatti, che si sarebbe riverberato in una violazione del principio del giusto procedimento, con conseguente sviamento di potere.
3.4. - Mentre con il VI motivo di gravame la ricorrente sostiene che l’Università sarebbe incorsa altresì nella violazione del principio del legittimo affidamento e del principio del giusto procedimento, con conseguente sviamento di potere.
3.5. – Al punto IV del ricorso per motivi aggiunti, intitolato vizi propri degli atti impugnati, la ricorrente sostanzialmente ripropone le censure dedotte al punto III del ricorso principale, tenendo conto delle motivazioni contenute nel verbale di deliberazione del 12 dicembre 2019 del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia e facendo riferimento anche alla revisione del Regolamento relativo alle carriere studentesche, approvata nel corso del procedimento con il decreto rettorale n. 3948 del 30 settembre 2019, evidenziando tuttavia che tale revisione, in ogni caso, non aveva modificato significativamente la specifica disposizione di cui all’art. 13, disciplinante la c.d. “sospensione degli studi”.
La ricorrente sostiene che le motivazioni contenute nel verbale e poste a base del diniego non trovano alcun riferimento nella normativa di fonte regolamentare disciplinante la fattispecie, ovvero il “Regolamento delle carriere studentesche”.
La ricorrente sostiene altresì che tali motivazioni siano illogiche, evidenziando che le stesse mirano a perseguire obiettivi di contenimento della domanda formativa a fronte di una più ridotta capacità di offerta didattica da parte dell’Università, che nulla hanno a che vedere con i diritti fondamentali degli studenti, di cui la sospensione degli studi prevista e disciplinata dall’art. 13 del Regolamento costituirebbe una delle più alte ed irrinunciabili espressioni.
Secondo la ricorrente, gli obiettivi pur nobili e meritevoli di considerazione di politica universitaria, volti al contenimento della offerta formativa, in quanto espressione di meri interessi collettivi di ordine programmatico, non possono in alcun modo sacrificare i diritti soggettivi individuali ed irrinunciabili degli studenti, che si collocano in una scala sovraordinata rispetto ai primi.
Nella memoria del 9 aprile 2020 la ricorrente sostiene altresì che poiché la norma regolamentare non prevede alcuna discrezionalità in capo al Consiglio di corso di studio nell’accordare la suddetta sospensione degli studi ma piuttosto un’attività amministrativa vincolata alla mera verifica dei tre presupposti richiesti dalla norma medesima, il diniego anticipato dal Presidente del Corso di studio non avrebbe potuto in alcun modo essere oggetto di convalida ex post ad opera dell’organo competente, ovvero ad opera del Consiglio di corso di studio.
Il Collegio ritiene di poter valutare congiuntamente le quattro censure sopra sintetizzate poiché strettamente connesse.
In via del tutto preliminare il Collegio osserva che l’art. 142 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, rubricato “Iscrizioni” recita “Nelle Università e negl’Istituti superiori si può ottenere l’iscrizione solo in qualità di studenti. Salvo il disposto dell'art. 39, lettera c), è vietata l'iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti di istruzione superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola”.
Ciò posto, l’art. 13 del Regolamento delle carriere studentesche, nella versione approvata con Decreto Rettorale n. 3948 del 30 settembre 2019, per quanto interessa in questa sede, recita “13.1 Coloro che abbiano un’iscrizione ad anni successivi al primo possono presentare alle rispettive strutture competenti in qualunque momento dell’anno accademico, a condizione di non aver attività formative registrate in carriera relative all’anno accademico per il quale si richiede la sospensione, la richiesta di sospensione degli studi per un intero anno accademico per le seguenti motivazioni:…d) iscrizione ad altri corsi presso l’Università, o altri Atenei anche esteri, fino al completamento dei relativi corsi;…Nei casi b), d), e) e f) è sufficiente allegare alla richiesta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (nel caso in cui il servizio civile o l’attività lavorativa siano svolte presso soggetti privati accreditati o enti esteri è necessario allegare la copia del contratto di servizio/di lavoro). L’autorizzazione alla sospensione della carriera per motivi di studio di cui al punto d) è concessa dal Consiglio di corso di studio…13.2 Durante il periodo di sospensione non è possibile svolgere attività formativa ed è previsto l’esonero dal pagamento della contribuzione studentesca. Il beneficio è revocato, su richiesta, solo se vengono meno le motivazioni che ne hanno consentito la concessione…”.
Ebbene, il Collegio ritiene che l’interpretazione offerta dalla ricorrente della disposizione regolamentare sopra citata, e cioè che l’Università, nel caso di richiesta di sospensione degli studi per iscriversi ad altra Università, sia tenuta a concedere l’autorizzazione alla sospensione previa esclusiva verifica dell’iscrizione non sia corretta.
Invero, l’art. 13 si limita a prevedere in quali casi gli studenti possono chiedere la sospensione, stabilire cosa deve essere depositato per poter effettuare tale richiesta e prevedere qual è l’organo competente a decidere su tali richieste.
Si evidenzia che l’autorizzazione alla sospensione richiesta per motivi di studio è l’unica fattispecie per la quale è prevista la competenza specifica dal Consiglio di corso di studio.
Ne consegue che l’Università, nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non era obbligata a concedere l’autorizzazione alla sospensione, né parallelamente si può ritenere che il Regolamento configuri un diritto soggettivo dello studente ad ottenere la sospensione degli studi per iscriversi ad altra Università, anche tenuto conto di quanto dispone l’art. 142 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592.
Non è pertanto ravvisabile la violazione del principio di affidamento.
Ciò posto, nell’estratto del verbale relativo alla deliberazione del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Sede -OMISSIS- del 12 dicembre 2019, trasmesso alla ricorrente con e-mail del 9 gennaio 2020, al punto 4, Provvedimenti Studenti, 4.1. si legge “…Per l'anno accademico 2019/2020 il Presidente del corso di Studi non ha autorizzato le numerose istanze pervenute di sospensione carriera per motivi di studio per le seguenti motivazioni: accesso programmato a livello nazionale con limitata disponibilità dei posti à fronte di un’elevata numerosità di richieste di iscrizione;richieste di iscrizione ad anni successivi al primo superiori alla capacità ricettiva del cds;percorso di studi di 6 anni la cui sospensione per iscrizione ad altro corso di studi di durata pluriennale non consente di garantire al termine della sospensione la continuità dell'offerta formativa relativa alla coorte di appartenenza a fronte dell'obbligo di frequenza;carenza di laureati in medicina nel rispetto del potenziale formativo richiesto e/o concesso dal Ministero. Si chiede al Consiglio di ratificare tali decisioni e di delegare il Presidente del Corso di Studi ad applicare la medesima disposizione per le richieste future”.
Alla luce di tutto quanto evidenziato, il Collegio ritiene che le plurime motivazioni sopra riportate, oltre a denotare lo svolgimento di un’idonea istruttoria, non siano né irragionevoli né illogiche e che siano sufficienti e idonee a supportare la decisione di negare la sospensione del corso di studi.
4. – L’esito del ricorso principale determina l’infondatezza anche del gravame per motivi aggiunti nella parte in cui deduce, nei confronti del verbale del Consiglio e della nota di trasmissione, l’illegittimità derivata per i vizi già dedotti nel ricorso principale e, in particolare, per i vizi di cui ai punti I, III e V che vengono espressamente richiamati.
5. - Tutto quanto sopra esposto esime il Collegio dal valutare l’istanza istruttoria formulata dalla ricorrente.
6. – Tutto quanto sopra esposto e l’esito del giudizio determina l’infondatezza anche della domanda di risarcimento del danno.
7. - In conclusione, il ricorso principale in parte deve essere dichiarato improcedibile e in parte deve essere respinto perché infondato e il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto perché infondato.
8. - La novità della questione trattata giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.