TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 2024-03-11, n. 202400140

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 2024-03-11, n. 202400140
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202400140
Data del deposito : 11 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/03/2024

N. 00140/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00084/2024 REG.RIC.

N. 00088/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 84 del 2024, proposto da P M e R M, rappresentati e difesi dagli avv.ti M F, PEC avvmarcellofortunato@perc.ordineforense.salerno.it, D G, PEC gioia.dario@certavvocatilag.it, e P G, PEC galante.paolo@cert.ordineavvocatipotenza.it, domiciliati ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;



contro

Comune di Vietri di Potenza, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 88 del 2024, proposto da P M e R M, rappresentati e difesi dagli avv.ti M F, PEC avvmarcellofortunato@perc.ordineforense.salerno.it, D G, PEC gioia.dario@certavvocatilag.it, e P G, PEC galante.paolo@cert.ordineavvocatipotenza.it, domiciliati ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;



contro

Comune di Vietri di Potenza, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;



per l'annullamento

quanto al ricorso n. 84 del 2024:

-del provvedimento dell’8.1.2024, con il quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza ha respinto l’istanza ex art. 36 DPR n. 380/2001, presentata dal sig. P M il 9.11.2023, volta ad ottenere la sanatoria della volumetria in eccesso (precisamente di 2.904,21 mc., anziché quella di 1.452,10 mc., autorizzata con la concessione edilizia del 20.12.2002 e la successiva variante, rilasciata con il permesso di costruire del 18.2.2004) del deposito ad uso artigianale di 15.238 mq., realizzato sui terreni foglio n. 11, particelle nn. 10, 12 e 13, siti nella Località Pedali del Comune di Vietri di Potenza;

-se lesivo, del comma 7 dell’art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG, nella parte in cui non prevede l’accorpamento “dei fondi ricadenti in un raggio di 1.000 m. da misurarsi in senso orizzontale a partire dalla costruzione in progetto”, contemplato dal comma 3 dello stesso art. 13 delle NTA;

quanto al ricorso n. 88 del 2024:

dell’atto del 15.2.2024, con il quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza, dopo aver richiamato il rapporto della Polizia Municipale del 14/15.2.2024, con il quale era stata accertata l’omessa demolizione del suddetto abuso edilizio, ha ingiunto ai sigg. P M e R M il pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis, DPR n. 380/2001 di € 20.000,00 per la mancata ottemperanza all’Ordinanza di demolizione n. 42 del 22.8.2022 entro il termine di 90 giorni sia dalla notificazione della predetta Ordinanza, sia dalla pubblicazione della citata Sentenza C.d.S. Sez. II n. 8451 del 21.9.2023, di conferma della Sentenza TAR Basilicata n. 783 del 24.11.2022, con la puntualizzazione che, ai sensi dell’art. 31, commi e 4, DPR n. 380/2001, l’accertamento dell’omessa demolizione del deposito artigianale costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione gratuita nei Registri immobiliari dell’area di sedime del deposito artigianale di 501,20 mq. e della circostante area pari a 10 volte la predetta area di sedime per un a superficie complessiva di 5.012,00 mq.;


Visti i ricorsi ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2024 il Cons. P M e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Con Del. G.R. n. 1105 dell’1.7.2008 la Regione Basilicata ha rilasciato alla M P & C. S.r.l., esprimendo giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul relativo progetto, l’autorizzazione per la coltivazione mineraria della cava, di proprietà del Comune di Vietri di Potenza, sita nella Località Pedali.

Questo Tribunale:

-con Sentenza n. 618 dell’8.9.2014, passata in giudicato, ha statuito la legittimità della risoluzione del contratto di affitto della cava in questione, stipulato tra il Comune e la M P & C. S.r.l. il 9.3.2009, ritenuta implicitamente contenuta nella Del. G.M. n. 133 del 19.12.2012 di indizione del procedimento di evidenza pubblica per la selezione del nuovo concessionario, in quanto la ricorrente non aveva pagato il canone minimo prestabilito, dichiarando nulla, ai sensi dell’art. 57, comma 7, D.Lg.vo n. 163/2006, la clausola di rinnovo tacito del contratto, che prevedeva la proroga del contratto fino alla scadenza dell’autorizzazione regionale “su semplice richiesta” della ricorrente;

-con Sentenza n. 614 del 15.7.2019, confermata dalla V^ Sezione del Consiglio di Stato con Sentenza n. 1704 dell’1.3.2021, ha respinto i ricorsi della M P & C. S.r.l. avverso i provvedimenti comunali e regionali di opposizione all’ampliamento della coltivazione mineraria e di proroga della suddetta autorizzazione regionale, scaduta il 23.4.2019.

Con Ordinanza n. 13 del 28.2.2022 il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza, dopo aver richiamato la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 1249 dell’11.2.2022 e la memoria endoprocedimentale ed i documenti presentati dalla M P & C. S.r.l., ha:

A) annullato i seguenti titoli edilizi:

1) concessione edilizia del 20.12.2002, rilasciata al sig. P M, relativa alla realizzazione sui terreni foglio n. 11, particelle nn. 10, 12 e 13, di un deposito ad uso artigianale; e 2) permesso di costruire del 18.2.2004, in variante alla predetta concessione edilizia del 20.12.2002, rilasciato sempre al sig. P M, in quanto i predetti terreni risultano disciplinati dall’art. 13 delle NTA al PRG, il quale al comma 7 prevede che i titoli edilizi, relativi alla realizzazione di depositi artigianali sono subordinati alla presentazione di un atto unilaterale d’obbligo da parte del richiedente, con divieto assoluto di mutamento della destinazione d’uso per almeno 10 anni dal rilascio dell’agibilità;

3) permesso di costruire del 23.6.2014, rilasciato al sig. P M, nella qualità di amministratore unico della M P & C. S.r.l., per l’installazione sul terreno foglio n. 11, particella n. 262, di proprietà del sig. P M, di un impianto di distribuzione carburanti ad uso privato, attesocché: a) tale impianto era connesso all’attività di coltivazione della cava, di proprietà comunale, che non può più essere svolta dalla M P & C. S.r.l., in quanto ai sensi dell’art. 1 bis, comma 4, L.R. n. 12/1979 i manufatti e gli impianti, collegati ad una cava, devono essere asportati dopo la cessazione dell’attività autorizzata; b) il permesso di costruire del 23.6.2014 avrebbe dovuto essere rilasciato dal Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, anziché dal Responsabile dello Sportello Unico Edilizia; c) in un’altra controversia giurisprudenziale questo Tribunale (cfr. Sentenza n. 696 del 5.12.2007) aveva interpretato l’art. 13, commi 1 e 2, delle NTA del PRG, nel senso che sui terreni, aventi destinazione agricola, potevano essere costruite abitazioni per i manuali coltivatori della terra, edifici per allevamenti, serbatoi e magazzini per i prodotti del suolo, ricoveri per macchine agricole ed impianti di tipo artigianale e di ristorazione, cioè attività produttive legate all’agricoltura, tra le quali non poteva essere compresa la coltivazione di una cava;

4) permesso di costruire del 3.10.2014, rilasciato al sig. P M, nella qualità di amministratore unico della M P & C. S.r.l., relativo alla realizzazione all’interno del suddetto deposito, autorizzato con il rilascio della concessione edilizia del 20.12.2002 e del permesso di costruire in variante del 18.2.2004, dei locali ufficio, mensa, infermeria e servizi igienici con variante del prospetto, attesochè: a) anche tali locali erano connessi all’attività estrattiva; b) era stata illegittimamente raddoppiata la volumetria; c) negli elaborati grafici era stata omesso il tratto finale della limitrofa strada comunale; d) l’incompetenza del Responsabile dello Sportello Unico Edilizia nel rilascio del permesso di costruire del 3.10.2014; e) la suddetta interpretazione di questo TAR dell’art. 13, commi 1 e 2, delle NTA del PRG;

5) DIA dell’11.4.2007, presentata dal sig. P M, nella qualità di amministratore unico della M P & C. S.r.l., per l’ampliamento dell’esistente impianto di frantumazione degli inerti, sito all’interno della cava, di proprietà comunale, sia perché realizzato su terreno di proprietà comunale, sia perché tale impianto era strettamente connesso all’attività di coltivazione della cava;

6) DIA del 17.10.2012, presentata dal sig. P M, nella qualità di amministratore unico della M P & C. S.r.l., per la costruzione sul terreno, foglio n. 11, particella n. 262, di proprietà del sig. P M, di una vasca di raccolta delle acque bianche, a servizio della cava, di proprietà comunale, sia perché negli elaborati era stata omesso il tratto finale della limitrofa strada comunale, sia perché la predetta vasca era strettamente connesso all’attività di coltivazione della cava;

7) e DIA del 27.11.2012, per l’installazione all’interno della cava, di proprietà comunale, di un contenitore mobile per gasolio di 9.000 litri, a servizio della predetta cava, sia perché realizzato su terreno di proprietà comunale, sia perché tale impianto era strettamente connesso all’attività di coltivazione della cava;

B) ingiunto alla M P & C. S.r.l. ed ai sigg. P M e R M la demolizione, entro 90 giorni, delle opere edilizie, realizzate in esecuzione dei predetti titoli edilizi.

Tale Ordinanza n. 13 del 28.2.2022 è stata impugnata con Ric. n. 242/2022, che con Sentenza n. 414 del 31.5.2022 è stata accolto da questo Tribunale eccetto che per l’impianto di frantumazione degli inerti, ampliato in esecuzione della DIA dell’11.4.2007.

Successivamente il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza ai sensi dell’art. 31 DPR n. 380/2001 con Ordinanza n. 42 del 22.8.2022 ha:

A) ingiunto alla M P & C. S.r.l. ed ai sigg. P M e R M la demolizione, entro 90 giorni, delle seguenti opere edilizie: 1) deposito artigianale, attesochè, oltre a violare l’art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG, era stato realizzato in totale difformità dalla concessione edilizia del 20.12.2002 e dalla successiva variante, rilasciata con il permesso di costruire del 18.2.2004, in quanto costruito “completamente fuori terra per tutti e 4 i lati” con una volumetria di 2.904,21 mc., anziché quella autorizzata di 1.452,10 mc., come accertato in “tutti i sopralluoghi effettuati in loco a cura dell’Area Tecnica-Servizio di Vigilanza dal 23.4.2019, data di scadenza dell’autorizzazione regionale per la coltivazione della cava, in poi e come tra l’altro facilmente riscontrabile nell’allegata documentazione fotografica del 6.7.2022”; 2) realizzazione all’interno del predetto deposito, autorizzato con il rilascio della concessione edilizia del 20.12.2002 e del permesso di costruire in variante del 18.2.2004, dei locali ufficio, mensa, infermeria e servizi igienici con variante del prospetto, assentita con il rilascio del permesso di costruire del 3.10.2014, in quanto, oltre ad essere attuata all’interno di un fabbricato, realizzato in totale difformità dalla suddetta concessione edilizia del 20.12.2002 e dal successivo permesso di costruire del 18.2.2004, aveva violato l’art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG e determinato la creazione di un piano intermedio di 75 mq. calpestabili; 3) impianto di distribuzione carburanti ad uso privato; 4) vasca di raccolta delle acque bianche, muretti per installazione del cancello scorrevole e cabina elettrica prefabbricata, autorizzati con la DIA del 17.10.2012, in quanto connessi e funzionali esclusivamente all’esercizio dell’attività di estrazione di inerti, che perciò dovevano essere rimossi ai sensi dell’art. 1 bis, comma 4, L.R. n. 12/1979, perché “il vigente PRG non consente una diversa utilizzazione delle opere collegate all’attività di cava”;

B) con l’espressa avvertenza che, “in caso di inottemperanza, al 91° giorno i beni in questione e l’area di sedime sulla quale gli stessi insistono, saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune”.

Con Sentenza n. 783 del 24.11.2022 questo Tribunale ha annullato la predetta Ordinanza di demolizione n. 42 del 22.8.2022, soltanto con riferimento alla demolizione dell’impianto di distribuzione carburanti ad uso privato, della vasca di raccolta delle acque bianche, dei muretti per installazione del cancello scorrevole e della cabina elettrica prefabbricata, statuendo, con riferimento al deposito artigianale ed alle opere interne a tale fabbricato, che:

1) i ricorrenti avevano commesso l’abuso edilizio di non aver interrato completamente la parte nord e parzialmente le parti ovest ed est del deposito artigianale, come prescritto dal permesso di costruire del 18.2.2004, di variante alla concessione edilizia del 20.12.2002;

2) tale abuso edilizio non può essere sanato con un successivo interramento, non eseguito per oltre 18 anni, in quanto il mancato interramento ha determinato un notevole aumento, di quasi il doppio rispetto a quella autorizzata, della volumetria del deposito artigianale, che costituisce una variazione essenziale, sanzionata dall’art. 31, comma 2, DPR n. 380/2001 con la demolizione, in quanto l’art. 32 dello stesso DPR n. 380/2001 (che ha recepito il previgente art. 8 L. n. 47/1998) prevede che le Regioni individuare i casi di variazioni essenziali al progetto edilizio approvato, attinenti, tra l’altro, l’aumento consistente della cubatura e della superficie di solaio (ma anche: il mutamento delle destinazioni d’uso, implicanti la variazione degli standards ex DM 2.4.1968; modifiche sostanziali dei parametri edilizi e della localizzazione dell’edificio; mutamento delle caratteristiche dell’intervento; violazione delle norme sostanziali in materia di edilizia antisismica), e la Regione Basilicata, in attuazione dell’art. 8 L. n. 47/1998, con l’art. 3, comma 1, lett. d), L.R. n. 28/1991 ha stabilito che per gli edifici, aventi una volumetria da 1.001 a 5.000 mc., come il deposito artigianale di cui è causa, costituisce variazione essenziale l’aumento della cubatura, che

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi