TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2011-01-31, n. 201100048
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 00048/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00047/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
sezione autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 47 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
P S (cod Fisc. SRLPLA60D66A952U), M C S (cod Fisc. SRLMCR56H64A952R), P M (cod Fisc. PRMMHL88H21A952Z) e P P (cod. Fisc. PRMPTR89P15A953E), con gli avvocati C B (BRACRS50H03B220o) e M N (NTZMFR67A20Z112F) di Bolzano con domicilio eletto presso lo Studio di questi ultimi sito in 39100 Bolzano – C.so Italia 32;
contro
Comune di Bolzano, (Cod. Fisc. 00389240219) in persona del Signor Sindaco pro - tempore, Dott. L S, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti. Bianca M. Giudiceandrea (cod. Fisc. GDCBCM67R70A952G), Alessandra Merini e Gudrun Agostini, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale in 39100 Bolzano - Vicolo Gumer 7, giusta deliberazione della Giunta Municipale dd. 09.02.2010 nonché in forza di procura in calce al ricorso notificato;
nei confronti di
M P, rappresentato e difeso dall'avv. Manfred Schullian, con domicilio eletto presso lo stesso, in Bolzano, viale Stazione, 5;
S P, G L, L di P & L S.n.c. non costituiti;
per l'annullamento
1) della concessione edilizia rif. n. 1287/2008, prat. ed. 100/2007 dell’11 settembre 2008;
2) dell’ivi richiamato parere della commissione edilizia del 26.06.2008;
3) (per quanto occorrer possa) della concessione edilizia rif. n. 1287/2008, prat. ed. 100/2007 dell’11 settembre 2008;
4) dell’ivi richiamato parere della commissione edilizia comunale;
5) del provvedimento di volturazione della concessione edilizia del 2 luglio 2008;
6) di ogni altro atto preparatorio, prodromico, infraprocedimentale o comunque precedente nonché di ogni altro atto esecutivo, di attuazione e successivo.
Con motivi aggiunti depositati il 10.3.2010 si deduce che:
“Ad integrazione del ricorso introduttivo già notificato va precisato che il ricorso (vedasi motivo 7 del ricorso), seppure solo in via subordinata, è rivolto anche contro la concessione edilizia del 20 aprile 2007 e, tutti i motivi vanno intesi riferiti anche alla concessione originaria.
Per di più è emerso che i progetti relativi ad entrambe le concessioni violano non soltanto i parametri di cui al motivo 1 del ricorso introduttivo, ma violano pure la distanza dal confine”.
Viene, quindi dedotto quanto segue:
“Motivo di impugnazione 7:
Violazione e falsa applicazione dell'articolo 23 delle norme di attuazione al piano urbanistico comunale di Bolzano.
Eccesso di potere per travisamento di fatti, omessa istruttoria e per contraddittorietà”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano e di M P;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2010 il dott. L M e uditi per le parti i difensori:
avv. M N per i ricorrenti;
avv. B. M.Giudiceandrea per il Comune di Bolzano;
avv. M S per P M.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I provvedimenti impugnati, meglio precisati in epigrafe, vengono censurati per i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 delle norme di attuazione al PUC in connessione all’art. 3 delle norme di attuazione al PUC e con l’art. 107 della LUP. Asserito eccesso di potere per pretesi travisamento dei fatti omessa istruttoria e contraddittorietà;
II) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 66 c. 3 e dell’art. 22bis della L.P. n. 13/97; - asserite violazione e falsa applicazione del D.P.P. 05.08.2008 n. 42; - eccesso di potere per contrasto tra statuizioni della medesima amministrazione;
III) Violazione dell’art. 51 del Regolamento edilizio comunale; - sull’asserito mancato rispetto dello standard di efficienza energetica “Casa Clima B”; - asserite violazione e falsa applicazione del D.P.P. n. 34/04; - e sulla mancanza della documentazione attestante il rispetto dello standard di efficienza energetica “Casa Clima B”;
IV) Eccesso di potere per contrasto con determinazioni precedenti ed asserita omessa istruttoria; - asserita violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L.P. n. 17/93;
V) Decadenza della concessione edilizia rif. 1518/06 pratica ed. n. 100/07 dd. 20.04.2007. In subordine, annullamento della stessa per i motivi esposti ai paragrafi precedenti, nonché per eccesso di potere e violazione degli artt. 69 e ss della L.P. 13/97.
VI) Eccesso di potere per contraddittorietà.
Con atto recante motivi aggiunti dd. 15.02.2010, ritualmente notificato alle altre parti, vengono fatti valere ulteriori doglianze relative a:
VII) Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 delle “Norme di attuazione al PUC”; - asserito eccesso di potere per travisamento di fatti per omessa istruttoria e contraddittorietà;
VIII) Declaratoria di decadenza anche con riferimento alla concessione edilizia in variante rilasciata l’11.09.2009.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Bolzano ed il controinteressato M P, resistendo alle pretese dei ricorrenti.
Con ordinanza n. 41/2010, è stata rigettata l’istanza di provvedimenti cautelari, richiesti dai ricorrenti, per difetto del necessario fumus.
Il rigetto è stato, anche, confermato dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2093/2010, nella quale il Supremo consesso, tra l’altro, ha accertato che la variante contestata è limitata a quanto segue: “Una generale risistemazione, con un arretramento dello spigolo SUD-EST dell’unità a valle e la realizzazione di un sostegno sulla copertura dell’unità a monte per ospitare pannelli fotovoltaici. Sulle coperture verranno eseguite parziali sistemazioni a verde. La cubatura di progetto viene ridotta rispetto alola concessione approvata da 1.424,52 a 1.419,18 mc., mentre la superficie coperta rimane quasi inalterata”; ha, quindi, ritenuto che “le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici siano condivisibili circa la ragionevole previsione negativa sull’esito del ricorso, manifestata tramite il richiamo al proprio precedente conforme, che resta perciò valido anche se si ravvisi la variante impugnata quale nuovo permesso di costruire”.
Alla pubblica udienza del 15.12.2010, dopo la discussione delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Si precisa che in detta udienza il Comune di Bolzano ed il controinteressato M P si sono opposti all’espletamento di consulenza tecnica, richiesta dai ricorrenti e che questi ultimi, “in caso di non accoglimento della richiesta di consulenza tecnica”, hanno chiesto un rinvio per “formulare motivi aggiunti in merito alla documentazione prodotta dal Comune di Bolzano”.
DIRITTO
In via preliminare occorre decidere se sussistono i presupposti per concedere ai ricorrenti il richiesto rinvio di trattazione del ricorso.
L ragioni che giustificherebbero il differimento sono riportate nella memoria integrativa depositata in data 12.11.2010, ove si legge che i ricorrenti avrebbero, medio tempore, accertato “notevoli difformità fra il progetto oggetto del contendere e quanto effettivamente realizzato o in fase di realizzazione”. Necessiterebbe, quindi, un rinvio per verificare la sussistenza di abusi edilizi successivi all’introduzione del presente processo.
Il Comune, nella memoria depositata in data 23.11.2010, dopo aver dichiarato che, da un sopralluogo effettuato dal competente ufficio comunale è risultato che quanto realizzato è in “difformità ai disegni inoltrati per la concessione edilizia in variante”, si è associato, in via “subordinata eventuale”, alla richiesta di rinvio, “affinchè la decisione possa avvenire su una situazione definitiva”.
Al differimento si oppone il controinteressato, sostenendo che le eventuali difformità di cui sopra esulano dal presente giudizio, che riguarda unicamente la legittimità della concessione in variante del 2008.
Il Collegio, ritenendo quest’ultima affermazione conforme al vero, rigetta la richiesta di rinvio.
Ai fini della miglior comprensione delle questioni trattate, è necessario premettere quanto segue.
Si precisa, in primo luogo, che i ricorrenti dimostrano di essere “titolari di diritti reali” sulla della p.ed. 811 C.C. Gries, che è adiacente alla p.ed. 3764, oggetto dell’intervento edificatorio contestato.
Con deliberazione n. 20/13314 dd. 24.02.2005, il Consiglio comunale di Bolzano, con l’assenso della Ripartizione Foreste della Provincia autonoma di Bolzano e del Servizio di Pianificazione territoriale del Comune, approvava la proposta di variante al P.U.C. n. 208 dei signori L e P, relativa alla trasformazione della destinazione della p.ed. 3764 C.C. Gries da zona residenziale B5 e zona boschiva in zona di verde privato, motivata sull’esigenza di riunificare in un unico regime urbanistico tale area. La suddetta