TAR Genova, sez. I, sentenza 2015-03-14, n. 201500282

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2015-03-14, n. 201500282
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201500282
Data del deposito : 14 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01276/2014 REG.RIC.

N. 00282/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01276/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1276 del 2014, proposto da:
M L D V, rappresentata e difesa dall'avv. A D V, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Liguria in Genova, via dei Mille, 9;

contro

Comune di Lerici, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. M B, con domicilio eletto presso l’avv. Giordano Guerci nel suo studio in Genova, piazza Corvetto, 1;

per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione comunale di Lerici e della conseguente violazione dell’obbligo dell’Amministrazione stessa di provvedere sull'istanza presentata dalla ricorrente in data 30/7/2013, volta alla regolarizzazione di porzione di fabbricato ai sensi della l.r. n. 49/2009 e s.m.i., relativa all'immobile sito in Lerici, loc. Fontanella, Fg. 29, mapp. 37,

e della fondatezza della pretesa dedotta in giudizio e conseguente condanna dell’Amministrazione intimata a provvedere, emanando un provvedimento favorevole alla ricorrente,

nonché per la condanna del Comune di Lerici al risarcimento del danno subito a causa dell’inosservanza del termine di conclusione del procedimento e l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lerici;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 il dott. R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La signora M L D V è proprietaria di un fabbricato residenziale nel Comune di Lerici, ubicato in zona di rispetto cimiteriale e vincolata sotto il profilo paesaggistico.

Nel corso dell’esecuzione dell’intervento di ristrutturazione assentito con concessione edilizia n. 312 del 1999, venivano realizzate opere in difformità, consistenti nella creazione di un vano abitativo sottostante la terrazza del fabbricato, in luogo del terrapieno previsto in progetto, e di una bucatura (porta-finestra) di accesso al vano medesimo.

Con istanza del 30 luglio 2013, pervenuta al Comune di Lerici il successivo 1° agosto, l’odierna ricorrente chiedeva che, previo accertamento della compatibilità paesaggistica di tali opere e adozione di un provvedimento di regolarizzazione ex art. 1 della legge regionale Liguria 3 novembre 2009, n. 49, fosse assentito un intervento di incremento dell’altezza del vano abusivo (da m. 2,15 a m. 2,40), mediante abbassamento della quota di pavimento

Il Comune di Lerici, con nota del 26 ottobre 2013, rubricata quale comunicazione ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, significava alla richiedente che, in ragione della carenza della documentazione a corredo dell’istanza, la richiesta di sanatoria doveva ritenersi “improcedibile”.

Inoltre, il Comune rilevava l’impossibilità di addivenire all’accertamento di compatibilità paesaggistica, a causa della creazione di nuova volumetria e perché le opere eseguite in difformità dal titolo abilitativo rilasciato nel 1999 non risultavano compatibili con il vincolo cimiteriale gravante sull’immobile.

La richiedente controdeduceva con nota del 11 novembre 2013, a firma dell’odierno difensore che agiva nella dichiarata qualità di procuratore speciale della signora D V.

Avendo ricevuto solamente un’ulteriore comunicazione interlocutoria, l’interessata si risolveva a proporre il ricorso giurisdizionale in trattazione, volto a sentir dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Lerici sull’istanza di regolarizzazione della porzione abusiva di fabbricato nonché la fondatezza della propria pretesa sostanziale, con conseguente condanna dell’Amministrazione intimata all’adozione di un provvedimento favorevole.

La ricorrente chiede, altresì, che il Comune di Lerici sia condannato al risarcimento dei danni cagionati dall’inosservanza del termine di conclusione del procedimento, quantificati nell’importo di € 550.000,00, pari all’importo indicato in una proposta di acquisto dell’immobile che le sarebbe medio tempore pervenuta.

L’intimato Comune di Lerici si è costituito solamente all’udienza camerale del 12 febbraio 2015, depositando una comparsa di stile.

In tale sede, i difensori intervenuti per le parti hanno svolto una breve trattazione orale.

Il ricorso, quindi, è stato ritenuto in decisione.

DIRITTO

La ricorrente agisce con lo speciale rito del silenzio, ai sensi dell’art. 31, comma 1, cod. proc. amm., perché sia accertato l’obbligo dell’intimato Comune di Lerici di provvedere in ordine all’istanza di “regolarizzazione edilizia” e di compatibilità paesaggistica del 30 luglio 2013.

Come anticipato in premessa, detta istanza concerneva le opere realizzate in difformità dalla concessione edilizia n. 312/1999, consistenti nella creazione di un vano abitativo sottostante la terrazza del fabbricato residenziale di proprietà, in luogo dello spazio totalmente interrato previsto in progetto, e di una porta-finestra che consente di accedervi dall’esterno.

L’esponente chiede anche che, ai sensi del comma 3 del citato art. 31, sia accertata la fondatezza della sua pretesa sostanziale ovvero, in subordine, che sia nominato un commissario ad acta per l’adozione del provvedimento finale.

Va preliminarmente chiarito che l’istanza di sanatoria di cui si controverte era stata dichiaratamente presentata ai sensi della legge regionale Liguria 3 novembre 2009, n. 49, recante misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio (cosiddetto “piano-casa”).

Tale legge, avente carattere straordinario ed efficacia temporalmente limitata, disciplina, tra l’altro, interventi atti a promuovere l’adeguamento funzionale, architettonico e ambientale degli edifici attraverso l’ampliamento dei volumi esistenti, anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici.

L’art. 5, comma 1, della l.r. n. 49/2009, prevede, però, che gli ampliamenti volumetrici in questione non si applicano nei confronti degli edifici o delle unità immobiliari “abusivi, in quanto realizzati in assenza di titolo edilizio o in difformità da esso, con esclusione delle difformità non aventi ad oggetto i volumi o le superfici”.

Tale esclusione dimostra che la disciplina regionale non consente di ampliare le ipotesi di sanatoria edilizia, attraverso un improprio cumulo dei benefici concessi dalle rispettive norme di favore: non è possibile, cioè, ricorrere al "piano-casa" per sanare pregressi abusi edilizi (per un’applicazione di tale principio con riferimento a normative regionali analoghe a quella ligure, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 5 agosto 2013, n. 4056;
T.A.R. Valle d’Aosta, 13 marzo 2013, n. 12 e 11 dicembre 2012, n. 106).

La legge ligure sul piano-casa non contiene, d’altronde, alcuna speciale disciplina del procedimento di sanatoria edilizia, cosicché risulta del tutto corretta la scelta del Comune di Lerici di applicare le “ordinarie” regole dettate in tema di accertamento di conformità dall’art. 49 della legge regionale Liguria 6 giugno 2008, n. 16.

Tanto precisato, è agevole accertare l’infondatezza delle pretese di parte ricorrente.

Il comma 4 del citato art. 49 prevede, infatti, che il responsabile dello sportello unico per l’edilizia si pronuncia sulla richiesta di accertamento di conformità entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza “completa di tutta la documentazione necessaria”.

Nel caso in esame, l’Amministrazione procedente aveva appunto eccepito, con il preavviso di diniego del 26 ottobre 2013, la carenza della documentazione che, ai sensi degli artt. da 43 a 49 della l.r. n. 16/2008, deve corredare l’istanza di sanatoria edilizia e la parte ricorrente non ha contestato la genericità del rilievo né dimostrato che i documenti presentati fossero effettivamente quelli richiesti dalla citata normativa regionale.

Ne consegue l’insussistenza dei presupposti atti a far sorgere l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza del privato ed a consentire la decorrenza del termine di conclusione del procedimento di sanatoria edilizia.

In ogni caso, il decorso del termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza di accertamento di conformità avrebbe determinato la formazione di un provvedimento tacito di reiezione dell’istanza, impugnabile nel prescritto termine decadenziale alla stregua di un comune provvedimento (T.A.R. Liguria, sez. I, 19 aprile 2013, n. 699).

Analoga previsione è contenuta nell’art. 36, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, secondo il quale “sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia, con adeguata motivazione, entro sessanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata”.

Non si configura, perciò, un’inerzia qualificabile come “silenzio inadempimento”, conoscibile dal giudice attraverso lo speciale rito del silenzio.

Ne consegue la reiezione delle domande proposte da parte ricorrente, ovviamente compresa l’istanza risarcitoria che si fonda sulla prospettazione di un danno derivante da inesistente ritardo nel provvedere.

Considerato che l’Amministrazione resistente non ha svolto una significativa attività difensiva nel giudizio, le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti costituite;
va dichiarata, altresì, l’irripetibilità del contributo unificato.

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