TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2020-11-19, n. 202005348

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2020-11-19, n. 202005348
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202005348
Data del deposito : 19 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/11/2020

N. 05348/2020 REG.PROV.COLL.

N. 04072/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4072 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da K.A.S., rappresentato e difeso dagli avvocati G P e A E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede è legalmente domiciliato, in Napoli, via Diaz, 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

“a) del processo verbale redatto in data 12.06.2019 (conosciuto in data 05.08.2019) con cui la X sottocommissione – Esami Avvocato di Roma istituita dal Ministero della Giustizia con decreto Ministeriale del 27 Novembre 2018 non ammetteva il ricorrente a sostenere le prove orali relative al concorso in esame;

b) degli esiti dell’Esame di Abilitazione alla professione forense pubblicati sul sito internet della Corte D’Appello di Napoli in data 10.07.2019;”

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 12 febbraio 2020:

“c) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, lesivo degli interessi del ricorrente, ivi inclusi, ove occorra:

d) dei documenti ed atti depositati dal Ministero di Grazia e Giustizia per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale di Stato nel corso dell’odierno giudizio in data 10.12.2019 ed in particolare:

d1) nota dg.DAG. 23/11/2019.6859.10 a firma del coordinatore dell’Ufficio Ordini Professionali dipartimento affari di Giustizia – Ministero della Giustizia;

d2) decreto del 21.03.2019 con cui il Sottosegretario di Stato del Ministero della Giustizia decretava la nomina della Dott.ssa -O- in sostituzione del prof. -O- quale componente titolare della X sottocommissione per l’esame di avvocato sessione 2018 presso la Corte d’Appello di Roma;

d3) decreto del 19.02.2019 con cui il Sottosegretario di Stato del Ministero della Giustizia decretava la nomina del Dott. -O- in sostituzione della Dott.ssa -O- quale componente titolare della X sottocommissione per l’esame di avvocato sessione 2018 presso la Corte d’Appello di Roma;

e) degli atti oggetto di ostensione consegnati in data 16.01.2020 dall’Ufficio Esame Avvocato presso la Corte d’Appello di Roma a seguito dell’Istanza di Accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 22 e 28 dicembre 2019 ed in particolare:

e2) Dichiarazione a firma dell’Ufficio Esami Avvocato di Roma in ordine all’impossibilità di fornire la copia della ricevuta di avvenuta pubblicazione del decreto che ha disposto la nomina del prof. -O-in luogo della prof.ssa -O- e del decreto che ha disposto la nomina della prof.ssa -O- in luogo del Prof. M d T;

e3) Decreto del 19.02.2019 consegnato all’esito dell’istanza di accesso agli atti di cui al punto e1) con cui il Ministero della Giustizia ha disposto la nomina del prof. -O-in sostituzione della prof.ssa -O-;

e4)Decreto del 21.03.2019 consegnato all’esito dell’istanza di accesso agli atti di cui al punto e1) con cui il Ministero della Giustizia ha disposto la nomina della prof.ssa -O- in sostituzione del prof. M d T;

e5) Nota prot. 3366 con cui L’Ufficio Esame Avvocato presso a Corte d’Appello di Roma ha trasmesso l’istanza di esonero a firma della prof.ssa -O-;

e6) Nota prot. 7865 con cui L’Ufficio Esame Avvocato presso a Corte d’Appello di Roma ha trasmesso l’istanza di esonero a firma del prof. -O- T;”


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 settembre 2020 la dott.ssa R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo, ritualmente notificato e depositato il 15 ottobre 2019, K.A.S. ha chiesto l’annullamento del provvedimento di non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato – sessione 2018 - reso dalla X Sottocommissione esaminatrice presso la Corte d’Appello di Roma, istituita dal Ministero della Giustizia con Decreto Ministeriale del 27 novembre 2018, con verbale redatto in data 12 giugno 2019, conosciuto in data 5 agosto 2019, nonché degli esiti del suddetto esame, pubblicati sul sito internet della Corte d’Appello di Napoli in data 10 luglio 2019.

Parte ricorrente espone in fatto di aver riportato un giudizio negativo e specificatamente una valutazione complessiva di punti 83 (inferiore a 90 punti necessari per l’ammissione alla prova orale) derivante dalla somma dei seguenti punteggi: a) punti 28 per l'elaborato n. 1 (redazione di parere motivato in materia di diritto civile), b) punti 25 per l'elaborato n. 2 (redazione di parere motivato in materia di diritto penale) e c) punti 30 per l'elaborato n. 3 (redazione di atto giudiziario).

A sostegno del gravame sono state dedotte le seguenti censure: 1) violazione di legge, eccesso di potere, erroneità dei presupposti, illogicità ed irragionevolezza, violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.;
2) difetto assoluto di motivazione, violazione dell’art. 46, comma 5, della L. n. 247/2012;
3) in subordine: abnormità/irragionevolezza della valutazione.

Si è costituito a resistere in giudizio il Ministero della Giustizia, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che in data 25 ottobre 2019 ha depositato una memoria con la quale ha dedotto l’infondatezza del ricorso, contestato tutti i motivi di gravame e ne ha chiesto, pertanto, il rigetto;
in data 28 ottobre 2019 ha inoltre depositato il Decreto del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2019 di nomina del Commissario in contestazione, Dott.ssa -O-, ricercatore confermato in servizio presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Tor Vergata di Roma, a componente titolare della X Sottocommissione Esami avvocato, sessione 2018.

Alla camera di consiglio del 30 ottobre 2019 è stato disposto il rinvio della trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 13 novembre 2019, in accoglimento dell’istanza dell’avvocato di parte ricorrente, e senza opposizione di parte resistente, al fine di poter controdedurre sulla documentazione depositata dalla difesa erariale.

All’esito della camera di consiglio del 13 novembre 2019, con ordinanza n. 5373 del 14 novembre 2019 questa Sezione

RITENUTO necessario, al fine del decidere, acquisire copia del D.M. di nomina del Prof. -O--O- a componente titolare della X Sottocommissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per l’anno 2018 istituita presso la Corte di Appello di Roma, come risultante dal D.M. del 21 marzo 2019 di nomina della dott.ssa -O-, nominata in sua sostituzione; ”,

ha ordinato al Ministero della Giustizia di adempiere al suddetto incombente istruttorio ed ha rinviato la causa per il prosieguo alla camera di consiglio del 19 dicembre 2019.

Il Ministero della Giustizia ha provveduto a dare esecuzione alla suddetta ordinanza producendo in giudizio la documentazione richiesta, nonché la relazione del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile Ufficio II - Ordini Professionali e Pubblici Registri, del 23 novembre 2019, depositate dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 10 dicembre 2019.

Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2019 la causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 29 gennaio 2020, in accoglimento dell’istanza del difensore di parte ricorrente, al fine di consentirgli di acquisire ulteriore documentazione.

Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2020 è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo delle cautelari, al fine di consentire alla parte ricorrente la proposizione di motivi aggiunti.

Con ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato e depositato in data 12 febbraio 2020, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento dei documenti ed atti depositati in giudizio dal Ministero della Giustizia per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale di Stato in data 10 dicembre 2019 ed in particolare: 1) nota dg.DAG. 23/11/2019.6859.10 a firma del coordinatore dell’Ufficio Ordini Professionali dipartimento affari di Giustizia – Ministero della Giustizia;
2) decreto del 21.03.2019 con cui il Sottosegretario di Stato del Ministero della Giustizia decretava la nomina della Dott.ssa -O- in sostituzione del prof. -O- quale componente titolare della X sottocommissione per l’esame di avvocato sessione 2018 presso la Corte d’Appello di Roma;
3) decreto del 19.02.2019 con cui il Sottosegretario di Stato del Ministero della Giustizia decretava la nomina del Dott. -O- in sostituzione della Dott.ssa -O- quale componente titolare della X sottocommissione per l’esame di avvocato sessione 2018 presso la Corte d’Appello di Roma;
ha chiesto altresì l’annullamento degli atti oggetto di ostensione consegnati in data 16 gennaio 2020 dall’Ufficio Esame Avvocato presso la Corte d’Appello di Roma a seguito dell’istanza di accesso agli atti da lui presentata in data 22 e 28 dicembre 2019 ed in particolare: 1) Dichiarazione a firma dell’Ufficio Esami Avvocato di Roma in ordine all’impossibilità di fornire la copia della ricevuta di avvenuta pubblicazione del decreto che ha disposto la nomina del prof. -O-in luogo della prof.ssa -O- e del decreto che ha disposto la nomina della prof.ssa -O- in luogo del Prof. M d T;
2) Decreto del 19.02.2019 consegnato all’esito dell’istanza di accesso agli atti con cui il Ministero della Giustizia ha disposto la nomina del prof. -O-in sostituzione della prof.ssa -O-;
3)Decreto del 21.03.2019 consegnato all’esito dell’istanza di accesso agli atti con cui il Ministero della Giustizia ha disposto la nomina della prof.ssa -O- in sostituzione del prof. M d T;
4) Nota prot. 3366 con cui l’Ufficio Esame Avvocato presso a Corte d’Appello di Roma ha trasmesso l’istanza di esonero a firma della prof.ssa -O-;
5) Nota prot. 7865 con cui l’Ufficio Esame Avvocato presso a Corte d’Appello di Roma ha trasmesso l’istanza di esonero a firma del prof. -O- T.

Avverso i suddetti atti il ricorrente ha dedotto le seguenti censure: A) violazione di legge, art. 84 R.D. n. 1592/1933, eccesso di potere, illegittima designazione dei componenti della commissione di esame provenienti dai ranghi universitari;
B) violazione di legge, art. 47 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, erronea composizione della Sottocommissione giudicatrice;
C) assenza di pubblicazione degli atti del procedimento di formazione della Sottocommissione.

Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2020 la causa è stata rinviata a successiva camera di consiglio ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. 8 marzo 2020, n. 11 e dell’art. 1 del D.P. n. 9/2020/Sede.

Alla camera di consiglio del 25 marzo 2020, visto l’art 84, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020 e gli artt. 1 e 2 del D.P. n. 12/2020/Sede, la trattazione collegiale della causa è stata rinviata a successiva camera di consiglio, salva l’adozione di decreto cautelare monocratico. Con decreto cautelare monocratico n. 603 del 26 marzo 2020,

CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della presente fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere infondato il ricorso, tenuto conto in particolare:

- che la dott.ssa -O-, ricercatore confermato in servizio presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Tor Vergata di Roma, è stata legittimamente nominata con Decreto del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2019, depositato in giudizio, componente titolare della X Sottocommissione Esami avvocato sessione 2018 in sostituzione del prof. -O--O-, dimissionario che era stato nominato con D.M. del 19 febbraio 2019 componente titolare della X sottocommissione in sostituzione della prof.ssa -O-, a sua volta nominata con D.M. del 27 novembre 2008 istitutivo della suddetta X Sottocommissione, e dalla cui mancata pubblicazione potrebbe al più derivare una mera irregolarità, non viziante il procedimento di correzione;

- che, a fronte del perdurante orientamento espresso in proposito dalla giurisprudenza anche di questa Sezione (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 20 settembre 2017, n. 7, T.A.R. Napoli, sez. VIII, 4 luglio 2019, n. 3660), non appaiono assistite da fumus boni iuris le censure imperniate sull’inadeguatezza del solo voto numerico, neppure emergendo peraltro – quanto al giudizio tecnico formulato dalla Commissione – profili di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti. ”,

è stata respinta l’istanza cautelare ed è stata fissata per la trattazione collegiale della domanda cautelare la camera di consiglio del 6 maggio 2020.

All’esito della camera di consiglio del 6 maggio 2020, con ordinanza n. 999 del 7 maggio 2020, questa Sezione,

CONSIDERATO che la dott.ssa -O-, ricercatore confermato in servizio presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Tor Vergata di Roma, nominata con Decreto del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2019 componente titolare della X Sottocommissione per l’esami di avvocato sessione 2018, non risulta designata dal CNF ma dal Presidente della I Sottocommissione degli esami di avvocato, sessione 2018, presso la Corte d’Appello di Roma;

CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della presente fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti relativo alla irregolare composizione della Commissione che ha corretto gli elaborati del ricorrente in quanto, sebbene parte ricorrente deduca l’illegittimità della designazione della dott.ssa -O- in quanto non proveniente dall’Università in violazione dell’art. 84 del Regio Decreto 1592/33, alla luce del principio iura novit curia la suddetta designazione deve ritenersi illegittima per violazione dell’art. 47 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, articolo richiamato da parte ricorrente solo nell’ultima memoria difensiva non notificata;

RITENUTO, conseguentemente, che vada disposta la ricorrezione, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, delle prove scritte svolte dal ricorrente, da parte di una sottocommissione avente composizione del tutto diversa da quella che ha espresso il giudizio impugnato, composta secondo i dettami di cui al citato art. 47, con apprestamento di opportune garanzie di anonimato, ossia previa eliminazione di ogni eventuale sottolineatura, numero o segno grafico della precedente correzione, nonché mediante contestuale ricorrezione – ai soli fini di cui trattasi – degli elaborati (sempre in forma anonima) di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa Corte di Appello di Napoli e tali elaborati dovranno essere sorteggiati, in pari numero tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e quelli di candidati ritenuti non idonei, a cura del Presidente della Commissione attualmente depositaria degli elaborati, e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli oggetto del presente ricorso, alla Commissione presso la Corte di Appello di Roma che dovrà procedere alla rivalutazione; ”,

ha accolto la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati, nei suddetti sensi, ed ha fissato per la trattazione della fase di merito l’udienza pubblica del 30 settembre 2020.

Con ordinanza n. 4345 del 20 luglio 2020 la Sezione IV del Consiglio di Stato, “ Rilevato che:…..La Sezione si è già pronunciata su un caso identico, con la propria ordinanza 19 giugno 2020 n. 3592, dalla quale questo Collegio non ritiene di doversi discostare: la dott. -O-, la quale è tanto docente universitario quanto avvocato iscritto al relativo albo, è stata nominata nella prima delle sue qualità, come ricercatore confermato, vale a dire nell’ambito della componente accademica della commissione, e non della componente forense, e pertanto la designazione del CNF non era dovuta; ”,

ha accolto l’appello proposto dal Ministero della Giustizia e, per l’effetto, in riforma della suddetta ordinanza di questa Sezione, ha respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado.

Parte ricorrente ha prodotto una memoria per l’udienza di discussione con la quale, pur richiamando la suddetta ordinanza della Sezione IV del Consiglio di Stato, ha insistito comunque per la fondatezza del ricorso.

All’udienza pubblica del 30 settembre 2020 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

Il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti sono infondati e vanno, pertanto respinti.

Con il primo motivo del ricorso introduttivo parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure: 1) violazione di legge, eccesso di potere, erroneità dei presupposti, illogicità ed irragionevolezza, violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost..

Il ricorrente lamenta che, dall’esame della documentazione ottenuta all’esito dell’accesso agli atti, sarebbe emerso la illegittimità della composizione della X Sottocommissione d’esame nella seduta di correzione dei suoi elaborati, del 12 giugno 2019, per la presenza di un membro, la Prof.ssa B ( rectius -O-), che non solo non risulterebbe tra i membri nominati con il Decreto Ministeriale del 27 novembre 2018 ma addirittura non risulterebbe in nessuno dei Decreti di sostituzione successivamente adottati dal Ministero della Giustizia.

Il motivo è infondato per la risolutiva circostanza che l’Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 28 ottobre 2019 ha depositato il Decreto del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2019 di nomina del Commissario in contestazione, Dott.ssa -O-, ricercatore confermato in servizio presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Tor Vergata di Roma, a componente titolare della X Sottocommissione Esami avvocato sessione 2018.

Parte ricorrente con il ricorso per motivi aggiunti, proposto avverso gli atti in epigrafe soprarichiamati, sempre in riferimento alla Commissione di esame ed in particolare alla sua componente accademica, con tre motivi di ricorso, che si ritiene di poter esaminare unitariamente, ha dedotto le seguenti censure:

A) Violazione di legge, art. 84 R.D. n. 1592/1933, eccesso di potere, illegittima designazione dei componenti della commissione di esame provenienti dai ranghi universitari.

Parte ricorrente lamenta l’illegittimità della composizione della commissione d’esame in quanto a seguito dell’accesso agli atti, ed in particolare dalla Relazione Ministero del 23 novembre 2019 e dal decreto di nomina del 21 marzo 2019, sarebbe emerso che la componente Prof.ssa -O- è stata designata dallo stesso Presidente della I Sottocommissione. Ciò in violazione dell’art. 84 R.D. n. 1592/1933, richiamato in premessa dei decreti di nomina delle commissioni adottati dal Ministero della Giustizia, dal quale si evincerebbe che la designazione di membri appartenenti al mondo accademico debba obbligatoriamente provenire dal Rettore p.t. dell’Ateneo di appartenenza dei membri stessi. La partecipazione dei professori e ricercatori Universitari alle Commissioni degli esami di stato sarebbe disciplinata dal RD n. 1592/33 (Testo Unico delle leggi sulla istruzione superiore) e, pur se relativa a funzioni da esercitare al di fuori della attività di docenza ordinaria universitaria, rientrerebbe comunque nella attività istituzionale cui il docente è tenuto in funzione del rapporto di dipendenza con la Università di riferimento. Pertanto la designazione a commissario di ogni tipo di Commissione d'esame non potrebbe che essere frutto di una scelta autonoma della Università stessa. Ad avviso di parte ricorrente l’obbligatoria designazione ad opera dell’Università del componente commissario che riveste il ruolo di professore/ricercatore sarebbe sancita dal legislatore con riferimento agli esami per l’ammissione all’Avvocatura dello Stato - art. 16 de R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612 - e, pertanto, essendo identica la ratio , tale disposizione normativa sarebbe da applicare in via analogica.

B) Violazione di legge, art. 47 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, erronea composizione della Sottocommissione giudicatrice.

Parte ricorrente premette che tra le motivazioni che avevano indotto il Prof. -O- a rinunciare all’incarico vi era espressamente la sua qualifica di avvocato che avrebbe finito per alterare la composizione della sottocommissione stessa, con un’eccessiva presenza della componente degli avvocati. Al riguardo, a seguito sempre dell’accesso agli atti, parte ricorrente riferisce di essere venuto a conoscenza che anche la Dott.ssa -O-, sebbene nominata in quanto Ricercatrice confermata in materie giuridiche presso Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in realtà è altresì soggetto regolarmente iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma sin dal 2001. Nel caso di specie, quindi, parte ricorrente sarebbe stato illegittimamente giudicato da una commissione composta da ben 4 avvocati su 5 membri, rendendo così illegittimo il procedimento di correzione.

C) Assenza di pubblicazione degli atti del procedimento di formazione della Sottocommissione.

Parte ricorrente lamenta che tanto le richieste di esonero della Prof.ssa -O- quanto del Prof. Di -O-e dei relativi provvedimenti di sostituzione, non avrebbero costituito oggetto di alcuna forma di pubblicità.

I motivi sono infondati.

Il Collegio all’esito di un vaglio più approfondito proprio della fase di merito, ritiene di confermare quanto già sostenuto da questa Sezione con il decreto cautelare monocratico n. 603 del 26 marzo 2020, con il quale è stata respinta la domanda incidentale di sospensione cautelare proposta da parte ricorrente, in ordine alla legittimità della nomina della dott.ssa -O-, e di rivedere l’orientamento espresso in sede cautelare con l’ordinanza n. 999 del 7 maggio 2020, con cui è stata accolta la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati;
pertanto, le argomentazioni del ricorrente si appalesano destituite di giuridico fondamento alla luce di quanto di seguito esposto.

In punto di diritto l’art. 47 della legge n. 247/2012, che disciplina le Commissioni di esame, non ricompreso nel differimento previsto dal successivo art. 49 della legge medesima legge e, quindi, immediatamente applicabile anche al caso di specie alla luce dei principi di diritto statuiti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18 del 14 dicembre 2018 e fatti propri anche da questa Sezione ( ex multis T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 30 aprile 2020, n. 1603), nella versione applicabile ratione temporis , prevede: 1. La commissione di esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede;
un effettivo e un supplente sono di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio;
un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche.

2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1.

3. Presso ogni corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.

4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF.

6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.

7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge…… ”.

La normativa non si pronuncia sulla spettanza di un generale potere di designazione dei membri della Commissione d’esame e delle eventuali Sottocommissioni per la componente accademica, prevedendo solamente per la componente proveniente dal mondo forense la designazione, tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, in capo al CNF.

Per le altre componenti la legge disciplina solo la nomina dei commissari, disponendo che deve essere effettuata dal Ministero della Giustizia con decreto.

Peraltro neppure la normativa previgente prevedeva un espressa designazione per la componente accademica, mentre di contro era prevista per gli avvocati la designazione in capo al Consiglio Nazionale Forense e per i magistrati la nomina nell'ambito delle indicazioni fornite dei Presidenti delle Corti di Appello;
in particolare l’art. 22 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, al comma 6 disponeva: “ Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto. I magistrati sono nominati nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di appello. ”.

Né può ritenersi, come pure prospettato da parte ricorrente, che la designazione di membri appartenenti al mondo accademico debba obbligatoriamente provenire dal Rettore p.t. dell’Ateneo di appartenenza dei membri stessi, come si evincerebbe dalla previsione di cui all'art. 84 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, che prevede: “ I professori di ruolo, ancorché alla loro cattedra siano addetti aiuti, assistenti o lettori, hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni cattedratiche sia di esercitazioni, tante ore settimanali, quante la natura e l'estensione dell'insegnamento stesso richiedano;
di osservare l'orario scolastico prestabilito;
di attendere alla direzione dei gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili, annessi alle loro cattedre;
di partecipare alle funzioni accademiche e a quelle ad esse connesse, cui siano chiamati, e cioè adunanze di Consigli delle Università o Istituti, Commissioni per prove di profitto o per esami di laurea o diploma e per esami di Stato, Commissioni per nomine di professori di ruolo o per abilitazioni alla libera docenza, Commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre d'Istituti medi d'istruzione e simili.
”.

Ed invero la suddetta previsione normativa, come condivisibilmente sostenuto dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, si limita a stabilire quali siano i doveri dei professori universitari, tra cui quello di partecipare alle funzioni accademiche e a quelle ad esse connesse, cui siano chiamati, e cioè adunanze di Consigli delle Università o Istituti, Commissioni per prove di profitto o per esami di laurea o diploma e per esami di Stato, e quindi non può ritenersi che da essa si evinca che la designazione a commissario di ogni tipo di Commissione d'esame debba essere frutto di una scelta autonoma della Università stessa.

In riferimento alla previgente disposizione normativa di cui al suddetto art. 22 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 si è espressa in tal senso la Sezione IV del Consiglio di Stato che con la sentenza n. 5382 del 15 settembre 2006 ha precisato:

Non vi è pertanto nella legge alcun particolare e specifico criterio sulla scorta del quale debba concretamente (o legittimamente, secondo la tesi del ricorrente in primo grado, inopinatamente fatta propria dai primi giudici) avvenire la nomina dei componenti della commissione ed in particolare, per quanto qui interessa, della componenti dei professori ordinari o associati (di materie giuridiche).

La mancanza di un simile criterio è, invero, del tutto ragionevole se si tiene conto che, ai sensi delle disposizioni contenute nel R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 (recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore), come efficacemente sostenuto dall’amministrazione appaltante, la partecipazione alle “Commissioni per prove di profitto o per esami di laurea o diploma e per esami di Stato, Commissioni per nomine di professori di ruolo o per abilitazioni alla libera docenza, Commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre d’Istituti medi di istruzioni e simili” costituisce per i docenti universitari un vero e proprio obbligo istituzionale.

D’altra parte, come del resto si evince dalla documentazione versata in atti, l’amministrazione della giustizia non procede mai alla nomina delle predette commissioni sulla scorta di un potere autonomo di iniziativa ovvero autoritariamente, ma richiede preventivamente alle facoltà di giurisprudenza, scienze politiche ed economia e commercio presenti nell’ambito delle singole Corte d’Appello dove si svolgeranno gli esami di abilitazione la designazione dei docenti da nominare, ponendo in essere un vero e proprio procedimento di selezione – interno a ciascuna facoltà universitaria compulsata –opportuno per consentire la partecipazione ai lavori delle predette commissioni di coloro che sono i più motivati, e sforzandosi anche, per quanto possibile (ed in ogni caso tenendo conto delle indicazioni delle università e della stessa necessità di assicurare l’efficace funzionamento delle commissioni ed il regolare svolgimento delle procedure concorsuale) di evitare che l’incarico di commissario di esame venga espletato ripetitivamente dagli stessi docenti… .. Ciò evidenzia, al di là di ogni ragionevole dubbio, per un verso, l’erroneità della tesi fatta propria dai primi giudici e, per altro verso, comprova la legittimità della prassi instaurata dall’amministrazione che, procedimentalizzando la designazione dei docenti da nominare, finisce con il limitare le possibili distorsioni del sistema.

Al riguardo deve ritenersi che anche per l’anno 2018 il Ministero della Giustizia abbia procedimentalizzato la designazione dei docenti da nominare, come emerge dalla relazione del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile Ufficio II - Ordini Professionali e Pubblici Registri, del 23 novembre 2019, depositata in giudizio dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 10 dicembre 2019, laddove il suddetto Ministero ha rappresentato che “ …in assenza di designazione da parte della competente Università, si è fatto riferimento ai docenti appartenenti al Dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre, tenendo conto del criterio delle materie oggetto di insegnamento, della turnazione alla luce delle pregresse partecipazioni ed escludendo dalla nomina coloro che avevano già fatto parte di commissioni di esami di avvocato negli ultimi anni. ” …. “.. in assenza di designazione da parte della Competente Università , l'avv. Briguglio, Presidente della I sottocommissione, ha raccolto la disponibilità della prof.ssa -O- ad assumere tale incarico… ”.

In particolare il Ministero della Giustizia ha agito in conformità a quanto disposto con il Decreto del Ministro della Giustizia del 27 novembre 2018 - Nomina di ulteriori sottocommissioni presso le Corti d'Appello - Sessione di esame avvocati 2018 - con il quale è stato previsto, per quello che questa seda interessa, “ Visto l’art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, come modificato dall’art. 1 della legge 27 giugno 1988, n. 242, dall’art. 2 della legge 20 aprile 1989, n. 142, e dall’art.

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