TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-11-13, n. 202300889
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Pubblicato il 13/11/2023
N. 00889/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00261/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 261 del 2022, proposto da
Azienda Agricola Beltramino Pier Giorgio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati P B e C A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della comunicazione AGEA n. INL33-04484295-P Prot. n. AGEA.AGEA.2021.0042116 avente ad oggetto «regime quote latte – versamento del prelievo esigibile» con riferimento l'annata 2007/08 per l'importo di euro 67.451,41 notificata via posta raccomandata in data successiva al 3 gennaio 2022;
- e in ogni caso, per l'accertamento dell'intervenuta prescrizione dell'eventuale debito residuo a titolo di prelievo supplementare in capo all'azienda agricola ricorrente con riferimento all'annata 2007/08.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2023 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, produttrice di latte vaccino, in data successiva al 3.1.2022 si è vista notificare da Agea la comunicazione del prelievo relativo all’annata 2007/2008, per l’importo di euro 67.451,41.
Avverso tale atto l’interessata è insorta deducendo:
1)contrasto tra normativa interna e quella comunitaria in relazione alla determinazione del prelievo supplementare;
2) eccesso di potere per carenza di istruttoria e come conseguenza della violazione della legge penale con riferimento agli artt. 479 e 323 c.p.;violazione dell’art. 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della Cedu;contrasto con gli esiti dell’istruttoria svolta in sede penale;
3) eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione;violazione degli artt. 8 ter e 8 quinquies del d.l. n. 5/2009 e dei principi di buon andamento e trasparenza ex art. 97 della Costituzione;violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990;
4) prescrizione del credito.
Con ordinanza n. 472 del 24.3.2022 è stata accolta la domanda cautelare e sono stati disposti incombenti istruttori.
Con ordinanza n. 442 del 11.5.2023 ha reiterato la richiesta istruttoria, rimasta senza esito.
All’udienza del 7 novembre 2023 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1.Con la prima censura l’istante lamenta il contrasto tra normativa interna e normativa comunitaria circa il meccanismo di determinazione del prelievo supplementare, deducendo la necessaria disapplicazione dell’art. 9 del d.l. n. 49/2003 e richiamandosi alla sentenza della Corte di Giustizia del 13.1.2022 (causa C-377/19).
La doglianza è fondata.
Per quanto riguarda la campagna 2007/2008, cui fa riferimento l’atto impugnato e disciplinata dalla versione dell'art. 16 del Reg. n. 595/2004 modificata dal Reg. n. 1468/2006, il Consiglio di Stato ha ritenuto che quanto statuito dalla Corte di Giustizia U.E. nella sentenza del 13 gennaio 2022 fosse idoneo a risolvere la problematica relativa alla campagna in esame, senza bisogno di un ulteriore rinvio della questione alla Corte di Giustizia U.E.;infatti il giudice di appello ha considerato fondate le censure secondo cui: "benché la questione risolta con la citata sentenza 13.1.2022 (relativa all'annata 2005/2006) sia riferita alla versione originaria dell'art. 16 del reg. 595/2004 (rimasta in vigore fino al 31.3.2007, vale a dire fino al termine della campagna 2006/2007), i principi fissati dalla Corte di Giustizia U.E. appaiono idonei e sufficienti a risolvere anche la fattispecie in esame (relativa all'annata 2007/2008), che risulta sovrapponibile, anche se disciplinata dalla nuova versione dell'art. 16 del Reg. 595/2004, modificata dal reg. 4.10.2006 n. 1468. Il criterio di priorità adottato dal legislatore italiano risulterebbe infatti incompatibile anche con la nuova disciplina euro-unitaria, innanzitutto poiché il legislatore italiano, con l'art. 5 della legge 119/2003, ha imposto agli acquirenti l'obbligo non solo della trattenuta, ma anche del versamento mensile di una somma a titolo di anticipo sul prelievo supplementare dovuto dai loro conferenti per le consegne effettuate oltre la quota loro attribuita, in contrasto con l'art. 11, paragrafo 3, del reg. CE 1788/2003 ("Qualora nel periodo di riferimento i quantitativi consegnati da un produttore superino il quantitativo di riferimento di cui dispone, lo Stato membro può decidere che l'acquirente trattenga a titolo di anticipo sul contributo del produttore al prelievo, secondo modalità determinate dallo Stato membro, una parte del prezzo del latte su ogni consegna di tale produttore che supera il quantitativo di riferimento di cui dispone per le consegne"). Inoltre, sarebbe evidente l'incompatibilità con l'art. 11, paragrafo 3, del Reg. 1788/2003, degli artt. 9 della legge 119/2003 e 2 della legge 204/2004, che hanno vincolato le operazioni di c.d. "compensazione" al rispetto o meno dell'obbligo di versamento anticipato, introducendo una priorità assoluta in favore dei produttori per i quali gli acquirenti avevano rispettato detto obbligo (non previsto dal diritto comunitario) di versamento mensile del prelievo (i c.d. "produttori in regola con i versamenti"), postergando gli altri produttori, per i quali la compensazione restava possibile in via sussidiaria e residuale solo "qualora il restante totale delle imputazioni di prelievo da eseguire risulti superiore al prelievo dovuto all'Unione Europea ..." (art. 2, comma 3, della legge 204/2004). A tale proposito, la Corte di Giustizia U.E., con sentenza in data 11.9.2019 (in causa C-46/18), ha già chiarito che una normativa nazionale (come quella italiana) che, per individuare la categoria prioritaria dei produttori cui restituire il prelievo imputato in eccesso, si basa sul regolare versamento mensile da parte dell'acquirente "non si limita a richiedere un siffatto versamento, ma stabilisce un ordine di priorità nel rimborso fondato altresì sul rispetto di una normativa nazionale disciplinante le modalità di riscossione del prelievo, incompatibile con 10 l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 3950/92" (punto 43) ed è quindi incompatibile anche con l'art. 11, paragrafo 3, del Reg. CE n. 1788/03, il quale non prevede che gli acquirenti possano essere obbligati a versare mensilmente ed anticipatamente il prelievo. Detto criterio di priorità si porrebbe anche in contrasto con i principi generali del diritto dell'Unione Europea di uguaglianza e di non discriminazione e con il principio di cui all'art. 16 del Reg. 595/2004, secondo cui "gli Stati membri determinano le categorie prioritarie di produttori ... fondandosi su ... criteri oggettivi" e alla lett. f) prevede la possibilità di adottare "altri criteri oggettivi (...) previa consultazione della Commissione". Infatti, il criterio nazionale basato sull'osservanza dell'art. 5, comma 2, del d.l. n. 49/2003 è stato adottato al fine di individuare tra i "produttori eccedentari" quelli cui redistribuire il prelievo per primi, stabilendo che gli altri produttori eccedentari possano beneficiare della restituzione del prelievo solo in via sussidiaria e residuale, qualora ve ne sia ancora la possibilità. Rileva nel caso di specie la sentenza della Corte di Giustizia del 5.5.2011 (nei procedimenti riuniti C-230/09 e C-231/09), la quale ha statuito che "nell'adottare provvedimenti di attuazione di una regolamentazione dell'Unione, gli Stati membri sono tenuti ad esercitare il proprio potere discrezionale nel rispetto, in particolare, dei principi generali del diritto dell'Unione...tra cui figurano i principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità e di non discriminazione". L'art. 16, lett. f), del Reg. n. 595/2004 sottopone, comunque, l'esercizio della discrezionalità degli Stati membri alla "previa consultazione della Commissione". Tuttavia, nel caso in esame, non risulta esservi stata alcuna consultazione (né preventiva, né posteriore) della Commissione, come invece imposto dalla norma europea". Quindi, il giudice d'appello ha così concluso " il Collegio ritiene non conforme al diritto euro-unitario, per il contrasto con l'art. 16 del Reg. CE 595/2004, l'introduzione, peraltro senza la necessaria "previa" consultazione della Commissione europea, di un "criterio non obiettivo", che consente di fatto di selezionare l'imputazione del prelievo "privilegiando" una categoria di produttori (quelli il cui acquirente ha effettuato regolarmente il versamento mensile anticipato) basandosi sul rispetto di un obbligo non previsto dal diritto comunitario (il versamento mensile del prelievo) e che, per di più, dipende dalla scelta di un terzo soggetto (l'acquirente) non controllabile o orientabile dai produttori e che, pertanto, discrimina tra loro i produttori per i quali il prelievo è (ugualmente) imputato in eccesso. Per l'effetto, si ritiene che la questione posta al vaglio del Collegio sia già sufficiente chiarita, senza necessità di un ulteriore rinvio pregiudiziale, dovendosi quindi prendere atto della illegittimità degli atti impugnati, siccome formati sulla base di norme interne che debbono essere disapplicate per contrarietà al diritto dell'Unione " (Cons. Stato, III, 10.10.2022, n. 8663;TAR Emilia Romagna, Parma, I, 26.6.2023, n. 208;si veda anche TAR Lombardia, Brescia, II, 10.10.2023, n. 733).
2. Per motivi di priorità logica il Collegio ritiene di soffermarsi sulla terza censura, incentrata sul difetto di istruttoria e di motivazione;in particolare, la ricorrente deduce che la tabella 1 dell’atto impugnato indica provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’amministrazione, senza ulteriore specificazione sulla revoca di sospensioni cautelari precedenti, e che il richiamato decreto decisorio del TAR Lazio riguarda un soggetto diverso;aggiunge che la motivazione è meramente apparente, in quanto non attiene alla richiesta del prelievo supplementare de quo .
Il mezzo è fondato.
L’atto impugnato, nelle tabelle allegate, fa riferimento a precedenti pronunce giurisprudenziali, riportandone gli estremi, ma non dà contezza delle ragioni di tale richiamo, né spiega in quali termini esse riguardino il prelievo supplementare accertato nei confronti dell’azienda agricola Beltramino. Parimenti, l’annessa tabella 1 qualifica l’importo de quo come imputazione di debito divenuto esigibile “successivamente all’invio di precedenti intimazioni”, senza però specificare di quali intimazioni si tratti e senza fornire prova della loro effettiva notifica all’interessato.
Sul punto rileva anche l’esito delle ordinanze istruttorie di questo TAR, alle quali Agea non ha dato risposta, talché anche per effetto dell’art. 116 c.p.c. si deve ritenere l’amministrazione soccombente sul punto.
3. Con il quarto motivo l’esponente eccepisce la prescrizione del credito, deducendo che “non è dato sapere se l’esecutività dei provvedimenti impositivi” dell’annata 2007/08 “sia stata sospesa nei giudizi proposti negli anni dalla ricorrente” e che “sono passati oltre 10 anni a voler considerare comunque il termine di prescrizione ordinario dalle date della notifica indicate nella tabella 1” (alludendo verosimilmente alla data del 31.7.2008 ivi riportata in relazione a precedenti intimazioni).
Il rilievo è fondato, nei sensi di seguito precisati.
Gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale, non potendo essere invocata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ., giacché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica (TAR Veneto, IV, 16.10.2023, n. 1456).
Inoltre, “ non è applicabile il termine di prescrizione quadriennale previsto dall'art. 3 par. 1, comma 1, del Reg. CE 18 dicembre 1995 n. 2988/95 per le misure e le sanzioni amministrative relative a violazioni del diritto europeo. Il presupposto dell'applicazione del suddetto termine è infatti un'irregolarità idonea a incidere sul bilancio dell'Unione, come specificato dall'art. 1 par. 2 del Reg. CE 2988/95 ("Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita"). Nel caso delle quote latte non vi è però un simile rischio, in quanto la tutela del bilancio dell'Unione è assicurata direttamente dagli Stati, attraverso la reintegrazione del FEAOG (poi FEAGA), mentre è compito delle autorità statali recuperare il prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale. La distinzione tra i due profili è evidenziata dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-433/15 (v. punti 60 e 61). Pertanto, il versamento del prelievo supplementare è qualificabile come obbligazione di diritto europeo per quanto riguarda la disciplina sostanziale, ma è sottoposto ai termini di prescrizione e decadenza previsti dal diritto interno per quanto riguarda le operazioni di recupero. Il più ampio intervallo temporale a disposizione delle autorità statali per effettuare il recupero è legittimato dall'art. 3 par. 3 del Reg. CE 2988/95, che consente agli Stati di applicare un termine di prescrizione superiore a quello europeo ” (TAR Lombardia, Brescia, II, 10.10.2023, n. 733).
Orbene, l’impugnata comunicazione, riferita all’anno 2007, ha come dichiarato presupposto l’intimazione asseritamente notificata il 31.7.2008 e due pronunce giurisdizionali (un decreto di perenzione del TAR Lazio, Roma, n. 5618 del 19.9.2017, su ricorso n. 11518/08, ed una decisione del Tribunale di Cassino n. 1297 dell’8.10.2021) di cui Agea non ha spiegato, né nell’atto impugnato né in sede processuale, l’attinenza con la pretesa impositiva oggetto del gravato provvedimento. Pertanto, in assenza di documentati atti interruttivi della prescrizione (la prova della cui esistenza incombe sul creditore: Cons. Stato, III, 7.8.2023, n. 7587), deve ritenersi maturata la prescrizione estintiva decennale.
Non induce a diversa conclusione la sospensione della prescrizione prevista dal legislatore per il periodo dal 1° aprile al 15 luglio 2019 (art. 8 quinquies, commi 10, 10 bis e 10 ter, della legge n. 33/2009 e successive modifiche) e dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (art. 68 del D.L. n. 18/2020 e successive modifiche).
4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, restando assorbite le censure non esaminate.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.