TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-03-27, n. 202300738

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-03-27, n. 202300738
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202300738
Data del deposito : 27 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/03/2023

N. 00738/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00773/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 773 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A P e M L D T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato M L D T in Milano, Viale Bianca Maria, 21;

contro

Comune di Settala, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Via E. Visconti Venosta, 7;

nei confronti

Parco Agricolo Sud Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani, Alessandra Zimmitti e Giorgio Giulio Grandesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato Gabigliani in Milano, Via Vivaio, 1;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell’ordinanza di demolizione opere abusive e riduzione in pristino dello stato dei luoghi n. 1 del 6 febbraio 2018 adottata dal Responsabile del Settore Difesa del Suolo, Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Settala;

per ciò che concerne i motivi aggiunti presentati il 18 ottobre 2019, contenenti anche istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti impugnati:

- del provvedimento prot. n. 12216 del 1° agosto 2019 del Responsabile Settore di Difesa del Suolo, Pianificazione e Gestione del Territorio recante inottemperanza all'ordine di demolizione n. 1 del 6.2.2108 e acquisizione aree interessate da opere abusive in località -OMISSIS-;

- dell'ordinanza n. 3/2019 del 5 settembre 2019 recante l'irrogazione della sanzione pecuniaria di € 20.000 per inottemperanza all'ordinanza n. 1/2018 del 6.2.2018;

- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 16 dicembre 2019, per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia:

- del provvedimento prot. n. 12216 del 1° agosto 2019 del Responsabile Settore di Difesa del Suolo, Pianificazione e Gestione del Territorio recante inottemperanza all’ordine di demolizione n. 1 del 6 febbraio 2108 e acquisizione aree interessate da “ opere abusive in località -OMISSIS- ”;

- dell’ordinanza n. 3/2019 del 5 settembre 2019 recante l’irrogazione della sanzione pecuniaria di € 20.000,00 per inottemperanza all’ordinanza n. 1/2018 del 6 febbraio 2018;

nonché in particolare della nota prot. n. 18928 del 2 dicembre 2019 del Responsabile Settore Difesa del Territorio recante integrazione delle motivazioni a seguito delle ordinanze del TAR Lombardia n. 1432/2019 e n. 1433/2019.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla società ricorrente il 6 marzo 2020, per l’annullamento:

- del provvedimento prot. n. 649 del 14 gennaio 2020 del Responsabile Settore di Difesa del Suolo, Pianificazione e Gestione del Territorio recante rigetto in quanto inammissibili delle istanze di sanatoria presentate dalla ricorrente dal 19 novembre 2019 al 27 novembre 2019 e ivi meglio identificate.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Settala e della Città Metropolitana di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa K P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. La società -OMISSIS- era proprietaria del terreno ubicato in -OMISSIS-.

Con verbale dell’8 aprile 2015 la Polizia Locale rilevava l’avvenuta realizzazione, sul terreno de quo , di alcune opere abusive. A seguito di sospensione del procedimento per l’intervenuta proposizione dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, sulla quale avrebbe dovuto pronunciarsi entro 180 giorni il Parco Agricolo Sud Milano, in data 23 gennaio 2018 la Polizia Locale espletava un nuovo sopralluogo.



2. In tale occasione, gli agenti riscontravano la perdurante sussistenza degli abusi già censiti nel 2015, nonché di ulteriori nuovi interventi illegittimi. In particolare, gli abusi ab initio individuati erano i seguenti: tettoia sul lato sud dell’edificio A realizzata in struttura di ferro e copertura translucida (mappale 18);
ulteriore tettoia con identiche caratteristiche strutturali, posta sul lato ovest del fabbricato A;
veranda di chiusura del porticato nord della casa padronale;
pergolato sul mappale 18;
due voliere sui mappali 16 e 18;
edificio adibito a bar e wc con portico sul mappale 24;
edificio adibito a locale pompe della piscina;
piscina e lastricato sul mappale 24 e superficie piastrellata a formare un lastricato corrente lungo il perimetro;
edificio in muratura con sala relax, piscina coperta, accessori e solarium sul mappale 24;
edificio box sul mappale 23;
tettoia sul mappale 23;
edificio in muratura con mattoni a vista e tetto in legno sul mappale 23 adibito a wc, cucina e con portico;
ripostiglio sul mappale 23;
voliera sul mappale 23;
vasca idromassaggio sul mappale 24;
edificio a base ottagonale di soggiorno all’aperto sul mappale 24;
n. 3 ponti pedonali in metallo su area demaniale;
edificio pollaio e recinzione sul mappale 24;
gazebo esagonale sul mappale 23;
voliera ottagonale sul mappale 24;
pergolato sul mappale 24;
laghetto con sistemazione sponde e marciapiedi perimetrali, su area demaniale;
piastra in calcestruzzo sul mappale 23;
percorsi pedonali su mappali 23 e 24, nonché in area demaniale.



3. Con ordinanza n. 1 del 6 febbraio 2018 relativa agli abusi già rilevati nel 2015, il Comune di Settala, considerato che le opere abusive ricadevano, in virtù del vigente PGT, in zona « Parco Agricolo Sud Milano – Territori agricoli di cintura metropolitana » classificata come « Insediamenti rurali isolati di interesse paesistico » disciplinati dall’art. 36 del Piano delle Regole;
dato atto altresì che alcuni abusi erano stati realizzati all’interno del demanio regionale, avendo occupato parte delle aree individuate dalle planimetrie catastali e del « Reticolo idrico » come alveo del « Fontanile -OMISSIS- », classificate dal vigente PGT come « Fattibilità geologica di classe 4: tutela idrogeologica e ambientale delle teste e delle aste dei fontanili e individuate con classe di fattibilità geologica “4pr” (Protezione idrogeologica e ambientale – Fattibilità con gravi limitazioni) », nelle quali sono vietate nuove edificazioni ai sensi dell’art. 41 NAT del PCT del Parco Agricolo Sud Milano;
visto che le opere indicate si configuravano quali opere di nuova costruzione, come tali ricadenti nella disciplina di cui agli artt. 31 e 35 D.P.R. 380/2001 e in parte non erano suscettibili di sanatoria;
rilevato che le descritte opere abusive potevano essere demolite o rimosse senza pregiudizio delle opere conformi, ordinava alla società di provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni.



4. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società proprietaria impugnava l’ordinanza di demolizione, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

« Violazione e falsa applicazione art. 6 DPR 380/2001, falsa applicazione art. 31 DPR 380/2001 – Travisamento – Erroneità nei presupposti di fatto – Difetto di motivazione – Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza – Illogicità manifesta », con cui la -OMISSIS- deduceva, per ciascuno dei singoli manufatti, la non necessità di previa acquisizione del permesso di costruire, in quanto alcuni di essi sarebbero risultati provvisori, altri inidonei a creare cubatura o superficie utile, altri ancora aventi natura pertinenziale, oppure assoggettati al regime dell’edilizia libera. Affermava altresì che l’intero comparto era di sua proprietà, non risultando dall’atto di acquisto la presenza di terreni demaniali nelle particelle sopra elencate.



5. Con successiva ordinanza n. 3 del 10 maggio 2018 il Comune ordinava altresì la demolizione, siccome realizzate sine titulo , delle seguenti ulteriori opere:

1) Costruzione n. 1: Sulla particella 23 ed in parte su area demaniale, a margine della zona dell’area cementata, nella porzione sud del sito, è stata collocata, parte su piedistalli in metallo e parte su blocchi di cemento, un casetta in legno con tetto a due falde di dimensioni 7,00x5,00 m. circa, parzialmente avvolta con teli in materiale plastico;
2) Costruzione n. 2: Sulla predetta parte cementata è stato collocato, in posizione coincidente con la parte terminale della voliera insistente sul margine ovest dell’appezzamento, un pergolato in ferro di dimensioni pari a m. 5,50x4,00 circa;
3) Costruzione n. 3: Nella parte individuata dalla particella 18 sub 701, la tettoria in metallo preesistente, posta nella parte più ad ovest dell’edificio, è stata prolungata con un altro tratto di struttura del tutto identica alla preesistente di dimensioni pari a m. 9,00x 2,30 mancante della sola copertura in materiale traslucido.



6. Con provvedimento prot. 12216 del 1° agosto 2019 il Comune rilevava (a seguito del sopralluogo posto in essere dalla Polizia Locale il 2 aprile 2019) l’inottemperanza agli ordini di demolizione e ripristino menzionati ai precedenti punti 3 e 5 da parte della società ricorrente, salvo piccoli interventi specificamente descritti (e relativi unicamente a quanto indicato nell’ordinanza n. 1/2018). Individuava pertanto, nei termini che di seguito si riportano, le are da acquisire al patrimonio pubblico del Parco Agricolo Sud Milano ai sensi dell’art. 31 DPR 380/2001: mappale 15 mq 33,50;
mappale 16 tutto;
mappale 18 mq. 321,90;
mappale n. 23 e 24 tutti, come meglio descritto all’allegato 1.

Il criterio utilizzato per la quantificazione della superficie era il seguente: « nelle zone di inedificabilità assoluta l’area da acquisire de[ve] essere pari al massimo stabilito dalla normativa (art. 31 D.P.R. 380/2001) e quindi pari a dieci volte la superficie utile delle opere abusive e comunque fino alla totalità della superficie del mappale su cui insistono le opere;
nelle zone esterne al perimetro di inedificabilità assoluta, ma comunque poste all’interno del parco, l’area da acquisire de[ve] essere pari all’area di sedime
».

Veniva inoltre avviato il procedimento per l’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31 comma 4 bis D.P.R. 380/2001.

Con ordinanza n. 3 del 5 settembre 2019 il Comune applicava alla società -OMISSIS- la sanzione pecuniaria di cui alla succitata norma, nella misura massima pari a €. 20.000,00, poiché i terreni interessati dagli abusi rientrano tra quelli indicati all’art. 27 comma 2 DPR 380/2001, in quanto facenti parte del Parco Agricolo Sud Milano, area tutelata ex D. Lgs. 42/2004.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi