TAR Pescara, sez. I, sentenza 2022-01-25, n. 202200043
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Pubblicato il 25/01/2022
N. 00043/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00391/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 391 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Santa Croce S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C D T, M D T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C D T in Pescara, viale Riviera n. 49;
contro
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
nei confronti
Acqua Minerale San Benedetto S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, via Tirino, n. 8;
per l'annullamento
del bando della Regione Abruzzo avente a oggetto “aggiudicazione con assegnazione della concessione mineraria Sant'Angelo per lo sfruttamento dell'acqua minerale attualmente denominata e riconosciuta dal Ministero della salute come “Fonte Primavera”” pubblicato in Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 108 del 2 novembre 2018;degli atti allegati all'avviso (elaborati tecnici di riferimento) di cui al punto 2.1.2 (pag. 3 dell'avviso) e, segnatamente, quelli indicati alle lett. b) (“relazione sullo stato conservativo e sulla consistenza del bene e delle relative pertinenze”), c) (“relazione sullo stato di fatto del pozzo. Ubicazione e condizione al contorno”) e g) (“dichiarazione sul mantenimento delle caratteristiche di acqua minerale inviata al Ministero della Salute comprensiva delle relative analisi chimico-fisiche e microbiologiche”);nonché, per quanto occorrer possa, del modello di manifestazione di interesse, istanza di ammissione alla procedura di gara e connessa dichiarazione (all. A) di cui al punto 2.1.1 dell'avviso;della determinazione del 25 ottobre 2018, n. DPC025/358 del Dirigente del Servizio cit. ad oggetto “affidamento della concessione di acqua minerale “Sant'Angelo” nel Comune di Popoli (PE). Avviso ad evidenza pubblica di manifestazione di interesse. Approvazione”;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SANTA CROCE SRL il 13\6\2019 :
ricorso per l'annullamento previa adozione di misura cautelare dell'avviso pubblico di procedura di gara ad evidenza pubblica ad oggetto “affidamento della concessione di acque minerali “Sant'Angelo” nel Comune di Popoli (PE)” pubblicato in BURA del 17 maggio 2019 nei termini di cui al ricorso, e dei relativi allegati, come specificatamente indicati;
nonché, per quanto occorrer possa, della determinazione del 29 aprile 2019, DPC025/152 (pubblicata a far data 17 maggio 2019)
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo e di Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2021 il dott. M B e uditi per le parti i difensori C D T, S D R;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
-la ricorrente ha impugnato il bando per l’aggiudicazione della concessione mineraria “S. Angelo” ai fini dello sfruttamento mediante imbottigliamento dell’acqua minerale denominata “Fonte Primavera”;
- con ordinanza cautelare del 25 gennaio 2019, n. 14 il TAR ha disposto la sospensione dell’avviso di gara “ai fini del riesame”;
-con delibera di Giunta Regionale n. 96 del 7 febbraio 2019 detto bando è stato annullato in autotutela;
- il 17 maggio 2019 è stato pubblicato un nuovo avviso pubblico per l’affidamento della medesima concessione di acque minerali “Sant’Angelo”;
-con motivi aggiunti la ricorrente ha dunque impugnato tale ulteriore provvedimento, denunciando: - l’insufficiente accertamento delle caratteristiche batteriologiche (micro-biologiche) dell’acqua minerale;- una carente istruttoria con riguardo alle cd. pertinenze minerarie;- che l’adesione alla cd. clausola sociale di impegno al riassorbimento dei lavori dipendenti della concessionaria uscente non sarebbe possibile poiché quest’ultima avrebbe dichiarato di impiegare lavoratori di altra società collegata;non sarebbe stato comunque specificamente indicato il numero dei lavoratori impiegati e dunque da riassorbire né sarebbero state specificate le loro mansioni e il tipo di CCNL applicabile;- che l’impegno a dichiarare le conformità urbanistica delle opere non sarebbe giuridicamente esigibile trattandosi di opere insistenti su area demaniale e quindi in ultima analisi nel controllo e nella responsabilità dell’autorità demaniale;- che sarebbe illegittima la previsione dell’obbligo di effettuare un “sopralluogo assistito presso l’area delle pertinenze indisponibili oggetto della concessione”, ciò in quanto questa nuova previsione sarebbe stata inserita pur non rientrando nel contenuto dispositivo della ordinanza cautelare che la Regione nelle proprie premesse ha dichiarato di voler rispettare, e inoltre perché essa sottenderebbe una definizione troppo restrittiva dell’area di concessione e delle relative pertinenze demaniali, e perché lo stesso bando in altre disposizioni richiede un piena conoscenza della intera area in concessione;che il bando in questione sarebbe un cd. bando-fotografia, in quanto confezionato in modo da favorire il concessionario uscente, per vari aspetti che rivelerebbero la circostanza che esso sarebbe stato modellato sulla base delle caratteristiche aziendali e di produttività di quest’ultimo (“ a. la clausola che limita la presa di cognizione dei luoghi al solo “casotto”;b. la descrizione platealmente parziale dell’area di concessione perché scevra di uno stabilimento industriale, di circa 55 mila mq, utilizzato dalla concessionaria uscente e posto immediatamente a ridosso del pozzo di emungimento;c. i criteri di assegnazione dei punteggi perché connessi anche alla “descrizione dei collegamenti alle infrastrutture esistenti” (art.12.3 lett. b.1));d. la clausola (art. 12.3 lett. b.3) che prevede l’attribuzione di n. 25 punti (quello più alto tra quelli da assegnare in sede di valutazione dell’offerta) per la massimizzazione dei volumi di acqua imbottigliata rispetto al volume di acqua imbottigliata pari a “202.000 m3” (quale dato corrispondente al “valore più basso di imbottigliamento (201.254 m3/anno) dichiarato negli ultimi quattro anni dal concessionario uscente”, così la “Relazione sulla stima della concessione” indicata nella stessa norma) ”);
- con ordinanza 96 del 2021, il Tar ha disposto una verificazione con il seguente quesito tecnico “ alla luce dei principi espressi nella presente ordinanza cautelare e nella precedente ordinanza n. 14 del 2019, individuare, all’interno di tutto il perimetro della concessione, le opere da ritenersi pertinenziali e quindi da ricomprendere nell’oggetto della concessione in disamina ”;
- il funzionario incaricato ha depositato l’elaborato peritale il 22 gennaio 2020;
- alla udienza del 10 dicembre 2021 la causa è passata in decisione;
- preliminarmente la controinteressata ha rilevato che: “ nel periodo intercorso dall’introduzione del presente ricorso, si è svolta una analoga procedura per l’assegnazione di altra concessione mineraria (S.A Songa nel Comune di Canistro) indetta dalla Regione Abruzzo, rispetto alla quale il TAR Abruzzo, Sede di L’Aquila, con sentenza n. 341 del 18/06/2021, rilevava che la Santa Croce s.r.l. è soggetto privo dei requisiti di partecipazione, per manifesta (“con meridiana evidenza”) irregolarità fiscale. Questa difesa ha evidenziato la rilevanza, anche nel presente giudizio, degli accertamenti del TAR L’Aquila, stante la contemporaneità delle due procedure e l’indefettibilità della continuità nel possesso dei requisiti generali di partecipazione;sicché l’accertamento sulla carenza del requisito si estende inevitabilmente anche alla procedura oggetto della presente causa, riverberandosi sull’interesse all’impugnativa del bando, che non può sussistere in mancanza del possesso dei requisiti di partecipazione .”;
- ad avviso del Collegio, tale rilievo è infondato;
- nel caso di accoglimento del presente ricorso, infatti, dovrebbe essere pubblicato un nuovo bando e dunque i requisiti di partecipazione dovranno essere verificati con riferimento a una nuova data al momento non prevedibile così come non è prevedibile la situazione in cui si troverà allora la ricorrente nei rapporti con il Fisco;
- è ben vero che la regolarità fiscale deve esistere dal momento della domanda di partecipazione fino alla aggiudicazione (Consiglio di Stato sentenza 5055 del 2019), tuttavia è anche vero che la ricorrente fa valere un interesse strumentale alla riforma e dunque alla riadozione di un nuovo bando di gara, e peraltro la controinteressata non prova in modo specifico e preciso che la ricorrente difettasse del requisito della regolarità contributiva già al momento della scadenza del termine per presentare la domanda (per il primo e per il secondo bando) né che sia attualmente ancora nella situazione delineata nella richiamata sentenza del Tar sede di L’Aquila né che tale situazione non possa essere sanata, tenuto conto che ai fini della legittimazione è sufficiente aver presentato domanda di partecipazione (Tar Milano sentenza 1559 del 2021);senza contare che in ogni caso ci si trova, per le ragioni illustrate, di fronte a un potere non ancora esercitato da parte della Stazione appaltante;
- sempre in via preliminare si rileva la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso principale, essendo stato il bando originario annullato in autotutela e sostituito da un nuovo bando oggetto di ricorso per motivi aggiunti;
- con riferimento dunque a questi ultimi, nel merito, come già rilevato in sede cautelare, è innanzitutto fondata la censura relativa alla cd. clausola sociale, atteso che il riferimento ai livelli minimi occupazionali, di 55 unità lavorative annue, semplicemente per “come dichiarati dal concessionario uscente”, appare ancora generico al fine di identificare in modo univoco i presupposti per accedere al beneficio della riduzione del canone di imbottigliamento;
- in proposito, la Regione resistente ha dichiarato nella propria memoria che “ la dichiarazione del Concessionario uscente sulle unità lavorative annue utilizzate per le attività d’imbottigliamento dell’acqua “Fonte Primavera”, costituisce l’unico elemento a disposizione della Stazione Appaltante ai fini dell’applicabilità delle disposizioni di cui al Abruzzo comma 5-bis, Art. 33, L.R. n. 15/2002 s.m.i., intendendo, in tal modo, concedere al nuovo concessionario la possibilità di ottenere un forte sgravio sul canone d’imbottigliamento. In altri contesti (licenziamenti per chiusura attività e conseguente crisi occupazionale) la Stazione Appaltante ha potuto e dovuto operare diversamente, contemplando altri criteri finalizzati al reinserimento dei lavoratori licenziati (vedi Bando di gara “Sant'Antonio – Sponga”). ”;
- in realtà, ai sensi del comma 5 bis cit., “ Al fine di garantire la difesa dei livelli occupazionali in considerazione della congiuntura economica in atto, ai concessionari, che sottoscrivono un protocollo di intesa con la Regione Abruzzo recanti patti sulla difesa dei livelli occupazionali, il canone stabilito dal comma 5 è applicato in forma ridotta come segue: a) euro 0,30 per ogni 1000 litri o frazione di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti;b) euro 0,50 per ogni 1000 litri o frazione di acqua termale emunta;c) euro 0,30 per ogni 1000 litri o frazione di acqua di sorgente imbottigliata ”;
- la previsione normativa primaria citata non impone pertanto alla Regione di formulare la convenzione ai fini occupazionali sulla mera base delle dichiarazioni del concessionario uscente, e ciò vale, ad avviso del Collegio, a maggior ragione allorché tali dichiarazioni, come nel caso di specie, appaiano oggettivamente inidonee a costituire un oggetto possibile e determinabile della ridetta convenzione;s’impone pertanto una formulazione della clausola in modo da rispettare detti canoni che costituiscono i requisiti strutturali minimi di validità di un atto negoziale;
- sulla questione delle analisi chimiche dell’acqua minerale si dà atto della sopravvenuta carenza di interesse, per le ragioni già esposte nella ordinanza cautelare 96 del 2021;
- si può passare dunque all’esame del profilo di censura relativo alla esatta individuazione delle cd. pertinenze minerarie, in riferimento alla quale è stata appunto disposta la verificazione;
- con riferimento a tale questione, il verificatore ha premesso che: “… l’articolo 32 della legge regionale n. 15 del 2002, … al primo comma dispone che “Costituiscono pertinenze indisponibili del giacimento le opere di captazione, gli impianti di adduzione delle acque minerali e termali e tutte le opere, anche aziendali, sempre che funzionali all'esercizio estrattivo, situate nell'area di concessione mineraria”, ed al secondo comma specifica che “Non costituiscono pertinenze indisponibili le opere separabili senza pregiudizio del giacimento”. La definizione di pertinenza mineraria discende dal combinato disposto degli articoli 23 e 43 del Regio Decreto n. 1443/1927. L’articolo 23 dispone che “sono pertinenze della miniera gli edifici, gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all’arricchimento del minerale”. L’articolo 43 specifica che “La miniera che fu oggetto di rinuncia o di decadenza può essere nuovamente concessa. Il nuovo concessionario ha diritto di servirsi delle opere degli impianti e delle altre pertinenze necessarie alla coltivazione della miniera. Può altresì ritenere gli oggetti destinati alla coltivazione che possano essere separati senza pregiudizio della miniera, purché ne corrisponda il prezzo al concessionario precedente …”;“… Quindi, è pertinenza della fonte mineraria il bene che non arrechi al proficuo sfruttamento del giacimento una mera utilità, ma che si ponga come elemento necessario alla risorsa affinché ne sia consentito lo sfruttamento, ovvero che formi con la cosa principale un’unione strutturale trovandosi con la medesima in un reale rapporto di servizio immediato e attuale …”
- sulla base di tale inquadramento il verificatore ha poi così concluso: “ In sintesi si ritiene, per le motivazioni sopra espresse, che rispetto alla tabella di “Valorizzazione delle opere” riportata nell’Allegato tecnico “b” alla “Manifestazione di interesse per l’affidamento della concessione di Acque Minerali “Sant Angelo” nel Comune di Popoli (PE) – anno 2018”, costituiscono pertinenze della concessione mineraria “Sant’Angelo” le seguenti opere: • Casotto pozzo dell’acqua minerale “Fonte Primavera” • Pozzo dell’acqua minerale “Fonte Primavera” • Tubazione di emungimento del pozzo dell’acqua minerale “Fonte Primavera” • Pompa sommersa • Trasformatore MT-BT (per la quota parte di incidenza) • Impianto civile a servizio del locale pozzo mentre sono separabili senza pregiudizio per la coltivazione della risorsa mineraria le seguenti opere: • Tubazione di esubero del pozzo • Strumentazione di controllo temperatura, conducibilità e torbidità • Strumentazione di misura della portata • Sistema ponte radio • Cavo in fibra ottica • Impianto di videosorveglianza • Centralina meteo • Inverter della pompa di emungimento • Mezzi di estinzione incendi • Segnaletica di sicurezza .”;
- per le opere non funzionali all'esercizio estrattivo, costituite da imbottigliamento, deposito, uffici, servizi e sottoservizi vari, il verificatore ha ritenuto di dover valutarne la separabilità senza pregiudizio dalla funzionalità del giacimento, e di dover accertare se un nuovo concessionario potrebbe essere nelle condizioni di individuare un utilizzo delle acque estratte con vantaggio economico, proponendo un progetto di utilizzo diverso rispetto a quello di imbottigliamento esistente;
- a tal fine, più in particolare, il verificatore ha rilevato: che sull’area di concessione in esame insiste, oltre alle linee di adduzione e al pozzo di emungimento dell’acqua dal sottosuolo, lo stabilimento di imbottigliamento Gran Guizza S.p.A., che imbottiglia le acque minerali della concessione "Sant'Angelo" (quella in esame da aggiudicare nuovamente, la cui concessionaria uscente è appunto la controinteressata) e della concessione "Valle Reale" (di cui è tuttora concessionaria Acqua Minerale San Benedetto S.p.A., l’attuale controinteressata);che questo stabilimento è dunque tuttora funzionale allo sfruttamento economico della limitrofa concessione “Valle Reale”, pur ricadendo nel perimetro della “Sant’Angelo”;che inoltre, per la presenza di tale stabilimento, l’area in esame non consentirebbe immediate trasformazioni produttive per la rapida realizzazione di nuovi impianti, per le sue condizioni urbanistiche, trovandosi tra “ un corpo idrico (fiume san Calisto) e un'area cimiteriale a NORD, metanodotti ed elettrodotti a OVEST, Concessione Valle Reale e Riserva naturale sorgenti del Pescara a SUD, autostrada A25, strada statale 17 e ferrovia a EST ”;che infine tale stabilimento Gran Guizza S.p.A. non potrebbe essere ceduto in parte alla futura nuova concessionaria dell’area in esame, essendo gli impianti non separabili, nonostante finora si sia operato all’interno di esso per lo sfruttamento delle due concessioni indicate;
- ciò nonostante, il verificatore ha ritenuto che, pur non potendo il nuovo concessionario, stanti queste condizioni, realizzare un nuovo stabilimento in quella medesima area, potrebbe convogliare le acque all’esterno di essa (“ Considerato invece che l'attività imprenditoriale può avvenire anche al di fuori dell'area di concessione e le acque possono essere trasferite attraverso condotte per le quali vale il pubblico interesse, sancito dallo stesso art. 32 del R.D. 1443/1927 che stabilisce che “...quando le opere indicate nel primo comma del presente articolo debbano eseguirsi fuori del perimetro della concessione, il concessionario può domandare la dichiarazione di pubblica utilità”, non si ritiene di poter escludere un proficuo utilizzo della concessione “Sant'Angelo” privata dell'attuale impianto di imbottigliamento ”), e dunque il concessionario uscente avrebbe diritto a mantenere in quell’area lo stabilimento esistente per sfruttare le acque provenienti dalla concessione limitrofa;
- inoltre, il verificatore ritiene che lo stabilimento esistente non sarebbe pertinenza necessaria, in quanto non necessariamente funzionale alla attività estrattiva ma solo a quella di imbottigliamento, quindi non necessaria ma utile allo sfruttamento del giacimento;
- tale ricostruzione appare in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza proprio con particolare riferimento agli stabilimenti di imbottigliamento (Consiglio di Stato sentenza 513 del 2015), che sono utili ma non necessari per lo sfruttamento del giacimento;
- giova tuttavia sottolineare che mentre l’articolo 32 della legge regionale 15 del 2002 individua le pertinenze necessarie con riferimento alla sola attività estrattiva, l’articolo 27 della stessa legge include nei diritti del concessionario anche l’esecuzione delle opere finalizzate alla utilizzazione delle acque;
- tutto ciò premesso, il Collegio rileva che appare assorbente quanto rilevato dal verificatore e valorizzato dalla parte ricorrente, ossia che, di fatto, è preclusa la possibilità di realizzare sull’area di concessione “Sant’Angelo” un altro stabilimento per lo sfruttamento minerario dell’acqua minerale, cioè per la sua utilizzazione economica;
- appare evidente pertanto che l’area di concessione è stata individuata in modo tale da non assicurare una parità di condizioni ai partecipanti in quanto ospita lo stabilimento di altro operatore commerciale, nel quale opera tuttora la controinteressata pure partecipante alla procedura in esame, che impedisce lo sfruttamento autonomo delle acque se non attraverso opere da realizzare al di fuori di tale area con modalità che la Regione non ha neanche valutato e ponderato;
- ai sensi dell’articolo 1 del bando in questione, viceversa, è previsto che al concessionario è riconosciuto, all’interno dell’area di concessione, il diritto di coltivazione del giacimento secondo quanto previsto dall’articolo 27 della legge regionale 15 del 2002, tra cui, come appena sottolineato, anche l’imbottigliamento e la commercializzazione, e infatti ai sensi dell’articolo 27 cit. il diritto alla coltivazione include “e) l'esecuzione delle opere finalizzate all'utilizzazione delle acque;”;
- a tal proposito, non colgono nel segno le conclusioni del verificatore, secondo cui il contenuto della concessione non comprenderebbe anche il diritto della utilizzazione economica e quindi nel caso di specie la realizzazione dello stabilimento di imbottigliamento;
- il verificatore trae questa conclusione dalla circostanza che la legge regionale 15 del 2002 sottoporrebbe a concessione tutta l’attività di ricerca e estrazione mentre a regime di autorizzazione l’attività di utilizzazione delle acque;
- in realtà - fermo restando il rilievo assorbente e già esposto attraverso il richiamo al contenuto del diritto di coltivazione in capo al concessionario all’interno dell’area di concessione come delineato dall’articolo 27 della legge regionale 15 del 2002 e dall’articolo 1 del bando – lo stesso articolo 40 della medesima legge regionale si cura di precisare che l’atto concessorio contiene appunto, tra l’altro, anche “f) l'obbligo del concessionario di indennizzare gli espropri e di eseguire i lavori necessari all'apertura al pubblico degli stabilimenti, in tempi strettamente tecnici ;…” e a esso sono allegati “… b) il programma generale di coltivazione;c) il progetto planivolumetrico dello stabilimento di utilizzazione con le eventuali modifiche introdotte d'ufficio ;”;
- appare pertanto evidente che, per come individuata l’area di concessione, non possono coesistere il diritto del concessionario di realizzarvi un manufatto per l’imbottigliamento e quello del concessionario limitrofo (ma anche controinteressato e concorrente nella odierna procedura) di mantenere lo stabilimento preesistente che, anche questo dato appare trascurato dal verificatore, non solo è - ancora oggi - funzionale alla utilizzazione dell’acqua del giacimento della concessione “Sant’Anna” ma era anche funzionale alla utilizzazione dell’acqua della concessione in esame (vds. invece la relazione di verificazione: “ un impianto di imbottigliamento può essere autorizzato solo ai possessori di un titolo concessorio (vedi art. 54 della L.R. 15/2002). Il Concessionario uscente non ha invece impropriamente ritenuto l’impianto di imbottigliamento, bensì lo continua ad utilizzare propriamente in quanto concessionario della “Valle Reale” ”);
- tutto ciò peraltro fa apparire senz’altro in una posizione di vantaggio il concessionario uscente che già dispone e conserverebbe uno stabilimento in quella stessa area impedendo cosi ad altri di realizzarne uno proprio (e a tal proposito appare significativo quanto previsto nell’articolo 6.1. del bando, secondo cui gli operatori che intendono partecipare devono fare un sopralluogo nell’area di concessione per rendersi conto delle condizioni della futura attività di captazione, della fattibilità e della convenienza economica dello sfruttamento: ovvio che, come rilevato dalla parte ricorrente, chi ha già in uso l’unico stabilimento ivi realizzabile si trova in una posizione del tutto diversa e non paritaria con gli altri concorrenti);
- peraltro, come già rilevato nella ordinanza collegiale 96 del 2019, anche ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale abruzzese 15 del 2002 “ tutte le opere funzionali alla captazione e adduzione delle acque (cioè strettamente funzionali all’esercizio estrattivo) situate nell’area di concessione sono pertinenze minerarie, mentre, se vi sono altre opere con altre funzioni (imbottigliamento, deposito, ecc…), esse non sono pertinenze solo se sono separabili dalle prime senza pregiudizio alla funzionalità del giacimento;quindi in sostanza esistono due nessi di collegamento delle opere alla miniera: quello di funzionalità (“necessaria”, cfr. Consiglio di Stato sentenza 513 del 2015) e quello strutturale, e quest’ultimo può essere applicato solo in mancanza del primo, vale a dire solo per valutare la separabilità delle opere non funzionali alla captazione e adduzione (discorso diverso vale, invece, non per le opere ma per gli oggetti destinati alla captazione, che, in quanto tali, a differenza delle opere, possono essere asportati, e quindi ritenuti dal concessionario uscente: a essi si applica l’articolo 52 comma 2, secondo cui “Il concessionario ha diritto di ritenere, con le cautele a tal fine stabilite dalla Regione, gli oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio dal bene oggetto della concessione”);- è ovvio tuttavia che, seppure per le ragioni appena indicate il capannone per l’imbottigliamento e lo stoccaggio non potrebbe diventare bene del patrimonio pubblico indisponibile, tuttavia esso stesso non può costituire un ostacolo al pieno e libero godimento della concessione da parte del nuovo concessionario, il quale entro il perimetro di essa deve essere pur sempre in grado di realizzare e utilizzare simili opere per la propria attività (cfr. l’articolo 32 del r.d. già citato: “entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e la elaborazione dei materiali, per la produzione e trasmissione dell'energia, ed in genere per la coltivazione del giacimento e per la sicurezza della miniera, sono considerate di pubblica utilità a tutti gli effetti della L. 25 giugno 1865, n. 2359 … quando le opere indicate nel primo comma del presente articolo debbano eseguirsi fuori del perimetro della concessione, il concessionario può domandare la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge suddetta”);tenendo altresì conto del fatto che, se i vari concessionari che si succedono, proprietari di fondi all’interno dell’area di una concessione, realizzassero e ritenessero in modo indiscriminato vari stabilimenti, si arriverebbe comunque al punto che il nuovo concessionario non rinverrebbe alcun terreno libero per realizzare le strutture che l’articolo 32 cit. gli consente ”;
- s’impone pertanto l’annullamento dell’intero bando con il conseguente obbligo della Regione di rivalutare l’intera area da affidare in concessione e le opere e stabilimenti su di essa insistenti (ivi inclusa, in modo più approfondito, la separabilità ai fini della effettiva utilizzazione delle acque delle due concessioni in modo distinto e autonomo), in modo da consentire quantomeno a qualsiasi aggiudicatario, a parità di condizioni e agevolmente, di realizzare sull’area così individuata le opere funzionali non solo alla estrazione ma anche allo sfruttamento economico dell’acqua minerale, e non porre il controinteressato in una situazione di obiettivo vantaggio quale quello descritto;
- tale ragione di annullamento appare assorbire tutte le ulteriori censure, anche relative ai punteggi previsti dal bando, nonché alle modalità di esecuzione della verificazione, che secondo la parte ricorrente non le hanno consentito di accedere a tutta l’area in concessione, e in particolare ad alcune aree dello stabilimento di imbottigliamento, quantomeno per il tramite dei propri consulenti;