TAR Firenze, sez. III, sentenza 2021-11-05, n. 202101451

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2021-11-05, n. 202101451
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202101451
Data del deposito : 5 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/11/2021

N. 01451/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00982/2018 REG.RIC.

N. 01094/2018 REG.RIC.

N. 00387/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 982 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G G, rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Cavour n. 39;

contro

Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A M e A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede legale dell’Avvocatura comunale in Firenze, Palazzo Vecchio, piazza della Signoria;

nei confronti

L R, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Paolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Paolini in Firenze, via F. Puccinotti n. 30;



sul ricorso numero di registro generale 1094 del 2018, proposto da
L R, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Paolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Paolini in Firenze, via F. Puccinotti n. 30;

contro

Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A M e A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede legale dell’Avvocatura comunale in Firenze, Palazzo Vecchio, piazza della Signoria;

nei confronti

G G, rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C C in Firenze, via Cavour n. 39;



sul ricorso numero di registro generale 387 del 2021, proposto da
G G, rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C C in Firenze, via Cavour n. 39;

contro

Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A M e A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede legale dell’Avvocatura comunale in Firenze, Palazzo Vecchio, piazza della Signoria;

nei confronti

L R, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Paolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Paolini in Firenze, via F. Puccinotti n. 30;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 982 del 2018,

A) con il ricorso originariamente proposto:

- del provvedimento di rigetto dell'istanza di proroga emesso dal Comune di Firenze prot. GP 147807/2018 dell’8 maggio 2018, comunicato con PEC del 10 maggio 2018, con il quale il Dirigente del Servizio Edilizia Privata – Direzione Urbanistica dello stesso Ente ha rigettato l'istanza di proroga del termine dei lavori di cui all'ordinanza n. 589/2017 del 28 giugno 2017, ordinando l'ottemperanza a quest'ultima entro 10 giorni dal ricevimento dell'atto, nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente;

B) con i motivi aggiunti depositati in data 30 ottobre 2018:

- del provvedimento di rigetto dell'istanza di proroga emesso dal Comune di Firenze prot. GP 223035/2018 del 6 luglio 2018, comunicato con PEC del 19 luglio 2018, con il quale il Dirigente del Servizio Edilizia Privata - Direzione Urbanistica dello stesso Ente ha rigettato l'istanza di proroga del termine dei lavori di cui all'ordinanza n. 589/2017 del 28 giugno 2018, ordinando l'ottemperanza a quest'ultima entro 10 giorni dal ricevimento dell'atto, nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente;

quanto al ricorso n. 1094 del 2018:

- dell'ordinanza n. 589/2017 del 28 giugno 2017 (conosciuta il 28 maggio 2018), con cui il Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Firenze ha ordinato, nel termine di novanta giorni, l'esecuzione di opere di adeguamento e completamento e la contestuale irrogazione di sanzione pecuniaria finalizzate al rilascio della sanatoria giurisprudenziale sull'immobile posto in Firenze, via Bronzino n. 56, di proprietà del sig. G G;

- per quanto occorrer possa, quali provvedimenti consequenziali, dell'atto, di numero e data incogniti, di proroga del termine per l'esecuzione delle suddette opere fino al 22 marzo 2018;
dell'atto prot. GP 147807/2018 dell'8 maggio 2018 di sollecito all'ottemperanza dell'ordinanza nel termine di dieci giorni;
dell'atto del 6 luglio 2018, di numero incognito, comunicato via pec al controinteressato il 19 luglio 2018, di nuovo sollecito all'ottemperanza dell'ordinanza nel termine di dieci giorni;

- per quanto occorrer possa, dell'art. 12, commi 5 e 6 regolamento edilizio del Comune di Firenze approvato con deliberazione C.C. n. 42 del 20 luglio 2015;

- di ogni altro atto, presupposto e/o consequenziale e/o comunque connesso, anteriore e conseguente al procedimento, ancorché non conosciuto e, comunque, lesivo della posizione della ricorrente;

quanto al ricorso n. 387 del 2021:

- del provvedimento di diniego di sanatoria giurisprudenziale emesso dal Comune di Firenze n. 27/2021 dell’11 gennaio 2021, comunicato con PEC del 13 gennaio 2021, con il quale il Dirigente del Servizio Edilizia Privata - Direzione Urbanistica dello stesso Comune ha disposto il diniego di sanatoria giurisprudenziale con opere per la mancata esecuzione delle opere ordinate con ordinanza n. 589/2017;

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente.


Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Firenze, della sig.ra L R e del sig. G G;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2021 la dott.ssa S D F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il sig. G G è proprietario di un immobile sito in Firenze sul quale, negli anni 2010/2013, è stato eseguito un intervento di sopraelevazione in forza di d.i.a. e s.c.i.a. dichiarate inefficaci dal Comune per contrasto con il regolamento edilizio vigente all’epoca di realizzazione dei lavori.

Con ordinanza n. 589/2017 del 28 giugno 2017, il Comune di Firenze ha accolto l’istanza di sanatoria giurisprudenziale presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 12, comma 6 del regolamento edilizio comunale, ordinando all’interessato il pagamento di una sanzione pecuniaria e l’esecuzione - entro 90 giorni - di “ opere di adeguamento consistenti in: mantenimento della struttura della nuova copertura, cordolo perimetrale strutturale non demolibile, realizzando un vuoto nella porzione muraria per garantire il rispetto delle distanze fra pareti contrapposte, riconduzione di una porzione di sopraelevazione mediante trasformazione di volume pieno in loggia non praticabile per mancato diritto di affaccio ” e di “ opere di completamento consistenti in: modifiche interne e esterne all'unità immobiliare (realizzazione di cappotto interno, impianti, sostituzione dei pannelli fotovoltaici classici in pannelli integrati, modifica della finitura prospetti esterni e della copertura grigliata lato sud) ”.

Con provvedimento del 25 gennaio 2018, il termine per l’esecuzione delle opere è stato prorogato dal Comune di ulteriori 90 giorni per consentire al ricorrente di installare alcuni ponteggi sull’area adiacente all’immobile di sua proprietà e procedere così allo smontaggio della parete esterna posta a chiusura della loggia già realizzata, posto che tale operazione risultava ostacolata dall’opposizione dei proprietari del fondo confinante.

1.1. Con provvedimenti dell’8 maggio 2018 e del 6 luglio 2018, il Comune ha invece rigettato le ulteriori istanze di proroga presentate dal ricorrente, avverso le quali il sig. G ha proposto, rispettivamente, il ricorso introduttivo rubricato al n. R.G. 982/2018 e il successivo ricorso per motivi aggiunti, formulando le seguenti censure:

- violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, dal momento che il diniego di proroga non è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;

- violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e contraddittorietà della determinazione negativa assunta dal Comune;
e difatti, nel provvedimento sarebbe contenuta solo una sommaria ricostruzione dei passaggi procedimentali, senza alcuna indicazione in ordine alle effettive ragioni del diniego e senza tener conto di quanto rappresentato dall’interessato in sede procedimentale;
il diniego, inoltre, contrasterebbe con la precedente concessione della proroga, fondata su identici presupposti di fatto, costituiti dall’opposizione dei proprietari del fondo confinante all’accesso del ricorrente sul terreno di proprietà per il completamento delle opere;

- violazione dell’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 9 del regolamento edilizio del Comune di Firenze, in forza dei quali il termine di ultimazione dei lavori può essere prorogato per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, costituiti - nel caso di specie - dall’opposizione manifestata dai proprietari del terreno confinante.

1.2. Nel frattempo, con ricorso rubricato al n. R.G. 1094/2018, la sig.ra R L, proprietaria di un edificio e del relativo resede, posto al confine con la proprietà del sig. G, ha impugnato, assieme agli altri atti indicati in epigrafe, l’ordinanza n. 589/2017 con la quale il Comune ha ordinato l’esecuzione delle opere di adeguamento e completamento sopra descritte, ai fini della sanatoria.

Avverso detto provvedimento sono state formulate le seguenti doglianze:

- violazione delle norme del regolamento edilizio comunale e dell’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 che prescrivono le distanze tra edifici, dal momento che la loggia prevista dal progetto e dall’ordinanza consentirebbe l’affaccio sulla proprietà della ricorrente, stante la presenza di una ringhiera e di aperture nella parete frontistante;
violazione dell’art. 905 c.c., poiché un lato della loggia, comunque, si troverebbe ad una distanza inferiore rispetto a quella prescritta per le opere che permettono l’affaccio sul fondo altrui;

- violazione dell’art. 40 del regolamento edilizio del Comune di Firenze, atteso che l’edificio di proprietà del sig. G, nella parte in cui lo stesso è stato sopraelevato, si troverebbe ad una distanza inferiore a 5 metri dal confine con la proprietà altrui;

- violazione dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, poiché mancherebbe il titolo paesaggistico per la realizzazione dell’intervento di sopraelevazione, giacché - una volta dichiarata inefficace la d.i.a. del 2010, che tale intervento doveva legittimare - avrebbe perso efficacia anche l’autorizzazione paesaggistica n. 142/2010 rilasciata in quella sede;

- violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, violazione degli artt. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e 209 della L.R.T. n. 65/2014 e violazione dei principi di legalità, tipicità e nominatività, atteso che l’istituto della così detta sanatoria giurisprudenziale - prevista dall’art. 12, commi 5 e 6 del regolamento edilizio del Comune di Firenze e di cui l’ordinanza n. 589/2017 costituisce concreta attuazione - consente la regolarizzazione postuma di interventi contrastanti con la normativa urbanistico-edilizia sia al momento iniziale della loro realizzazione, sia al momento di presentazione dell’istanza;

- violazione dello stesso art. 12 del regolamento edilizio, posto che nel caso di specie le opere di adeguamento non sarebbero finalizzate a rendere conformi particolari e localizzati aspetti, né il Comune avrebbe dato conto dell’assenza di un interesse pubblico al ripristino dei beni e dei luoghi.

1.3. Infine, con ricorso iscritto al n. R.G. 387/2021, il sig. G ha impugnato il provvedimento finale di diniego della sanatoria giurisprudenziale n. 27/2021, adottato dal Comune una volta constatata la mancata ultimazione delle opere di adeguamento e di completamento nel termine prescritto.

Avverso detto provvedimento sono stati prospettati i seguenti motivi:

- carenza di motivazione, atteso che l’amministrazione non avrebbe indicato in modo adeguato le ragioni poste a sostegno della propria decisione e, in particolare, non avrebbe puntualmente dedotto in ordine a quanto rappresentato dal ricorrente in sede procedimentale, come prescritto dall’art. 10 della l. n. 241/1990;
l’amministrazione, in particolare, non avrebbe tenuto conto del fatto che la loggia è stata quasi interamente realizzata dal ricorrente mediante l’esecuzione delle opere interne all’edificio, come prescritto dall’ordinanza n. 589/2017, che la mancata rimozione del pannello esterno, invece, dipenderebbe soltanto dall’illegittima opposizione della proprietaria confinante e che non sussisterebbe pertanto una situazione di oggettiva ed insuperabile impossibilità alla realizzazione delle opere;
il Comune, inoltre, non avrebbe considerato che la sopraelevazione, nel caso di specie, non avrebbe comportato la violazione delle norme sulle distanze tra edifici, essendo stata realizzata sulla linea verticale di un manufatto preesistente, costruito dalla sig.ra R in aderenza al muro di confine tra le due proprietà;

- carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, giacché l’amministrazione non avrebbe accertato l’effettivo stato dei lavori di apertura della loggia, che sarebbero stati eseguiti quasi interamente, residuando soltanto lo smontaggio dell’ultimo pannello di partizione verticale esterna, reso impossibile dalla illegittima opposizione della sig.ra R;

- violazione di legge, perché l’amministrazione non avrebbe tenuto conto del fatto che la sig.ra R sarebbe obbligata ex art. 843 c.c. a consentire l’accesso ed il passaggio nella sua proprietà per l’esecuzione dei lavori sulla proprietà confinante del sig. G;
non sussisterebbe dunque una situazione di oggettiva ed insuperabile impossibilità alla realizzazione delle opere di adeguamento, ben potendo il sig. G adire l’autorità giudiziaria per ottenere il rispetto di tale disposizione e rimuovere così ogni ostacolo alla completa esecuzione delle opere prescritte con l’ordinanza n. 589/2017;

- violazione e falsa applicazione delle disposizioni di legge e delle norme di cui al regolamento edilizio comunale in materia di distanze tra edifici, posto che nel caso di specie la sopraelevazione sarebbe stata legittimamente realizzata dal ricorrente sulla linea verticale di un manufatto preesistente, costruito dalla sig.ra R in aderenza al muro di confine tra le due proprietà.

2. Il Comune di Firenze si è costituito in giudizio nei tre ricorsi, chiedendone la reiezione.

3. Il sig. G si è costituito, in qualità di controinteressato, nel ricorso promosso dalla sig.ra R;
viceversa, la sig.ra R si è costituita nei giudizi proposti dal sig. G.

4. E’ stata fissata l’udienza pubblica del 21 settembre 2021 per la trattazione nel merito delle tre cause, all’esito della quale, sentite le parti come da verbale, le stesse sono state trattenute per la decisione.

DIRITTO

1. Va innanzi tutto disposta la riunione dei tre giudizi, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.

Ed invero, con il ricorso promosso dalla sig.ra R è stata impugnata l’ordinanza n. 589/2017, con la quale il Comune ha ingiunto al sig. G di eseguire opere di adeguamento e completamento, quale condizione per la concessione del provvedimento finale di sanatoria giurisprudenziale ex art. 12 del regolamento edilizio comunale;
con i due ricorsi promossi dal sig. G, invece, sono stati impugnati gli atti con i quali l’amministrazione ha negato la proroga del termine di ultimazione delle opere di adeguamento e, conseguentemente, il rilascio della sanatoria.

E’ opportuno, pertanto, esaminare congiuntamente le tre impugnazioni, atteso che i provvedimenti impugnati appartengono ad una stessa sequenza procedimentale e coinvolgono i medesimi soggetti pubblici e privati;
senza contare che l’esito di ciascuno dei sopra detti giudizi è destinato ad incidere sull’esito degli altri.

2. Per ragioni di ordine logico il Collegio ritiene di esaminare in via prioritaria il ricorso n. R.G. 387/2021, promosso dal sig. G avverso il provvedimento finale di diniego della sanatoria giurisprudenziale, adottato dal Comune a conclusione del procedimento, una volta ritenuti insussistenti i presupposti per concedere al richiedente ulteriori proroghe e definitivamente accertata la mancata ultimazione delle opere di adeguamento e completamento prescritte.

3. Le censure sollevate con il gravame, che possono essere esaminate congiuntamente per ragioni di connessione, sono prive di pregio.

L’art. 12 del regolamento edilizio comunale vigente all’epoca di presentazione della domanda di sanatoria, rubricato “ Opere non sanabili, opere non soggette a sanatoria, Sanatoria giurisprudenziale ”, al comma 5 prevedeva l’istituto della così detta “sanatoria giurisprudenziale”, volto a consentire la regolarizzazione postuma di interventi realizzati in assenza di titolo e non conformi agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti al momento dell’esecuzione, ma conformi alla disciplina vigente al momento della richiesta di sanatoria e al momento del rilascio dell’atto sanante.

Al comma 6 la citata disposizione disciplinava, inoltre, la così detta “sanatoria giurisprudenziale con opere di adeguamento”, stabilendo che “ Nel caso in cui la sanatoria giurisprudenziale non sia ottenibile perché le opere, al momento della presentazione della istanza, siano difformi dalla vigente disciplina urbanistico-edilizia, per particolari e localizzati aspetti e in assenza di un pubblico interesse alla rimessa in pristino delle opere abusivamente realizzate e non conformi alla vigente disciplina urbanistico-edilizia, le opere di adeguamento sono oggetto di ordinanza che assegna al richiedente un congruo termine per l’esecuzione di quanto necessario a rendere l’intervento, quand'anche non finito, conforme alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi vigenti ”.

La prima disposizione, dunque, consentiva la sanatoria di interventi edilizi eseguiti in assenza di titolo e contrastanti con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro realizzazione, ma divenuti nel tempo compatibili con le previsioni sopravvenute.

Nel caso previsto dal comma 6, invece, si ammetteva la sanatoria di interventi non conformi né alla disciplina vigente al momento della loro esecuzione, né a quella vigente al momento della presentazione dell’istanza, a condizione, però, che si procedesse all’adeguamento postumo delle opere, secondo le indicazioni fornite dall’amministrazione comunale con apposita ordinanza.

Come già evidenziato da questa stessa sezione in una recente sentenza, l’istituto appena richiamato ha natura eccezionale e derogatoria rispetto al principio fondamentale della così detta doppia conformità operante in materia di sanatoria degli interventi edilizi abusivi, ricavabile dagli artt. 36 e 37 del d.P.R. n. 380/2001, e sancito per assicurare l'assoluto rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l'arco temporale compreso tra la realizzazione dell'opera e la presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento di conformità (cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, sent. n. 1160, 6 settembre 2021;
T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 2 marzo 2021, n. 1384;
Cons. Stato, sez. VI, 4 gennaio 2021, n. 43).

Tale istituto, pertanto, deve ritenersi di stretta interpretazione e richiede il pedissequo rispetto delle condizioni dettate dall’amministrazione procedente.

In particolare, la puntuale ed esatta realizzazione degli interventi di adeguamento indicati dal Comune e il rispetto del termine previsto dall’ordinanza, costituiscono condizione essenziale per il rilascio della sanatoria di cui all’art. 12, comma 6 del regolamento edilizio, giacché solo per questa via l’intervento realizzato abusivamente torna ad essere conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, entro un termine ragionevole e certo stabilito dall’amministrazione.

L’ordinanza n. 589/2017, per quanto qui interessa, prevedeva il “ mantenimento della struttura della nuova copertura, cordolo perimetrale strutturale non demolibile, realizzando un vuoto nella porzione muraria per garantire il rispetto delle distanze fra pareti contrapposte, riconduzione di una porzione di sopraelevazione mediante trasformazione di volume pieno in loggia non praticabile per mancato diritto di affaccio ” e concedeva un termine di 90 giorni per l’ultimazione delle opere.

Come evidenziato in premessa, a fronte della richiesta presentata dal sig. G, il Comune, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ha peraltro prorogato il termine originariamente previsto, concedendo ulteriori 90 giorni.

Ciononostante, le opere non sono state completate tempestivamente e il Comune ha pertanto negato il rilascio della sanatoria.

Il presupposto del diniego è dunque costituito dal dato oggettivo della mancata integrale esecuzione delle opere di adeguamento prescritte, nel termine perentorio complessivamente assegnato.

A nulla rileva il fatto che manchi la sola rimozione del pannello esterno che chiude la loggia, dovendo essere assicurata la realizzazione di tutte le opere previste nell’ordinanza n. 589/2017, che nel loro complesso assicurano il rispetto delle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti. Il comma 6 dell’art. 12 del regolamento edilizio comunale prevede semplicemente che le opere di adeguamento - nella loro interezza - possano essere eseguite anche su un’opera non finita;
nessuna previsione regolamentare consente invece di realizzare gli interventi di adeguamento solo in parte.

A fronte del dato oggettivo della mancata ultimazione delle opere di completamento e adeguamento nel termine complessivo concesso dal Comune, non rileva nemmeno il fatto che lo stesso possa essere causato anche dall’opposizione della proprietaria confinante.

Senza contare che la mancata rimozione del pannello, nella fattispecie, è dipesa pure dal comportamento del proprietario, il quale avrebbe dovuto, quanto meno, promuovere azione dinanzi al giudice civile per ottenere in via coattiva l’accesso al fondo confinante, ai sensi dell’art. 843 c.c., cosa che invece non è mai avvenuta.

Del resto, a voler diversamente opinare, si finirebbe per legittimare il protrarsi, a tempo indefinito, della situazione di difformità urbanistico-edilizia che caratterizza l’intervento realizzato dal sig. G, costringendo il Comune a concedere proroghe del termine di ultimazione dei lavori fintanto che perdura l’opposizione della proprietaria confinante e l’inerzia del ricorrente nel rimuovere tale ostacolo con gli strumenti messi a sua disposizione dall’ordinamento. L’azione dell’amministrazione si troverebbe quindi ad essere ostacolata, se non addirittura paralizzata, da una controversia tra vicini, con inevitabile ed inammissibile pregiudizio per gli interessi pubblici sottesi al corretto esercizio dell’attività edilizia da parte dei privati.

Né la concessione di un prima proroga obbligava l’amministrazione a concederne di nuove, senza poter modificare le proprie determinazioni;
anzi, a ben vedere proprio il protrarsi della situazione di contrasto delle opere realizzate abusivamente rispetto alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti rende legittimo il diniego di ulteriori dilazioni e l’adozione del provvedimento finale di rigetto della sanatoria.

Nel caso di specie, inoltre, il termine concesso per l’esecuzione delle opere di adeguamento, tenuto conto della loro effettiva consistenza, non appare né irragionevole, né incongruo, posto che - complessivamente - sono stati assegnati 180 giorni;
in questo arco temporale il ricorrente avrebbe potuto realizzare l’intervento e, quanto meno, attivare i rimedi civilistici finalizzati ad ottenere l’accesso sul fondo dei vicini necessario per l’ultimazione dei lavori.

A quanto precede si aggiunga che i profili di censura attinenti alla presunta legittimità della sopraelevazione originariamente eseguita - che a dire del ricorrente sarebbe stata rispettosa delle norme sulle distanze tra edifici - sono tardive e inammissibili, poiché riguardano i provvedimenti con i quali il Comune ha dichiarato inefficaci la d.i.a. e la s.c.i.a. presentate per la realizzazione di tale intervento, rispetto ai quali il sig. G ha prestato piena acquiescenza, e non il diniego di sanatoria giurisprudenziale del quale oggi si controverte.

In conclusione, il provvedimento con il quale il Comune ha negato la sanatoria è supportato da idonea motivazione, poiché in esso sono indicate le ragioni che - all’esito di un articolato iter procedimentale - hanno portato al rigetto dell’istanza e le norme di cui si è fatta applicazione. Sono espressamente richiamate anche le considerazioni svolte dal ricorrente in sede procedimentale che - alla luce della complessiva motivazione contenuta nell’atto - non sono state tuttavia ritenute idonee a superare il dato oggettivo della mancata ultimazione delle opere di adeguamento entro il termine assegnato dall’amministrazione.

3.1. In conclusione il ricorso n. R.G. 387/2021 è infondato e va respinto.

4. Fermo restando quanto appena rilevato, il ricorso n. R.G. 982/2018 e i relativi motivi aggiunti, proposti dal sig. G avverso i dinieghi di proroga, devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, posto che gli stessi sono stati comunque superati con l’adozione del provvedimento conclusivo di diniego della sanatoria.

5. Le spese di lite relative ai ricorsi nn. R.G. 982/2018 e 387/2021, entrambi promossi dal sig. G, devono essere liquidate a favore del Comune secondo il criterio della soccombenza, nella misura indicata nel dispositivo.

Le stesse, invece, possono essere compensate nei confronti della controinteressata, sig.ra R, in considerazione dell’attività defensionale svolta e delle peculiarità del caso di specie.

6. Stante il rigetto del ricorso n. R.G. 387/2021, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse anche il ricorso n. R.G. 1094/2018, promosso dalla sig.ra R avverso l’ordinanza comunale n. 589/2017, con la quale è stata disposta l’esecuzione di opere di adeguamento per la sanatoria degli interventi realizzati dal sig. G sull’immobile di sua proprietà.

Le spese del giudizio devono seguire la virtuale soccombenza delle parti resistenti.

A tal riguardo, è sufficiente evidenziare che la censura con la quale la ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’istituto della sanatoria giurisprudenziale, previsto dall’art. 12 del regolamento edilizio del Comune di Firenze nella formulazione vigente all’epoca di presentazione dell’istanza da parte del sig. G, è meritevole di positivo apprezzamento.

Ciò in ragione di quanto evidenziato dalla più recente e ormai costante giurisprudenza, secondo cui “ l'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, nel disciplinare l'accertamento di conformità, ossia quello strumento attraverso cui si consente la sanatoria di opere realizzate in assenza di titolo edilizio, ma conformi alla normativa applicabile, richiede che gli interventi abusivi siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al tempo della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della istanza di sanatoria (cfr. Cons. St., sez. VI, 3194/2016;
Cons. St., sez VI, 5 giugno 2015 n. 2784;
Cons. St., sez IV, 26 aprile 2006, n. 2306;
Corte Cost., 29 maggio 2013, n. 101), non potendosi affatto accogliere l'istituto della c.d. sanatoria giurisprudenziale, la cui attuale praticabilità è stata da tempo esclusa dalla giurisprudenza (cfr. Cons. St., sez. VI, 3194/2016;
Cons. St., sez VI, 5 giugno 2015 n. 2784;
Cons. St., sez IV, 26 aprile 2006, n. 2306;
Corte Cost., 29 maggio 2013, n. 101).

Tale approdo che richiede la verifica della "doppia conformità" deve considerarsi principio fondamentale nella materia del governo del territorio, in quanto adempimento "finalizzato a garantire l'assoluto rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l'arco temporale compreso tra la realizzazione dell'opera e la presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento di conformità" (cfr. Corte Cost. n. 232 del 2017)” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 gennaio 2021, n. 43;
cfr. anche T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 2 marzo 2021, n. 1384;
T.A.R. Toscana, sez. III, 1 settembre 2020, n. 1033).

Per tali ragioni, il Comune di Firenze e il controinteressato sig. G devono essere condannati al pagamento delle spese di giudizio e al rimborso del contributo unificato a favore della ricorrente, nella misura di cui al dispositivo.

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