TAR Firenze, sez. III, sentenza 2021-11-05, n. 202101451
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Testo completo
Pubblicato il 05/11/2021
N. 01451/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00982/2018 REG.RIC.
N. 01094/2018 REG.RIC.
N. 00387/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 982 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G G, rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Cavour n. 39;
contro
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A M e A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede legale dell’Avvocatura comunale in Firenze, Palazzo Vecchio, piazza della Signoria;
nei confronti
L R, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Paolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Paolini in Firenze, via F. Puccinotti n. 30;
sul ricorso numero di registro generale 1094 del 2018, proposto da
L R, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Paolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Paolini in Firenze, via F. Puccinotti n. 30;
contro
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A M e A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede legale dell’Avvocatura comunale in Firenze, Palazzo Vecchio, piazza della Signoria;
nei confronti
G G, rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C C in Firenze, via Cavour n. 39;
sul ricorso numero di registro generale 387 del 2021, proposto da
G G, rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C C in Firenze, via Cavour n. 39;
contro
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A M e A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede legale dell’Avvocatura comunale in Firenze, Palazzo Vecchio, piazza della Signoria;
nei confronti
L R, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Paolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Paolini in Firenze, via F. Puccinotti n. 30;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 982 del 2018,
A) con il ricorso originariamente proposto:
- del provvedimento di rigetto dell'istanza di proroga emesso dal Comune di Firenze prot. GP 147807/2018 dell’8 maggio 2018, comunicato con PEC del 10 maggio 2018, con il quale il Dirigente del Servizio Edilizia Privata – Direzione Urbanistica dello stesso Ente ha rigettato l'istanza di proroga del termine dei lavori di cui all'ordinanza n. 589/2017 del 28 giugno 2017, ordinando l'ottemperanza a quest'ultima entro 10 giorni dal ricevimento dell'atto, nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente;
B) con i motivi aggiunti depositati in data 30 ottobre 2018:
- del provvedimento di rigetto dell'istanza di proroga emesso dal Comune di Firenze prot. GP 223035/2018 del 6 luglio 2018, comunicato con PEC del 19 luglio 2018, con il quale il Dirigente del Servizio Edilizia Privata - Direzione Urbanistica dello stesso Ente ha rigettato l'istanza di proroga del termine dei lavori di cui all'ordinanza n. 589/2017 del 28 giugno 2018, ordinando l'ottemperanza a quest'ultima entro 10 giorni dal ricevimento dell'atto, nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente;
quanto al ricorso n. 1094 del 2018:
- dell'ordinanza n. 589/2017 del 28 giugno 2017 (conosciuta il 28 maggio 2018), con cui il Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Firenze ha ordinato, nel termine di novanta giorni, l'esecuzione di opere di adeguamento e completamento e la contestuale irrogazione di sanzione pecuniaria finalizzate al rilascio della sanatoria giurisprudenziale sull'immobile posto in Firenze, via Bronzino n. 56, di proprietà del sig. G G;
- per quanto occorrer possa, quali provvedimenti consequenziali, dell'atto, di numero e data incogniti, di proroga del termine per l'esecuzione delle suddette opere fino al 22 marzo 2018; dell'atto prot. GP 147807/2018 dell'8 maggio 2018 di sollecito all'ottemperanza dell'ordinanza nel termine di dieci giorni; dell'atto del 6 luglio 2018, di numero incognito, comunicato via pec al controinteressato il 19 luglio 2018, di nuovo sollecito all'ottemperanza dell'ordinanza nel termine di dieci giorni;
- per quanto occorrer possa, dell'art. 12, commi 5 e 6 regolamento edilizio del Comune di Firenze approvato con deliberazione C.C. n. 42 del 20 luglio 2015;
- di ogni altro atto, presupposto e/o consequenziale e/o comunque connesso, anteriore e conseguente al procedimento, ancorché non conosciuto e, comunque, lesivo della posizione della ricorrente;
quanto al ricorso n. 387 del 2021:
- del provvedimento di diniego di sanatoria giurisprudenziale emesso dal Comune di Firenze n. 27/2021 dell’11 gennaio 2021, comunicato con PEC del 13 gennaio 2021, con il quale il Dirigente del Servizio Edilizia Privata - Direzione Urbanistica dello stesso Comune ha disposto il diniego di sanatoria giurisprudenziale con opere per la mancata esecuzione delle opere ordinate con ordinanza n. 589/2017;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente.
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Firenze, della sig.ra L R e del sig. G G;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2021 la dott.ssa S D F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il sig. G G è proprietario di un immobile sito in Firenze sul quale, negli anni 2010/2013, è stato eseguito un intervento di sopraelevazione in forza di d.i.a. e s.c.i.a. dichiarate inefficaci dal Comune per contrasto con il regolamento edilizio vigente all’epoca di realizzazione dei lavori.
Con ordinanza n. 589/2017 del 28 giugno 2017, il Comune di Firenze ha accolto l’istanza di sanatoria giurisprudenziale presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 12, comma 6 del regolamento edilizio comunale, ordinando all’interessato il pagamento di una sanzione pecuniaria e l’esecuzione - entro 90 giorni - di “ opere di adeguamento consistenti in: mantenimento della struttura della nuova copertura, cordolo perimetrale strutturale non demolibile, realizzando un vuoto nella porzione muraria per garantire il rispetto delle distanze fra pareti contrapposte, riconduzione di una porzione di sopraelevazione mediante trasformazione di volume pieno in loggia non praticabile per mancato diritto di affaccio ” e di “ opere di completamento consistenti in: modifiche interne e esterne all'unità immobiliare (realizzazione di cappotto interno, impianti, sostituzione dei pannelli fotovoltaici classici in pannelli integrati, modifica della finitura prospetti esterni e della copertura grigliata lato sud) ”.
Con provvedimento del 25 gennaio 2018, il termine per l’esecuzione delle opere è stato prorogato dal Comune di ulteriori 90 giorni per consentire al ricorrente di installare alcuni ponteggi sull’area adiacente all’immobile di sua proprietà e procedere così allo smontaggio della parete esterna posta a chiusura della loggia già realizzata, posto che tale operazione risultava ostacolata dall’opposizione dei proprietari del fondo confinante.
1.1. Con provvedimenti dell’8 maggio 2018 e del 6 luglio 2018, il Comune ha invece rigettato le ulteriori istanze di proroga presentate dal ricorrente, avverso le quali il sig. G ha proposto, rispettivamente, il ricorso introduttivo rubricato al n. R.G. 982/2018 e il successivo ricorso per motivi aggiunti, formulando le seguenti censure:
- violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, dal momento che il diniego di proroga non è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
- violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e contraddittorietà della determinazione negativa assunta dal Comune; e difatti, nel provvedimento sarebbe contenuta solo una sommaria ricostruzione dei passaggi procedimentali, senza alcuna indicazione in ordine alle effettive ragioni del diniego e senza tener conto di quanto rappresentato dall’interessato in sede procedimentale; il diniego, inoltre, contrasterebbe con la precedente concessione della proroga, fondata su identici presupposti di fatto, costituiti dall’opposizione dei proprietari del fondo confinante all’accesso del ricorrente sul terreno di proprietà per