TAR Salerno, sez. I, sentenza 2024-01-29, n. 202400292

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Il provvedimento analizzato è una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, emessa il 6 dicembre 2023, con riferimento ai ricorsi n. 673/2017 e n. 931/2023. Le parti in causa sono un privato e il Comune di Vietri sul Mare. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento di provvedimenti di diniego relativi a istanze di condono edilizio e permesso di costruire per un immobile, sostenendo l'intervenuta formazione del silenzio-assenso e la legittimità delle opere realizzate. Il Comune ha eccepito l'infondatezza delle pretese, evidenziando la non condonabilità delle opere e la mancanza di titoli abilitativi.

Il giudice ha respinto entrambi i ricorsi, argomentando che l'Amministrazione non ha perso il potere di provvedere nonostante la nomina di un commissario ad acta, poiché quest'ultimo non ha adottato un provvedimento conclusivo. Inoltre, ha sottolineato che le opere non erano state completate secondo le normative vigenti e che la mancanza di tamponature esterne escludeva la condonabilità. La sentenza ha confermato la legittimità del diniego, evidenziando la necessità di rispettare le disposizioni urbanistiche e paesaggistiche. Le spese processuali sono state poste a carico del ricorrente.

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2024-01-29, n. 202400292
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202400292
Data del deposito : 29 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/01/2024

N. 00292/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00673/2017 REG.RIC.

N. 00931/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 673 del 2017, proposto da M B, rappresentato e difeso dall'avvocato N S, con domicilio eletto presso lo studio N S in Salerno, l.go Plebiscito n. 6;

contro

Comune di Vietri Sul Mare, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissario ad acta sentenza 2052-2013 T S, non costituito in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 931 del 2023, proposto da M B, rappresentato e difeso dall'avvocato N S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Vietri Sul Mare, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari

quanto al ricorso n. 673 del 2017:

per l’ottemperanza

- al giudicato formatosi sulle sentenze della Prima Sezione di Salerno del TAR Campania, n. 2052/2013 resa nel ricorso R.G. n. 825/2013, e n. 1663/2012, previa declaratoria di nullità della “disposizione” del 2.03.2017, notificata in data 15.03.17, della rag. Margherita B nella qualità di Commissario ad Acta nominato dal T.A.R. Campania Salerno avente ad oggetto “Ottemperanza a Sentenza n. 2052/2013 TAR Campania, sezione prima Salerno”, con la quale è stata rigettata la istanza presentata dall’Avv. M B per il completamento di un immobile di proprietà in Vietri sul Mare (SA);

nonché avverso e per l’annullamento

a) della medesima “disposizione” del 2.03.2017 della rag. Margherita B nella qualità di Commissario ad Acta nominato dal Tar Campania Salerno avente ad oggetto “Ottemperanza a Sentenza n. 2052/2013 TAR Campania, sezione prima Salerno”, con la quale si rigetta la istanza presentata dall’Avv. M B;

b) se e per quanto dovesse occorrere: del primo parere espresso in data 29.07.2016 dal “verificatore designato ing. Giantommaso S”;
del preavviso ex art. 10 bis L. 241 del 5.09.2016;
della “relazione finale dell’ing. Giantommaso S del 23.01.2017 che costituisce parte integrante del provvedimento” del Commissario ad Acta;
della nota prot. n. 16184 del 9.12.2016 del Comune di Vietri sul Mare a firma del dirigente AA.LL. avv. A B;
quindi ogni allegato alla disposizione;

per la declaratoria – in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 20 – comma 5 bis della Legge 241/90 – dell’intervenuta formazione del silenzio–assenso sulla istanza depositata dall’avv. B in data 26.07.2011 e quindi contro e per l'annullamento e/o la riforma per quanto occorrer possa, di tutti gli atti connessi, presupposti, correlati e consequenziali, comunque non cogniti al ricorrente, e con espressa riserva di motivi aggiunti al momento della piena conoscenza;

quanto al ricorso n. 931 del 2023:

1) del provvedimento di diniego definitivo, prot. n. 3252 del 07.03.2023, comunicato al ricorrente a mezzo pec in data 07.03.2023, relativo all' “Istanza di condono del 28/02/1995 prot. n. 2615 ai sensi della Legge n. 724/94 avente ad oggetto: “... ampliamento piano garage di mq. 56 per circa 140 mc. di terreno asportato...” pratica n. 97, e istanza prot. n. 16087 del 22/10/2008 ai sensi degli artt. 46, comma 5° del DPR 380/01e art. 40 Comma 6° della Legge 47/85, per la regolarizzazione del fabbricato”, emesso dal Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Vietri sul Mare (SA) arch. G C;

2) “della relazione istruttoria prot. n. 2721 del 24.02.2023” ignota nel contenuto;

3) per quanto occorrer possa, della “Comunicazione di Preavviso di D ai sensi dell'art. 10bis l. 241/90 del 24/02/2023 prot. n. 2741;

per la declaratoria

– in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 20 – comma 5 bis della legge 241/90 – dell’intervenuta formazione del silenzio–assenso sulla istanza depositata dall’avv. B in data 26.07.2011;

e quindi contro e per l'annullamento e/o la riforma per quanto occorrer possa, di tutti gli atti connessi, presupposti, correlati e consequenziali, comunque non cogniti al ricorrente, e con espressa riserva di motivi aggiunti al momento della piena conoscenza.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vietri Sul Mare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Raffaele Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso RG. n. 931/2023, notificato il 4 maggio 2023 e depositato il 2 giugno 2023, il ricorrente impugna il provvedimento di rigetto dell’istanza di condono (presumibilmente, ai sensi della legge n. 724/1994) avente ad oggetto una maggiore superfice di mq. 56 realizzata nel locale seminterrato dell’immobile di sua proprietà, sito in Vietri sul Mare, acquisito nell’ambito di una procedura fallimentare;
tale istanza, presentata dall’originario proprietario nel 1995 (prot. n. 2615 del 28 febbraio 1995), è stata poi reiterata dal ricorrente nel 2008 (prot. n. 16087 del 22 ottobre 2008).

L’immobile è stato edificato nelle sue strutture essenziali dall’originario proprietario sulla base della licenza edilizia n. 16/1969;
non essendo stati completati i lavori, con successiva istanza è stato chiesto il “rinnovo” della predetta licenza, dopo la scadenza della stessa e senza ottenere al riguardo alcun provvedimento.

Nel giugno del 1995 (dopo la presentazione della predetta istanza di condono) è stata chiesta e ottenuta autorizzazione per il consolidamento delle strutture portanti, in stato di degrado, poi prorogata.

Con successiva nota n. 2093 del 20 febbraio 1996, si “denuncia[va] l’inizio di attività ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge 07.08.90 n. 241, come sostituito dall’art. 2, comma 10, della legge 24.12.93 n. 537, così come previsto dall’art. 9, comma 7, del DL 24.01.96 n. 30”.

Dalla relazione allegata alla predetta denuncia, depositata dall’Amministrazione comunale resistente ma non dal ricorrente, risulta che la stessa era riferita alla realizzazione di lavori ulteriori rispetto al consolidamento delle strutture, in particolare di “realizzazione delle tramezzature interne, intonaci e rivestimenti, pavimenti, serramenti e impianti e delle tamponature esterne e coperture, come previsto dalla licenza edilizia del 5.2.69 e dall’approvazione della Soprintendenza di cui alla citata nota n. 2494 del 15.07.68”.

Con note del 18 marzo 1996 e del 21 giugno 1996, in relazione alla predetta denuncia, l’Amministrazione evidenziava che gli elaborati presentati non erano conformi allo stato dei luoghi, non facevano menzione delle opere abusive presenti e risultavano comunque non sufficienti, essendo necessaria ulteriore documentazione.

In relazione a ciò, la proprietà evidenziava con comunicazione n. 9583 del 24 luglio 1996 che gli allegati “alla comunicazione del 10.6.96 [non ben identificata agli atti] si riferiscono alla licenza edilizia n. 16 del 2.5.1969, mentre gli elaborati grafici relativi allo stato di fatto dei luoghi sono stati già presentati unitamente alla richiesta dell’autorizzazione sindacale prot. 6484 del 19.7.95 e dei quali elaborati si presentano in allegato ulteriori copie” ovvero mere planimetrie riferite alla situazione originaria dell’immobile dopo la licenza e la richiesta di condono.

Il sopralluogo effettuato dalla polizia giudiziaria e dal tecnico comunale in data 5 novembre 1996 verificava che “erano state realizzate quasi completamente le tompagnature perimetrali esterne in modo di massima conforme alla licenza edilizia n. 16”.

Il cantiere veniva quindi prima sequestrato e poi dissequestrato;
nel frattempo, con determina n. 201/2000 il Comune, in relazione alle opere di tamponatura del rustico (tamponature di cui il rustico era originariamente privo, come evidenziato nel medesimo provvedimento), applicava una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 2, comma 60, della legge n. 662/1996 “pari al doppio del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere”, essendo state realizzate in assenza o in difformità dalla denuncia.

A seguito del decesso dell’originario proprietario, il fabbricato veniva acquisito all’attivo del fallimento, dichiarato con sentenza n. 24 del 18 febbraio 1992;
con decreto del 6 agosto 2008 il bene veniva trasferito al ricorrente che, come nuovo proprietario, chiedeva al Comune “permesso in sanatoria allo scopo di regolarizzare il citato fabbricato ai sensi della normativa vigente, riferita anche al combinato disposto degli artt. 40 ult. co. Legge 47/1985 e 46 ult. co. DPR 380/2001”.

In ragione dell’inerzia dell’Amministrazione il ricorrente chiedeva, ai sensi della legge regionale n. 19/2001, la nomina di un commissario ad acta che, nominato, ha poi concluso l’istruttoria con nota del 31 gennaio 2023.

L’Amministrazione ha tuttavia rigettato sia l’istanza di condono presentata dall’originario proprietario sia quella presentata dal ricorrente in quanto le tamponature perimetrali di chiusura dei volumi sono state realizzate in data successiva al termine previsto dalla legge n. 724/1994 e in data successiva all’entrata in vigore del P.U.T. Regione Campania che prescrive per l’area l’inedificabilità assoluta (rilevante ai sensi dell’art. 33 della legge n. 47/1985), considerato altresì che la non condonabilità del manufatto era prevista anche dal decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Salerno, non risultando poi applicabile l’art. 40, comma 6, della legge n. 47/1985 in quanto i crediti oggetto della procedura fallimentare erano maturati successivamente alla legge sul condono.

Avverso il citato provvedimento, il ricorrente deduce che:

- l’Amministrazione ha adottato il provvedimento pur avendo perso il potere di provvedere in ragione dell’avvenuta nomina del commissario ad acta che ha peraltro “definito l’istruttoria della pratica tanto da ordinare agli uffici comunali preposti di rilasciare i condoni al B”;

- l’Amministrazione ha provveduto in contrasto con le positive risultanze dell’istruttoria svolta dal commissario ad acta e definite nel verbale del 31 gennaio 2023 e nella nota del 3 febbraio 2023, senza peraltro prendere in considerazione la determina n. 201 del 1° agosto 2000;

- ai fini dell’accoglimento dell’istanza di condono è sufficiente la realizzazione del rustico e della relativa copertura. Al riguardo non è in discussione la realizzazione della copertura sulla base del titolo originario e la realizzazione delle tamponature esterne in mancanza di titolo, mancanza successivamente sanata dalla stessa Amministrazione con la determina n. 201/2000 tuttavia non valutata nell’ambito del provvedimento impugnato. L’istanza di condono originaria fu presentata “per sanare le tamponature esterne realizzate negli anni 1970/1972, dopo la scadenza della concessione edilizia … per sanare l’abuso relativo «alla realizzazione dei tompagni» esterni, realizzati a concessione edilizia scaduta, benché conforme al progetto e alla licenza assentiti”. Pertanto le tamponature esterne non sono state realizzate nel 1996, come si evince dal contratto di appalto del 25 dicembre 1994 relativo alle “sole opere di rifinitura (in quanto i tompagni erano già stati realizzati)”;

- il ricorrente ha correttamente presentato la domanda di sanatoria entro 120 giorni dall’atto di trasferimento dell’immobile, in quanto i crediti che hanno originato la procedura erano anteriori al 1985;

- il fabbricato è stato edificato nel 1969, “prima dell’approvazione del piano urbanistico territoriale (P.U.T.) dell'area sorrentino-amalfitana (approvato ai sensi dell'art.

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