TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-12-15, n. 202302960
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Testo completo
Pubblicato il 15/12/2023
N. 02960/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01828/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1828 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G S, M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Salerno e Questura di Salerno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
a. del decreto di divieto detenzione armi, prot. uscita n. -OMISSIS- e prot. Interno n. -OMISSIS-emesso dalla Prefettura di Salerno Ufficio Territoriale del Governo il -OMISSIS-e notificato il -OMISSIS-1;
b. del decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, Cat. 6F/P.A.S.I./2021, prot. n. -OMISSIS- adottato dalla Questura di Salerno in data -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS-;
c. della nota n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, citata nel provvedimento sub a., non conosciuta, con cui la Questura di Salerno - Divisione P.A.S.I. – ha proposto alla Prefettura di Salerno l'adozione del provvedimento del divieto di detenzione armi, munizioni, e materie esplodenti, ai sensi dell'articolo 39, comma 1 del R.D. 18.06.1931, n. 773;
d. di ogni ulteriore altro atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale non conosciuto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo Salerno e della Questura di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 la dott.ssa Rosa Anna Capozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato e depositato in data 26 novembre 2021 e depositato il successivo 1° dicembre, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Salerno, in data 1° ottobre 2021, prot. n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale il Questore ha disposto la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, nonché il decreto di divieto detenzione armi, prot. uscita n. -OMISSIS- e prot. Interno n. -OMISSIS-emesso dalla Prefettura di Salerno-Ufficio Territoriale del Governo, del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, deducendone l’illegittimità sulla base dei seguenti motivi di impugnazione: - I. violazione delle garanzie procedimentali di cui all’articolo 7 della Legge n. 241/1990; - II. difetto di motivazione ed eccesso di potere sotto plurimi profili (difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, perplessità, sviamento); III. la violazione di legge e la falsa applicazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.). In particolare, il ricorrente ha dedotto che il provvedimento sarebbe fondato sulla pendenza di due procedimenti penali avviati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, per cui risulta notificato al ricorrente l’avviso di conclusione indagini, per reati non significativi di pericolo di abuso delle armi.
1.1. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.
1.2. All’udienza del 20 dicembre 2021, il Collegio, con ordinanza n. 383/2021, pubblicata in data 22 dicembre 2021, ha disposto l’acquisizione degli atti del procedimento relativi all’informativa della Questura e alla successiva udienza fissata in prosieguo per la trattazione dell’istanza cautelare ha respinto la domanda cautelare ritenendo l’insussistenza del fumus boni iuris del ricorso « pendendo il procedimento RGNR n. 2521/2019/21 nell’ambito del quale sono contestati al ricorrente i reati di invasione di terreno di cui all’articolo 633 c.p. e di furto di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7 c.p., e, sussistendo, con riferimento agli altri pregiudizi oggetto di archiviazione, l’autonomia e diversità di valutazione della P.A. rispetto al Giudice penale», nonché l’insussistenza del periculum in mora «in ragione dell’uso dell’arma, destinata all’esercizio della caccia ». Tale ordinanza cautelare è stata, poi, confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato che, con ordinanza del 19 luglio 2022, n. 3444, ha ritenuto l’appello cautelare non assistito dal fumus boni iuris , « in quanto le contestazioni mosse all’odierno appellante in sede penale non consentono di ritenere un affidabile utilizzo delle armi, non richiedendosi necessariamente, a tal fine, che tali contestazioni implichino l’esercizio della forza» e, quanto al periculum in mora, che «nella comparazione tra gli opposti interessi, sul piano cautelare prevale l’interesse pubblico ad un non corretto utilizzo delle armi in condizioni di massima affidabilità ».
1.3. All'udienza pubblica del 6 dicembre 2023 la causa è stata posta in decisione, previa dichiarazione della permanenza di interesse del ricorrente.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Quanto al primo motivo di ricorso relativo alla lamentata violazione delle garanzie procedimentali, è sufficiente richiamare il principio giurisprudenziale ormai consolidato, da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, secondo cui i procedimenti in materia di armi hanno natura