TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-04-17, n. 202407532
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Testo completo
Pubblicato il 17/04/2024
N. 07532/2024 REG.PROV.COLL.
N. 16403/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 16403 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A C e G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. A C in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;
contro
Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell’interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentate pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. G Callipo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Roberta Amendola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- del decreto del Presidente della Repubblica del 28 giugno 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 178 del 1° agosto 2023 ai sensi dell’art. 143 Tuel;
- della relazione del Ministro dell’interno;
- della relazione omissata della Prefettura di Cosenza del 26 aprile 2023;
- della deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 giugno 2023;
- della non conosciuta relazione della Commissione di accesso;
- di ogni atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale;
per quanto riguarda i motivi aggiunti :
del silenzio-inadempimento sull’istanza di accesso presentata il 1 ° dicembre 2023, a mezzo pec, alla Prefettura di Catanzaro e per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente ad avere pieno accesso alla documentazione richiesta con l’istanza di cui sopra, nonché per la condanna all’esibizione, ex art. 116 c.p.a., di tutta la documentazione oggetto della menzionata istanza formulata in data 1° dicembre 2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’interno, nonché del Comune di -OMISSIS-;
Visto l’atto di intervento dell’a.s.d. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 il dott. M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. A seguito di trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’odierno ricorrente ha proposto dinanzi a questo Tribunale le proprie doglianze avverso il provvedimento di scioglimento – ai sensi dell’art. 143 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel) – del Comune di -OMISSIS-, ente di cui risultava sindaco sino all’intervento statale risolutorio.
2. Si sono costituite in resistenza le amministrazioni intimate.
2.1. Del pari si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-, cui l’atto di trasposizione era stato notificato dall’esponente.
3. Con successivo ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha spiegato ulteriori censure contro il provvedimento di scioglimento ( rectius , avverso la relazione istruttoria della commissione d’accesso), nonché impugnato il silenzio-inadempimento sull’istanza di accesso agli atti della Prefettura in forza dei quali veniva emanato il decreto di commissariamento.
4. In vista della trattazione in pubblica udienza, è intervenuta ad adiuvandum l’associazione sportiva dilettantistica (a.s.d.) -OMISSIS-, che si è unita alle conclusioni della parte ricorrente.
5. Tutte le parti hanno depositato documenti e memorie, nonché illustrato le rispettive posizioni durante la discussione all’udienza pubblica del 10 aprile 2024, all’esito della quale il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.
6. Il fascicolo non è compiutamente istruito, sicché appare necessario adottare gli opportuni provvedimenti sul punto.
7. Preliminarmente, però, risulta necessario definire le questioni inerenti all’intervento nel presente giudizio, essendo stata eccepita da parte ricorrente l’inammissibilità della costituzione del Comune di -OMISSIS-; specularmente, le amministrazioni statali hanno eccepito l’inammissibilità dell’intervento dell’a.s.d. -OMISSIS-. Per tali questioni la causa è già matura per la decisione, non risultando necessarî ulteriori approfondimenti istruttorî.
7.1. L’eccezione del ricorrente è infondata; viceversa, va accolta quella sollevata dall’Avvocatura dello Stato.
7.2. In particolare, quanto alla posizione del Comune di -OMISSIS-, va osservato come esso non sia direttamente inciso dal provvedimento di scioglimento degli organi locali: ed infatti, legittimati a ricorrere sono le persone fisiche già titolari o componenti degli organi disciolti. Inoltre, considerato che l’atto gravato non è emanato dall’ente locale, appare chiaro come nelle controversie avverso i provvedimenti di cui all’art. 143 Tuel il Comune non rappresenti una parte necessaria.
7.3. Nondimeno, risulta sussistente un interesse qualificato alla conservazione degli atti impugnati e, quindi, alla partecipazione al presente giudizio (pacificamente ammessa dalla giurisprudenza, v. recentemente, Tar Lazio, sez. I, 5 marzo 2024, n. 4419): difatti l'eventuale accoglimento del ricorso determinerebbe l’annullamento degli atti di scioglimento dell’amministrazione comunale con conseguente decadenza della commissione straordinaria – cui è, allo stato, affidata la gestione dell’ente locale – e la cui posizione è perciò collegata e, insieme, subalterna rispetto a quella dell’amministrazione centrale resistente. Quanto esposto è sufficiente per legittimare la partecipazione del Comune nel presente giudizio.
7.4. Passando