TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2022-02-07, n. 202200854

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2022-02-07, n. 202200854
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202200854
Data del deposito : 7 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/02/2022

N. 00854/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01908/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1908 del 2021, proposto da
La Barca D'Oro Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A P, S S, F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio, in Napoli, via G. G. Orsini 30;

contro

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale - Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Napoli, via Diaz n. 11;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento del 30.3.2021 n. 7303, avente ad oggetto “ rigetto manifestazione di volontà acquisita al protocollo in data 4.2.2021, n. 2661, applicazione dell'art. 182 comma 2 del d.l. n. 34/2020, così come convertito dalla legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77 e ss.mm.ii. Modalità applicative ed ambito operativo ”, in riferimento alla concessione n. 71/2017-rep 8145, scaduta il 31.12.2020;

- di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, conseguente, ove e per quanto lesivo dei diritti della ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale - Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2022 la dott.ssa Cesira Casalanguida (con partecipazione del Presidente in collegamento da remoto, come da decreto n. 6/2022 del medesimo Presidente) e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. - La Barca D’Oro s.a.s., in qualità di titolare della concessione demaniale marittima n. 71 del 2017 rep. n. 8145, ha impugnato gli atti in epigrafe, in particolare, il provvedimento con cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, ha ritenuto cessata la suddetta concessione n. 71/2017, poiché scaduta in data 31.12.2020, ed inaccoglibile la “manifestazione di volontà” acquisita al protocollo in data 4.2.2021, relativa all’applicazione della proroga ex art. 182 comma 2 d.l. 34/2020.

1.1. – Ha premesso:

- l’utilizzo dello specchio acqueo di mq. 2.025,00, oggetto della concessione n. 71/2017, ubicato in località Posillipo-Riva Fiorita, come ormeggio di unità da diporto in conto terzi;

- di aver ottenuto il provvedimento con durata fino al 31.12.2020;

- di aver manifestato la volontà di confermare la perdurante vigenza della suddetta concessione, anche per ottenere in proposito specifica attestazione di presa d’atto dall’Autorità, in conformità a quanto stabilito con delibera presidenziale Adsp MTC n. 293 del 22/12/2020;

- di aver ricevuto in data 24/02/2021, la nota prot. n. 4296 dell’Autorità di Sistema Portuale con cui questa specificava che la concessione, avente ad oggetto l'occupazione di uno specchio acqueo destinato all'ormeggio di unità da diporto in conto terzi mediante posizionamento di corpi morti ed utilizzo stagionale (maggio – settembre), prevedeva, come peraltro stabilito anche dalla delibera AP n. 2 dell’11/01/2016, l'acquisizione di apposita autorizzazione paesaggistica ai sensi degli artt. 145 e 146 del Codice di Beni Culturali (D. L.vo 42/2004 e ss.mm.ii);
l’Autorità sollecitava, pertanto, la trasmissione della predetta autorizzazione;

- di aver inviato osservazioni in merito alla non ravvisata necessità della suddetta autorizzazione, in cui rappresentava di aver installato un sistema innovativo di ormeggi con gavitelli al di sotto del livello del mare, non impattante sul territorio circostante ed escludente, pertanto, la rilevanza paesaggistica dell’intervento, ragion per cui richiedeva la positiva conclusione del procedimento relativo all’istanza di proroga della concessione;

- di aver ricevuto il provvedimento del 30.3.2021 recante il rigetto della proroga.

2. – La ricorrente ha censurato il diniego, deducendo la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto plurimi profili. Ha lamentato, in particolare, l’omessa valutazione della normativa emergenziale in materia di concessioni demaniali e dell’interesse pubblico sotteso all’utilizzo dello specchio acqueo in contestazione;

3. - L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale si è costituita in giudizio in data 24 maggio 2021 ed ha successivamente depositato documenti e una memoria in data 27 maggio 2021.

Con ordinanza n. 1146 del 17 giugno 2021 è stata respinta l’istanza cautelare, riformata dal Consiglio di Stato, sez. V, con ordinanza n. 4153 del 30 luglio 2021.

In data 1 febbraio 2022 la ricorrente ha depositato istanza di rinvio, rappresentando di aver formalizzato un richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 d.lgs. 42/2004, ed allegando a sostegno una proposta di provvedimento favorevole della Regione, priva di data.

4. - Alla pubblica udienza del 2 febbraio 2022, la difesa di parte ricorrente ha ribadito la richiesta di rinvio, a cui si è però opposta la difesa erariale. All’esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. - La Barca D’Oro s.a.s. si duole del diniego di applicazione della proroga, ex art. 182 comma 2 d.l. 34/2020, della concessione demaniale n. 71/2017 avente ad oggetto uno specchio acqueo di mq. 2.025,00, ubicato in località Posillipo-Riva Fiorita, destinato all’ormeggio di unità da diporto in conto terzi, motivato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, essenzialmente, sulla mancata acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica ritenuta necessaria anche per il rilascio della suddetta concessione e, pertanto, senz’altro ostativa alla richiesta proroga.

La ricorrente ha sostenuto di essere in possesso dell’autorizzazione paesaggistica ottenuta per silentium a seguito dell’attivazione della procedura semplificata ai sensi di legge, rappresentando di essere munita del visto di approvazione della Soprintendenza Archeologica (nota n. 20002 del 18/06/2013).

5.1. - Con il primo motivo di ricorso la deducente lamenta la violazione dell’art. 1, commi 682 e 683 della Legge Bilancio 2019 del 30 dicembre 2018 n. 145, dell’art. 182 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, degli artt. 3 e 12 della l. 241/90 s.m.i., dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, dell’art. 97 Cost., dei principi di legittimo affidamento correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa.

Invoca l’applicazione dell’art. 182, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con legge n. 77 del 2020, quale norma derogatoria degli ordinari principi di concorrenza, in considerazione degli effetti della situazione sanitaria e del conseguente bilanciamento dei contrapposti interessi come definito dal legislatore nazionale.

5.2. – Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. 145/2018;
del principio di legalità;
dell’art. 97 Cost., dell’art. 3 l. n. 241/1990, dell'art.12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;
dell’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
dell’art. 11, co. 5 e 9 dpr n. 31 del 2017;
eccesso di potere sotto plurimi profili.

La ricorrente lamenta la violazione della normativa nazionale anche con riferimento alla proroga delle concessioni demaniali al 2033 (ai sensi dell’art. 1 commi 681 e 682 l. 145/2018), oltre che della disciplina prevista dal menzionato art. 182 comma 2.

Contesta all’amministrazione di non aver proceduto all’estensione automatica della proroga e, anzi, di aver chiesto la presentazione di una manifestazione di volontà, in assenza di previsioni in proposito, ed in asserito contrasto con la disciplina normativa richiamata.

Ritiene, inoltre, quanto al richiesto parere paesaggistico, l’intervenuto assenso formatosi per silentium sull’istanza presentata al Comune in data 16 marzo 2018, come da copia depositata in atti in data 11 giugno 2021, invocando la procedura semplificata di cui all’art. 11, co. 5 e 9 dpr n. 31 del 2017.

Nega, in ogni caso la necessità di un atto formale autorizzativo, in considerazione dell’assenza di ogni minimo impatto ambientale. Rappresenta al riguardo di aver installato nello specchio d’acqua in concessione un sistema innovativo di ormeggi, costituito da gavitelli posizionati al di sotto del livello del mare. Sostiene che trattasi di un intervento completamente sommerso, “ invisibile dall’esterno e ad impatto paesaggistico nullo ”, conforme alla normativa paesaggistica locale (art. 11 – Zona Protezione Integrale). Riferisce di essere munita di visto di approvazione della Soprintendenza Archeologica (nota n. 20002 del 18/06/2013, assunta al prot. A.P. al n. 3906 del 26/06/2013). Sostiene che, sotto l'aspetto urbanistico, l’utilizzo dell’area per l’ormeggio delle unità da diporto risulterebbe libero.

5.3. - Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 1, comma 682 e 683 della Legge Bilancio 2019 del 30 dicembre 2018 n. 145, dell’art. 182 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, degli artt. 3 e 12 della l. 241/90 s.m.i., dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, dell’art. 97 Cost., dei principi di legittimo affidamento correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa.

Si duole, altresì, della ravvisata disparità di trattamento tra amministrazioni appartenenti a Regioni diverse e, nella stessa Regione, a Comuni diversi.

6. - L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, con la memoria depositata il 27 maggio 2021, nel ricostruire la vicenda oggetto del presente contenzioso, ha rilevato che:

- la licenza di concessione demaniale marittima n.71/2017-rep.8145 avente scadenza al 31/12/2020, prevedeva l’obbligo per il concessionario di munirsi dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi degli artt.145 e 146 del Codice dei Beni Culturali (D.L.vo 42/2004), al cui rilascio era subordinata l’efficacia del provvedimento concessorio;

- in sede di conferenza di servizi, tenutasi per l’esame di istanze pervenute in concorrenza tra di loro per l’affidamento in concessione dello specchio d’acqua oggetto di controversia, poi affidato all’odierna ricorrente, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania rappresentava, con nota n. 9272 del 16/07/2012, che “ la zona interessata è sottoposta a tutte le disposizioni di tutela della parte II del D.Lg.vo n.42/04 e s.m.i. ai sensi del DM 26/04/1966 ed è soggetta alle disposizioni contenute nelle norme di attuazione del PTP di Posillipo, Zona di Protezione Integrale e che riveste interesse archeologico ed è sottoposta alle disposizioni di tutela della parte I del D.Lg.vo 42/04 e s.m.i.”;

- il parere della Soprintendenza BAPSAE per Napoli e Provincia, n.10194 del 05/07/2012, confermava “ che per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica debbano essere rispettate le procedure previste dall’art.146 per ciò che concerne le specifiche incombenze a cura del Comune di Napoli (passaggio alla CEI, proposta del responsabile dell’Ufficio del Paesaggio), da rendersi, se del caso, in sede di Conferenza ”;

- alla conferenza di servizi partecipava anche il tecnico di parte ricorrente che quindi era a conoscenza della necessità di acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica;

- con nota dell’AP prot.994 del 02/10/2013, inoltre, la concessionaria veniva espressamente invitata a munirsi dell’autorizzazione paesaggistica;

- con nota n. 318857 del 16/04/2014 il Comune di Napoli – Direzione Centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare, nel confermare che la fascia costiera del territorio comunale era vincolata ai sensi dell’art.142, comma 1, lettera a) del decreto n.42/2004 oltre che, per la costa occidentale, dai decreti ministeriali 26/04/1966 e 06/08/1999, precisava che per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica era necessario presentare istanza presso il SUEP del Comune, secondo le procedure previste dall’art.146 del citato decreto;

- all’avvenuta ricezione della manifestazione di volontà per la conferma della perdurante vigenza della concessione in questione-nota prot.2661 del 04/02/2021-, secondo quanto stabilito dalla delibera presidenziale n. 293/2020, l’AdSP, a seguito di una verifica agli atti del fascicolo, accertava che la concessionaria non aveva mai provveduto a trasmettere o depositare l’autorizzazione paesaggistica che, con nota n.4296 del 24/02/2021, veniva richiesta formalmente;

- con nota acquisita al prot. 5598 del 10/03/2021, la concessionaria forniva le proprie considerazioni sulla ritenuta assenza di necessità di acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica;

- l’amministrazione, ritenendo non meritevoli di accoglimento le osservazioni della concessionaria, rigettava definitivamente la manifestazione di volontà con la nota n.7303 del 30/03/2021, oggetto di gravame.

7. - Nell’argomentare sulla infondatezza del ricorso, l’Autorità di Sistema Portuale sostiene l’irrilevanza di quanto dedotto dalla ricorrente circa le caratteristiche dell’intervento operato nello specchio d’acqua oggetto di concessione, con specifico riferimento all’installazione di un “ sistema innovativo di ormeggi con gavitelli al di sotto del livello del mare e quindi con impatto paesaggistico nullo ”. Nel rimarcare la rilevanza paesaggistica, richiama quanto osservato dalla Soprintendenza circa gli effetti dell’utilizzo dello specchio d’acqua. Nega la ricorrenza dei presupposti per la procedura di assenso semplificata di cui all’art. 11, co.5 e 9 dpr n. 31 del 2017 ritenuta inapplicabile ratione temporis al procedimento sottoposto, dunque, al regime ordinario di cui all’art. 146 D. lgs. n. 42 del 2004.

Afferma che la mancata acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica sarebbe preclusiva di qualunque pretesa circa l’applicazione delle norme di legge relative alla proroga delle concessioni demaniali, ivi comprese quelle adottate in considerazione dell’emergenza determinata dalla pandemia, di cui ha riferito di aver tenuto conto, rilasciando specifica attestazione di presa d’atto della vigenza e prosecuzione dei rapporti concessori in scadenza al 31/12/2020 e comunque vigenti alla data di entrata in vigore del dl 34/2020, purché, però, in presenza del possesso dei presupposti e dei requisiti per ottenere il rilascio della proroga della concessione.

8. - Con memoria depositata in data 11 giugno 2021 la ricorrente, nel contestare il mancato possesso dell’autorizzazione paesaggistica, ha rivendicato l’applicazione della procedura semplificata prevista dal D.P.R. 31/2017, ritenendo la fattispecie riconducibile all’art. 3 comma 1 (allegato b) punto B26. Ha depositato copia dell’istanza presentata in data 6.3.2018.

9. – Così ricostruita la vicenda, in via del tutto preliminare, il Collegio ritiene di non accogliere la richiesta di rinvio della ricorrente, in quanto la causa è matura per la decisione e non si ravvisano i presupposti per concederlo.

Il nuovo segmento procedimentale, avviato con la presentazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 d.lgs. 42/2004, di cui la ricorrente ha fornito notizia solo il giorno antecedente l’udienza pubblica, non è suscettibile di incidere comunque sull’esito della presente controversia, ma apre una ulteriore e nuova fase, che potrà – in caso di evoluzione negativa per l’interessata - eventualmente essere oggetto degli ordinari rimedi giurisdizionali, la cui attivazione resta impregiudicata facoltà della parte.

10. - Per l’esatta determinazione del thema decidendum vanno premesse alcune considerazioni.

Innanzitutto, giova precisare che oggetto di impugnazione è specificamente il provvedimento prot. 7303 del 30.3.2021, con cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno, con riferimento alla “ manifestazione di volontà ” della ricorrente a beneficiare della proroga legale consentita dalla normativa emergenziale, trasmessa in data 4.2.2021, ha comunicato la cessazione della concessione n. 71/2017 a far data dal 31.12.2020, in ragione della riscontrata mancata acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica che, come espressamente affermato dall’amministrazione nella medesima nota impugnata, in sede di rilascio della concessione era stata indicata quale titolo indispensabile per l’esercizio della stessa. L’amministrazione ha, pertanto, ritenuto la riferita manifestazione di volontà inaccoglibile e l’ha definitivamente rigettata.

10.1. - Ne consegue che la questione relativa alla mancata acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica assume portata dirimente ai fini della definizione dell’intera controversia, in quanto le pretese della ricorrente relative all’applicazione della normativa riferita alla proroga della concessione demaniale, ivi comprese le previsioni adottate nel periodo di emergenza sanitaria per rilancio dell’economia, trovano spazio di valutazione soltanto nell’ipotesi di riscontrata legittimità del titolo concessorio al momento della sua scadenza.

L’art. 182, comma 2, d.l. 19 maggio 2020, n. 34 inserito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, dispone, infatti, che: “Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area sono stati disposti in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario.”

Emerge in tutta evidenza che lo stesso art. 182, comma 2 d.l. n. 34 del 2020 invocato dalla ricorrente, nel ribadire l’operatività dell’art. 1, commi 682 e ss., l. n. 145 del 2018 e nell’affermare il divieto temporaneo di indire procedure selettive per l’individuazione di nuovi concessionari, fa salvo pur sempre il potere di revoca o decadenza delle concessioni in essere.

Analogamente, risulta priva di rilevanza, la questione della compatibilità con il diritto euro – unitario delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 682 e 683, l. n. 145 del 2018, nel caso in cui venga riscontrata a monte l’assenza dei requisiti di legittimità della concessione, facendo anche in questo caso la normativa riferimento a concessioni “vigenti”.

10.2. - È evidente che, a fronte del riscontro di una concessione non conforme a legge, la comunicazione dell’amministrazione assume i caratteri dell’atto ricognitivo della mancanza di un requisito di validità della concessione medesima e il rigetto della manifestazione di volontà di avvalersi della proroga di legge finisce con l’assumere i caratteri dell’atto vincolato, privo di profili di discrezionalità, all’esito degli accertamenti svolti.

Dunque, a prescindere da ogni questione inerente la proroga ex lege della concessione, occorre primariamente verificare la legittimità del titolo.

11. - Poste queste imprescindibili coordinate ermeneutiche, il ricorso si rivela infondato.

Secondo principi ampiamente consolidati il titolo rilasciato ai soli fini demaniali marittimi non dispensa il concessionario dal munirsi di tutte quelle altre concessioni o autorizzazioni che siano previste dalla vigente legislazione.

Come ribadito dalla giurisprudenza condivisa dalla Sezione ( ex multis , Cons. Stato, sez. V, sent. 1146 del 23.02.2018), in tema di autorizzazione paesaggistica, il parere della Soprintendenza è vincolante (art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2014, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”), tanto da costituire atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l’intervento (art. 146, comma 8, D.lgs. 42 del 2004).

La ricorrente invoca l’applicazione della previsione del punto B.26 dell’allegato B al d.P.R. n. 31/2017 e, quindi, della procedura di autorizzazione semplificata. Più specificamente, sostiene che l'intervento sullo specchio d’acqua per cui è causa rientrerebbe al più in quelle di cui all'art. 3 comma 1 (allegato b) punto B26 che prevede l'obbligo dell'autorizzazione paesaggistica semplificata per le "(…) attività commerciali, turistico-ricettive-sportive o del tempo libero;
installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine;
prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale".

L’invocato art. 11 del D.P.R. n. 31/2017 stabilisce che:

- «... entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento dell’istanza ovvero, in caso di richiesta di integrazione documentale, dal ricevimento dell’ulteriore documentazione richiesta, l’amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza per via telematica ... una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso. Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all’amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi ...» (co. 5);

- « In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio assenso ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ... e l’amministrazione procedente provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica » (co. 9).

Contrariamente a quanto assunto dalla società ricorrente il silenzio assenso non può dirsi formato.

11.1. - A riguardo occorre, innanzitutto, rimarcare quanto già precisato dalla Sezione: “la formazione del silenzio-assenso ex art. 11, comma 9, D.P.R. n. 31/2017 sulla domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata esige la sussistenza di una motivata proposta di accoglimento da parte dell'Amministrazione procedente, a fronte della quale l'inerzia della Soprintendenza si risolve in senso favorevole per l'istante ” (T.A.R. Napoli, sez. VII, sentenza n. 2166 del 17 aprile 2019, confermata da Cons. Stato, sez. VI, sent. 4096 del 27.05.2021;
in senso conforme: T.A.R. Reggio Calabria, sentenza n. 136 del 15.02.2021). Proposta favorevole che nel caso di specie non è mai stata formulata dall’amministrazione procedente.

Tale fattispecie non può, dunque, configurarsi a maggior ragione nell’ipotesi in cui la stessa Amministrazione comunale procedente abbia espressamente ritenuto l’intervento non assoggettabile al regime semplificato, come avvenuto nel caso in esame, in cui l’amministrazione già con nota del 3.12.2012 prot. n. 4740 ha espressamente specificato che “ per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica debbono essere rispettate le procedure previste dall’art. 146 ” (come ribadito nella nota della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, prot. 9272 del 16.7.2012, versata in atti dall’Autorità Portuale in data 27.05.2021).

Quanto appena rappresentato rende superfluo l’approfondimento delle questioni, pure rilevate dalla difesa dell’amministrazione resistente, circa la disciplina applicabile alla concessione n. 71/2017 e di quelle relative al dato per cui, a fronte della richiesta autorizzazione paesaggistica fin dal momento del rilascio della concessione, la ricorrente si sia limitata a presentare istanza solo nel marzo 2018 ovvero a escluderne comunque la necessità di acquisizione.

11.2. - È sufficiente a riguardo rimarcare, in senso dirimente per il superamento delle doglianze della ricorrente, che nessuna delle note richiamate risulta essere stata tempestivamente gravata dalla ricorrente, e che nessuna opposizione è stata mai stata manifestata alla espressa richiesta di autorizzazione paesaggistica secondo il procedimento di cui all’art. 146 d.lgs. 42/2004, essendo la controversia sorta solo dopo la manifestazione di volontà alla conferma della perdurante vigenza della concessione demaniale n. 71/2017, negata dall’amministrazione proprio per la riscontrata assenza di validità del titolo in ragione appunto della mancata acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica.

11.3. - Invero, e in senso ulteriormente dirimente, non risulta nemmeno sufficiente per ricondurre l’intervento al regime semplificato quanto riferito dalla ricorrente circa le caratteristiche dell’intervento.

Sul punto va richiamato il principio giurisprudenziale ampiamente consolidato secondo cui le misure semplificatorie possono trovare applicazione, in base alle norme di legge autorizzative, solo per gli interventi di “lieve entità”, ovvero per quegli interventi che, per tipologia, caratteristiche, e contesto in cui si inseriscono, non siano idonei a pregiudicare i valori paesaggistici tutelati dal vincolo, in quanto, la liberalizzazione si ispira al criterio della “rilevanza paesaggistica” che si articola nei distinti profili della “ non percepibilità esterna, dell’innocuità dell’intervento intesa come sua insuscettibilità di arrecare anche in astratto pregiudizio al bene paesaggistico protetto, e alla facile amovibilità o sicura temporaneità del manufatto tale da escludere che esso costituisca trasformazione stabile e permanente del territorio ” ( ex multis , T.A.R. Veneto sez, II, sent. 2017/1007). A più voci è stato rimarcato che l’intento sotteso agli interventi di semplificazione del legislatore è quello di agevolare l'attività pubblica e privata, eliminando le procedure amministrative per quegli interventi per nulla o scarsamente percepibili dal punto di vista paesaggistico, e di semplificarle per quelli di lieve entità, e, dunque, con impatto paesaggistico basso.

Ebbene, nel caso in esame, dalla documentazione in atti si desume che:

- l’area demaniale di Posillipo, all’interno del quale si colloca lo specchio d’acqua per cui è causa, è vincolata ai sensi del D.M. 26 aprile 1966, sottoposta alla tutela ambientale di cui al D.ldg. 42/2004 e s.m.i. e, come espressamente indicato nel provvedimento di concessione n. 71/2017, “ anche per una fascia di mare di 500 mt. Dalla costa e rientra nella zona del Piano Territoriale Paesistico di Posillipo ”, Zona di Protezione Integrale;

- nello specchio acqueo in concessione, la ricorrente ha realizzato un intervento di posizionamento di corpi morti e boe sommersi per l’ormeggio di imbarcazioni da diporto.

11.4. - Emerge in tutta evidenza la rilevanza paesaggistica dell’area, né può concordarsi con la pretesa di considerare “basso” l’impatto paesaggistico dell’intervento, in quanto, determinante una concentrazione di imbarcazioni in zona di interesse paesaggistico rispetto al cui impatto non può essere trascurato nemmeno l’ulteriore profilo evidenziato dalla difesa dell’Autorità portuale in relazione alle ripercussioni anche a terra, e alla necessità di “ garantire i servizi necessari per lo svolgimento delle attività per le quali è fatta richiesta di concessione, con conseguente aumento del disturbo visivo”.

12. - In conclusione, nessuna proroga della concessione può essere riconosciuta alla ricorrente, poiché essa all’attualità non è titolare di alcuna concessione, essendo gli effetti dell’ultimo provvedimento rilasciatole venuti meno al 31 dicembre 2020, a seguito del provvedimento con cui l’amministrazione ha dato atto dell’avvenuto riscontro della mancanza dell’autorizzazione paesaggistica, titolo necessario per la validità della concessione.

Ne consegue la legittimità del provvedimento impugnato, essendosi l’Autorità limitata ad adottare un atto vincolato, privo di profili di discrezionalità, all’esito degli accertamenti svolti sulla validità del titolo concessorio oggetto della richiesta proroga.

13. – Per tutto quanto esposto il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto

14. - Le spese seguono le regole della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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