TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2022-03-10, n. 202202776

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2022-03-10, n. 202202776
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202202776
Data del deposito : 10 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/03/2022

N. 02776/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01717/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1717 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A C, A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A P in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Azienda Servizi Municipali Rieti Spa, Prefettura di Roma, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento prot. 26 del 3 gennaio 2007 avente ad oggetto: -OMISSIS-;

del provvedimento del Prefetto della Provincia di Roma prot. 74258/area I del 29 novembre 2006 in materia di certificazione antimafia;

di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente;

con motivi aggiunti depositati il 19 dicembre 2015

per l’annullamento

degli atti recepiti per relationem dall’impugnato provvedimento del Prefetto della Provincia di Roma prot. 74258/area I bis O.s.p. del 29 novembre 2006 in materia di certificazione antimafia e del rapporto sintetico della Prefettura di Roma che riassume gli elementi rilevanti dell’istruttoria, nonché della nota della Questura di Roma – Div. Polizia Anticrimine n. 7381/02/r 25/02/2002;
della nota della Questura di Roma Div. Polizia Anticrimine n. Cat. Q2.2/04 Sez.V^ A.C. del 15/11/2004;
della nota della Questura di Roma – Div. Polizia Anticrimine n. Cat. Q2.2/06 Sez. V^ A.C. del 25/09/2006;
della nota della Questura di Roma Commissariato di P.S. “Palazzo di Giustizia” n. Cat. A1/2006 del 29/04/2006;
del verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia dell’8/11/2006;
di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente ivi comprese, se del caso, le informative n. 123/G/10803/2000/R, 123/F2/9601/2000/R del 15 novembre 2000 (non conosciute);
le note riservate n. 13543 della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Roma e n. 4420 della Squadra Mobile della Questura di Roma (non conosciute);
le informazioni della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Roma del 12 gennaio 2001 e del 23 novembre 2001 (non conosciute).

di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2022 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso, spedito per la notifica il 21 febbraio 2007 e depositato il successivo 27 febbraio 2007, la -OMISSIS-., impugna il provvedimento della Azienda menzionata avente ad oggetto il -OMISSIS-ed il presupposto decreto del Prefetto della Provincia di Roma prot. 74258/area I del 29 novembre 2006 in materia di certificazione antimafia.

Avverso i predetti atti la ricorrente deduce l’illegittimità per mancanza di previo contraddittorio e di motivazione, la quale rinvia ad atti riservati ai quali è precluso l’accesso.

La ricorrente chiede pertanto il loro annullamento, previa esibizione delle documentazione istruttoria con riserva di proposizione di motivi aggiunti.

Il 28 febbraio 2007 si è costituito il Ministero dell’interno con atto di rito.

Con ordinanza n. 3884/2015 il Tribunale ha disposto l’esibizione, a carico della amministrazione dell’interno, della documentazione istruttoria sulla base della quale è stato adottato il provvedimento del Prefetto della Provincia di Roma prot. 74258/area I del 29 novembre 2006 in materia di certificazione antimafia, con le cautele ritenute necessarie dalla stessa amministrazione in ragione della natura “riservata” dell’atto.

Con memoria, depositata in data 8 gennaio 2015, la -OMISSIS-deposita la sentenza n. 8064/2014 con cui questo Tribunale ha accolto il ricorso, presentato nel 2014 dalla stessa ricorrente, avverso l’informazione interdittiva del prefetto di Roma del 13 marzo 2014.

Il 23 aprile 2015 la Prefettura di Roma ha ottemperato all’ordinanza istruttoria del Tribunale depositando la documentazione riservata.

Il 27 aprile 2015 la società ricorrente ha chiesto di potere estrarre copia della documentazione.

Il Presidente ha rinviato alla udienza dell’8 ottobre 2015 l’apertura della busta contenente gli atti riservati.

All’udienza dell’8 ottobre 2015, acquisita copia della documentazione, la trattazione è stata rinviata per consentire alla parte di presentare motivi aggiunti.

Il 19 dicembre 2015 la -OMISSIS-ha depositato motivi aggiunti con cui contesta la rilevanza ove non la sussistenza, ai fini della interdittiva, delle notizie relative ai vari consiglieri del CdA della ricorrente, deduce il difetto di istruttoria e di motivazione e afferma che il provvedimento impugnato integra gli estremi di una informativa atipica perché assume a fondamento una condanna penale non ostativa e richiama la normativa in tema di informativa atipica.

Più in dettaglio evidenzia che la -OMISSIS-, né sono evidenziati elementi che ne rendano attuale la rilevanza. Quest’ultimo è stato immediatamente estromesso dal CdA. I consiglieri-OMISSIS-.

Il 12 aprile 2016 l’Avvocatura deposita una relazione della Prefettura con cui controdeduce alle censure di parte ricorrente.

Il 24 luglio 2020 la -OMISSIS-deposita atto di nomina di nuovo difensore che si aggiunge a quello già nominato.

Il 23 dicembre 2021 la ricorrente deposita memoria con cui insiste nelle proprie difese.

Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2022, sentiti i difensori presenti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Oggetto del ricorso principale è il provvedimento dell’Azienda Servizi Municipali di Rieti prot. 26 del 3 gennaio 2007 avente ad oggetto il -OMISSIS-e la presupposta informativa antimafia emessa il 29 novembre 2006 dalla Prefettura di Roma, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 252 del 1998, secondo il quale:

“…le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all’art. 1, devono acquisire le informazioni di cui al comma 2 del presente articolo, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti (…) il cui valore sia:

a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici (…);

b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni (…);

Quando, a seguito delle verifiche disposte dal prefetto, emergono elementi relativi a-OMISSIS- nelle società o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.

(…)

Ai fini di cui al comma 2 le situazioni relative ai-OMISSIS- sono desunte:

a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648bis, e 648ter del codice penale, o dall’articolo 51, comma 3bis, del codice di procedura penale;

b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di cui agli articoli 2bis, 2ter, 3 bis e 3quater della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell’interno, ovvero richiesti ai prefetti competenti per quelli da effettuarsi in altra provincia.

La prefettura competente estende gli accertamenti pure ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’impresa e, anche sulla documentata richiesta dell’interessato, aggiorna l’esito delle informazioni al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei-OMISSIS-”.

La previsione contempla la cosiddetta informativa tipica, che ha carattere interdittivo e non consente alla stazione appaltante l’attivazione di una valutazione discrezionale in ordine all’avvio o al prosieguo dei rapporti contrattuali.

Come ha già affermato il Consiglio di Stato nella sentenza 981 del 2017, che ha riformato la sentenza n. 8064 del 2014 di questo Tar, avente ad oggetto una ulteriore interdittiva nei confronti della odierna ricorrente, “-OMISSIS-,(…) ha sicuro carattere interdittivo a differenza di quanto sostiene l’odierna società appellata”.

Il -OMISSIS-.

Viene in primo luogo in evidenza il-OMISSIS-

L’estinzione del reato per prescrizione, oltre ad essere intervenuta in data successiva al provvedimento gravato, non elide qualsivoglia rilevanza dell’accertamento penale, ben potendo l’amministrazione porre a base del giudizio prognostico la condotta accertata dalla sentenza di primo grado.

Non si tratta di una assoluzione, come si legge ancora nella memoria della ricorrente del 23 dicembre 2021, che avrebbe certamente potuto incidere in modo diverso, ma di un proscioglimento per prescrizione, dopo un pieno accertamento penale della condotta in primo grado.

La condanna-OMISSIS-, inoltre, rientra nell’ipotesi di cui al comma 7 dell’art. 10 d.p.r. 252/98 sopra riportato, rientrando tra i reati menzionati dall’art. 51, comma 3 bis c.p.p., con ciò superandosi anche le doglianze in merito alla risalenza dei fatti.

Alla data in cui è stata adottata l’interdittiva antimafia il-OMISSIS-

La sua estromissione successiva non può viziare il provvedimento, ma eventualmente solo costituire motivo per chiedere un aggiornamento.

Alla data del provvedimento erano altresì presenti nel Consiglio d’Amministrazione -OMISSIS-.

Il -OMISSIS-interdittiva antimafia.

-OMISSIS-di cui all’art. 260 d.lgs. 152/2006.

-OMISSIS-

Le sentenze del Tar del Lazio che avevano accolto tanto il ricorso-OMISSIS- sono entrambe state riformate in appello.

Il Consiglio di Stato, per quanto riguarda l’avvenuta cessazione dalla carica dei consiglieri ed il ruolo avuto dai summenzionati consiglieri, ha valorizzato la circostanza che la -OMISSIS-da (…), pienamente giustificando la valutazione di permeabilità mafiosa effettuata dalla Prefettura di Roma, nel richiamare anche la precedente informativa del 2006” (così CdS 981/2017).

Per quanto sopra osservato l’interdittiva qui impugnata risulta, pertanto, scevra dalle dedotte censure.

E’ noto, del resto, che “la verifica della legittimità dell'informativa deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire un'ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del "più probabile che non", integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali (qual è quello mafioso), e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343)”.

Nel caso sub judice la Prefettura ha fondato l’atto su di un quadro indiziario che poggia sulla presenza di varie figure e dei loro rapporti con una costellazione di aziende, tutte facenti capo ad una unica regia, e sui procedimenti penali che hanno coinvolto figure di primo piano dell’azienda ricorrente, oltre che su una condanna ostativa ai sensi dell’art. 10, comma 2, d.P.R. n. 252 del 1998.

La sentenza del 2018 depositata dai ricorrenti non solo non è rilevante, perché - essendo intervenuta a distanza di 12 anni dal provvedimento impugnato - non poteva formare oggetto di valutazione, atteso il principio del tempus regit actum , ma anche in relazione ai motivi del proscioglimento che, per il reato associativo, è avvenuto per prescrizione.

Infondata è anche la censura di mancata partecipazione al procedimento.

In adesione a quanto affermato dal giudice d’Appello (v. Cons. St, sez. III, 31 gennaio 2020, n. 820) - secondo cui “(l) ’informazione antimafia non richiede la necessaria osservanza del contraddittorio procedimentale, meramente eventuale in questa materia ai sensi dell’art. 93, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011” ben potendo, come affermato anche dalla Corte di Giustizia del 9 novembre 2017, in C-298/16, § 35 e la giurisprudenza ivi citata, il diritto al contraddittorio procedimentale soggiacere a restrizioni, a condizione che «queste rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile>>
ed atteso che il -OMISSIS-costituisce un obiettivo legittimo che può giustificare una restrizione alle regole fondamentali e ai principi generali del TFUE che si applicano nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici» (così Corte di Giustizia UE, 26 settembre 2019, in C-63/18, § 37) -
la restrizione del diritto al contraddittorio deve ritenersi ammissibile.

A ciò si aggiunga che, per quanto osservato, il contributo partecipativo non avrebbe portato ad un esito diverso e, pertanto, in applicazione dell’art. 21- octies della legge 241/90, l’omissione delle garanzie partecipative non ha viziato il provvedimento.

Non appare peraltro irrilevante la sentenza definitiva pronunciata dal Consiglio di Stato avverso l’interdittiva del 2014 che ha ritenuto pienamente giustificata la valutazione di permeabilità mafiosa effettuata dalla Prefettura di Roma, nel richiamare anche la precedente informativa del 2006.

Conclusivamente, il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti poiché infondati.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

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