TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-02-17, n. 202300398
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Pubblicato il 17/02/2023
N. 00398/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00505/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 505 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’Istituto Clinico Mediterraneo Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti S D P e A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissario ad Acta per l'Attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania, in persona del Commissario p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so V E, 58;
A S, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti V C, L Fllo ed Emma Tortora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Campania, Radiosurgery, Commissario ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario Regione Campania, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della delibera del Commissario Straordinario della ASL Salerno n. 87 del 07/02/2019 avente ad oggetto la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.lgs. 175/2016 e la cessione, mediante evidenza pubblica, della partecipazione detenuta nella società mista Radiosurgery Center s.r.l.;
- di ogni ulteriore atto preordinato, conseguenziale o comunque connesso con espressa riserva di motivi aggiunti per gli atti non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 14.06.2019:
- della delibera del Commissario Straordinario dell’ASL Salerno n. 304 del 11/04/2019 avente ad oggetto la revisione delle partecipazioni, ex art. 20 del D.lgs. 175/2016;
- della relazione prot. n. 91787 del 05/04/2019 di contenuto sconosciuto, approvata con la Delibera innanzi citata n. 304/2019.
- della delibera del Commissario Straordinario della ASL Salerno n. 446 del 3/05/2019 con la quale in esecuzione delle delibere n. 87/2019 e 304/2019 è stato indetto un avviso pubblico per l'acquisizione di Manifestazione di interesse per la redazione di una perizia di stima finalizzata alla valutazione della quota sociale della Radiosurgery Center s.r.l.;
- di ogni ulteriore atto preordinato, conseguenziale o comunque connesso con espressa riserva di motivi aggiunti per gli atti non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 10.09.2019:
- della delibera del Commissario Straordinario della ASL Salerno n. 304 del 11/04/2019 avente ad oggetto la revisione delle partecipazioni, ex art. 20 del Dlgs. 175/2016;
- della relazione prot. n. 91787 del 05/04/2019 di contenuto sconosciuto, approvata con la Delibera innanzi citata n. 304/2019;
- della delibera del Commissario Straordinario della ASL Salerno n. 446 del 3/05/2019 con la quale, in esecuzione delle delibere n. 87/2019 e 304/2019, è stato indetto un avviso pubblico per l’acquisizione di Manifestazione di interesse per la redazione di una perizia di stima finalizzata alla valutazione della quota sociale della Radiosurgery Center s.r.l.;
di ogni ulteriore atto preordinato, conseguenziale o comunque connesso con espressa riserva di motivi aggiunti per gli atti non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario ad Acta per l'Attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania e dell’A S;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 gennaio 2023, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la dott.ssa R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato in data 12.04.2019, integrato da motivi aggiunti depositati in data 14.06.2019 e 10.09.2019, l’Istituto Clinico Mediterraneo Spa, già Casa di Cura Malzoni – Villa Agropoli, quale socio di minoranza della società mista Radiosurgery Center s.r.l., costituita, giusta delibera ASL Salerno n. 126/2005, al fine di attuare, ai sensi degli artt. 9 bis d.lgs. 502/1992 e 7 d.lgs. n. 157/1995, il progetto di sperimentazione "Radioterapia - Radiochirurgia Stereotassica", dichiarato concluso, in forza del decreto del Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR campano n. 54 del 21 giugno 2016 (impugnato nell’ambito del ricorso n. 1723/2016, chiamato alla medesima udienza straordinaria del 20.01.2023) all’uopo articolando plurimi motivi di diritto, tutti sostanzialmente tendenti a contestare:
- l’esistenza dei presupposti normativi di cui agli artt. 20 e 24 D.lgs. n. 175/2016 per la revisione, rispettivamente, “periodica” e “straordinaria”, delle partecipazioni pubbliche in società;
- la decisione dell’ASL di cedere sul mercato le quote di maggioranza in discussione, previa valutazione del relativo valore, mediante l’avvio di una procedura ad evidenza pubblica, in luogo della liquidazione delle stesse in danaro, in base ai criteri di cui agli artt. 2437 ter secondo comma ed in applicazione del procedimento di cui all’art. 2437 quater c.c., con conseguente pretesa frustrazione del diritto di prelazione del socio privato;
ha impugnato:
- la delibera del Commissario Straordinario della ASL Salerno n. 87 del 07/02/2019 avente ad oggetto la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.lgs. n.175/2016 e la cessione, mediante evidenza pubblica, della partecipazione detenuta nella società mista Radiosurgery Center s.r.l., pari al 51%;
- la delibera del Commissario Straordinario dell’ASL Salerno n. 304 del 11/04/2019 avente ad oggetto la revisione delle partecipazioni, ex art. 20 del D.lgs. n. 175/2016;
- la relazione prot. n. 91787 del 05/04/2019 di contenuto sconosciuto, approvata con la Delibera innanzi citata n. 304/2019;
- la delibera del Commissario Straordinario della ASL Salerno n. 446 del 3/05/2019 con la quale, in esecuzione delle delibere n. 87/2019 e 304/2019, è stato indetto un avviso pubblico per l'acquisizione di Manifestazione di interesse per la redazione di una perizia di stima finalizzata alla valutazione della quota sociale della Radiosurgery Center s.r.l.
2. Il Commissario ad Acta per l'Attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania si è costituito con memoria di mera forma.
3. L’ASL di Salerno, dopo aver preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nonché per carenza d'interesse, in considerazione della mancata assunzione di iniziative da parte della società ricorrente all'interno degli organi sociali, ha contestato nel merito i gravami, chiedendone il rigetto.
3.1 Da ultimo, con memoria depositata in data 14.12.2022, l’ASL ha chiesto la sospensione, ex artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c. del presente giudizio, sul presupposto di essere stata formalmente estromessa dalla compagine sociale, per effetto delle contestate decisioni dell’Assemblea dei soci del 05/08/2019. In subordine, ha chiesto, per le stesse ragioni, la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
4. Parte ricorrente, mediante il deposito di memorie conclusive e di replica, ha contestato la fondatezza delle sopra sintetizzate eccezioni preliminari e richieste, insistendo nell’accoglimento delle impugnazioni.
5. In occasione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 gennaio 2023, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, nel corso della quale il Collegio ha evidenziato alle parti la possibilità che il gravame sia definito nel senso dell’inammissibilità per carenza di interesse, avuto riguardo a profili non indagati dall’amministrazione resistente, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Preliminarmente, deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario giacché la decisione di procedere alla gestione, “straordinaria” ovvero “periodica”, delle partecipazioni pubbliche costituisce espressione, da parte della p.a., di un potere amministrativo di natura autoritativa – attribuito rispettivamente, dagli artt. 20 e 24 D.lgs. n. 175/2016 - come tale sindacabile innanzi al giudice amministrativo, peraltro mediante l’instaurazione del rito cd. accelerato di cui all’art. 119 comma 1 lett. c) c.p.a.
6.1 Deve, altresì, essere rigettata tanto la richiesta di sospensione del presente giudizio, ex art. 79 c.p.a., quanto quella subordinata di improcedibilità dello stesso, per sopravvenuta carenza di interesse.
La circostanza che l’ASL di Salerno sia stata estromessa dalla compagine sociale della Radiosurgery Center srl, per effetto di sopravvenute decisioni assunte dall’Assemblea dei soci – e, quindi, dalla società mista – non interferisce, ad avviso del Collegio, sull’astratta scrutinabilità, nel merito, delle domande di annullamento oggetto del presente giudizio.
Tali impugnazioni risultano, infatti, proposte dal socio privato di minoranza ed hanno ad oggetto provvedimenti amministrativi adottati dal socio di maggioranza, avente natura giuridica pubblica, i cui effetti, giacché relativi alle modalità di gestione della partecipazione pubblica nella società mista, resistono alle vicende di natura squisitamente privatistica medio tempore sopravvenute.
7. Tanto premesso, il ricorso, per come preannunciato alle parti in occasione dell’udienza straordinaria del 17 gennaio 2022, è, tuttavia, inammissibile per carenza di interesse.
8. Ed invero, con i provvedimenti oggetto di gravame, l’ASL di Salerno ha, sostanzialmente, deciso di cedere la propria partecipazione maggioritaria nella società mista Radiosurgery Center srl, all’uopo avviando una manifestazione di interesse funzionale al reperimento di professionalità in grado di stimarne il valore da porre a base di una successiva e futura procedura ad evidenza pubblica che, tuttavia, non risulta ancora bandita.
Ne consegue l’inesistenza, allo stato, in capo al socio privato di minoranza, di una immediata, diretta e, soprattutto, attuale lesione della propria sfera giuridica, come tale idonea a legittimare l’impugnazione degli atti in epigrafe indicati (cfr. tra le tante Consiglio di Stato sez. V, 03/08/2022, n. 6819;T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 07/07/2022, n. 9335), la quale si realizzerà soltanto al momento dell’effettiva indizione della procedura, ad evidenza pubblica, strumentale alla cessione della quota di maggioranza dell’ASL e successiva selezione del soggetto cessionario.
9. In conclusione, il ricorso, per come integrato da motivi aggiunti, è inammissibile per carenza di interesse.
10. Sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite.