TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-12-20, n. 202200211

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-12-20, n. 202200211
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202200211
Data del deposito : 20 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/12/2022

N. 00211/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00131/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 131 del 2022, proposto da Moto Club Cles Valli del Noce A.S.D., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato S F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Predaia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, a’ sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49 come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 2004, n. 116, domiciliata in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;

nei confronti

Sicher Bruno &
Co S.r.l., non costituitosi in giudizio;

per l’annullamento

- la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Predaia di data 25 maggio 2022, n. 26, avente ad oggetto “ Convenzione per la gestione del crossodromo in loc. Larghe a Coredo. Revoca parziale della deliberazione n. 58 dd. 12 settembre 2016, e dell’allegato schema di convenzione, nonché degli atti derivati ”;

- la nota di data 1 aprile 2022, prot. 5968/P, recante “ Convenzione per la gestione del crossodromo in loc. Larghe a Coredo. Attivazione procedura in autotutela di revoca parziale della deliberazione n. 58 dd. 12 settembre 2016, e dell’allegato schema di convenzione, nonché degli atti derivati ”;

- ancora nel merito, ma in via subordinata, nella denegata ipotesi del rigetto dell’azione di annullamento, condannare il Comune di Predaia al pagamento dell’indennizzo riconosciuto dall’art. 21- quinquies della l. n. 241 del 1990, nella misura di euro 2.300,00 (pari alla metà di quanto risulta contabilmente speso) o della somma che il Giudice dovesse ritenere congrua.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Predaia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto n. 9 del 2 maggio 2022 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2022 il consigliere Cecilia Ambrosi, nessuno intervenuto per le parti che hanno depositato nota di richiesta di passaggio in decisione sulla scorta degli atti, come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con deliberazione 19 gennaio 2010, n. 11 la Giunta comunale di Coredo (ora confluito per effetto della l.r. 24 giugno 2014, n. 1, nel Comune di Predaia a far data dall’1 gennaio 2015), ha approvato il progetto definitivo avente ad oggetto la realizzazione della pista di motocross in località Larghe. Tale deliberazione reca in allegato la relazione tecnica elaborata dall’Ambiente Smile S.a.s., incaricata dal Comune medesimo, e concernente la “ Valutazione previsionale di impatto acustico ” e la “ Valutazione previsionale di clima acustico ”, derivanti dall’utilizzo del crossodromo. Per quanto di interesse del ricorso in esame, nel documento, al paragrafo “ 4.8.2 Temporaneità e caratteristiche dell’evento acustico ”, era previsto: “ L’apertura dell’impianto ha carattere stagionale ed è prevista nel periodo primaverile ed estivo, nei mesi che vanno da aprile fino a fine agosto e nel mese di ottobre. La pista rimarrà chiusa nel mese di settembre e da novembre fino a fine marzo. Per quanto riguarda le giornate e gli orari nel corso della giornata in cui l’impianto verrà usato si sottolinea che l’impianto non sarà a disposizione tutti i giorni ma solamente due giorni alla settimana previsti in orari precisi che vanno dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Saranno disputate massimo 4 giornate di competizioni totali annue, di queste potranno essere di livello: sociale (massimo 30 piloti in pista), regionale (massimo 30 piloti in pista), triveneto (massimo 30 piloti in pista), italiano (massimo 40 piloti in pista )”.

2. Il progetto definitivo è stato sottoposto a procedura di verifica di cui all’art. 3 del d.P.G.P. 22 novembre 1989 n. 13-11/Leg e s.m., giusta determinazione del dirigente del Servizio Valutazione Ambientale dell’Azienda provinciale per la protezione ambientale (APPA) n. 1 dd. 13/01/2010, (d’ora in poi anche SAV) recante prescrizioni e raccomandazioni da parte dei vari Servizi provinciali interessati. In particolare, e tra l’altro, al punto 9, tale determinazione riporta la seguente prescrizione “ 9. (APPA – Settore Gestione ambientale) - Nell’ambito delle successive fasi autorizzatorie e/o concessorie deve essere prodotta, sentita l’Agenzia Provinciale per la protezione dell’ambiente, una relazione di approfondimento della valutazione dell’impatto acustico del progetto, per prevedere e dimensionare correttamente gli eventuali interventi di mitigazione del rumore (modifiche al tracciato, barriere antirumore, ecc…) in modo tale da assicurare, con un adeguato margine di garanzia, il rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla vigente normativa presso tutti i ricettori ”. Nella delibera della Giunta comunale di approvazione del progetto definitivo si dava atto che tali prescrizioni dovevano essere recepite in sede di progetto esecutivo.

3. Con deliberazione giuntale del Comune di Coredo n. 35 dd. 03.03.2011 è stato quindi approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo dell’intervento di realizzazione del crossodromo in località Larghe in C.C. Coredo, in conformità all’anzidetto progetto definitivo.

4. Giova sin d’ora evidenziare che nella qui impugnata deliberazione del Consiglio Comunale di Predaia 25 maggio 2022, n. 26 si legge - tra l’altro - che “ Con deliberazione giuntale dell’ex Comune di Coredo n. 21 dd. 14.02.2012, esecutiva, a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo e dell’assegnazione dell’appalto dei lavori, è stato disposto l’affidamento dell’incarico alla società Ambiente Smile snc di Avio (TN) per la verifica acustica intercomunale dei livelli di rumorosità generati dalla futura pista da motocross;
nella relazione tecnica prodotta nel marzo 2012 i professionisti incaricati dichiarano in conclusione che le misure rilevano un rispetto sia dei valori limite assoluto di immissione sia dei valori differenziali per i punti presi in considerazione
” e che peraltro dalla documentazione versata negli atti comunali risulta che nessun altro approfondimento è stato disposto quanto all’impatto acustico;
né consta sia stata sentita l’APPA in merito, e che pertanto la prescrizione sopra riportata in allegato alla determinazione n. 1 del 2010 è rimasta sul punto disattesa.

5. Ultimati i lavori, con provvedimento del Consiglio comunale di Predaia n. 58 dd. 12.09.2016 è stato approvato lo schema di convenzione per la concessione della gestione del crossodromo, che ha stabilito all’art. 16 i seguenti orari e giorni di utilizzo: dal 1° aprile al 30 ottobre nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, con orario 09:30 – 12:30, 15:00 – 19:00 e, per il sabato e la domenica, anticipo alle 9.00 ed alle 14.30 fermo l’orario di chiusura;
per il periodo 1° novembre – 30 marzo sono confermate le giornate di utilizzo ma si modifica l’orario dalle 10:00 – 12:30 14:30 – 18:00 per tutti i giorni di apertura.

6. Con delibera della Giunta comunale di Predaia n. 35 dd. 02.03.2017 è stato approvato il bando di gara per l’affidamento della concessione del servizio di gestione dell’area destinata a pista di motocross in località Larghe in C.C. Coredo e, in ultimo, con le deliberazioni n. 151 dd. 22.06.2017 e n. 13 dd. 25.01.2018 è stata disposta l’assegnazione della gestione della pista all’Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) Moto Club Cles Valli del Noce. La convenzione susseguente per la gestione dell’impianto motocross “ Mx Coredo ” è stata sottoscritta in data 06.03.2018 (rep. scritture private n. 228/2018).

7. La gestione del crossodromo è stata peraltro sospesa in data 14.07.2019 allorché, in occasione di una competizione Triveneto si sono manifestate delle difficoltà di funzionamento dell’impianto di irrigazione della pista che hanno costretto l’organizzazione all’annullamento della manifestazione sportiva per mancanza delle condizioni di sicurezza: e ciò sino al completamento da parte del Comune degli interventi di sistemazione dell’impianto, a seguito del quale il Comune medesimo si è anche accollato l’onere della spesa annuale per l’allacciamento all’impianto di pompaggio ed irrigazione per l’acqua necessaria all’uso della struttura. Il crossodromo è rimasto poi inutilizzato nel periodo 2020/2021 in conseguenza della pandemia da Covid-19 e della conseguente emergenza sanitaria nazionale. L’ordinanza sindacale che ne disponeva la chiusura (n. 216 dd. 17.03.2021) è stata revocata con la susseguente ordinanza sindacale n. 54 dd. 25.02.2022. L’Associazione Motoclub Valli del Noce - Cles ha quindi comunicato all’Amministrazione comunale l’intervenuto rinnovo delle proprie cariche sociali, deliberato in data 16.01.2022, ed ha così rappresentato la propria volontà di procedere alla riapertura della struttura.

8. A seguito di ciò il Comune ha riesaminato nel merito la modalità di gestione dell’Impianto, assumendo, in conclusione di un procedimento esperito in contraddittorio con la medesima Associazione Sportiva Dilettantistica Moto Club Cles Valli del Noce, la delibera del Consiglio comunale di Predaia 25 maggio 2022, n. 26, atto qui impugnato, avente ad oggetto “ Convenzione per la gestione del crossodromo in loc. Larghe a Coredo. Revoca parziale della deliberazione n. 58 dd. 12.09.2016 e dell’allegato schema di convenzione, nonché degli atti derivanti ”. Il gravato provvedimento dispone la revoca parziale, ex art. 21 quinquies della l. n. 241 del 1990, della deliberazione consiliare n. 58 dd. 12.09.2016 e dell’allegato schema di convenzione, della deliberazione giuntale n. 13 dd. 25.01.2018 e dell’allegata convenzione, atti tutti presupposti dell’affidamento della concessione per la gestione di un impianto di motocross, nonché la conseguente modifica della convenzione stipulata il 06.03.2018 con l’Associazione ricorrente. Con l’atto di esercizio dell’autotutela decisoria - in sintesi e come meglio si dirà in seguito - il Comune, in dichiarata rivalutazione dell’originario interesse e ritenendo prevalente interesse della comunità tutta a beneficiare della quiete pubblica e di un ambiente salubre dal punto vista acustico, modifica pertanto le giornate e gli orari di gestione dell’impianto a suo tempo concordati con l’Associazione ricorrente, riducendoli da cinque giorni a due giorni alla settimana, con esclusione dell’attività nelle giornate di sabato e di domenica e portando l’orario pomeridiano dalle 18.00 alle 19.00. Inoltre, riduce le competizioni che il gestore potrà organizzare da quattro competizioni all’anno, che potevano dunque estendersi su due giornate, a quattro giornate soltanto.

Tanto viene disposto riproponendo le modalità di gestione individuate nella citata relazione a suo tempo posta alla base della “ valutazione previsionale di impatto e clima acustico della struttura, predisposta ai sensi della l. 447/1995 dalla ditta incaricata Ambiente Smile sas in data gennaio 2010 ”, allegata al progetto definitivo dell’impianto e che, per l’appunto, prevedeva l’utilizzo dell’impianto per due giornate, l’orario di esercizio dell’impianto entro le ore 18.00 e quattro giornate di competizione. Ritiene il Comune che si tratti di “ prescrizioni ” che costituirono la base della valutazione positiva del Servizio Valutazioni Ambientali della Provincia autonoma di Trento, resa con determinazione n. 1 del 13 gennaio 2010 sul progetto definitivo, la quale recava anche l’espressa prescrizione così formulata: “ nell’ambito delle successive fasi autorizzatorie e/o concessorie deve essere prodotta, sentita l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, una relazione di approfondimento della valutazione dell’impatto acustico del progetto, per prevedere e dimensionare correttamente gli eventuali interventi di mitigazione del rumore (modifiche al tracciato, barriere antirumore, ecc….) in modo tale da assicurare, con un adeguato margine di garanzia, il rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla vigente normativa presso tutti i ricettori ”. Assume il Comune che si tratta di prescrizioni tutte disattese all’atto della stipula della convenzione. Nell’avvio del procedimento di revoca parziale dei provvedimenti citati in rivalutazione dell’originario interesse, notificato alla parte ricorrente il 1° aprile 2022, l’Amministrazione comunale prende nuovamente in considerazione e richiama i pareri resi posteriormente all’approvazione del progetto esecutivo negli anni 2012 e 2013, dai vari portatori di interessi, che avevano concordemente espresso avviso negativo alla stessa realizzazione dell’opera e, in particolare, da un Comitato dei cittadini che a suo tempo aveva commissionato anche una “ Relazione previsionale impatto acustico del 21 maggio 2013 ” del tutto critica in ordine all’impatto acustico dell’impianto ed ai contenuti della relazione posta a corredo del progetto definitivo, nonché dall’Azienda per il Turismo della Val di Non, dall’Associazione Albergatori della Provincia, dalla Comunità della Val di Non, dai gruppi consiliari del Comune di Coredo: atti, questi, tutti recanti osservazioni critiche quanto alla prospettiva di impatto acustico dell’esercizio dell’opera e alla relazione a suo tempo posta a corredo del progetto definitivo. Al riguardo il Comune prima dell’avvio del procedimento ha attualizzato nel periodo 2021 - 2022 alcuni di tali pareri critici ottenendone la conferma, ed inoltre ha acquisito il parere negativo del Santuario Eremo di San Romedio e del Comune di Sanzeno. Tutti tali pareri recano pertanto la richiesta di adozione di misure di mitigazione dell’impatto acustico.

9. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Moto Club Cles Valli del Noce, a seguito dell’avvio del procedimento di revoca, in data 16.04.2022 ha controdedotto puntualmente alle motivazioni rappresentate dal Comune di Predaia, respingendole in toto e in sintesi evidenziando che le modalità di utilizzo dell’impianto a suo tempo previste dalla relazione recante la “ valutazione previsionale di impatto e clima acustico della struttura, predisposta ai sensi della l. 447/1995 dalla ditta incaricata Ambiente Smile sas in data gennaio 2010 ”, citata a fondamento del procedimento di revoca, ha natura meramente previsionale e non prescrittiva e che è mancata l’effettuazione di rilevazioni fonometriche di impatto acustico atta a dimostrare la violazione dei limiti di legge e della zonizzazione acustica comunale. In tal senso l’Associazione ha allegato anche una relazione recante misurazioni acustiche appositamente commissionata allo stesso studio Ambiente Smile che aveva redatto a suo tempo la valutazione e che conclude, sulla scorta di tali ulteriori rilievi, per il mancato superamento dei limiti acustici anche in ragione del periodo intercorso dall’originaria rilevazione e delle evoluzioni tecnologiche sui silenziatori dei motori. Sono poi contestate tutte le osservazioni riportate nella nota di avvio del procedimento, concludendo nel senso che “ la procedura in autotutela avviata è illegittima e infondata in ogni suo punto”.

10. L’Associazione ricorrente, essendosi dimostrate del tutto infruttuose le proprie osservazioni, ha pertanto impugnato la sopradescritta deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 2022 chiedendo innanzitutto di essere rimessa in termini per errore scusabile, stante la notifica del ricorso oltre il termine di 30 giorni prescritto per il rito degli appalti ex art. 120 c.p.a. ritenuto applicabile al caso di specie: e ciò in ragione dell’errata indicazione sui termini per ricorrere contenuta nel provvedimento impugnato.

In premessa la parte ricorrente precisa, quanto all’attività esercitata nell’impianto ad agli interessi di cui è portatrice, che si tratta di sport dilettantistico non professionale svolto da minori e/o adulti nelle pause di scuola o di lavoro, e che quindi la limitazione delle giornate di apertura del crossodromo, e soprattutto l’esclusione dei fine settimana, comporta un sovvertimento totale della convenzione stipulata per la gestione dell’impianto, determinato unilateralmente dal Comune. Rappresenta, infatti, come “ Tutte le piste di motocross in Italia sono gestite tramite il volontariato (compreso il sito di Pietramurata dove si gareggia anche per il mondiale!);
pertanto, solo nei week end e nei giorni festivi è possibile raggiungere un numero sufficiente di volontari per il corretto funzionamento degli impianti
” ed ancora “ che nessun impianto di motocross potrà mai essere gestito e fruito nel caso di preclusione di utilizzo nei giorni di sabato e di domenica ”. La parte ricorrente dà conto documentalmente, infine, dell’ampio potenziale di utilizzo dell’impianto che ha fondatamente giustificato il pubblico interesse alla realizzazione dell’opera.

Il gravame è, poi, affidato alle seguenti censure.

1) La ricorrente deduce che il provvedimento impugnato è erroneamente qualificato quale revoca parziale e che per contro esso deve essere inteso quale atto di recesso contrattuale, stante la sostanziale modifica delle regole di gestione della convenzione introdotta unilateralmente in sede di revoca. Infatti, in relazione al carattere non professionale dell’utilizzo dell’impianto, l’esclusione della possibilità di utilizzo nelle giornate di sabato, domenica e festivi determina in realtà la materiale impossibilità della sua utilizzazione, così come gravemente pregiudizievole è la riduzione della possibilità di organizzare le competizioni su 2 giornate per effetto della previsione di 4 giornate di competizione anziché delle 4 competizioni in origine previste. Tutto ciò, sempre ad avviso della parte ricorrente, comporta l’esercizio di un diritto di recesso “ in quanto le nuove condizioni di gestione imposte dal Comune alterano irrimediabilmente il sinallagma contrattuale convenuto ”. Il recesso non può essere ammesso nel caso di specie, poiché non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 21 sexies della legge n. 241 del 1990, mancando una previsione contrattuale o una disposizione di legge che legittimi l’esercizio di tale facoltà: infatti, il contratto stipulato non prevede sul punto alcuna facoltà di recesso e la modifica delle giornate e degli orari avrebbe dovuto essere concordata tra le parti, a mente dell’articolo 16, comma 3, della medesima convenzione. Infine, la parte ricorrente richiama la giurisprudenza in virtù della quale non si può procedere con la revoca del provvedimento di aggiudicazione dell’appalto in caso di contratto già stipulato, “ avendo efficacia ex nunc ed incidendo sul solo momento funzionale del rapporto regolato dal contratto (Consiglio di Stato, AP 14/2014;
TAR Lazio Roma, sez. II ter, 6 marzo 2013, n. 2432)
”. Ne conseguirebbe il vizio di violazione di legge.

2) Ove non ricondotto al potere di recesso, il provvedimento dovrebbe essere quindi riqualificato quale annullamento d’ufficio, comunque a sua volta illegittimo in quanto assunto in violazione del termine previsto dall’articolo 21 nonies della legge n. 241 del 1990. Infatti, la parte ricorrente ritiene che il provvedimento sia fondato sulla necessità di ricondurre le modalità di utilizzazione del crossodromo a quelle previste nella determinazione n. 1 del 2020 del Servizio Valutazione Ambientale della Provincia, assunta sul presupposto della valutazione previsionale del gennaio 2010, recata dalla relazione di impatto acustico allegata al progetto definitivo e che riporta specifiche modalità di utilizzo dell’impianto. Inoltre ha pure considerato che l’atto impugnato è giustificato anche sulla base della mancata valutazione di approfondimento che avrebbe dovuto essere effettuata in sede di progettazione esecutiva sulla scorta dell’apposita prescrizione allegata alla predetta determinazione n. 1 del 2010. Tali argomentazioni avrebbero assunto un valore prevalente nella motivazione del provvedimento di revoca rispetto alla rinnovata comparazione degli interessi, recante a sua volta l’asserita apodittica prevalenza dell’interesse alla quiete pubblica.

3) Nella denegata ipotesi, infine, in cui il provvedimento sia da qualificarsi effettivamente quale provvedimento di revoca parziale, deduce la ricorrente la violazione dell’articolo 21 quinquies della l. n. 241 del 1990, sotto i seguenti profili:

3.1) il provvedimento è illegittimo per violazione dell’articolo 21 quinquies della l. n. 241 del 1990, il quale esclude dalla possibilità di revoca per “ rinnovata valutazione dell’interesse pubblico originario ” il provvedimento attributivo di un vantaggio economico, quale sarebbe il provvedimento di concessione della gestione dell’impianto sportivo di cui trattasi;

3.2) l’atto impugnato è in ogni caso illegittimo per eccesso di potere mancando l’istruttoria sui valori di impatto acustico che Comune non ha minimamente svolto. Il provvedimento è basato su di un presupposto erroneo, in quanto le previsioni d’uso contenute nella relazione del gennaio 2010 hanno costituito una mera valutazione previsionale non vincolante e, comunque, “ essa si basa sull’implicita e ovvia considerazione che solo nel fine settimana vi possa essere un uso rilevante, dal punto di vista acustico, del crossodromo trattandosi di attività sportiva svolta con finalità ricreative ”. Il mancato rispetto della prescrizione contenuta nella determinazione del Servizio provinciale Valutazione Ambientale n. 1/2010 può, al più, essere considerato un’irregolarità ovvero un profilo di legittimità divenuto irrilevante per effetto del decorso del termine ragionevole per l’annullamento in autotutela e, tuttavia, “ mancando una valutazione dei valori limite di emissione acustica non avrebbe potuto in ogni caso giustificare un potere unilaterale di modifica delle convenzioni convenute di gestione del crossodromo ”. Il provvedimento impugnato introduce una misura di mitigazione dell’impatto acustico, consistente nella riduzione delle giornate di utilizzo dell’impianto, peraltro in mancanza di qualsiasi accertamento dell’impatto acustico medesimo e dunque “ sulla base di mere rappresentazioni di posizioni critiche relative la presenza dell’opera nel contesto ambientale da parte di portatori di interesse collettivi nonostante la destinazione dell’area ad ospitare il crossodromo e la zonizzazione acustica corrispondano a precise scelte urbanistiche mai revocate dal Comune..… Quindi il provvedimento impugnato è basato sul presupposto erroneo della natura prescrittiva-vincolante della previsione, contenuta nella relazione del gennaio 2010, del limite a soli due giorni settimanali dell’utilizzazione del crossodromo ed è altresì assunta in difetto di istruttoria, non avendo il Comune provveduto a verificare se sussistevano i presupposti per procedere ad una riduzione unilaterale delle modalità temporali di utilizzazione del crossodromo” . In particolare, in violazione del paragrafo “6.4 RUMORE ” del rapporto tecnico del gennaio 2010 del Servizio Valutazione Ambientale della Provincia, ancorché puntualmente citato nel provvedimento, non è stato svolto alcun accertamento istruttorio circa le misure strutturali di mitigazione dell’impatto acustico, la cui adozione era ritenuta prioritaria rispetto alla misura della riduzione di giorni ed orari sulla base del predetto rapporto tecnico (si tratta di barriere antirumore, arboree, artificiali e di modifiche del tracciato della pista) ma la delibera non fornisce alcuna considerazione in merito;

3.3) il provvedimento impugnato in ogni caso è “ irragionevole e sproporzionato perché idoneo a inibire qualsiasi utilizzo del crossodromo ”. Infatti la chiusura il sabato e la domenica esclude qualsiasi interesse alla gestione dell’impianto;
la limitazione dell’orario di apertura alle 18 riduce la possibilità di utilizzo della pista da parte del lavoratore/studente medio, mentre la realizzazione di competizioni sportive articolate su due giornate favoriva un turismo stanziale, utilità in nessun modo considerata dall’Amministrazione, così come la riduzione a solo quattro giornate, di fatto, induce alla realizzazione di competizioni di una sola giornata “con conseguente svalutazione della rilevanza dell’opera già realizzata con l’importante investimento di risorse pubbliche dalla cui realizzazione il Comune dovrebbe al contrario cercare di trarre la massima utilità per la comunità ivi insediata ”. L’irragionevolezza del provvedimento consegue, inoltre, al fatto che l’opera realizzata con investimento importante di risorse pubbliche “è stata utilizzata solo per alcuni mesi dal 18 al 19 e per pochi mesi nel 2022 sicché il provvedimento impugnato preclude la possibilità per l’intera comunità locale trentina di beneficiare dell’ingente investimento sia in termini di utilizzo dell’impianto a scopo ricreativo che in termini di indotto per gli operatori economici ”, il che è dimostrato anche dal fatto che nel provvedimento si richiamano le considerazioni critiche del 2012, ostative alla stessa realizzazione dell’opera, in un momento in cui l’impianto era già stata realizzato.

4) Il provvedimento è in ogni caso illegittimo per violazione di legge, in quanto non reca la quantificazione dell’impegno contabile per la liquidazione in favore della ricorrente dell’indennizzo dovuto per la revoca ai sensi dell’articolo 21 quinquies della l. n. 241 del 1990. L’Associazione ha sostenuto spese rilevanti, peraltro non documentabili, e ne dovrà sostenere altre per la consulenza contabile. Si tratta di spese che costituiscono un danno emergente, posto che il crossodromo da giugno 2022 non è stato utilizzato per la metà del periodo utile, danno che il Comune è tenuto a rimborsare almeno in parte ed è quantificato nella misura di euro 2.300,00, pari alla metà di quanto risulta contabilmente speso.

In conclusione, con il ricorso in esame è chiesto in via principale l’annullamento degli atti impugnati ed in via subordinata la condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’indennizzo riconosciuto dall’articolo 21 quinquies della l. n. 241 del 1990.

11. Si è costituita l’Amministrazione intimata, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, a’ sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49 come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 2004, n. 116, e con memoria depositata il 17 novembre 2022 ha chiesto che il ricorso sia rigettato in quanto infondato. Il Comune innanzitutto evidenzia la natura del presupposto provvedimento oggetto di revoca quale concessione di servizio pubblico priva di rilevanza economica e riguardante un impianto sportivo destinato esclusivamente ad attività ludico ricreativa e precisa quindi che “ A fronte del recente manifestazione della volontà della ricorrente di riprendere, terminate le varie restrizioni dovute alla nota pandemia, l’attività nel menzionato impianto sportivo, l’Amministrazione ha ritenuto di dover riesaminare nel merito le modalità di gestione della struttura a fronte di una rinnovata oggettiva valutazione delle condizioni iniziali di affidamento e di un più bilanciato contemperamento delle confliggenti esigenze di tutti gli attori coinvolti” . Si tratta in sostanza, ad avviso dell’Amministrazione intimata, di una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico connesso alla gestione con particolare riguardo “ all’aspetto relativo alla gestione del rumore immancabilmente connesso con l’impianto in parola e, in tale contesto, soprattutto con l’intensità temporale e oraria dell’attività sportiva ivi praticata” . In quest’ottica si è quindi ritenuto di ripristinare la temporaneità di utilizzo del crossodromo alle due giornate settimanali riportate nell’originaria valutazione previsionale dell’impatto e clima acustico della struttura predisposto nel gennaio del 2010 ed allegato alla progettazione definitiva dell’intervento nonché richiamato dalla determinazione dirigenziale del Servizio Valutazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento n. 1 del 13 gennaio 2010. Alla luce di quanto sopra prospettato, nonostante qualche incertezza e incoerenza presenti nella terminologia utilizzata dall’Amministrazione, ritiene la medesima parte resistente che l’atto impugnato si qualifichi effettivamente quale revoca parziale adottata ai sensi dell’articolo 21 quinquies della l. n. 241 del 1990 mediante la sottoposizione del rapporto di durata intercorrente tra le parti ad una nuova e diversa valutazione circa l’attualità degli interessi pubblici sottesi alla vicenda, e ciò al fine di realizzare un diverso e - per l’appunto - più attuale bilanciamento delle differenti e confliggenti esigenze in gioco: da un lato l’agevolazione dell’attività ludico ricreativa e dall’altro lato la tutela della quiete pubblica dall’inquinamento acustico inevitabilmente connesso con l’attività sportiva in questione, soprattutto nei giorni di riposo collettivi, come il sabato e la domenica. Non si è in presenza di un atto di autoannullamento parziale per profili di illegittimità della concessione, “bensì della volontà – in base ad una diversa considerazione degli interessi in gioco – di tornare alle originarie previsioni del progetto, dalle quali la concessione del 2018 si era invece voluta discostare ”. La ragione del provvedimento impugnato non consiste affatto nel superamento dei limiti legali acustici, e quindi in una ragione di illegittimità, ma in una valutazione di opportunità e, dunque, di merito “ in ordine alla migliore salvaguardia dell’interesse pubblico in ordine all’utilizzo della pista da motocross…In fase di approvazione del progetto definitivo (deliberazione giuntale dell’ex Comune di Coredo n. 11/2010) si rinviava alla successiva fase di approvazione della progettazione esecutiva per il recepimento delle prescrizioni/raccomandazioni formulate da parte dei vari Servizi provinciali interessati nell’ambito della procedura di verifica ex L.P. 28/1988, aspetto non adeguatamente considerato – sotto il profilo dell’allora ponderazione degli interessi coinvolti – nel 2018 e che ora, ripetiamo, l’Amministrazione ha inteso per l’appunto recuperare...E’ stato, in particolare, giudicato che l’utilizzo dell’impianto per cinque giorni settimanali (e ciascun giorno fino alle ore 19) – compresi il sabato e la domenica – non risulta adeguato e proporzionato in rapporto agli interessi collettivi (alla quiete e al riposo, in particolare di fine settimana) da essa inevitabilmente incisi e rispetto ai quali una attività meramente ricreativa e voluttuaria appare legittimamente recessiva ”. Infatti, si è tenuto conto della presenza nelle vicinanze della struttura di edifici e immobili di rilevanza storica, culturale e religiosa di interesse locale e sovranazionale, nonché della parimenti sottolineata necessità di non vedere compromessa una programmazione strategica degli enti locali sul medio e lungo periodo, finalizzata a mirare al perseguimento di un turismo a basso impatto ambientale e di politiche di tutela e valorizzazione dei beni primari della vita. In tal senso il nuovo assetto della concessione non annulla la possibilità di utilizzazione della struttura ma ne regolamenta l’utilizzazione in modo da porla in migliore armonia con gli altri interessi pubblici/collettivi coinvolti.

12. Alla odierna pubblica udienza la causa è stata trattenuta in decisione

DIRITTO

I. Il ricorso è parzialmente fondato per le motivazioni qui di seguito illustrate.

II. In limine litis deve essere disposta la conversione del rito, poiché non viene in considerazione una controversia relativa alla procedura di affidamento di un appalto pubblico o di una concessione di servizi, bensì la revoca della concessione di un servizio pubblico, per cui trova applicazione il rito ordinario, nell’ambito della giurisdizione esclusiva sulle concessioni dei pubblici servizi prevista dall’articolo 133, comma 1, lett. c) c.p.a.. In tal senso non vi è la necessità di riconoscere alcun errore scusabile, poiché il ricorso è stato depositato entro il termine ordinario di 60 giorni, previsto dall’articolo 29 c.p.a., termine correttamente richiamato dal provvedimento impugnato al punto 8 del deliberato (cfr. al riguardo T.A.R. Lazio, sez. I bis, 13 dicembre 2018, n. 12519).

III. Ciò detto, al fine di decidere nel merito la controversia in esame, occorre qualificare la natura dei provvedimenti originari sui quali l’atto gravato incide, come atto di secondo grado, quale esercizio, da parte del Comune di Predaia, del potere di autotutela decisoria. In tal senso occorre muovere dalla delibera del Consiglio comunale di Predaia - subentrato a decorrere dal 01.01.2015 al Comune di Coredo - del 12 settembre 2016, n. 58 con la quale si è approvato lo schema di convenzione per la concessione della gestione del crossodromo in località Larghe in C.C. Coredo e dalle conseguenti deliberazioni n. 151 dd. 22.06.2017 e n. 13 dd. 25.01.2018 della Giunta comunale di assegnazione della gestione della pista di motocross alla qui ricorrente Associazione Sportiva Dilettantistica Moto Club Cles Valli del Noce.

IV. Come si evince dalla delibera consiliare n. 58 del 2016 (doc. 6 resistente), l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo è avvenuto in forza dell’articolo l’art. 30 della legge provinciale 21 aprile 2016 n. 4 avente ad oggetto “ Promozione dello sport e dell’associazionismo sportivo trentino ” e che dispone specificatamente quanto segue: “ Gli enti locali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari, possono affidare la gestione e concedere l’uso dei propri impianti sportivi direttamente a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive con sede nel loro territorio e che svolgono la disciplina sportiva afferente agli impianti, previo adeguato confronto concorrenziale tra di esse. La procedura di affidamento garantisce congrue condizioni di accesso agli impianti da parte delle associazioni non affidatarie. Per la gestione degli impianti sportivi d’interesse economico si applica la disciplina prevista dall’articolo 13 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino) ”. Si tratta di disciplina del tutto conforme, quanto alla facoltà di affidamento a società e associazioni sportive dilettantistiche, all’omologa disciplina di origine statuale recata dall’art. 90 (Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica), comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, a sua volta, espressamente prevede: “ Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società [sportive dilettantistiche senza scopo di lucro] e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento ” (articolo, peraltro, attualmente abrogato dall’art. 12, comma 1, lett. c), del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, emanato in attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86 - contenente, tra l’altro, principi e criteri direttivi in materia di esercizio di impianti sportivi - il quale ultimo ha previsto, all’art. 6, che la gestione degli impianti sportivi che l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente, “.. è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari ” e che tali affidamenti “ sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa euro-unitaria vigente ”, seppure l’entrata in vigore della predetta nuova disciplina sia al momento differita al 1° gennaio 2023 - per effetto del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e da ultimo modificato con d.l. 5 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 23 -).

V. Ad avviso del Collegio, pertanto, l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo di cui trattasi si inquadra nel novero dei servizi pubblici locali, come statuito dalla giurisprudenza ormai consolidata, quale risultante dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 28 gennaio 2021, n. 858: “ nel caso della gestione di impianti sportivi comunali si tratta, in particolare, di un servizio pubblico locale, ai sensi dell’art. 112 del d.lgs. n. 267/2000, per cui l’utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport che, unitamente all’effetto socializzante ed aggregativo, assume il ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini, ma anche per la vitalità sociale della comunità (culturale, turistico, di immagine del territorio, etc.)”. Pertanto, l’affidamento della concessione di cui trattasi non è sussumibile nel paradigma della concessione dei beni ma configura una concessione di servizi in considerazione della centralità della gestione, prefigurando come meramente strumentale l’affidamento del bene di proprietà pubblica.

VI. Fatta tale premessa, assume poi rilievo la qualificazione del crossodromo quale “ struttura (che) non può essere considerata d’interesse economico in quanto a valenza locale e di nuova realizzazione” come risultante dalla surriportata deliberazione consiliare n. 58 del 2016, trattandosi di servizio e struttura che, nelle valutazioni dell’Amministrazione, non è fonte di remunerazione ed è estraneo all’interesse del mercato, come è coerentemente evincibile dalla clausole convenzionali che demandano al Comune un significativo aggravio di oneri quanto alle spese di manutenzione e di funzionamento. Pertanto, l’affidamento della gestione di cui è controversia è sussumibile nel quadro dell’“ uso associativo di impianti privi di rilevanza economica (tipicamente impianti di ridotte dimensioni, per i quali non è ipotizzabile l’uso diffuso a tariffa)” che “ avviene mediante concessione strumentale del bene pubblico ” (cfr. sul punto la dianzi richiamata sentenza n. 858/2021 della Sez. V del Consiglio di Stato che, a sua volta, si riporta alla delibera

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi