TAR Napoli, sez. V, sentenza 2018-11-05, n. 201806429
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 05/11/2018
N. 06429/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03370/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3370 del 2015, proposto da
F C e G M C, rappresentate e difese da quest’ultimo avvocato, anche in proprio, e dall’avv. S C, con domicilio eletto presso il suo studio, in Napoli, via Epomeo, 481;
contro
Comune di San Nicola La Strada in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console, 3;
nei confronti
E M, rappresentata e difesa dagli avvocati L R e A Ricciardelli, con domicilio eletto presso lo studio avv. Luciana Verde in Napoli, via G. Martucci, 48;
per l'accertamento
- del diritto al pagamento dell'indennizzo - risarcimento in favore degli istanti per l'occupazione temporanea e l'esproprio-occupazione appropriativa del terreno di cui al decreto sindacale n. 15 dell’1 agosto 1984 e per la condanna del Comune di San Nicola La Strada al pagamento della somma che verrà ritenuta di giustizia previa C.T.U. diretta alla quantificazione del terreno occupato ed alla sua valutazione monetaria, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo ovvero, in via subordinata, del diritto al pagamento della somma offerta con decreto n. 2 del 23 aprile 1988;
- dell’irreversibile trasformazione del terreno oggetto di occupazione provvisoria e temporanea di cui al decreto n. 3 del 30 giugno 1997, con presa di possesso del 5 agosto 1997, e conseguentemente per la condanna al pagamento dell’indennizzo-risarcimento per l'occupazione provvisoria e temporanea e per l'occupazione appropriativa conseguente alle opere effettuate, da valutarsi ai valori di mercato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Nicola La Strada in persona del Sindaco pro tempore e di E M;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2018 la dott.ssa G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Parte ricorrente, in qualità di erede, agisce in riassunzione del giudizio civile iscritto al n.r.g. 1074/2000 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definito con sentenza n. 453 del 10.2.2014 che ha declinato la giurisdizione del G.O., per ottenere la condanna del Comune di San Nicola la Strada al pagamento risarcimento per l'occupazione del terreno in comproprietà trasformato per consentire l’ampliamento e la sistemazione della rete fognaria ed idrica della strada SS. Cosma e Damiano nonché per la successiva realizzazione di una stradina provvisoria in variante, a seguito, rispettivamente, delle autorizzazioni di cui ai decreti sindacali n. 15 del 1.08.1984 (foglio 3, partita 958, p.lla 330 e partita 1, p.lla 32, con immissione nel possesso il 26.09.1984) e n. 3 del 30.06.1997 (con presa di possesso il 5.08.1997).
Specifica la medesima parte ricorrente che le opere eseguite avrebbero assunto carattere di definitività ed irreversibilità, avendo il Comune provveduto ad asfaltare la predetta strada e a realizzare i marciapiedi.
II. Si è costituita l’Amministrazione comunale intimata, deducendo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso, e concludendo, nel merito, per il rigetto. Si è altresì, costituita, la sig.ra M M, coniuge del de cuius , già parte necessaria, in qualità di coerede, del giudizio civile conclusosi con la declaratoria di difetto di giurisdizione, alla quale è stato notificato il presente giudizio in riproposizione.
III. All’udienza pubblica del 28.09.2018, fissata per la trattazione, la causa è stata trattenuta per la decisione.
IV. Occorre, in primo luogo, disattendere l’eccezione in rito sollevata con riferimento all’inammissibilità del gravame per eccessiva genericità. Eccepisce, l’Amministrazione intimata, la violazione del disposto di cui all’art. 40 c.p.a, per omessa indicazione di motivi di ricorso (risolvendosi l’atto introduttivo in una mera riassunzione senza riproposizione secondo le regole della giurisdizione adita), per l’assenza di un atto impugnato e, in subordine, in difetto dell’onere della prova, non essendo indicati i mezzi nella disponibilità della parte (art. 64 c.p.a.).
IV.1. L’eccezione è infondata.
IV.2. “L'art. 30 comma 2, c.p.a. ha introdotto nell'ordinamento l'azione di condanna al risarcimento del danno ingiusto da illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria, individuando il presupposto alla base dell'azione risarcitoria per danni da attività provvedimentale, nell’accertamento dell ’illegittimità dell'atto e nel mancato esercizio dell'attività obbligatoria; il successivo comma 3 fa esplicito riferimento all'elemento soggettivo dell'illecito, quale dolo o colpa, per la quantificazione del danno” (Consiglio di Stato sez. III 08 maggio 2018 n. 2724).
A tal proposto, “per « danno ingiusto » risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c. si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica ingiusta, ovvero verificatasi con modalità contrarie al diritto; ne consegue quindi la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto e di cui attraverso la domanda giudiziale vorrebbe ottenere l'equivalente economico” (Cons. di St., sez. VI, 10 luglio 2017 n. 3392).
IV.3. Orbene, nel caso all’esame, le ricorrenti, in proprio e in qualità di eredi di Eduardo Giordano, presupposta l’illegittimità della occupazione dei terreni in proprietà, cui sarebbe seguita l’irreversibile trasformazione dei beni in assenza di una valida conclusione del procedimento ablativo non essendo stato emanato alcun decreto di espropriazione né intervenuta alcuna cessione volontaria dei beni, agiscono per la condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni subiti. Ciò posto, i motivi di gravame, pur non rubricati in modo puntuale sono esposti con specificità sufficiente a fornire un principio di prova utile all’identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda.
Di contro, quanto alla permanente giurisdizione del presente giudice adito, “dal complessivo tenore dell’atto introduttivo non si evince affatto la proposizione di una espressa domanda di pagamento dell’indennità dovuta per il periodo di occupazione legittima”, la cui determinazione “spetta in unico grado alla Corte di Appello” (sentenza declinatoria della giurisdizione, n. 453/2014, in riassunzione della quale agisce parte ricorrente).
IV.4. Ciò posto, quanto all’assolvimento dell’onere della prova, vige nel processo amministrativo, dalla natura dispositivo-acquisitiva, la regola della sufficienza del cd. principio di prova, in ragione della vicinanza della stessa, di norma, in capo all’Amministrazione resistente, spostandosi, quindi, a carico della stessa l'onere di fornire la prova contraria e di dimostrare la legittimità dell'atto impugnato ovvero del comportamento tenuto.
Quest'ultimo aspetto in tanto si giustifica in quanto sussista la necessità di equilibrare