TAR Torino, sez. II, sentenza 2012-10-11, n. 201201084
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N. 01084/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00670/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 670 del 2012, proposto da:
P D A M N, in proprio, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, corso Stati Uniti, 45;
contro
Comune di Cuneo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti V B e C A C, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, corso G. Ferraris, 120;Ufficio Elettorale Centrale del Comune di Cuneo;
nei confronti di
P L ed A;
per l'annullamento
del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale, modello 300AR, relativo all'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale anno 2012, concluso il 23 maggio 2012, con il quale è stata proclamata l'elezione del Sindaco di Cuneo nella persona del sig. F B e dei Consiglieri (32) del Comune di Cuneo (ripetizione, totale o parziale, dell'elezione in questione);
dei verbali delle operazioni delle sezioni, modello 220AR, nn. 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10S, 11, 11S, 12, 12S, 13, 14, 15, 15S, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ,24 ,25 ,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44S, 45, 45S, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, e 54 con richiesta della verificazione di ciascun verbale, verificazione delle schede di voto che in detti verbali sono state dichiarate nulle, con l'eventuale richiesta di verificazione delle schede scrutinate nei sopraddetti verbali, nonchè di verificazione di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, formulando richiesta istruttoria per acquisire i predetti verbali, acquisire le tabelle di scrutinio, acquisire i verbali degli Agenti (Polizia di Stato e Polizia Municipale) che hanno rilevato le irregolarità nei giorni di elezione (propaganda elettorale all'interno del raggio di 200 metri), acquisire le delibere del primo consiglio comunale, a seguito delle quali si formula sin d'ora espressa riserva di presentare motivi aggiunti di ricorso nonchè riserva di ulteriormente dedurre, produrre, capitolare ed indicare testi;
nonchè per l'annullamento
degli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento;di tutti gli altri atti allo stato non noti, incluso e non limitato agli atti non resi pubblici citati nelle premesse dei provvedimenti impugnati ed allo stato non noti, nonchè gli eventuali ulteriori atti istruttori non noti, ed in ordine ai quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiuntivi di ricorso nonchè espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre, capitolare ed indicare testi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cuneo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2012 la dott.ssa O F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso depositato il 23.06.2012 il sig. Paulo do Amaral Machado Neto ha chiesto al Tribunale l’annullamento a) “del verbale dell’Ufficio Centrale modello 300AR relativo all’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale anno 2012 concluso il 23 maggio 2012 con il quale è stata proclamata l’elezione del Sindaco di Cuneo nella persona del sig. Federico Borgna e dei Consiglieri (32) del Comune di Cuneo (ripetizione totale o parziale dell’elezione in questione)”;b) “dei verbali delle operazioni delle sezioni modello 220 AR nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10S, 11, 12, 12S, 13, 14, 15, 15S, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,44S, 45,45S, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54 con richiesta della verificazione di ciascun verbale, verificazione delle schede di voto che in detti verbali sono state dichiarate nulle con l’eventuale richiesta di verificazione delle schede scrutinate nei sopraddetti verbali nonché di verificazione di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale formulando richiesta istruttoria per acquisire i predetti verbali, acquisire le tabelle di scrutinio, acquisire i verbali degli Agenti (Polizia di Stato e Polizia Municipale) che hanno rilevato le irregolarità nei giorni di elezione (propaganda elettorale all’interno del raggio di 200 metri) acquisire le delibere del primo consiglio comunale …”;c) degli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento.
A sostegno delle sue domande il ricorrente ha lamentato 1) che nei giorni stabiliti per il primo turno di elezioni (6 e 7 maggio 2012) e per il ballottaggio (20 e 21 maggio 2012) sarebbero stati affissi manifesti di propaganda elettorale (di invito a votare il candidato sindaco Borgna) “in spazi appariscenti e di forte frequentazione all’interno del raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali n. 07, 09, 45 e 46”; 2) che nelle date dello scrutinio del primo turno (7 maggio 2012) e del ballottaggio (21 maggio 2012) “praticamente su quasi tutte le sezioni del Comune di Cuneo, dalla sezione 1 alla sezione 54”, le operazioni di scrutinio non si sarebbero svolte “secondo le modalità puntualmente descritte dall’art. 68 del testo unico 16 maggio 1960 n. 570… tra le altre cose diverse persone …(avrebbero) estratto dall’urna le schede contenute nell’urna;l’estrazione delle schede non… (sarebbe) avvenuta una per volta - le schede… (sarebbero state) estratte in contemporanea da diverse persone .. ammucchiate, separate in sotto-mucchi, rimaneggiate e poi spogliate;nessuna persona …(avrebbe posto) le schede il cui voto era stato spogliato nella cassetta o scatola dalla quale … (erano state) tolte le schede non usate, ecc” e che “questo potrebbe aver portato a brogli elettorali (impossibilità materiale di seguire/supervisionare le varie fasi dello scrutinio, immissione di schede, sottrazione di schede, annullamento di schede eventualmente valide, sovrascritture, annotazioni ecc.)”;3) che i verbali delle operazioni delle sezioni, che non sembrano riportare i fatti sopra delineati, potrebbero perciò non essere affidabili e non corrispondere alla realtà dei fatti e, in definitiva risultare “non…validi, in quanto non rispecchiano gli incidenti avvenuti /le operazioni svolte nei rispettivi seggi…”.
Il 3.07.2012 si è costituito in giudizio il Comune di Cuneo eccependo, in via preliminare, l’irricevibilità del ricorso per tardività e l’inammissibilità dei singoli motivi e, nel merito, la completa infondatezza degli stessi.
A seguito del deposito da parte dell’Amministrazione resistente e del ricorrente di ulteriori controdeduzioni, memorie e documenti, all’udienza pubblica del 10.10.2012 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso, depositato dal sig. Paulo do Amaral Machado Neto il 23.06.2012, risulta, come puntualmente eccepito dalla difesa dell’Amministrazione, tardivo.
L’art. 130 c.p.a. prevede, infatti, che “salvo quanto disposto dal Capo II…, contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all’emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all’impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti:
a) quanto alle elezioni di comuni, province e regioni, da parte di qualsiasi candidato o elettore dell’ente della cui elezione si tratta, al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il predetto ente territoriale, da depositare nella segreteria del tribunale adito entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti”.
Dai documenti in atti ed, in particolare, dal Verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale a seguito del turno di ballottaggio (doc. n. 1 del Comune), la proclamazione degli eletti risulta essere avvenuta alle ore 11.35 del giorno 23 maggio 2012, cosicchè il ricorso, per essere tempestivo, avrebbe dovuto essere depositato entro il termine perentorio del 22.06.2012.
Ciò anche considerando come dies a quo del termine di trenta giorni previsto dall’art. 130 c.p.a. non la semplice “proclamazione degli eletti”, ma - come ipotizzato da recente giurisprudenza (TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 16.12.2011 n.840) - la pubblicazione del verbale stesso, avvenuta nella medesima data del 23 maggio 2012 tramite deposito di un esemplare nella segreteria del Comune. (cfr. doc. n. 1 del Comune ).
Non possono al riguardo essere condivise le argomentazioni del ricorrente circa la tempestività del deposito del ricorso, che sarebbe stato “prodotto dalla parte ricorrente in data 22 giugno 2012” e poi, a seguito della scoperta di un errore materiale nell’indicazione di una data, depositato in ulteriori copie recanti la correzione il giorno 23.06.2012.
Da un lato, dai documenti in atti, non emerge alcuna traccia di un deposito del ricorso anteriore a quello del 23.06.2012, dall’altro la modalità scelta per il deposito del ricorso originario, tramite servizio postale, non essendo contemplata da alcuna norma del c.p.a. (cfr. CGA, 24/04/2012 n. 429), non sembra consentire di reputare valida ai fini del rispetto dei termini perentori di impugnazione stabiliti dalla legge a pena di irricevibilità la data di spedizione dell’atto invece che quella di effettiva ricezione da parte del Tribunale.
Tale principio è stato affermato, con valenza, in verità, generale, dalle S.U nella pronuncia n. 5160 del 4.03.2009, nella quale la Suprema Corte, a seguito di una attenta disamina dei diversi orientamenti giurisprudenziali al riguardo e delle sentenze della Corte Costituzionale n. 520/2002 e n. 98/2004 (relative, rispettivamente, al giudizio tributario e al giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa) riconosce che “la circostanza che l'attività materiale di deposito degli atti in cancelleria, che è priva di un requisito volitivo autonomo, non debba essere compiuta necessariamente dal difensore o dalla parte che sta in giudizio personalmente, ma possa essere realizzata anche da persona da loro incaricata (c.d. nuncius) (cfr. Cass. 7449/2001 e 26737/2006), e che l'ordinamento processuale preveda casi, sia pure speciali, di deposito degli atti in cancelleria mediante invio degli stessi a mezzo posta (art. 134 disp. att. c.p.c. concernente il giudizio di Cassazione, e le ipotesi relative al processo tributario, di cui a Corte cost. n. 520 del 2002, e al giudizio di opposizione a ordinanza- ingiunzione irrogativi di sanzione amministrativa, di cui a Corte cost. n. 98 del 2004;cfr. anche Cass. n. 11893/2006 per l'estensione dei principi di cui a quest'ultima sentenza all'azione popolare in materia elettorale), non appare compatibile con una valutazione di radicale difformità del deposito realizzato attraverso l'invio dell'atto per mezzo della posta rispetto a quello effettuato mediante consegna diretta al cancelliere, anche se certamente al di fuori delle previsioni normative il deposito potrà prendere efficacia solo dalla data del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c., comma 3), e cioè dell'(eventuale) concreta e documentata ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali, e giammai dalla data della spedizione dell'atto, così come invece previsto dalle speciali discipline relative al deposito degli atti processuali a mezzo posta”.
La tardività del ricorso non può essere neppure esclusa dalle ulteriori tesi esposte dal ricorrente in relazione alla asserita natura di “giorni liberi” dei 30 giorni previsti dall’art. 130 c.p.a., della quale non si rinviene alcuna traccia né alcuna ratio nella disciplina vigente (essendo di solito i “giorni liberi” previsti dall’ordinamento a tutela delle esigenze di difesa delle parti del processo diverse dall’attore/ricorrente, cfr. art. 163 bis c.p.c.) e alla pretesa diversa decorrenza del termine stesso (dalla pubblicazione del manifesto di proclamazione degli eletti del 25.05.2012, o, addirittura, dal giorno di ritorno in servizio dell’impiegata del Comune da contattare per la consultazione dei verbali in questione).
In considerazione della natura del giudizio elettorale, della possibilità offerta dalla legge anche ai semplici elettori di poter agire in proprio per far valere eventuali illegittimità delle operazioni elettorali e della complessità, in ogni caso, delle questioni giuridiche sollevate in rapporto alla rilevanza o meno della data di spedizione del plico tramite il servizio postale ai fini della tempestività del deposito (cfr. in senso conforme a quanto sostenuto dal ricorrente Cass. Civ.,, Sez. I, 20.05.2006 n. 11893) deve, tuttavia, essere accolta l’istanza, proposta dal sig. do Amaral Machado Neto in estremo subordine, di rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a.
Non può, invece, essere condivisa l’eccezione svolta dal ricorrente nella memoria depositata il 19.09.2012 di nullità della costituzione del Comune per “mancanza di potere in capo ai <<legali rappresentanti>> del Comune di Cuneo per produrre atti, stare in giudizio ecc…” a causa di un preteso conflitto di interessi dei componenti della Giunta e dell’asserita tardività della determinazione dirigenziale di affidamento di incarico al difensore.
Da un lato il Comune, ente legittimato a stare in giudizio quale amministrazione resistente nel caso di impugnazione dei verbali delle elezioni comunali, si è regolarmente costituito nelle modalità prescritte dallo Statuto per tutelare l’interesse pubblico di cui è portatore al riconoscimento della legittimità delle operazioni elettorali e della correttezza dei relativi risultati e non gli interessi privati e particolari di eventuali consiglieri o componenti della Giunta, dall’altro la procura ai difensori dell’Amministrazione Comunale appare essere stata conferita - conformemente a quanto deliberato dalla Giunta - dal Sindaco a margine dell’atto di costituzione, depositato il 3.07.2012.
Quanto al merito del ricorso, il sig. do Amaral ha lamentato, in primo luogo, la pretesa violazione del cd. “silenzio elettorale” e, cioè, del divieto previsto dall’art. 9 c. 2 l.n. 212/1956 di “ogni propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali” nei giorni destinati alla votazione.
Tale censura, oltre che del tutto sprovvista di prova in quanto non corredata da alcuna dimostrazione dell’effettiva abusiva affissione dei manifesti di propaganda nei luoghi indicati nelle mappe allegate al ricorso e, soprattutto, nelle date di svolgimento della consultazione elettorale, si rivela, in verità, non in grado di incidere sulla validità delle elezioni, come evidenziato dalla costante giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis, Cons.St., Sez. V, 23.03.2000 n. 1593;TAR Calabria, Catanzaro, SEz. I, 27.10.2009 n. 1130, Cons. St., Sez. V, 21.09.1996 n. 1148; TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, 27.10.2010, n. 33049) per la quale “l'eventuale violazione delle regole in materia di parità d'accesso ai mezzi radiotelevisivi, di propaganda elettorale e di comunicazione istituzionale non si riflette sulla validità delle operazioni elettorali, ma costituisce solo il presupposto per l'applicazione delle sanzioni a carico dei soggetti responsabili” (Cons. Stato, sez. V, 9 dicembre 2000, n. 6533).
Né il ricorrente, come osservato dalla difesa del Comune, ha fornito alcun principio di prova idoneo a dimostrare la concreta incidenza di tale illegittima pubblicità sui risultati elettorali.
Del tutto inammissibile, in quanto formulato in modo generico, senza alcun concreto riferimento a precise circostanze di luogo e di tempo ed all’effettiva incidenza che i fatti dedotti avrebbero avuto sui risultati elettorali è, poi, l’ulteriore motivo di ricorso relativo all’asserita inosservanza delle “modalità puntualmente descritte dall’art. 68 del testo unico 16 maggio 1960 n. 570”, per cui “tra le altre cose, diverse persone hanno estratto dall’urna le schede contenute nell’urna;l’estrazione delle schede non è avvenuta una per volta - le schede venivano estratte in contemporanea da diverse persone .. ammucchiate, separate in sotto-mucchi, rimaneggiate e poi spogliate;nessuna persona poneva le schede il cui voto era stato spogliato nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate, ecc”.
La giurisprudenza è, infatti, costante nel ribadire che nei giudizi elettorali “è … onere del ricorrente indicare con precisione la contestazione, nonché la natura del vizio denunciato, tutto ciò non in termini astratti, ma con riferimento a fattispecie prospettate con sufficiente grado di concretezza. D’altro canto, proprio l’onere di specificità dei motivi assolve a quello del principio di prova, giacchè l’analiticità delle contestazioni è essa stessa indizio dell’attendibilità della ricostruzione che sorregge, in punto di fatto, la formulazione delle doglianze di diritto. Lo scopo è quello di evitare che l’astratta deduzione di vizi si trasformi in un mero espediente per provocare sic et simpliciter un inammissibile generale riesame delle operazioni di scrutinio dinanzi al giudice amministrativo. In tale senso la precisione dei motivi non può scendere al di sotto di una soglia minimale che consenta di filtrare i ricorsi meramente <<esplorativi>>, ossia quelli proposti al buio ed unicamente miranti a sollecitare l’effettuazione da parte del giudicante di accertamenti istruttori (verificazioni) diretti ad una rinnovata ed indiscriminata ripetizione in sede contenziosa di gran parte delle complesse operazioni del procedimento elettorale, confidando nella possibilità di un’emersione ex post di talune delle irregolarità denunciate” (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 10.02.2010 n. 1860;Cons. St., Sez. V, 23.01.2007 n. 197;TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 15.04.2008 n. 1133).
Inammissibili in quanto tardivamente formulate (nella “memoria” depositata il 19.09.2012) e, soprattutto, non avanzate attraverso la proposizione di motivi aggiunti, sono, infine, le doglianze relative alla eventuale mancata sottoscrizione di alcune pagine del Verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale (doc. n. 1 del Comune) - censura che non sembra, del resto, neppure trovare conferma dai documenti in atti e che non sarebbe, comunque, in grado di comportare la nullità delle elezioni (cfr. Cons. St. Sez. V 3.06.1996 n. 623;Cons. St. Sez. V, 8.04.1997, n. 337) - ed ad una non meglio precisata “inosservanza della regola della pubblicità del verbale dell’Ufficio centrale e di sezioni”, che, secondo un procedimento logico, in realtà, di non facile comprensione, dovrebbe scaturire dal fatto che “il Verbale Operazioni Ufficio Centrale (depositato dal Comune di Cuneo - doc. avv. n. 1) contiene solo 3 pagine” e “travolgere tutti i risultati dello scrutinio contestato”.
Alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso non può che essere, dunque, integralmente rigettato.
Per la natura del giudizio elettorale appaiono sussistere giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura della metà;la restante metà delle spese, liquidata in complessivi 1.000,00 oltre accessori di legge, è posta, in base al principio della soccombenza, a carico del ricorrente.