TAR Venezia, sez. I, sentenza 2013-04-15, n. 201300567
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N. 00567/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01423/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1423 del 2012, proposto da:
S G, rappresentato e difeso dall’avv. R R, domiciliato presso la segreteria del Tribunale ai sensi dell’art. 25, comma 1, del cod. proc. amm.;
contro
Università degli Studi di Padova, in persona del Rettore
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avv.ti M S, C C, R T, S V, con domicilio eletto presso la segreteria del Tribunale ai sensi dell’art. 25, comma 1, del cod. proc. amm.;
nei confronti di
Chiara M, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Alba e Massimo Pavan, con domicilio eletto presso la segreteria del Tribunale ai sensi dell’art. 25, comma 1, del cod. proc. amm.;
per l’annullamento
- del decreto 1719/2012 in data 06.07.2012 con cui il Rettore dell’Università di Padova approvava gli atti della valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore M-PSI/01 (Psicologia Generale) dai quali risultava vincitrice la candidata M C;
- del decreto rettorale n. 2409 in data 27.09.2011 di nomina della commissione esaminatrice;
- dei verbali delle sedute della commissione per la valutazione comparativa;
- della delibera di chiamata della vincitrice e dei successivi atti di inquadramento della stessa;
- del decreto rettorale recante il bando di concorso;
- di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Padova e di Chiara M.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 marzo 2013 il dott. E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto di ricorso (n.r.g. 1423/12) notificato e depositato in termini, il dott. G Simone ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento degli atti, meglio in epigrafe specificati, concernenti la procedura concorsuale indetta dall’Università degli Studi di Padova con decreto rettorale in data 07.12.2010, n. 3439, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario di ruolo per il settore scientifico disciplinare M-PSI/01 (Psicologia Generale), presso la Facoltà di Psicologia.
Riferisce di aver partecipato alla predetta procedura di valutazione comparativa, conseguendo un giudizio finale di livello superiore rispetto a quella attribuita alla vincitrice del posto messo a concorso.
Chiede, pertanto, l’annullamento di tutti gli atti di concorso oppure, diversamente, di essere dichiarato vincitore in luogo della controinteressata M C.
Avverso i menzionati provvedimenti, il ricorrente ha proposto le seguenti doglianze:
I. Violazione di legge (art. 1, comma 7, legge 9 gennaio 2009 n. 1 come modificata art. 9 comma 2 legge 4 novembre 2010 n. 183 – DM 8 luglio 2009 n. 89). Eccesso di potere per violazione dei criteri fissati dalla commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. Sviamento, disparità di trattamento, istruttoria apertamente difettosa e incongrua.
Deduce a tale riguardo, l’incongruenza fra i giudizi individuali e collegiali formulati su ciascun candidato e la scelta del vincitore finale.
II. Violazione di legge (art. 1, comma 7, legge 9 gennaio 2009 n. 1 come modificata art. 9 comma 2 legge 4 novembre 2010 n. 183 – DM 8 luglio 2009 n. 89). Eccesso di potere per violazione dei criteri fissati dalla commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. Motivazione difettosa o parziale, sviamento, disparità di trattamento, istruttoria apertamente difettosa e incongrua.
Lamenta, in proposito, l’omessa indicazione dei lavori scientifici oggetto di valutazione, l’omesso ricorso agli indici bibliometrici di cui al d.m. 28 luglio 2009 e l’incongruità delle valutazioni effettuate sulle pubblicazioni e i titoli presentati dai candidati.
III. Violazione di legge (art. 1, comma 7, legge 9 gennaio 2009 n. 1 come modificata art. 9 comma 2 legge 4 novembre 2010 n. 183 – DM 8 luglio 2009 n. 89), sotto altro profilo rispetto a quello enunciato sub II. Eccesso di potere per violazione dei criteri fissati dalla commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. Motivazione difettosa o parziale, sviamento, disparità di trattamento, istruttoria apertamente difettosa e incongrua, sotto altro profilo rispetto a quello enunciato sub II.
Riferisce, al riguardo, che i commissari di maggioranza avrebbero motivato la preferenza accordata al candidato M C con argomenti che non trovano riscontro fra gli atti del concorso e che anzi risulterebbero smentiti dalle valutazioni effettuate.
L’Università degli Studi di Padova si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per la reiezione delle domande avanzate dal ricorrente.
Si è, altresì costituita in giudizio la controinteressata M C la quale ripropone, nella sostanza, le stesse argomentazioni difensive svolte dall’ateneo patavino.
Il ricorrente ha depositato una memoria di replica alle difese svolte dalla controinteressata, alla quale hanno fatto seguito le controdeduzioni sia di quest’ultima che dell’Università.
Alla pubblica udienza del giorno 14 marzo 2013, su conforme richiesta dei difensore delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il presente gravame viene in contestazione la legittimità della procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare M-PSI/01, bandito dall’ateneo patavino con decreto rettorale in data 07.12.2010, n. 3439.
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente riferisce di aver ottenuto dalla commissione esaminatrice dei giudizi individuali e collegiali di maggior favore rispetto a quelle conseguiti dalla vincitrice del concorso.
Il motivo è infondato e va, pertanto, respinto.
Risulta, infatti, per tabulas , dalla documentazione posta agli atti di causa, che al dott. G la commissione esaminatrice ha riconosciuto in sede di giudizio finale un “profilo di piena autonomia e di alto livello” , che si è concluso con una valutazione “particolarmente positiva” , mentre alla controinteressata è stato riconosciuto, sempre in sede di formulazione del giudizio finale, “un profilo di livello molto buono” a cui ha fatto seguito una valutazione “estremamente positiva” , la quale sia nel linguaggio tecnico-scientifico che in quello corrente, manifesta un apprezzamento di sintesi certamente superiore rispetto a quello attribuito al ricorrente (cfr., allegato 1 al verbale n. 10).
Sotto altro profilo, il giudizio conclusivo di maggior favore conseguito dalla dott.ssa M, appare coerente con le valutazioni, anch’esse espresse in termini di estrema positività, effettuate dalla maggioranza dei membri della commissione esaminatrice (due su tre) in sede di formulazione dei giudizi individuali relativi ai titoli e alle pubblicazioni scientifiche prodotte dalla predetta candidata (cfr., allegato 1 al verbale n. 10).
Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente contesta la mancata indicazione dei lavori scientifici oggetto di valutazione, l’omesso ricorso agli indici bibliometrici di cui al d.m. 28 luglio 2009 e la parzialità delle valutazioni effettuate sulle pubblicazioni e i titoli presentati dai candidati.
Anche queste censure sono insuscettibili di essere accolte.
Deve, anzitutto, essere respinto il primo profilo di doglianza con cui si lamenta l’omessa indicazione dei lavori scientifici oggetto di valutazione, avendo invero la commissione specificato di aver esaminato tutte le pubblicazioni riportate nell’elenco presentato da ciascun candidato e posto in allegato al verbale n. 8.
Priva di pregio appare, poi, l’affermazione di parte ricorrente secondo cui la commissione non avrebbe correttamente applicato il criterio di valutazione relativo agli indici bibliometrici, atteso che tali indici hanno carattere sussidiario, e rappresentano soltanto uno degli parametri che la commissione può prendere in considerazione per esprimere le proprie valutazioni, dovendosi pertanto escludere qualsiasi diretta relazione tra essi e l’esito della procedura concorsuale (cfr., ex multis , T.A.R. Veneto, sez. I, 30.07.2012, n. 1058).
Va, altresì, respinto quanto dedotto in ordine alle asserite lacune di valutazione dei titoli e dei premi presentati dal ricorrente, le quali risultano palesemente smentite dalle risultanze verbali poste agli di causa (cfr., in particolare, le pagg. 10 e 11, dell’allegato 1 al verbale n. 10).
Deve, infine, essere rigettato il terzo e ultimo motivo con cui si lamenta che i commissari di maggioranza avrebbero motivato la preferenza accordata al candidato M C con argomenti che non troverebbero riscontro fra gli atti del concorso, risultando, anche questa affermazione, smentita dalle dichiarazioni nelle quali i predetti membri della commissione hanno specificatamente riportato le ragioni delle scelte effettuate (cfr., verbale n. 11 in data 06.06.2012).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato in quanto infondato.
In ragione della complessità delle questioni trattate si ravvisano giustificati motivi per compensare integralmente, tra le parti in causa, le spese e gli onorari del giudizio.