TAR Catania, sez. V, sentenza 2024-05-28, n. 202401990

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. V, sentenza 2024-05-28, n. 202401990
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202401990
Data del deposito : 28 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/05/2024

N. 01990/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01040/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1040 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati O P, F G C, con digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Catania, via Monfalcone, 22;

contro

Comune di Siracusa, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del silenzio-rigetto sull’istanza dell’8 febbraio 2019 ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 di regolarizzazione di opere edilizie;

- del verbale di accertamento di violazione urbanistica -OMISSIS-;

- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- dell’ordinanza -OMISSIS-, notificata ex art. 140 c.p.c. l’11.9.2020 con la quale il dirigente del Servizio Controllo del Territorio del Comune di Siracusa ha ingiunto ai ricorrenti, per i motivi ivi indicati, il pagamento della sanzione amministrativa di € 20.000,00 (ventimila) entro il termine di giorni trenta dalla data di notifica dell’ordinanza stessa;

- di tutti gli atti presupposti

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 maggio 2024 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con domanda principale i ricorrenti agiscono per l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di sanatoria ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001, da loro presentata in data 8.02.2019 per la regolarizzazione edilizia di alcune opere.

Espongono di essere genitori di una minorenne proprietaria di una villetta articolata su un piano fuori terra, con lastrico solare ed annesso terreno di pertinenza, sita in Siracusa, via -OMISSIS-, distinta in catasto urbano al f-OMISSIS-, p.-OMISSIS-, sub.

1. Il lotto di terreno su cui insiste la costruzione ricade in zona classificata nel vigente piano regolatore “Zona CR1D - Aree di riordino urbanistico di tipo d”, collocata all’interno della fascia di 150 m dalla battigia, nonché vincolata ai sensi degli artt. 134, 142 lett. a) D. L.gs. n. 42/2004.

Dopo una verifica effettuata sull’edificio dal personale del resistente Comune è stato redatto il verbale n. 26 del 29.08.2028, contenente l’accertamento di una serie di difformità del manufatto e di conseguenza è stata adottata l’ordinanza di demolizione -OMISSIS-.

È seguita pertanto la presentazione dell’istanza di sanatoria, sulla quale si è formato l’avversato silenzio rigetto, di cui è prospettata l’illegittimità per violazione della L. n. 241/1990, del D.P.R. n. 380/2001 e per vizio di eccesso di potere.



2. Per mezzo di motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza -OMISSIS- di irrogazione della sanzione amministrativa nella misura di euro 20.000,00.



3. All’udienza del 20 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.



4. Il ricorso introduttivo è infondato.



4.1. Va disattesa la censura con cui gli esponenti lamentano il difetto di motivazione, poiché in base al comma 3 dell’art. 36, D.P.R. n. 380/2001, in mancanza di provvedimento espresso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta di sanatoria, la stessa si ha per rigettata e secondo condivisibile giurisprudenza tale silenzio ha valore di diniego tacito, cosicché non è ravvisabile in capo all’amministrazione procedente alcun obbligo di motivazione (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 12 febbraio 2021, n. 401;
T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 26 settembre 2018, n. 1631).

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