TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-07-10, n. 202400868

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-07-10, n. 202400868
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202400868
Data del deposito : 10 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/07/2024

N. 00868/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01269/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1269 del 2023, proposto da
TE IP, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4;



per l'accertamento

del diritto del ricorrente al riscatto ai fini pensionistici, ai sensi dell'art. 32 del d.p.r. 1092/1973, dei periodi corrispondenti alla durata legale del corso di laurea in Scienze Forestali (anni 4), ed il riconoscimento, nell'ambito del servizio attualmente prestato alle dipendenze dell'arma dei carabinieri, del periodo legale del corso di laurea anche ai fini del calcolo dello stipendio, del trattamento di fine rapporto e ad ogni altro fine previsto dalla legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2024 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso indicato in epigrafe, il ricorrente, ufficiale del disciolto Corpo Forestale dello Stato transitato nell’Arma dei Carabinieri a decorrere dal 1° gennaio 2017, ha chiesto a questo Tribunale l'accertamento del diritto al riscatto ai fini pensionistici, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973, dei periodi corrispondenti alla durata legale del corso di laurea in Scienze Forestali (anni 4), ed il riconoscimento, nell'ambito del servizio attualmente prestato alle dipendenze dell'Arma dei Carabinieri, del periodo legale del corso di laurea anche ai fini del calcolo dello stipendio, del trattamento di fine rapporto e ad ogni altro fine previsto dalla legge.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

All’udienza pubblica del 12 giugno 2024 la causa è passata in decisione.



DIRITTO

1. – In via preliminare, anche tenuto conto della recente sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 5021 del 4 giugno 2024, che ha riformato la sentenza di questa sezione, n. 169 del 7 febbraio 2024, affermando in materia di riscatti degli anni di laurea ai sensi dell’art. 32, comma 1 del d.P.R. n. 1092 del 1973 che la controversia promossa dal pubblico dipendente in costanza del rapporto di lavoro, per denunciare l’illegittimità degli atti dell’Amministrazione in tema di riscatto di periodi di servizio, ancorché ai fini pensionistici, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, e non a quella della Corte dei conti, perché non investe direttamente la determinazione del trattamento di pensione, bensì diritti e obblighi inerenti al rapporto d’impiego, pur se influenti di riflesso sulla pensione (Cons. Stato, sez. II, 4 giugno 2024, n. 5021, che richiama sul punto Cass., sez. un., 13 ottobre 1993, n. 10; id., 10 maggio 1988, n. 3423; Cons. Stato, sez. IV, 28 novembre 2005, n. 6705), il Collegio, re ME PE , ritiene sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Il Consiglio di Stato, nella recente sentenza sopra richiamata, precisa quanto segue: “ Hanno osservato, in particolare, le Sezioni unite, che l’impugnativa di un atto amministrativo il quale, in costanza del rapporto di pubblico impiego, provveda sul riscatto del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari ai fini del futuro trattamento di quiescenza, dà luogo a una controversia spettante al giudice del rapporto di lavoro, giacché la pretesa fatta valere dal dipendente attiene alla durata del servizio, anche se solo agli effetti pensionistici, e incide in via immediata su aspetti tipici del rapporto di pubblico impiego, quali l’ammontare del contributo dovuto dal lavoratore per il periodo riscattato, o la stessa durata del rapporto (per la possibilità di anticipare il collocamento a riposo). L’atto che provvede al riguardo determina diritti e obblighi riguardanti, in primo luogo, il rapporto di pubblico impiego e solo in un secondo tempo la pensione. Nello stesso senso, possono richiamarsi gli arresti giurisprudenziali delle SS.UU. della Corte regolatrice della giurisdizione (cfr., SS.UU., n. 15057/2017 e n. 4317/2010), secondo cui, ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto e che attiene agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, del datore di lavoro e domanda, formulata dal dipendente già in quiescenza, diretta ad incidere esclusivamente sul rapporto previdenziale, dovendosi ritenere che mentre nel primo caso

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