TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-01-11, n. 202100325

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-01-11, n. 202100325
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202100325
Data del deposito : 11 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/01/2021

N. 00325/2021 REG.PROV.COLL.

N. 03757/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3757 del 2011, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F R, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Flaminia Nuova, 254;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto di mancato riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio con conseguente rigetto della domanda di equo indennizzo


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 novembre 2020 il dott. Raffaello Scarpato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, Appuntato dei Carabinieri, ha introdotto il presente giudizio esponendo di essere stato impiegato, nel corso della carriera, presso i seguenti enti e con le mansioni indicate:

- dal 06.12.1992 al 16.12.1993 presso il R.U.D. Plotone Carabinieri di Roma, con impiego in servizi di vigilanza, con l’uso di giubbotto antiproiettile all’interno di strutture prive di riscaldamento;

- dal 17.12.1993 al 07.07.1995 presso la Stazione Carabinieri di Cremona, svolgendo servizi di perlustrazione, ordine pubblico, traduzione detenuti e caserma, senza la possibilità di effettuare pasti caldi e regolari;

- dal 08.07.1995 al 13.03.2003 presso la Centrale Operativa del Comando Provinciale di Cremona, con mansioni di operatore di trasmissioni addetto al centralino, senza possibilità di usufruire della mensa nelle giornate di domenica ed in quelle festive, consumando pertanto pasti freddi;

- dal 14.03.2003 al 18.02.2008 presso la Banca d’Italia – Compagnia di Roma, come addetto alla vigilanza delle infrastrutture, con impiego in servizi di ronda a piedi e senza l’ausilio dell’ascensore, con in dotazione un’arma lunga ed un giubbotto antiproiettile, senza possibilità di usufruire della mensa nelle giornate di domenica ed in quelle festive, consumando pertanto pasti freddi.

Tanto premesso, il ricorrente ha presentato, in data 04.03.2009, istanza per il riconoscimento dalla dipendenza da causa di servizio in relazione alle seguenti infermità: “-OMISSIS-”.

La competente C.M.O. ha dunque sottoposto a visita medica il ricorrente, ritenendolo affetto dalle precitate patologie, mentre il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio ha riconosciuto non dipendente da causa di servizio le dette infermità. Infine, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, facendo proprio il parere del Comitato di Verifica, ha respinto l’istanza di riconoscimento della dipendenza delle precitate patologie da causa di servizio.

Avverso i provvedimenti del Comitato di Verifica e del Comando Generale dell’Arma il ricorrente ha dedotto censure di eccesso di potere sub specie di disparità di trattamento, insufficienza istruttoria, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, errata interpretazione dei fatti, manifesta ingiustizia e di violazione di legge (in particolare degli articoli 3 e 97 della Costituzione, degli articoli 1 e 6 della Legge nr. 241/1990), dei principi dell’affidamento, della buona fede, della correttezza e della trasparenza.

In particolare, il ricorrente ha censurato il parere del Comitato di Verifica nella parte in cui lo stesso non aveva tenuto conto, nella motivazione del diniego, del nesso causale tra le mansioni e l’insorgenza delle patologie, non valutando adeguatamente le condizioni di disagio da cui era stato contraddistinto il servizio prestato e, in particolare, la sottoposizione a sovraccarichi, gli sbalzi climatico- ambientali, le prolungate e disagiate condizioni di nutrizione e lo stress lavorativo. Ha pertanto allegato una consulenza tecnica di parte, a firma del Dott. G B, che ha riconosciuto il nesso concausale tra le modalità del servizio prestato e la genesi delle patologie lamentate.

In via istruttoria, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre una verificazione/C.T.U. per accertare l’esistenza delle patologie per cui è causa e la loro dipendenza e/o correlazione con il servizio espletato ed una prova testimoniale tesa a verificare l’effettivo espletamento delle mansioni svolte, come indicate in ricorso. Ha dunque concluso chiedendo l’annullamento degli atti impugnati ed il riconoscimento del diritto a percepire la somma dovuta a titolo di equo indennizzo, limitatamente alla patologia “-OMISSIS-”.

Si è costituita l’amministrazione intimata, chiedendo la reiezione del ricorso ed opponendosi alle richieste istruttorie formulate dal ricorrente.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Va premesso che la normativa in tema di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio prevede che, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, il Comitato di Verifica debba accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione, laddove alla Commissione medica compete solo la diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia, e delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale, e sull'idoneità al servizio, ai sensi del precedente art. 6 comma 1 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13 novembre 2017, n. 5194).

Il parere espresso dal Comitato di Verifica si fonda su nozioni scientifiche e su dati esperienziali propri delle discipline applicate, espressione di discrezionalità tecnica e, per tale ragione, è soggetto ad un sindacato debole, limitato al controllo formale ed estrinseco del percorso logico seguito dall'Amministrazione ed avente ad oggetto la sola attendibilità delle operazioni tecniche sul piano della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo (TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 24 ottobre 2017, n. 4970).

Ne deriva che detto parere non può essere posto in discussione se non mediante puntuali allegazioni suscettibili di palesare, ancorché sotto il solo profilo sintomatico, un distorto esercizio del potere valutativo attribuito.

Nel caso di specie, il Comitato di Verifica ha negato la riconducibilità eziologica della patologia a fatti di servizio, evidenziando che la patologia “-OMISSIS- non possa ritenersi causata dalle condizioni di lavoro in quanto trattasi “ di patologia che si manifesta in soggetti costituzionalmente predisposti per una specifica e particolare labilità -OMISSIS- su tale infermità l’attività espletata dall’interessato non può essere ritenuta idonea ad agire in senso causale o concausale efficiente e determinante, perché non caratterizzata da specifici, gravosi e prolungati disagi di carattere ambientale o stressogeno ”.

Ritiene il Collegio che, sulla base della documentazione versata in atti, la valutazione effettuata dal Comitato sia da ritenere circostanziata e supportata con argomentazioni coerenti, la cui ragionevolezza può essere contestata solo mediante allegazioni puntuali e precise circa la pretesa macroscopica illogicità delle stesse, nel caso di specie non fornite dal ricorrente.

Questi, infatti, ha censurato i provvedimenti impugnati allegando la consulenza tecnica d’ufficio a firma del dott. B, che risulta smentita dalle emergenze documentali e, in particolare, dai rapporti informativi depositati agli atti.

Il consulente di parte ha riconosciuto come cause /concause efficienti della patologia: l’esposizione a brusche perfrigerazioni, a basse temperature, alle intemperie, alla consumazione di pasti irregolari ed alla prestazione di lavoro notturno o festivo.

Tutti questi fattori sono stati puntualmente considerati dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nel proprio parere e sono stati correttamente ritenuti ininfluenti rispetto all’insorgenza della patologia, dovuta a cause del tutto diverse.

Ed infatti il Comitato di Verifica ha dato conto, in motivazione, di aver esaminato gli eventi di servizio allegati dal ricorrente, ritenendoli inidonei ad assurgere a fattori causali o concausali della patologia. Ebbene, tra tali eventi di servizio rilevano i rapporti informativi dei superiori gerarchici del ricorrente, che confermano la correttezza delle valutazioni effettuate.

In particolare, i tali rapporti informativi si limitano a dare conto dello svolgimento delle ordinarie mansioni rientranti nella categoria di riferimento, senza fare alcuna menzione dello svolgimento di mansioni straordinarie e comportanti un’eccezionale esposizione a logorio fisico o mentale.

Ed invero, nel rapporto informativo redatto dal Comandante della Compagnia di Cremona e riferito al periodo dal 17.12.1993 al 13.03.2003 l’unico riferimento a condizioni di lavoro peculiari concerne il clima freddo/umido con nebbie nel periodo invernale e caldo/afoso nel periodo estivo, elementi questi ultimi che esulano dalla sfera di controllo dell’amministrazione e che caratterizzano lo svolgimento di ogni servizio nel territorio di riferimento. Ancora, dal precitato rapporto emerge la prestazione di soli 11 turni notturni nel decennio di riferimento e di nr. 53 ore annuali medie di lavoro straordinario, che configurano prestazioni non particolarmente gravose o prolungate, come invece sostenuto dal ricorrente.

Nel successivo periodo dal 13.03.2003 al 28.02.2009, il rapporto informativo del Comandante del Comando Carabinieri Banca d’Italia dà atto della prestazione dei servizi di vigilanza armata ed in posizione eretta, con consumazione di pasti “a secco”, il che rientra tra le ordinarie mansioni di un appuntato dei Carabinieri, con prestazione peraltro di soli 3 turni notturni e di 500 ore di lavoro straordinario in circa 6 anni.

Non si rinvengono, pertanto, nel servizio effettuato, elementi di esposizione a logorio fisico eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, in considerazione delle mansioni svolte (addotto o operatore delle trasmissioni e addetto alla vigilanza), non potendosi certo dare rilievo alla consumazione del pasto al sacco nelle giornate festive o alla durata delle perlustrazioni a piedi (indicata in periodi superiori ai quaranta minuti) e senza l’ausilio dell’ascensore.

Risulta pertanto coerente il giudizio del Comitato di Verifica nella parte in cui il servizio prestato non è stato considerato causa della patologia sofferta.

In particolare, per quanto riguarda i precedenti di servizio, non si riviene negli stessi alcun elemento di straordinarietà nelle attività di servizio svolte, non potendo assumere valore decisivo l'esposizione a disagi connessi alla tipica prestazione lavorativa relativa alla figura professionale di riferimento. Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che " nella nozione di causa di servizio, ovvero concausa efficiente e determinante, possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa ” (Tar Lazio - Roma, 10 gennaio 2017, n. 306;
Cons. St., III, 10 marzo 2015, n. 1234;TAR Marche, 12 ottobre 2017, n. 767). Ancora, " Nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa " (T.A.R. Puglia, Lecce, sez II, 11 aprile 2014, n. 936;
T.A.R. Campania, Salerno, sez. I , 10/10/2013, n. 2034).

In assenza, pertanto, di puntuali e comprovate allegazioni circa la straordinarietà delle mansioni svolte, la pretesa dipendenza della malattia da causa di servizio non può essere affermata invocando la nomina di un consulente di parte " atteso che la legge ha inteso riservare i relativi accertamenti esclusivamente ai competenti organi dell'Amministrazione ” (Cons. Stato, Sez. IV, 6 giugno 2017, n. 2718;
Sez. II, parere 24 ottobre 2012, n. 11931/2004;
Sez. IV, 8 giugno 2009, n. 3500;
Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2676;
Sez. IV, 4 ottobre 2017, n. 4619).

A tale deficit di allegazione non può sopperire nemmeno l’invocata richiesta di testimonianza che, alla luce della formulazione dei capitoli di prova, si rivela superflua.

Ciò determina il rigetto delle richieste istruttorie del ricorrente.

In conclusione, il ricorrente non ha fornito un’adeguata dimostrazione o allegazione delle circostanze specifiche che, in ragione dello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, avrebbero causato la malattia, limitandosi ad affermazioni generiche, sfornite di prova e non supportate dalla documentazione sanitaria versata in atti, che, anzi, appare coerente con il contenuto del parere del Comitato di Verifica, che pertanto è esente dalle censure formulate in ricorso.

Dalla legittimità del verbale redatto dal Comitato di Verifica discende la legittimità del provvedimento del Comando Generale di rigetto, la cui motivazione sostanziale è costituita dalle valutazioni effettuate dal Comitato (in senso conforme Tar Puglia, Bari, II, 1 marzo 2013, n. 327;
Tar Puglia, Lecce, II, 7 marzo 2012/2012, n. 426/2012 e n. 1635/2012, Tar Campania, Napoli, VII, 9 novembre 2012, n. 4529 e n. 4532, Tar, Sicilia, Catania, III, 10 maggio 2012, n. 1226, TAR Friuli Venezia Giulia, 30 ottobre 2014, n. 517).

Sul punto va peraltro precisato che, come già ripetutamente statuito da questo Tribunale, “ ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 14 del d.P.R. n. 461 del 2001, il parere del Comitato di Verifica si impone, nel suo contenuto tecnico - discrezionale, all'Amministrazione, la quale, nell'adottare il provvedimento finale, deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non deve attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico. In sostanza, quindi, l'Amministrazione deve conformarsi al suddetto parere, al quale può senz'altro rinviare per relationem e solo ove ritenga di non poterlo fare, certamente per ragioni non di tipo tecnico, che deve in ogni caso esplicitare, può chiedere supplementi di accertamenti sanitari alla Commissione Medica ex art. 11, comma 4, d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461. Non rientra, invece, tra i poteri del Comitato quello di richiedere un supplemento documentale all'Amministrazione, competente ai sensi dell'art. 7 a redigere la relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l'infermità o la lesione e l'attività di servizio, nonché l'eventuale documentazione prodotta dall'interessato. Pertanto, il Comitato di Verifica esprime un giudizio conclusivo che rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quali la C.M.O. Si tratta di un parere di carattere più complesso, sia per la composizione dell'organo (essendo presenti nel Comitato soggetti con professionalità mediche, giuridiche e amministrative), sia per la più completa istruttoria esperita, non limitata soltanto agli aspetti medico - legali, che assorbe quindi i diversi pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento, sicchè l'Amministrazione non è tenuta a motivare le ragioni per le quali si adegua ad esso, mentre una motivazione specifica e puntuale è dovuta nei soli casi in cui l'Amministrazione, in base ad elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dallo stesso ovvero in presenza di evidenti omissioni e violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del predetto Comitato ” (T.A.R. Lazio, Roma, 15/06/2020, n. 653;
T.A.R. Lazio, Roma, 15/06/2020, n. 6533;
T.A.R. Lazio, Roma sez. I, 14/04/2020, n.3911).

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.

Sussistono, in ragione della peculiarità della fattispecie oggetto di giudizio, giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

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