TAR Palermo, sez. III, sentenza 2022-01-10, n. 202200039

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2022-01-10, n. 202200039
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202200039
Data del deposito : 10 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/01/2022

N. 00039/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02136/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2136 del 2016, proposto da
I C, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio eletto presso lo studio Daniela Salerno in Palermo, via Sferacavallo, 89/A;

contro

Comune di Cattolica Eraclea in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P B, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Sammartino n.45;

nei confronti

Cooperativa Le Foyer, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:
A M, G V, rappresentati e difesi dall'avvocato Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via G. Oberdan, 5;

per l’annullamento

-degli atti relativi all'espropriazione dei terreni di proprietà dcl ricorrente per la redazione dei programmi costruttivi per l'edilizia pubblica e privata, e precisamente: della deliberazione del Consiglio Comunale di Cattolica Eraclea del 29/1111986 n. 184 avente per oggetto l'approvazione del progetto per la redazione dei programmi costruttivi;
della delibera del Consiglio comunale n. 41 del7l4il987 di designazione delle aree;
della delibera n. 246 del L2/5/1990 di autorizzazione al Sindaco a compiere tutti gli adempimenti per l’espropriazione;
del provvedimento sindacale prot. n. 9139 del l0/11/1990 di avviso di deposito degli atti espropriativi;
del decreto sindacale del 10/11/1990 di occupazione dei terreni in via temporanea cd urgente;
del provvedimento sindacale del 2112/1991 prot. n. 1379 di avviso alle ditte espropriande dell'immissione in possesso;
del conseguente verbale redatto in data 2/3/1991;
dell'ordinanza sindacale n. l4 del 5i3i1993 di determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione;

-degli atti relativi al procedimento di riapprovazione dei medesimi programmi costruttivi. e precisamente: della delibera dcl Consiglio Comunale di Cattolica Eraclea n.95 del 30/11/1993 avente per oggetto la "Riapprovazione dei programmi costruttivi e riconferma dell'assegnazione delle aree alla cooperativa Le Foyer";
dell'avviso di deposito degli atti del 21/12/994;
del decreto sindacale n. 1 dell'11/5/1995 con cui è stata dichiarata l'occupazione d'urgenza e sono stati fissati i termini di cui all'art. 13 L. n. 2359/1865;
del conseguente avviso di immissione in possesso dell’11/5/1995;
dell'ordinanza sindacale n. l8 del 5/4/1996 prot. n. 3663 di determinazione dell'indennità definitiva;
dell'ordinanza sindacale n. 48/996 con cui è stato disposto il deposito presso la Cassa DD e PP delle indennità definitive;

-di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente;

nonché per l’illegittimità

-del comportamento tenuto dal Comune di Cattolica Eraclea e dalla Cooperativa “La Foyer”;

e per il risarcimento

del danno subito per la perdita del terreno di sua proprietà per occupazione illegittima da parte del Comune.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cattolica Eraclea e le relative eccezioni e difese;

Visto l’atto di costituzione ad opponendum di A M e G V, le relative difese ed eccezioni;

Viste la memoria di parte ricorrente del 2/11/2021;

Vista la memoria delle intervenienti ad opponendum del 4/11/2021;

Vista la memoria del Comune di Cattolica Eraclea del 5/11/2021;

Viste le note di udienza di parte ricorrente del 4/12/2021;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2021 il dott. R V e udito l’avv. P. Bisconti per il Comune di Cattolica Eraclea, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato il 14/09/2016 il ricorrente impugna, chiedendone l’annullamento, i seguenti provvedimenti relativi alla procedura espropriativa che ha interessato la propria particella catastale, finalizzata alla realizzazione di edilizia economica popolare.

In particolare, parte ricorrente chiede l’annullamento:

1) degli atti relativi al primo procedimento espropriativo e segnatamente: la deliberazione del Consiglio Comunale di Cattolica Eraclea del 29/11/1986 n.184;
la delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 7/4/1987;
la delibera n. 246 del 12/5/1990 di autorizzazione al Sindaco di compiere gli adempimenti per l’espropriazione;
il provvedimento sindacale n. 9139 del 10/11/1990 di avviso di deposito degli atti espropriativi;
il decreto sindacale del 10/11/1990 di occupazione dei terreni;
il provvedimento sindacale del 21/2/19910 prot. 1379 di avviso di immissione in possesso;
l’ordinanza sindacale n. 14 del 5/3/1993 di determinazione dell’indennità di espropriazione e occupazione;

2) degli atti relativi al procedimento di riapprovazione dei medesimi programmi costruttivi e segnatamente: la delibera C.C. n. 95 del 30/11/1993;
l’avviso di deposito del 21/12/1994, il decreto sindacale n. 1 dell’11/5/1995, l’avviso di immissione in possesso dell’11/5/1995;
l’ordinanza sindacale n. 18 del 5/4/1996 prot. 3663 di determinazione dell’indennità definitiva;
l’ordinanza sindacale n. 48 del 26/6/1996 di deposito delle somme presso la Cassa DD. E PP;

3) di ogni altro atto e/o provvedimento conseguente e/o presupposto a quelli di cui ai precedenti punti 1) e 2) e comunque ad essi connesso.

Chiede altresì la declaratoria di illegittimità e/o illiceità del comportamento tenuto dal Comune e, per l’effetto, dalla Cooperativa le Foyer nel realizzare l’opera edilizia, siccome posta in essere in “ totale carenza di potere ”;
nonché la condanna al risarcimento del danno subito per la perdita del terreno in proprietà.

Parte ricorrente, in punto di fatto, premette quanto segue.

Con deliberazione n. 184/1986, il Consiglio Comunale di Cattolica Eraclea approvava il programma costruttivo per edilizia economico popolare ex L. R. n. 86/1981, delibera che tuttavia non indicava i termini di inizio e di fine dei lavori, né quello di inizio e fine dell’espropriazione, come diversamente previsto dall’art. 13 della L. n. 2359/1965. Con atto di Giunta n. 246 del 12/5/1990 si autorizzava il Sindaco a compiere gli atti necessari per l’espropriazione e si approvava al contempo il piano particellare di espropriazione. Con decreto sindacale del 10/11/1990, “ notificato peraltro al solo ricorrente C I ”, il Comune veniva autorizzato all’occupazione dei terreni tra cui quello in proprietà del ricorrente iscritto al catasto al foglio 5, partita 940, p.lla n.63 ed esteso per mq. 1350. Evidenzia che neppure detto decreto indicava i termini di inizio e fine lavori, né quelli di inizio e fine della procedura espropriativa. In data 27/2/1991 il Comune notificava l’avviso di immissione in possesso del bene e all’accertamento dello stato di consistenza: osserva che il Sindaco non indicava correttamente la data in cui i tecnici si sarebbero recati sui luoghi, menzionandosi solo il giorno e il mese senza precisare l'anno. Quindi, in data 2/3/1991, il verbale di immissione in possesso veniva redatto in assenza dell’intestatario. Alla predetta occupazione non faceva seguito alcuna attività costruttiva sicché, decorsi i termini di inizio dei lavori, ad avviso di parte, ogni atto relativo al procedimento di che trattasi doveva ritenersi privo di efficacia. Ciò malgrado, in data 8/3/1993, a dire della P.A. sarebbe stata notificata alla sola comproprietaria La Giorgia Giuseppa l’ordinanza sindacale n. 14 del 5/3/1993 di determinazione della indennità di occupazione.

In ragione del mancato inizio dei lavori, con delibera del Consiglio Comunale n.95 del 30/11/1993, il Comune di Cattolica Eraclea riapprovava i programmi costruttivi, fissando i termini di inizio e fine. Si delegava la cooperativa Le Foyer a procedere direttamente all’esproprio.

Dal 23/11/1994 al 7/12/1994 veniva pubblicato all’Albo Pretorio l'avviso di deposito degli atti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 2359/1865 e dell'art.10 della legge n. 865/71. Facevano seguito il provvedimento sindacale del 18/3/1995 (con cui si informavano i comproprietari del deposito degli atti per eventuali osservazioni) e il decreto di occupazione dell’11/5/1995.

La materiale immissione nel possesso dei beni avveniva il successivo 24/6/1995, sicché con ordinanza n. 18 del 1996 il Sindaco determinava l'indennità definitiva di espropriazione, atto che veniva notificato all'odierno ricorrente. Le somme non venivano accettate e con ordinanza n. 48 del 24/6/1996 ne veniva disposto il deposito presso la Cassa DD. e PP.

Quindi lo stesso ricorrente evidenzia che veniva emesso, infine, il decreto di espropriazione definitiva n. 11504 del 2/12/1996 (non oggetto di espressa impugnazione).

Nel ricorso si articolano le seguenti censure:

1) illiceità e/o illegittimità degli atti relativi al primo procedimento espropriativo (di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 29/11/1986, n. 184), violazione dell’art. 13 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, carenza di potere;

2) illegittimità degli atti relativi al secondo procedimento espropriativo (di cui alla Deliberazione n. 95/1993 del Comune di Cattolica Eraclea) per violazione: a) dell’art. 7 della L. 24111990;
b) art.51 L. n.865/1971, come richiamato dall'art. I L.R. n.86/1981;
c) dell’art.4 L.R. n. 86/1981;
d) dell’art. 1 L.R. n. 66/1984 e disposizioni regolamentari relative di cui alla circolare A.R.T.A. n. 3/81;

e) dell’art. t3 L. n.64174 (cd. Legge sismica);

3) mancata emanazione del decreto definitivo di esproprio;
occupazione appropriativa.

Segnatamente parte ricorrente prospetta l’illegittimità del primo procedimento espropriativo, deducendo la violazione di legge e la carenza di potere per la mancata indicazione dei termini di inizio e fine della procedura espropriativa.

Con la seconda censura, parte ricorrente contesta l’illegittimità degli atti relativi alla riapprovazione dei programmi costruttivi di cui alla delibera del C.C. n. 95/1993. Contesta la violazione dell’art. 7 L. 241/1990, la violazione dell’art. 51 della L. 865/1971, come richiamato dall’art. 1 della L.R. n. 86/1981, la violazione dell’art. 4 della L.R. n. 86/1981, la violazione dell’art. 1 della L.R. n. 66/1984 e l’art. 13 della L.R. n. 64/1974

Con la terza censura, parte ricorrente contesta la “ mancata emanazione del decreto definitivo di espropriazione ” e quindi rappresenta la sussistenza di una “ occupazione appropriativa ”, osservando che il decreto di esproprio n. 11504 del 2/12/1996), adottato fuori dai termini, non è stato notificato ai comproprietari del terreno de quo Sigg. C I e La Giorgia Giuseppa.

Sotto tale ultimo profilo, ad avviso di parte, discenderebbe la perdita del potere espropriativo da parte del Comune: ragion per cui avanza richiesta di restituzione del terreno, previa riduzione in pristino e risarcimento del danno dall’immissione in possesso alla restituzione effettiva del bene.

Nel ricorso, il ricorrente chiede altresì il risarcimento per occupazione illegittima.

Con atto di intervento del 18/10/2016 si sono costituiti i controinteressati non intimati M Angela e Giuseppe Vizzì, depositando documenti.

Resiste altresì il Comune di Cattolica Eraclea che eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre i termini decadenziali. Nel merito ne chiede il rigetto.

Con memoria del 2/11/2021 parte ricorrente, ribadendo le proprie conclusioni, nel prendere atto dello scioglimento della Cooperativa Le Floyer, chiede se del caso l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli ex soci della stessa cooperativa.

Con memoria del 4/11/2021, gli intervenienti ad opponendum eccepiscono l’inammissibilità del ricorso in quanto non validamente notificato al soggetto controinteressato atteso che la cooperativa “Le Foyer”, evocata in giudizio, dopo la delibera di scioglimento, risultava cancellata dal registro delle imprese sin dal 13/04/2004 (come da documentazione in atti versata il 18/10/2016, doc. n. 5), in data abbondantemente antecedente alla proposizione del ricorso. La notificazione effettuata dal ricorrente nei confronti della predetta Cooperativa “Le Foyer” non risulta, infatti, validamente effettuata atteso che l’atto non è stato consegnato per “irreperibilità”;
per converso, il ricorso non è stato notificato a nessuno degli ex soci della predetta Cooperativa. L’omessa notifica, entro i termini per la proposizione del ricorso, ad alcuno degli ex soci della Cooperativa “Le Foyer”, quali soggetti controinteressati, rende in ricorso radicalmente inammissibile. La predetta omissione, peraltro, risulta insanabile anche a seguito dell’intervento ad opponendum degli stessi sig.ri M e V atteso che per pacifica giurisprudenza la costituzione in giudizio, peraltro bel oltre i termini per l’impugnazione degli atti per i quali è controversia, non può sanare le ipotesi di inesistenza della notifica, come nel caso di specie. Senza recesso da quanto appena esposto, sotto altro profilo, ad avviso degli intervenienti il ricorso risulta altresì irricevibile per patente tardività: sulla vicenda sono già state emesse due sentenze (sentenza del Pretore di Agrigento del 18.11.1993 e sentenza del Tribunale di Agrigento del 30.05.11- Doc 6 e 7 allegati all’atto di intervento ad opponendum , che hanno visto la soccombenza dell'odierno ricorrente.

In ogni caso i terreni per i quali è controversia sono stati definitivamente espropriati con decreto di esproprio n. 11054 del 26/12/1996, così come risulta dalla produzione versata in atti dal Comune di Cattolica Eraclea in data 26/10/2021. Tale atto acquisitivo nonché dirimente rispetto alla presente controversia, non è stato oggetto di alcuna impugnativa entro in termini di legge.

Nel merito preliminarmente eccepiscono la prescrizione di ogni pretesa risarcitoria. Nel caso di specie il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato proposto nel settembre 2016, ossia oltre i 5 anni dalla conclusione della procedura ablatoria ritenuta dal ricorrente illegittima e lesiva.

Gli intervenienti concludono per l’inammissibilità della domanda ex art. 42- bis stante l’intervenuta acquisizione definitiva dei terreni in questione per cui risulterebbe radicalmente inammissibile la possibilità di convertire l’azione risarcitoria ai sensi dell’art. 42- bis T.U. Espropriazione.

Con memoria del 5/11/2021 il Comune di Cattolica Eraclea eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre il termine decadenziale. . In atti è provata la piena conoscenza degli atti da parte del Sig. C da almeno 20 anni (doc 6 e 7 della produzione del Comune). Eccepisce altresì l’improcedibilità attesa la mancata impugnazione del decreto definitivo di esproprio n. 11054 del 2/12/1996: il provvedimento di esproprio, sostituendo il provvedimento provvisorio di occupazione d'urgenza, non consente che l'invalidità del provvedimento interinale di occupazione d'urgenza possa estendersi in via derivata anche nei confronti del successivo decreto di esproprio, con la conseguente sopravvenuta improcedibilità del ricorso in caso di mancata impugnazione dello stesso ad opera del ricorrente (Cfr., TAR Campania, Salerno, Sez. II, 05/03/2018, n.344). Inoltre l’omessa impugnazione degli atti della procedura espropriativa determina altresì l’inammissibilità della domanda risarcitoria. Eccepisce altresì l’inammissibilità per la mancata intimazione di un controinteressato posto che la cooperativa era già estinta da anni alla data di notifica del ricorso;
nonché la prescrizione della pretesa risarcitoria.

Con note di udienza del 4/12/2021 parte ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione della causa.

Alla pubblica udienza del 7/12/2021, presente l’avv. P. Bisconti per il Comune di Cattolica Eraclea, la causa è stata assunta in decisione dal Collegio.

Con l’odierno ricorso il ricorrente pone all’attenzione del Collegio l’illegittimità di due procedure espropriative, aventi il medesimo oggetto, succedutesi nel tempo.

Ebbene, come già evidenziato dal Giudice ordinario, Tribunale Civile di Agrigento, con la sentenza (declinatoria di giurisdizione) del 30/05/2011, in atti, la seconda procedura espropriativa supera e sostituisce la prima, per cui “… non v’è ragione di esaminare i visi dedotti dall’attore (qui ricorrente) in relazione al primo procedimento, proprio perché superato dal secondo e, del resto, non influenza il secondo ”.

Lo stesso Tribunale di Agrigento, con la citata sentenza del 30 maggio 2011 (doc. 8) resa nel giudizio R.G. N. 2517/2005 promosso dal Sig. C contro il Comune di Cattolica Eraclea e la Cooperativa Le Foyer per il risarcimento dei danni da occupazione illegittima, passata in giudicato, ha altresì accertato che « Nella specie, risulta dagli atti, in modo non equivoco, che la pubblica amministrazione ha esercitato appieno i propri poteri. Basti considerare, a tal fine che: la dichiarazione di pubblica utilità è stata esplicitata;
i quattro termini di cui all’art. 13 della legge N. 2359/1865 sono stati previsti;
i predetti termini sono stati osservati ed è stato emanato il decreto di espropriazione. Sicché, non ricorre un’ipotesi di carenza di potere né trattasi di attività materiale né, comunque, di occupazione usurpativa
. »

Ciò posto, devono essere scrutinate le numerose eccezioni sollevate dalle parti resistenti ed intervenienti.

La prima eccezione, con cui si contesta la disintegrità del contraddittorio, è fondata nei riguardi della seconda procedura espropriativa.

Con tale procedura il Comune di Cattolica Eraclea aveva delegato la cooperativa “Le Foyer” all’adozione dei atti espropriativi: per cui, sciolta la cooperativa, l’azione doveva essere proposta nei confronti degli ex soci, soggetti controinteressati, nessuno dei quali tuttavia è stato ritualmente intimato con il giudizio qui proposto. Invero, l'azione giudiziaria al verificarsi della cancellazione della cooperativa che aveva agito per l’espropriazione, deve provenire (o essere indirizzata) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla società estinta, a pena di inammissibilità, atteso che la cancellazione determina il difetto di capacità processuale della società originaria (Cfr., Cass. Civ., Sez. I, Ord., 16/01/2018, n. 822). Nel caso in esame è indubbio che gli assegnatari degli alloggi siano tutti soggetti controinteressati, in quanto portatori di interesse analogo e contrario a quello del ricorrente: ciò in quanto agli assegnatari grava l’onere, già della Cooperativa, di mantenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità nei confronti dei proprietari delle particelle espropriate;
per cui in caso di accoglimento del ricorso il Comune avrebbe titolo a rivalersi nei confronti degli assegnatari pretermessi (Cfr., TAR Campania, Salerno, Sez. I, Sentenza, 24/10/2012, n. 1934).

Come dedotto dagli intervenienti, la predetta omissione non è sanata dalla costituzione in giudizio, ad opponendum , dei sig.ri M e V.

Parimenti fondato è l’ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione del provvedimento definitivo di esproprio, n. 11054 del 26/12/1996, nonché la dedotta tardività anche rispetto alle sentenze già rese dal giudice ordinario, con particolare riferimento alla pronuncia del Tribunale Civile di Agrigento del 2011 con cui era stata declinata la giurisdizione.

Ogni pretesa risarcitoria, inoltre, come eccepito dagli intervenienti ad opponendum , deve ritenersi prescritta in quanto l’azione è stata proposta in questa sede solo nel 2016, a fronte di provvedimenti del 1993 (seconda procedura ablatoria) e di un decreto di espropriazione (nemmeno gravato) emanato nel 1996.

Alla stregua di quanto illustrato, il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in favore del Comune di Cattolica Eraclea e degli intervenienti ad opponendum , nella misura di cui al dispositivo.

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