TAR Firenze, sez. III, sentenza 2022-04-04, n. 202200437

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2022-04-04, n. 202200437
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202200437
Data del deposito : 4 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/04/2022

N. 00437/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00992/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 992 del 2016, proposto da
E F, S N, A P, U C e M B, rappresentati e difesi dall'avvocato R T, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, lungarno Serristori 25;

contro

Comune di Monsummano Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S G, con domicilio eletto presso lo studio Anna Valentina Laurini in Firenze, via degli Artisti, 20;

per l'annullamento

- della prot. n. 7213 del 14/04/2016 con la quale il Comune di Monsummano Terme, in relazione alla istanza di condono edilizio n. 658/C94, ha intimato il pagamento della somma di euro 10.269,12, di cui euro 4.281,01 a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione, euro 4.281, 01 per maggiorazioni 100% ex art. 3 legge 47/85 ed euro 4.066,26, di cui euro 2.539,16 per oblazione ed euro 1.707,10 per interessi, mentre per quanto concerne l'istanza di condono edilizio n. 659/C94 ha intimato il pagamento della somma di euro 7.100, 47, di cui 3.018,14 per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione, euro 3.018,14 per maggiorazione 100% ex lege 47/84, euro 1.064,15 di cui euro 636,35 a titolo di oblazione ed euro 427,84 per interessi;

e per l'accertamento e la condanna

alla restituzione e/rimborso ai ricorrenti della somma complessiva di euro 17.369,59 di cui ai condoni n. 658/C94 e 659/C94, come sopra meglio specificato, oltre interessi;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anteriore e successivo e segnatamente della prot. n. 8586 del 05/05/2016 del Comune di Monsummano Terme e di ogni altro atto di incognita data e numero se adottati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monsummano Terme;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 28 marzo 2022 (tenutasi in videoconferenza mediante collegamento da remoto) il dott. G B e udita la difesa dei ricorrenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I ricorrenti, in data 26.6.2007, hanno acquistato un immobile in forza di decreto del Tribunale di Pistoia n. 45/2007.

I precedenti proprietari (Stefano e F Maddaloni), in data 31.3.1995, avevano presentato due istanze di condono ai sensi della legge n. 724/1994 (n. 658/C94 e 659/C94) e versato gli importi ritenuti dovuti a titolo di oblazione e oneri di urbanizzazione (quota fissa dell’oblazione e prima rata del contributo concessorio). In calce alla seconda domanda di condono, l’interessato dichiarava che l’esatto importo dell’oblazione sarebbe stato determinato in sede di presentazione del progetto in sanatoria.

Il Comune di Monsummano Terme, con note del 9.11.2000 notificate il 10.12.2000 rispettivamente al signor F e S M, ha determinato le somme che dovevano ancora essere corrisposte a titolo di oblazione (da versare entro 30 giorni);
con note notificate il 10.12.2000 ai due proprietari ha determinato le somme ulteriori da versare per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. In tali atti il Comune specificava che i condoni sarebbero stati emessi al momento della presentazione delle ricevute di pagamento.

I ricorrenti, divenuti proprietari in virtù del citato decreto giudiziale, con istanza del 2.4.2016 hanno chiesto il rilascio dei due condoni, già oggetto della domanda presentata dai precedenti proprietari.

Il Comune, con atto del 14.4.2016, ha comunicato che i titoli in sanatoria erano rilasciabili solo previo pagamento di oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e oblazione. A tali somme era aggiunto un incremento del 100% per ritardato pagamento ex art. 3 della legge n. 47/1985.

Tale atto è stato confermato con provvedimento del 5.5.2016.

I ricorrenti hanno provveduto al pagamento e ottenuto il rilascio dei due atti di condono edilizio.

Avverso le suddette determinazioni i ricorrenti sono insorti deducendo:

1) Violazione dell’art. 35 della legge n. 47/1985;
eccezione di prescrizione;

2) Violazione della legge n. 689/1981;
eccesso di potere per insussistenza dell’illecito amministrativo;
prescrizione.

Si è costituito in giudizio il Comune di Monsummano Terme.

All’udienza di smaltimento del 28 marzo 2022 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1.Con la prima censura i ricorrenti eccepiscono la prescrizione triennale per le somme dovute a titolo di oblazione e la prescrizione decennale per le somme dovute a titolo di oneri di urbanizzazione;
secondo gli esponenti, il termine di prescrizione decorre da quando la documentazione della domanda di condono è completa (nel caso di specie lo sarebbe stata già prima del dicembre 2000).

Il motivo non è condivisibile.

2. Il pagamento degli oneri concessori per il condono ex lege 724/94 è "condicio sine qua non" del rilascio, per cui, trattandosi di mero onere, è insuscettibile di prescrizione (TAR Emilia Romagna, Bologna, I, 30.10.2014, n. 1018, confermata da Cons. Stato, IV, 31.8.2016, n. 3739).

3. Sotto altro profilo, l'art.35, comma 18, della legge n. 47/1985, in quanto disposizione che deroga all'ordinaria prescrizione decennale, si applica alle sole concessioni in sanatoria disciplinate da detta legge ma non alle istanze di condono di cui all’art. 39 della legge n. 724/94, giacché quest’ultima norma disciplina compiutamente e autonomamente termini e modalità per la presentazione delle istanze di sanatoria (TAR Sicilia, Catania, I, 7.4.2005, n. 571).

In particolare, ai sensi dell'art. 35, comma 17, della l. n. 47/1985, "decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti".

4. Il suddetto termine triennale di prescrizione breve trova applicazione nel solo caso ivi espressamente disciplinato, ossia quello di somme dovute a conguaglio, scaturenti dal silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria.

In altre parole, la richiamata disposizione, come è stato più volte evidenziato dalla giurisprudenza, è relativa alla procedura del silenzio assenso alla cui formazione è collegata la decorrenza dei due termini tra loro dipendenti, ovvero quello di ventiquattro mesi per la formazione del procedimento tacito di accoglimento e, nel caso in cui si sia perfezionato il silenzio assenso, quello di trentasei mesi per la prescrizione breve del diritto al rimborso e al conguaglio spettanti (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, sent. 4629 del 05.05.2014;
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, sent. n. 24057 del 12 novembre 2010).

La norma che prevede il termine di prescrizione breve ha carattere speciale ed è destinata ad operare unicamente nelle ipotesi in cui il procedimento si definisca con la formazione del silenzio assenso.

"La ratio di una tale previsione è da rinvenirsi nell'esigenza di conferire certezza e definitività a situazioni giuridiche tipiche che si consolidano per effetto del decorso del tempo, sicché il termine di trentasei mesi per la prescrizione breve del diritto al conguaglio o al rimborso è applicabile ove sia decorso favorevolmente, in presenza dei presupposti fissati dalla legge, il termine di ventiquattro mesi per la formazione del provvedimento di tacito accoglimento" (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 28.05.2015, n. 800;
idem, I, 24.5.2018, n. 753).

Nel caso di specie non rileva né un’istanza presentata ai sensi della legge n. 47/1985, né l’avvenuto perfezionamento del silenzio assenso.

Il silenzio assenso e il decorso del termine di prescrizione presuppongono comunque la completezza della pratica di sanatoria, che nel caso di specie si è verificata successivamente alla data di presentazione della domanda di condono;
infatti, gli allora proprietari Stefano e F Maddaloni, nella domanda di condono n. 659/C94 (documento n. 3 depositato in giudizio dall’Ente), si erano riservati la presentazione di progetto in sanatoria, condizionante la determinazione dell’importo dell’oblazione, e d’altro canto entrambe le pratiche di condono sono state integrate con la presentazione di ulteriore elaborato in data 6.5.2009, indicante lo “stato licenziato” (documento n. 12 depositato in giudizio dal Comune). Infatti le due istanze di condono non riguardavano un edificio completamente abusivo, ma avevano ad oggetto, rispettivamente, un aumento di altezza di alcuni locali e la realizzazione di un balcone e di una terrazza (pratica di condono n. 658/C 94), nonché la realizzazione di un appartamento nel sottotetto di un edificio (pratica di condono n. 659), talché risultava rilevante la distinzione tra stato assentito e opere diverse e/o ulteriori rispetto a quelle assentite.

Poiché la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), il dies a quo della decorrenza della prescrizione coincide col momento in cui la domanda di condono viene corredata dalla documentazione necessaria ai fini della corretta e definitiva determinazione dell’entità dell’oblazione o del contributo e della sua esigibilità (TAR Sardegna, II, 17.10.2020, n. 2600).

5. La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di stabilire più volte che il termine per far valere il diritto alle somme dovute a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione è quello di prescrizione decennale;
tale prescrizione decennale decorre ugualmente dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dall'emanazione dell’atto di condono edilizio o, in alternativa, dalla scadenza del termine di 24 mesi dalla presentazione della domanda, spirato il quale quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio (cfr. ex multis TAR Campania, sez. VI, 21 aprile 2017, n. 2211;
TAR Lazio, Roma, II, 22.8.2019, n. 10576).

Al contrario, nel caso in esame il provvedimento di condono nella specie è stato emanato solo in data 26.5.2016 e, come visto, non può ritenersi formato il silenzio-assenso.

6. Sotto altro profilo occorre precisare che il signor A P, comproprietario e coobbligato in solido, con missiva datata 19.1.2009 ha chiesto al Comune di determinare l’oblazione e gli altri oneri dovuti ai fini del condono, in tal modo riconoscendo il diritto di credito del Comune stesso.

Orbene, ai sensi dell’art. 2944 cod. civ. tale riconoscimento comporta l’interruzione della prescrizione nei confronti del solo dichiarante (cioè del solo signor Piemonte), stante l’art. 1309 cod. civ. (documento n. 10 depositato in giudizio dall’Ente);
a tale dichiarazione ha fatto seguito la richiesta di pagamento inoltrata via fax dal Comune nel febbraio 2009, la quale poteva costituire causa di interruzione della prescrizione che si estendeva, in forza dell’art. 1310, comma 1, cod. civ., ai ricorrenti, quali comproprietari e coobbligati in solido (documento n. 11). Quest’ultimo effetto interruttivo non si è però prodotto, giacché non è dimostrata l’effettiva consegna di tale richiesta al signor Piemonte.

7. Con il secondo mezzo i ricorrenti sostengono l’illegittimità della sanzione applicata nei loro confronti, essendo essi divenuti proprietari dell’immobile in data 18.6.2007 e non potendo essere chiamati a rispondere di un illecito commesso da altri;
aggiungono che la sanzione è prescritta per decorso del termine quinquennale.

La doglianza è infondata.

Il decreto giudiziale di trasferimento dell’immobile recava, a pagina 15, la clausola precisante che il condono doveva ancora essere ritirato e i relativi oneri erano da pagare. Pertanto, a partire dalla conoscenza del suddetto decreto i ricorrenti avrebbero dovuto attivarsi per il pagamento. Né è prospettabile nel caso in esame la prescrizione quinquennale, giacché quest’ultima decorre dalla data del pagamento, cioè dal momento in cui è cessata la consumazione dell’illecito sanzionato (TAR Toscana, III, 11.2.2011, n. 265;
TAR Veneto, II, 1.2.2019, n. 132).

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

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