TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2022-01-28, n. 202200062
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Pubblicato il 28/01/2022
N. 00062/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00983/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 983 del 2015, proposto da
-A N (poi deceduta), rappresentata e difesa dagli avvocati L C, M T, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari n.17;
- L B (erede), rappresentato e difeso dall'avvocato M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Alghero, non costituito in giudizio;
per la condanna dell' Amministrazione resistente al RISARCIMENTO DEI DANNI CONSEGUENTI IL “RITARDO nella RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE” (divenute “zone bianche” per intervenuta scadenza, ex legge 167/1962, di vincoli preordinati all'esproprio) quantificato in relazione a parametri di zona B, in considerazione della ritenuta loro vocazione edificatoria residenziale, con maggiorazione volumetrica per Hotel;
danni che sarebbero conseguenti all’omessa ripianificazione successivamente alla declaratoria dell’ illegittimità del “silenzio – inadempimento” del Comune di Alghero in relazione all’ istanza a provvedere notificata dalla ricorrente in data 26.6.2003 e successiva diffida a provvedere, notificata in data 28.4.2004;
circostanza che ha costretto la ricorrente a chiedere l'accertamento giudiziale dell'obbligo del Comune di Alghero di “integrare” il vigente strumento urbanistico con riguardo all’area di proprietà della ricorrente, obbligo disatteso nonostante le pronunzie assunte dal Tar, anche in sede di ottemperanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2021 la dott.ssa Grazia Flaim e udito il legale parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente Angela N era la proprietaria di terreni (poi trasferiti mortis causa a Beltramo Luigi) siti in Alghero, Via Liguria angolo via Caprera (già loc. Orti di Cuguttu ) distinti in catasto al Foglio 61, Mappali 1304- 1337- 1338 (ex 747 sub a- 636 sub a), come individuati e descritti nel titolo di provenienza (atto notarile Dott. Mario De Martini, Rep. 84307 Fasc. 16744 18.06.1970 e successivo Verbale di divisione, sotto forma di Conciliazione Giudiziale Tribunale di Sassari RGAC n.1851/96 del 28.01.2003 e relativi allegati).
Questi terreni, che la ricorrente ritiene a vocazione edificatoria, erano stati classificati dal P.R.G. del Comune di Alghero, approvato con Decreto Assessorato Urbanistica del 5.11.1984, n. 1427/U, parte come “ strada di PRG e parte PEEP ex L. 167/62 ” (così come indicato nel certificato di destinazione urbanistica).
Riferisce la ricorrente che il contesto urbano è la zona del “ Lido di Alghero ” ove le costruzioni ricadono in “ Zona BH ” con premialità volumetrica per la realizzazione di “strutture alberghiere ”.
Scaduto il vincolo preordinato all’esproprio veniva presentata, dal legale della proprietaria, il 18 gennaio 1996, un'istanza di “ riclassificazione ”, notificata al Comune di Alghero in data 20.1.1996.
Il Comune di Alghero riscontrava la richiesta impegnandosi, con nota del 9.2.1996 prot. 2663, a provvedere alla “ riqualificazione ” delle aree.
In mancanza di soluzione seguivano ulteriori diffide, da parte della proprietà, al Comune di Alghero;riferisce parte ricorrente, in particolare:
-in data 4.3.1997, notificata in data 10.3.1997;
-in data 4.2.2003, notificata il 22.2.2003;
-in data 28.4.2004, notificata il 30.4.2004;
e in data 26.10.2004.
I terreni (di 6.309 mq.) sono collocati a ridosso della prima parallela dietro la spiaggia cittadina, nella parte residenziale turistica dell’abitato di Alghero, in zona Lido, e la proprietà aspira a poter renderli edificabili .
L’area era soggetta ai vincoli restrittivi preordinati all'espropriazione per effetto del provvedimento originario di approvazione del vincolo PEEP, ex lege 167/1962, contenuto nella deliberazione G.M. 416 del 28.6.1975, del Consiglio Comunale n. 14 del 4.7.1975 e del Decreto Presidente Giunta Regionale RAS n. 178 del 18.6.1976.
Questi vincoli sono decaduti e divenuti inefficaci per l'avvenuto decorso del termine quinquennale ex art 2 L. 19.11.1968, n. 1187 ed ex art. 38 L. 22.10.1971 n. 865 e art. 8 e 9 L. 18.04.1962 n. 167. Quindi " aree bianche ", prive di qualificazione urbanistica, ex art. 4 della Legge n. 10 del 28.01.1977.
La sig.ra N ha diffidato l 'amministrazione Comunale ad “ integrare lo strumento urbanistico ” attribuendo ai terreni, situati in zona Lido, destinazione civile e turistica (BH, residenziale e hotel) con indice 2,5 mq/mc, elevabile sino a 5 mc/mq con la procedura di deroga.
Sul presupposto che le aree avessero indubbia vocazione edificatoria.
Per contrapporsi all’inerzia del Comune la proprietaria si è attivata proponendo ricorso al TAR Sardegna ( RG n. 111/2005), che è stato definito con la sentenza n. 551/2005, che ha accertato la situazione di illegittimità, per omesso intervento del Comune, in riferimento al sussistente obbligo di “ riqualificazione urbanistica ” delle aree, con contenuti di scelta non vincolati, ma discrezionali, tipici del potere di esercizio dell’attività programmatoria.
La sentenza è stata notificata all 'amministrazione, unitamente alla diffida ad ottemperare, ma il Comune di Alghero non ha adempiuto.
Conseguentemente è stato coltivato dall’interessata un giudizio per l'ottemperanza del giudicato.
Il Tar, rilevato che persisteva il silenzio dell’ Amministrazione, con sentenza n. 28/2006 ha ordinato al Comune di Alghero di provvedere, entro il termine di 30 giorni. Ed è stato nominato, anche, quale Commissario ad acta, il Dirigente della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia della Regione Sardegna per adempiere, in concreto, alla precedente sentenza n. 551/2005 del TAR Sardegna, nell'ulteriore termine di 90 giorni.
Con Delibera n. 53 del 7.11.2006 (pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Alghero in data 20.11.2006, non notificata o comunicata, ma conosciuta solo a seguito di accesso agli atti del 7.12.2006) il Consiglio Comunale ha disposto l’ attuazione della sentenza del Tar Sardegna n. 551/2005 con “ Integrazione disciplina urbanistica dell'area di proprietà della signora N in località Cuguttu " .
La delibera del C.C. 53/2006 ha conferito, in sede di (sola) adozione, la disciplina urbanistica dell’ area adottando una variante al vigente PRG con “ riclassificazione ” in zona “ G9 servizi generali ”, con indice territoriale massimo di 0,01 mc/mq ed ulteriori prescrizioni limitative, senza Piano di iniziativa pubblica.
A tale delibera di (mera) adozione non è poi seguita l’ approvazione, in sede definitiva.
La signora N ha impugnato la delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 2006 lamentando la violazione/elusione del giudicato contenuto della sentenza del TAR Sardegna n. 551 del 25 marzo 2005 in merito alla “ riqualificazione ”, non satisfattiva, ritenendo la destinazione ipotizzata punitiva ed illogica.
Il TAR , con sentenza 768 del 14 maggio 2015 (decisione del ricorso n. 51 del 2007), ha affermato che " il silenzio serbato dal Sindaco sull'istanza della ricorrente, volta ad ottenere provvedimenti urbanistici necessari e conseguenti alla decadenza di vincoli previsti dal piano regolatore generale, debitamente fatto constatare mediante atto di diffida, comporta inadempimento all'obbligo di provvedere in quanto, dilatando nel tempo la doverosa integrazione del piano e privando il territorio del necessaria ed organico disegno urbanistico, lascia la proprietà privata in uno stato indefinito di incertezza, con effetto surrettizio analogo al vincolo decaduto".
Inoltre " l'accertamento giudiziale dell'illegittimità dell'inerzia del Comune, attivato mediante il procedimento del silenzio rifiuto, ha l'effetto di imporre al Comune l'obbligo di integrare la disciplina urbanistica vigente, nell'ambito delle proprie scelte discrezionali ."
Dopo la pubblicazione della delibera di adozione, finalizzata a consentire la proposizione di osservazioni, l’ iter procedimentale non è stato completato con la sua definitiva approvazione e pubblicazione del nuovo atto painificatorio (con destinazione a servizi generali).
Dunque la delibera n. 53/2006 non ha determinato e concretizzato l'effetto di dare una nuova “ classificazione urbanistica ” all'area privata, permanendo la medesima situazione di inadempimento da parte dell'amministrazione comunale.
Stante la persistente omissione è stato reiterato l’obbligo al Comune di Alghero di integrare la disciplina urbanistica vigente.
In considerazione della condotta dilatoria serbata dal Comune la sentenza 768/2015 fissava, per l'adempimento, un “nuovo termine ultimativo 90 giorni” per l'adozione dei provvedimenti comunali.
Inoltre, in applicazione dell'art. 114, comma 4, lett. e), del cpa, la sentenza ha determinato, in euro 50, l'indennità che l’amministrazione avrebbe dovuto corrispondere alla ricorrente per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'esecuzione della sentenza (oltre a porre a carico della PA le spese del giudizio).
In mancanza di riqualificazione (nel senso, ritenuto da parte ricorrente, “ conforme alla vocazione edificatoria turistica ” del terreno), la proprietà ha agito con la notifica di questo ricorso (n. 983/2015), a contenuto esclusivamente risarcitorio, depositato il 17.12.2015.
La domanda di condanna al pagamento di (ingenti) danni (oltre 3 milioni di euro) è stata correlata al comportamento omissivo dell'amministrazione nel riqualificare, come “ residenziale-alberghiera ”, l’area di circa 6.000 mq., ricostruendo le voci di danno in modo parametrato alla mancata possibilità di realizzazione di 33 appartamenti e 33 box (con relative rendite).
In sostanza la prospettata inerzia amministrativa avrebbe pregiudicato la posizione della proprietaria, in relazione allo sfruttamento “edilizio” delle aree (ritenuto pacifico in considerazione del “contorno” edificato), determinando fonte di ingenti danni, per la mancata realizzazione di edifici residenziali (con perdita delle locazioni da appartamenti e box).
Si evidenzia, fin d’ora, che la situazione di illegittimità è venuta meno con l’avvio del procedimento di ripianificazione (il 25 maggio 2015, da parte della Giunta con delibera n. 160), con l’adozione della variante (CC n. 78 del 19.12.2016) e la sua approvazione (CC n. 77 del 28.12.2017);dichiarata coerente dalla Regione con determinazione n. 526 del 5.4.2018.
Nelle more di tale procedimento la ricorrente (e, poi, il suo erede) ha chiesto con questo ricorso (radicato nel dicembre 2015) il risarcimento dei danni per mancata ripianificazione dell’area, chiedendo (cfr. conclusioni):
A)“ dichiarare 1 'obbligo da parte dell’'amministrazione comunale di Alghero di RISARCIRE la ricorrente per effetto dell’'inutile originaria apposizione del vincolo preordinato all’esproprio come da Decreto Assessorato Urbanistica del 05.11.1984, n. 1427/U, parte come strada di PRO e parte PEEP ex L. 167/62 divenuta nel tempo inefficace;
B) dichiarare 1'obbligo da parte dell'amministrazione comunale di Alghero di RISARCIRE la ricorrente per effetto della OMESSA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA O OMESSA INTEGRAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO PER I TERRENI IN OGGETTO, a far data dal 1975, in subordine dal 1989 (e cioè dallo scadere del vincolo quinquennale apposto nel 1984) o in ulteriore subordine a far data dalla prima diffida inoltrata nel 1996;oppure, in ulteriore subordine a far data dalla data che verrà ravvisata dal Giudice Amministrativo adito;
C) condannare per l'effetto di quanto sopra il comune di Alghero AL